Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1509
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto che la prova della tempestività della notifica del ricorso non sia stata fornita al momento della costituzione, ma solo con memoria successiva, confermando la correttezza della declaratoria di inammissibilità per tardività basata sulla mancata prova tempestiva della data di spedizione.

  • Rigettato
    Diritto alla riduzione del 70% ex art. 1, c. 657, L. 147/2013 e art. 33 Reg. comunale

    La Corte ha ritenuto che la zona fosse servita e che il punto di raccolta più vicino distasse 300 metri, entro il limite di 500 metri. Ha inoltre accertato che la società si è dotata di un sistema interno completo di gestione dei rifiuti, dimostrando una scelta organizzativa autonoma e non un disservizio comunale. Pertanto, non sussistono i presupposti per la riduzione del 70%.

  • Rigettato
    Diritto alla riduzione del 30% della quota variabile ex art. 1, c. 649, L. 147/2013 e art. 36 Reg. comunale

    La Corte ha rilevato la mancanza agli atti dell'attestazione dei quantitativi effettivamente recuperati, documento costitutivo del diritto alla riduzione, nonostante i contratti di servizio stipulati. Pertanto, è insussistente anche il presupposto per la riduzione del 30%.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1509
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1509
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo