Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02266/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2024, proposto dalla AFV Acciaierie Beltrame s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Kiniger e Federico Peres, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Balzani, Ilaria Bolzon e Federica Castegnaro dell’Avvocatura dell’Ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Antonio Sartori in Venezia, San Polo n. 2988;
nei confronti
della Viacqua s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Frigo e Federica Urbani;
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), in persona del Direttore pro tempore ; del Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-della diffida della Provincia di Vicenza assunta al prot. n. GE 20230051150 del 24.11.2023, avente ad oggetto “ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e smi. Ditta: AFV Beltrame Spa - Sede installazione: Via della Scienza n. 81 – Vicenza. Attività IPPC: Produzione e trasformazione dei metalli. Codice IPPC: 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora. Attività accessorie - Attività gestione rifiuti: per rottami ferrosi R13-R12-R4; per scorie R13-R12-R5. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 17/2017, prot. n. 85896 del 20/12/2017 di riesame/rinnovo. Diffida ai sensi della lettera a) del punto 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 ”;
-di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vicenza e della Viacqua s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. CO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio la ricorrente, attiva nella produzione di laminati mercantili, travi e acciai speciali destinati a differenti ambiti di impiego, ha impugnato la diffida con la quale la Provincia di Vicenza, visti gli esiti di alcuni campionamenti sulle acque effettuati dal gestore del servizio idrico integrato Viacqua s.p.a., le ha imposto di “ rendere la gestione dell’impianto conforme alle disposizioni normative e alle condizioni riportate nella sopra citata autorizzazione; - rimuovere le cause del superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura; - verificare costantemente di essere in condizioni tali da evitare di provocare un superamento dei limiti allo scarico; Entro 30 giorni dal presente atto dovrà essere presentata apposita relazione tecnica con adeguato riscontro dell’avvenuto adeguamento indicando: - le motivazioni/cause che possono aver determinato il superamento dei limiti; - la situazione attuale, indicando come si è intervenuti nell’immediato; -le misure messe in atto per evitare il ripetersi di analoghe circostanze. Dovrà essere inoltre effettuata e trasmessa nel medesimo termine di cui sopra, un’analisi che dimostri il rientro dei parametri entro i limiti normativi ”.
2. L’impugnativa articola tre doglianze di “ (1) Violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’ art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006; eccesso di potere nella forma del travisamento dei fatti, della falsità dei presupposti, nonché per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e comunque genericità, indeterminatezza, erroneità e insufficienza della motivazione; (2) violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 29-decies, co. 3, d.lgs. 152/2006; eccesso di potere nelle forme della carenza istruttoria, del difetto di motivazione, dell’illogicità, nonché nella forma del travisamento dei fatti; (3) violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 7 della l. n. 241/1990, all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost.; violazione del principio del contraddittorio e di partecipazione al procedimento amministrativo; eccesso di potere nelle forme della carenza istruttoria, del difetto di motivazione, della falsità dei presupposti per l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, nonché nella forma del travisamento dei fatti” . In sintesi, la ricorrente lamenta che la diffida sarebbe illegittima non essendovi inottemperanze di sorta rispetto alle prescrizioni di cui all’autorizzazione integrata ambientale e posto che i campionamenti della Viacqua s.p.a. rileverebbero solo sul piano tariffario e non su quello sanzionatorio e/o inibitorio. Infine essa sarebbe illegittima in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
3. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Vicenza e la società Viacqua s.p.a. opponendosi all’accoglimento del ricorso, da ritenersi infondato in fatto e in diritto.
4. Il ricorso veniva fissato all’udienza del 27.11.2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria dichiarando di non avere più interesse alla decisione del gravame. Difatti la società ha ottemperato alle prescrizioni della diffida presentando un piano tecnico-gestionale in accordo con l’Amministrazione ed effettuando i lavori necessari a superare le criticità messe in rilievo dall’Amministrazione.
5. Alla detta udienza pubblica la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come da dichiarazione in questo senso resa dalla parte ricorrente. Al Collegio non rimane allora che prendere atto di ciò e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della definizione in rito della presente controversia e della costituzione solo formale dell’Amministrazione cui il provvedimento impugnato è principalmente imputabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
CO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IN | Ida RA |
IL SEGRETARIO