CASS
Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2024, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21534/2016 R.G. proposto da: PAN DI VICO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE SANTO, 2, presso lo studio dell’avvocato CARLONI SIMONA ([...]) che la rappresenta e difende;
-ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 813/2016 depositata il 04/05/2016. Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 19/12/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto l’estinzione del giudizio, non essendo comparso nessuno per le altre parti. FATTI DI CAUSA Civile Sent. Sez. 5 Num. 3557 Anno 2024 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 07/02/2024 2 di 3 La Pan di Vico srl ha impugnato l’atto di accertamento emesso per l’anno 2006 dall’Agenzia delle entrate e recante recupero di IVA indebitamente detratta su una operazione di affitto d’azienda stipulato con la società MO che, secondo l’Ufficio, dissimulava una cessione d‘azienda, esente ai fini IVA. La CTP di Pisa ha rigettato il ricorso e la CTR della Toscana ha accolto parzialmente l’appello della contribuente, con rideterminazione delle sanzioni, Avverso questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE Nelle more del processo, in data 15.12.2023, il difensore della ricorrente ha comunicato che, attesa la soccombenza con riferimento alla pretesa tributaria oggetto della presente controversia, erano state notificate cartelle di pagamento e la società si era avvalsa della definizione di detti ruoli ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.l. n. 193 del 2016; ha chiesto, pertanto, «stante la carenza di interesse ad una pronuncia in ragione dell’intervenuta definizione», la dichiarazione di estinzione del giudizio. Pur non potendo ritenersi provato l’integrale pagamento del dovuto ai fini condono, tale dichiarazione è idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite (Cass. n. 31732 del 2018). Non vi è da provvedere sulle spese, non essendovi stata attività defensionale di controparte. Trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono .le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). 3 di 3
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 19/12/2023.
-ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 813/2016 depositata il 04/05/2016. Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 19/12/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto l’estinzione del giudizio, non essendo comparso nessuno per le altre parti. FATTI DI CAUSA Civile Sent. Sez. 5 Num. 3557 Anno 2024 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 07/02/2024 2 di 3 La Pan di Vico srl ha impugnato l’atto di accertamento emesso per l’anno 2006 dall’Agenzia delle entrate e recante recupero di IVA indebitamente detratta su una operazione di affitto d’azienda stipulato con la società MO che, secondo l’Ufficio, dissimulava una cessione d‘azienda, esente ai fini IVA. La CTP di Pisa ha rigettato il ricorso e la CTR della Toscana ha accolto parzialmente l’appello della contribuente, con rideterminazione delle sanzioni, Avverso questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE Nelle more del processo, in data 15.12.2023, il difensore della ricorrente ha comunicato che, attesa la soccombenza con riferimento alla pretesa tributaria oggetto della presente controversia, erano state notificate cartelle di pagamento e la società si era avvalsa della definizione di detti ruoli ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.l. n. 193 del 2016; ha chiesto, pertanto, «stante la carenza di interesse ad una pronuncia in ragione dell’intervenuta definizione», la dichiarazione di estinzione del giudizio. Pur non potendo ritenersi provato l’integrale pagamento del dovuto ai fini condono, tale dichiarazione è idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite (Cass. n. 31732 del 2018). Non vi è da provvedere sulle spese, non essendovi stata attività defensionale di controparte. Trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono .le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). 3 di 3
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 19/12/2023.