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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1509/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2638/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Società_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Società_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - Via N. Fabrizzi Snc 96010 Priolo Gargallo SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3613/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 31/10/2022 Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 3992 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In fatto
Con atto di appello, Ric._1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, ha chiesto la riforma della sentenza n. 3613/1/2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto da Ric._1 S.r.l. contro il diniego di riduzione TARI 2018 (prot. 3992 del 13.2.2019) emesso dal Comune di Priolo Gargallo deducendo, in sintesi: (i) l'erroneità della declaratoria di tardività per violazione degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 32 D.Lgs. 546/1992; (ii) nel merito, il diritto alla riduzione 70% ex art. 1, c. 657, L. 147/2013 e art. 33 Reg. comunale, ovvero, in subordine, alla riduzione 30% della quota variabile ex art. 1, c. 649, L. 147/2013 e art. 37 (recte: 36) Reg. comunale.
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e, in via preliminare, la sua inammissibilità per:
(a) tardività del ricorso di primo grado e mancata prova tempestiva della notifica;
(b) violazione del principio di sinteticità dell'atto di appello. Nel merito, ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti sia per la riduzione del 70% (servizio comunale attivo e distanza di 300 metri) sia per la riduzione del 30% (assenza di attestazioni di effettivo recupero da soggetto autorizzato).
La sentenza di primo grado ha ritenuto non provata, alla costituzione, la tempestività del ricorso, affermando che la documentazione (ricevuta spedizione del 18.4.2019) era stata depositata tardivamente con memoria ex art. 32 D.Lgs. 546/1992; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e condannato la ricorrente alle spese anche ex art. 96 c.p.c..
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla censura contro la declaratoria di inammissibilità per tardività
Dalla sentenza impugnata risulta che la prova della tempestività della notifica del ricorso non è stata fornita al momento della costituzione, ma solo con memoria illustrativa successiva;
la CGT di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio per cui l'onere della prova della tempestività incombe sull'impugnante e va assolto tempestivamente, non essendo ammissibile l'integrazione documentale tardiva (richiamate, tra l'altro, Cass. 7051/2012; 4247/2013). Tale impostazione è stata ribadita anche dal Comune nelle controdeduzioni, che richiamano, inoltre, Cass. 20054/2023.
Le allegazioni dell'appellante sull'art. 20, c. 2, D.Lgs. 546/1992 (notifica a mezzo posta perfezionata per il notificante alla spedizione) - tuttavia sonno ammissibili nel giudizio di secondo grado anche alla luce della sentenza 36/25 della Consulta e superano la ratio decidendi della sentenza gravata, incentrata sulla mancata prova tempestiva della data di spedizione, ritenuta tardivamente depositata. Pertanto va affrontato il merito.
2. Sul merito – Riduzione del 70% (art. 1, c. 657, L. 147/2013; art. 33 Reg. comunale)
La riduzione presuppone che l'utenza sia fuori zona servita o comunque non servita di fatto, secondo i criteri regolamentari (distanza) e la concreta fruibilità. Nel caso in esame:
- la zona è servita dal servizio comunale;
la stessa appellante ha riconosciuto l'attivazione del servizio (pur deducendone l'inadeguatezza organizzativa); il Comune ha documentato che il punto di raccolta più vicino dista 300 metri, entro il limite 500 m: circostanza valorizzata anche in chiave di confessione giudiziale
(dichiarazioni in ricorso).
- risulta, per contro, che Ric._1 si è dotata di un sistema interno completo e strutturato di gestione dei rifiuti (noleggio di 38 cassonetti RSU indifferenziati, 9 per carta/cartone, 6 per plastica, 11 cestini;
prelievo, trasporto, svuotamento e igienizzazione periodica con frequenze differenziate tra stagione invernale ed estiva), in base a contratti pluriennali dapprima con Società_2 S.p.A. (contratto n. 4900006172 del 30.4.2015, durata sino al 30.4.2018, e successiva proroga/ordine di modifica del 21.8.2018 sino al 31.10.2018) e poi con Società_3 S.r.l. (contratto n. 4600001361 del 4.12.2018, durata 1.12.2018–30.6.2021), aventi ad oggetto noleggio contenitori, svuotamento e igienizzazione, prelievo, trasporto e smaltimento per i siti Luogo_1_2_e_3 Il quadro fattuale così ricostruito dimostra che l'eventuale mancata fruizione del servizio pubblico non deriva da un disservizio comunale, bensì da una autonoma scelta organizzativa dell'impresa, che ha integralmente coperto le proprie esigenze con un servizio privato dimensionato alla realtà industriale. In tale situazione non ricorre il presupposto per la riduzione ex art. 1, c. 657, L. 147/2013 e art. 33 Reg. comunale.
3. Sul merito – Riduzione del 30% per rifiuti speciali assimilati (art. 1, c. 649, L. 147/2013; art. 36 Reg. comunale)
La norma e il Regolamento comunale prevedono, per le utenze non domestiche, una riduzione della quota variabile proporzionale ai quantitativi effettivamente avviati al recupero, da attestare a cura del soggetto che effettua il recupero, entro il termine regolamentare. Nel caso concreto, pur a fronte dei contratti di servizio con Società_2 e, poi, con Soc._3, manca in atti l'attestazione dei quantitativi effettivamente recuperati, documento costitutivo del diritto alla riduzione. Tale carenza è stata evidenziata dal Comune e non colmata dall'appellante. Ne consegue l'insussistenza anche del presupposto per la riduzione del 30%.
4. Sull'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c.
Il Comune ha chiesto condanna per lite temeraria. Il comportamento processuale dell'appellante non appare oggettivamente censurabile avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e al principio di proporzionalità.
Pertanto il Collegio ritiene limitarsi alla condanna alle spese, senza ulteriore statuizione ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
rigetta l'appello proposto da Ric._1 S.r.l.; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore del Comune di Priolo Gargallo, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
respinge l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c..
Palermo, 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2638/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Società_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Società_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - Via N. Fabrizzi Snc 96010 Priolo Gargallo SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3613/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 31/10/2022 Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 3992 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In fatto
Con atto di appello, Ric._1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, ha chiesto la riforma della sentenza n. 3613/1/2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto da Ric._1 S.r.l. contro il diniego di riduzione TARI 2018 (prot. 3992 del 13.2.2019) emesso dal Comune di Priolo Gargallo deducendo, in sintesi: (i) l'erroneità della declaratoria di tardività per violazione degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 32 D.Lgs. 546/1992; (ii) nel merito, il diritto alla riduzione 70% ex art. 1, c. 657, L. 147/2013 e art. 33 Reg. comunale, ovvero, in subordine, alla riduzione 30% della quota variabile ex art. 1, c. 649, L. 147/2013 e art. 37 (recte: 36) Reg. comunale.
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e, in via preliminare, la sua inammissibilità per:
(a) tardività del ricorso di primo grado e mancata prova tempestiva della notifica;
(b) violazione del principio di sinteticità dell'atto di appello. Nel merito, ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti sia per la riduzione del 70% (servizio comunale attivo e distanza di 300 metri) sia per la riduzione del 30% (assenza di attestazioni di effettivo recupero da soggetto autorizzato).
La sentenza di primo grado ha ritenuto non provata, alla costituzione, la tempestività del ricorso, affermando che la documentazione (ricevuta spedizione del 18.4.2019) era stata depositata tardivamente con memoria ex art. 32 D.Lgs. 546/1992; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e condannato la ricorrente alle spese anche ex art. 96 c.p.c..
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla censura contro la declaratoria di inammissibilità per tardività
Dalla sentenza impugnata risulta che la prova della tempestività della notifica del ricorso non è stata fornita al momento della costituzione, ma solo con memoria illustrativa successiva;
la CGT di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio per cui l'onere della prova della tempestività incombe sull'impugnante e va assolto tempestivamente, non essendo ammissibile l'integrazione documentale tardiva (richiamate, tra l'altro, Cass. 7051/2012; 4247/2013). Tale impostazione è stata ribadita anche dal Comune nelle controdeduzioni, che richiamano, inoltre, Cass. 20054/2023.
Le allegazioni dell'appellante sull'art. 20, c. 2, D.Lgs. 546/1992 (notifica a mezzo posta perfezionata per il notificante alla spedizione) - tuttavia sonno ammissibili nel giudizio di secondo grado anche alla luce della sentenza 36/25 della Consulta e superano la ratio decidendi della sentenza gravata, incentrata sulla mancata prova tempestiva della data di spedizione, ritenuta tardivamente depositata. Pertanto va affrontato il merito.
2. Sul merito – Riduzione del 70% (art. 1, c. 657, L. 147/2013; art. 33 Reg. comunale)
La riduzione presuppone che l'utenza sia fuori zona servita o comunque non servita di fatto, secondo i criteri regolamentari (distanza) e la concreta fruibilità. Nel caso in esame:
- la zona è servita dal servizio comunale;
la stessa appellante ha riconosciuto l'attivazione del servizio (pur deducendone l'inadeguatezza organizzativa); il Comune ha documentato che il punto di raccolta più vicino dista 300 metri, entro il limite 500 m: circostanza valorizzata anche in chiave di confessione giudiziale
(dichiarazioni in ricorso).
- risulta, per contro, che Ric._1 si è dotata di un sistema interno completo e strutturato di gestione dei rifiuti (noleggio di 38 cassonetti RSU indifferenziati, 9 per carta/cartone, 6 per plastica, 11 cestini;
prelievo, trasporto, svuotamento e igienizzazione periodica con frequenze differenziate tra stagione invernale ed estiva), in base a contratti pluriennali dapprima con Società_2 S.p.A. (contratto n. 4900006172 del 30.4.2015, durata sino al 30.4.2018, e successiva proroga/ordine di modifica del 21.8.2018 sino al 31.10.2018) e poi con Società_3 S.r.l. (contratto n. 4600001361 del 4.12.2018, durata 1.12.2018–30.6.2021), aventi ad oggetto noleggio contenitori, svuotamento e igienizzazione, prelievo, trasporto e smaltimento per i siti Luogo_1_2_e_3 Il quadro fattuale così ricostruito dimostra che l'eventuale mancata fruizione del servizio pubblico non deriva da un disservizio comunale, bensì da una autonoma scelta organizzativa dell'impresa, che ha integralmente coperto le proprie esigenze con un servizio privato dimensionato alla realtà industriale. In tale situazione non ricorre il presupposto per la riduzione ex art. 1, c. 657, L. 147/2013 e art. 33 Reg. comunale.
3. Sul merito – Riduzione del 30% per rifiuti speciali assimilati (art. 1, c. 649, L. 147/2013; art. 36 Reg. comunale)
La norma e il Regolamento comunale prevedono, per le utenze non domestiche, una riduzione della quota variabile proporzionale ai quantitativi effettivamente avviati al recupero, da attestare a cura del soggetto che effettua il recupero, entro il termine regolamentare. Nel caso concreto, pur a fronte dei contratti di servizio con Società_2 e, poi, con Soc._3, manca in atti l'attestazione dei quantitativi effettivamente recuperati, documento costitutivo del diritto alla riduzione. Tale carenza è stata evidenziata dal Comune e non colmata dall'appellante. Ne consegue l'insussistenza anche del presupposto per la riduzione del 30%.
4. Sull'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c.
Il Comune ha chiesto condanna per lite temeraria. Il comportamento processuale dell'appellante non appare oggettivamente censurabile avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e al principio di proporzionalità.
Pertanto il Collegio ritiene limitarsi alla condanna alle spese, senza ulteriore statuizione ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
rigetta l'appello proposto da Ric._1 S.r.l.; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore del Comune di Priolo Gargallo, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
respinge l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c..
Palermo, 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE