Articolo 10 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1974
Art. 10.
Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennita' di trasferta nella misura e con le modalita' previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete la indennita' di trasferta anche se la distanza, intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la localita' di missione e' inferiore ai 12 chilometri di cui al punto d) del terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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