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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 734/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
BLATTI CARMELO, Relatore
VALEA SE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015997474000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015997474000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015997474000 IRAP 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 595/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 16.01.2025 e depositato il 21.01.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento sopra indicata, deducendo l'illegittimità della pretesa per omessa notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento) e la conseguente prescrizione del credito. Nello specifico, il ricorrente ha eccepito:
1. La nullità della notifica della cartella di pagamento n. 29520040043871063000, asseritamente avvenuta il 13.12.2004 a mani di familiare convivente, per mancato invio della raccomandata informativa (c.d. CAN) necessaria a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto.
2. La decadenza dell'amministrazione dal diritto alla riscossione e l'intervenuta prescrizione decennale del tributo e quinquennale per sanzioni e interessi, maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate IO (DE) in data 29.03.2025, resistendo al ricorso. L'Agente della IO ha sostenuto la validità della notifica della cartella del 2004, affermando che l'obbligo della raccomandata informativa per la consegna a familiare convivente sarebbe stato introdotto solo nel 2006, e ha eccepito la presenza di atti interruttivi della prescrizione (intimazione del 2014).
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo sulla nullità della notifica per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente alla prescrizione degli accessori (sanzioni e interessi), mentre va rigettato per la sorte capitale.
1. Sulla costituzione tardiva dell'Agente della IO. L'Agenzia delle Entrate IO si è costituita oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 D.Lgs. 546/92. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, tale termine non è perentorio per l'attività difensiva di mero merito.
La costituzione tardiva comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, ma non preclude la facoltà di difendersi, di contestare i fatti costitutivi della pretesa e di produrre documenti, purché ciò avvenga nel rispetto del termine di cui all'art. 32 D.Lgs. 546/92. Nel caso di specie, la produzione documentale di DE (avvenuta il 29.03.2025 per l'udienza dell'01.12.2025)
è tempestiva e pienamente utilizzabile.
2. Sulla definitività della pretesa e inammissibilità delle censure sulla cartella. Il ricorrente fonda gran parte delle sue doglianze sui vizi di notifica della cartella di pagamento n. 29520040043871063000 notificata nel
2004. Tuttavia, dall'istruttoria è emerso che l'iter della riscossione non si è arrestato al 2004. L'Agente della
IO ha prodotto l'avviso di intimazione n. 29520149006748814, regolarmente notificato in data
22.09.2014. Dalla documentazione in atti (relata di notifica prodotta da DE sub doc. 4), risulta che tale intimazione del 2014 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a seguito di irreperibilità relativa, con deposito alla casa comunale, affissione avviso e invio della raccomandata informativa, procedure regolarmente espletate.
Il ricorrente sostiene l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto intermedio del 2014 per asserita mancanza della raccomandata informativa. Dall'esame degli atti, e specificamente dall'allegato n. 4 al fascicolo di parte resistente, emerge tuttavia la prova certa della rituale notifica dell'avviso di intimazione n.
29520149006748814, avvenuta il 22.09.2014. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la procedura di notificazione ex art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) si è regolarmente perfezionata. La Corte rileva che:
1. La relata di notifica redatta dall'ufficiale notificatore Nominativo_1 attesta il compimento delle formalità prescritte (deposito alla casa comunale e affissione avviso).
2. È stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD), elemento costitutivo essenziale per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. come chiarito dalla Corte
Costituzionale e dalla Cassazione.
3. Tale avviso di ricevimento risulta sottoscritto per ricevuta in data 22 settembre 2014 dalla sig.ra Nominativo_2
, moglie del ricorrente, presso la residenza del destinatario.
4. Vi è piena corrispondenza oggettiva tra gli atti: sia l'avviso di ricevimento (A.R.) che la relata di notifica riportano il medesimo numero identificativo dell'intimazione, ossia il n. 29520149006748814000.
Poiché tale atto intermedio (intimazione del 2014) non è stato impugnato nei termini di legge (60 giorni), esso è divenuto definitivo. La mancata impugnazione dell'atto interruttivo del 2014 ha l'effetto di sanare ogni eventuale vizio relativo alla notifica degli atti precedenti (la cartella del 2004). Infatti, i vizi di notificazione della cartella avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando tempestivamente il primo atto successivo conosciuto o legalmente notificato, ossia l'intimazione del 2014. Non avendolo fatto, la pretesa tributaria si
è cristallizzata e le censure odierne sulla notifica del 2004 sono inammissibili per tardività.
3. Sulla prescrizione del credito (Capitale). Accertata la validità dell'atto interruttivo del 22.09.2014, occorre verificare se sia maturata la prescrizione prima della notifica dell'atto oggi impugnato (20.11.2024). Il credito per tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP) è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946
c.c.. Tra l'atto del 22.09.2014 e l'intimazione del 20.11.2024 sono trascorsi 10 anni e circa 2 mesi. Tuttavia, il decorso del termine è stato sospeso ex lege dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020), che ha sospeso i termini di versamento e le attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Unite n. 1630/2025 e Ord. n. 960/2025), tale sospensione determina uno spostamento in avanti del termine di prescrizione per un periodo pari a 542 giorni. Applicando tale sospensione al termine che scadeva teoricamente il 22.09.2024, la prescrizione decennale viene differita al 2026. Di conseguenza, alla data di notifica dell'atto impugnato (20.11.2024), il diritto alla riscossione del capitale non era prescritto.
4. Sulla prescrizione di sanzioni e interessi. Diversa è la sorte per le sanzioni e gli interessi. Per tali voci accessorie, la prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 472/97 (per le sanzioni) e dell'art. 2948 n. 4 c.c. (per gli interessi), trattandosi di obbligazioni autonome rispetto al tributo e non derivanti da giudicato. Calcolando il termine quinquennale dall'ultimo atto interruttivo valido (22.09.2014), la prescrizione per sanzioni e interessi è maturata in data 22.09.2019. Poiché la prescrizione quinquennale si è compiuta prima dell'inizio della sospensione COVID-19 (marzo 2020), la proroga dei termini di cui all'art. 68 D.L.
18/2020 non trova applicazione per queste voci. Non risultano altri atti interruttivi tra il 2014 e il 2019.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente deve pertanto essere accolta limitatamente agli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi.
5. Spese di lite. Tenuto conto della soccombenza reciproca (rigetto per il capitale, accoglimento per gli accessori), si dispone la compensazione della metà delle spese di lite tra le parti, liquidate in complessivi
€ 3.500,00, ponendo la residua metà a carico del ricorrente, da corrispondere in favore dell'Agenzia delle
Entrate IO.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione 7, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara non dovute le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi per intervenuta prescrizione quinquennale. Rigetta il ricorso per la restante parte. Compensa metà delle spese di lite tra le parti, liquidate in complessivi € 3.500,00, la residua metà (€ 1750,00 oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge) ponendo a carico del ricorrente, da corrispondere in favore dell'Agenzia delle Entrate IO. Così deciso in Messina, il 03.02.2026 Il presidente Antonino
CH
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
BLATTI CARMELO, Relatore
VALEA SE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015997474000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015997474000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015997474000 IRAP 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 595/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 16.01.2025 e depositato il 21.01.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento sopra indicata, deducendo l'illegittimità della pretesa per omessa notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento) e la conseguente prescrizione del credito. Nello specifico, il ricorrente ha eccepito:
1. La nullità della notifica della cartella di pagamento n. 29520040043871063000, asseritamente avvenuta il 13.12.2004 a mani di familiare convivente, per mancato invio della raccomandata informativa (c.d. CAN) necessaria a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto.
2. La decadenza dell'amministrazione dal diritto alla riscossione e l'intervenuta prescrizione decennale del tributo e quinquennale per sanzioni e interessi, maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate IO (DE) in data 29.03.2025, resistendo al ricorso. L'Agente della IO ha sostenuto la validità della notifica della cartella del 2004, affermando che l'obbligo della raccomandata informativa per la consegna a familiare convivente sarebbe stato introdotto solo nel 2006, e ha eccepito la presenza di atti interruttivi della prescrizione (intimazione del 2014).
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo sulla nullità della notifica per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente alla prescrizione degli accessori (sanzioni e interessi), mentre va rigettato per la sorte capitale.
1. Sulla costituzione tardiva dell'Agente della IO. L'Agenzia delle Entrate IO si è costituita oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 D.Lgs. 546/92. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, tale termine non è perentorio per l'attività difensiva di mero merito.
La costituzione tardiva comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, ma non preclude la facoltà di difendersi, di contestare i fatti costitutivi della pretesa e di produrre documenti, purché ciò avvenga nel rispetto del termine di cui all'art. 32 D.Lgs. 546/92. Nel caso di specie, la produzione documentale di DE (avvenuta il 29.03.2025 per l'udienza dell'01.12.2025)
è tempestiva e pienamente utilizzabile.
2. Sulla definitività della pretesa e inammissibilità delle censure sulla cartella. Il ricorrente fonda gran parte delle sue doglianze sui vizi di notifica della cartella di pagamento n. 29520040043871063000 notificata nel
2004. Tuttavia, dall'istruttoria è emerso che l'iter della riscossione non si è arrestato al 2004. L'Agente della
IO ha prodotto l'avviso di intimazione n. 29520149006748814, regolarmente notificato in data
22.09.2014. Dalla documentazione in atti (relata di notifica prodotta da DE sub doc. 4), risulta che tale intimazione del 2014 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a seguito di irreperibilità relativa, con deposito alla casa comunale, affissione avviso e invio della raccomandata informativa, procedure regolarmente espletate.
Il ricorrente sostiene l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto intermedio del 2014 per asserita mancanza della raccomandata informativa. Dall'esame degli atti, e specificamente dall'allegato n. 4 al fascicolo di parte resistente, emerge tuttavia la prova certa della rituale notifica dell'avviso di intimazione n.
29520149006748814, avvenuta il 22.09.2014. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la procedura di notificazione ex art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) si è regolarmente perfezionata. La Corte rileva che:
1. La relata di notifica redatta dall'ufficiale notificatore Nominativo_1 attesta il compimento delle formalità prescritte (deposito alla casa comunale e affissione avviso).
2. È stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD), elemento costitutivo essenziale per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. come chiarito dalla Corte
Costituzionale e dalla Cassazione.
3. Tale avviso di ricevimento risulta sottoscritto per ricevuta in data 22 settembre 2014 dalla sig.ra Nominativo_2
, moglie del ricorrente, presso la residenza del destinatario.
4. Vi è piena corrispondenza oggettiva tra gli atti: sia l'avviso di ricevimento (A.R.) che la relata di notifica riportano il medesimo numero identificativo dell'intimazione, ossia il n. 29520149006748814000.
Poiché tale atto intermedio (intimazione del 2014) non è stato impugnato nei termini di legge (60 giorni), esso è divenuto definitivo. La mancata impugnazione dell'atto interruttivo del 2014 ha l'effetto di sanare ogni eventuale vizio relativo alla notifica degli atti precedenti (la cartella del 2004). Infatti, i vizi di notificazione della cartella avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando tempestivamente il primo atto successivo conosciuto o legalmente notificato, ossia l'intimazione del 2014. Non avendolo fatto, la pretesa tributaria si
è cristallizzata e le censure odierne sulla notifica del 2004 sono inammissibili per tardività.
3. Sulla prescrizione del credito (Capitale). Accertata la validità dell'atto interruttivo del 22.09.2014, occorre verificare se sia maturata la prescrizione prima della notifica dell'atto oggi impugnato (20.11.2024). Il credito per tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP) è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946
c.c.. Tra l'atto del 22.09.2014 e l'intimazione del 20.11.2024 sono trascorsi 10 anni e circa 2 mesi. Tuttavia, il decorso del termine è stato sospeso ex lege dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020), che ha sospeso i termini di versamento e le attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Unite n. 1630/2025 e Ord. n. 960/2025), tale sospensione determina uno spostamento in avanti del termine di prescrizione per un periodo pari a 542 giorni. Applicando tale sospensione al termine che scadeva teoricamente il 22.09.2024, la prescrizione decennale viene differita al 2026. Di conseguenza, alla data di notifica dell'atto impugnato (20.11.2024), il diritto alla riscossione del capitale non era prescritto.
4. Sulla prescrizione di sanzioni e interessi. Diversa è la sorte per le sanzioni e gli interessi. Per tali voci accessorie, la prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 472/97 (per le sanzioni) e dell'art. 2948 n. 4 c.c. (per gli interessi), trattandosi di obbligazioni autonome rispetto al tributo e non derivanti da giudicato. Calcolando il termine quinquennale dall'ultimo atto interruttivo valido (22.09.2014), la prescrizione per sanzioni e interessi è maturata in data 22.09.2019. Poiché la prescrizione quinquennale si è compiuta prima dell'inizio della sospensione COVID-19 (marzo 2020), la proroga dei termini di cui all'art. 68 D.L.
18/2020 non trova applicazione per queste voci. Non risultano altri atti interruttivi tra il 2014 e il 2019.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente deve pertanto essere accolta limitatamente agli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi.
5. Spese di lite. Tenuto conto della soccombenza reciproca (rigetto per il capitale, accoglimento per gli accessori), si dispone la compensazione della metà delle spese di lite tra le parti, liquidate in complessivi
€ 3.500,00, ponendo la residua metà a carico del ricorrente, da corrispondere in favore dell'Agenzia delle
Entrate IO.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione 7, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara non dovute le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi per intervenuta prescrizione quinquennale. Rigetta il ricorso per la restante parte. Compensa metà delle spese di lite tra le parti, liquidate in complessivi € 3.500,00, la residua metà (€ 1750,00 oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge) ponendo a carico del ricorrente, da corrispondere in favore dell'Agenzia delle Entrate IO. Così deciso in Messina, il 03.02.2026 Il presidente Antonino
CH