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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/10/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 238/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere relatore
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., n. 238/2022 R.G., vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Messere, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio, sito in Campobasso, via Garibaldi, n. 5, è elettivamente domiciliato;
-attore in riassunzione-
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Ernestina Piscopo, CP_1 C.F._2
presso il cui studio, sito in Termoli, corso Nazionale, n. 75, è elettivamente domiciliato;
-convenuto in riassunzione-
CONCLUSIONI
L'attore nelle sue note di trattazione scritta depositate il 12/5/2025 richiama le conclusioni formulate nell'atto di citazione.
Il convenuto nelle sue note di trattazione scritta depositate il 12/5/2025 insiste per l'accertamento della nullità della citazione, nonché per il rigetto della domanda.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, con ordinanza del 19-27/06/2025, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
FATTO
1. La vicenda trae origine da una lite tra automobilisti consumatasi in Campobasso, in via
Ciccaglione, nel febbraio del 2013.
2. Con decreto del 30/9/2015 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Campobasso ha disposto la citazione a giudizio di contestandogli la commissione, in concorso di CP_1 persone, dei seguenti reati: violenza privata con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire altri reati (artt. 610 e 61 n. 2 c.p.); ingiuria (art. 594 c.p.); minaccia grave (art. 612, comma
2, c.p.); lesioni personali (art. 582 c.p.).
All'udienza del 29/1/2016 si è costituito parte civile . Parte_1
Espletata l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 51/19, pubblicata il 16/4/2019, ha assolto l'imputato dai reati di violenza privata, ingiuria e minaccia grave perché il fatto non sussiste e dal reato di lesioni personali per non aver commesso il fatto.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, ai soli fini civili, . Parte_1
La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza n. 58/2021, pubblicata il 5/2/2021, pur dando atto del passaggio in giudicato della pronuncia assolutoria, ha riconosciuto la responsabilità civile di
[...]
in ordine ai reati di violenza privata, minaccia grave e lesioni personali, condannandolo CP_1 al risarcimento dei danni.
4. L'imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n.
504/2022, pubblicata il 1/4/2022, ha annullato la sentenza impugnata ed ha rinviato, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., la causa al giudice civile.
5. Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha riassunto il giudizio Parte_1 dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso, Sezione Civile.
L'attore ha chiesto a il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla commissione dei CP_1 reati descritti nel decreto di citazione a giudizio del Pubblico Ministero.
Il convenuto, costituitosi regolarmente in giudizio, ha eccepito la nullità della citazione per la carenza del requisito di cui al n. 4 dell'art.163 c.p.c., ed ha chiesto, in subordine, il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 18/4/2023, confermata con successiva ordinanza del 19.06.2025, la Corte ha rigettato le richieste di prove testimoniali.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14/5/2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è destituita di fondamento.
I) Preliminarmente, va evidenziato che, sulla scorta di quanto chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, il giudizio civile conseguente al rinvio di cui all'art. 622 c.p.p. è un giudizio autonomo in cui si applicano le regole probatorie del processo civile. Ciò implica, da un lato, che l'onere della prova grava sull'attore e, dall'altro lato, che il giudice civile non è vincolato da quanto statuito nel procedimento penale (Cass. n. 15859/2019; Cass. n. 16916/2019; Cass. Sez. Un.
n. 22065/2021). II) Venendo all'eccezione di nullità della citazione per carenza del requisito della causa petendi, di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c., se ne rileva la sua infondatezza.
L'attore, al fine di descrivere le condotte illecite del , ha richiamato, trascrivendoli, i capi di CP_1 imputazione formulati nel decreto di citazione a giudizio.
Facendo ciò, l'attore ha esposto in modo chiaro i fatti costituenti le ragioni della domanda, come richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c.
III) Passando all'esame del merito della controversia, questa Corte non ha rinvenuto elementi di responsabilità a carico del convenuto per i fatti dedotti in giudizio.
Nello specifico, l'attore, sul quale grava l'onere della prova, non ha dimostrato la sussistenza di una condotta illecita ascrivibile a . CP_1
Occorre premettere che la domanda attorea si fonda esclusivamente sulle testimonianze rese nel giudizio penale di primo grado. Tali testimonianze, peraltro, sono state soltanto allegate, e non sono state oggetto di valutazioni critiche da parte dello il quale, inspiegabilmente, non ha preso Parte_1 posizione su tutte quelle dichiarazioni che hanno portato all'assoluzione dell'imputato.
Poiché, come noto, le prove raccolte nel giudizio penale possono fondare il convincimento del giudice civile, previa valutazione della loro attendibilità, questa Corte ha esaminato con attenzione tutte le testimonianze rese nel giudizio di primo grado e prodotte in questa sede dall'attore.
Anzitutto, corre l'obbligo di precisare che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., non possono trovare ingresso nel presente procedimento, le dichiarazioni dell'imputato, odierno convenuto, né la testimonianza della persona offesa, odierno attore. Infatti, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., si applica l'art. 246 c.p.c., stante l'autonomia di detto giudizio in relazione al procedimento penale da cui esso nasce (Cass. n. 15859/2019; Cass. n.
16916/2019; Cass. Sez. Un. n. 22065/2021).
Ulteriore precisazione va fatta sull'attendibilità delle testimonianze di (all'epoca Controparte_2 segretaria nonché compagna dell'attore), (fratello dell'attore) e Testimone_1 Testimone_2
(compagna di e sorella di . Testimone_1 Controparte_2
Ebbene, le dichiarazioni rese da tali soggetti, come si esaminerà a breve, presentano tra loro alcune rilevanti discrepanze e sono piuttosto vaghe con riguardo al comportamento del CP_1
L'attendibilità dei predetti testimoni sembra essere, almeno in parte, inficiata dal legame che ciascuno di loro aveva ed ha tuttora con l'odierno attore.
Maggiormente attendibile risulta , soggetto intervenuto in difesa di , Testimone_3 Parte_1 il quale stava avendo la peggio nella colluttazione con . Egli è l'unico testimone Persona_1 che non ha alcun vincolo di parentela o amicizia con le parti processuali.
Chiarito ciò, si procede alla ricostruzione dei fatti in base a quanto emerso dalle testimonianze. Elemento confermato da tutti i testi è che all'epoca minorenne, sia autore Persona_1 materiale di tutti i reati per i quali viene richiesto all'odierno convenuto il risarcimento dei danni.
Dalle testimonianze si ricava che il : mentre era alla guida del veicolo Alfa Romeo IT Persona_1
- di proprietà della madre di -, dopo aver sorpassato , ha effettuato una CP_1 Parte_1 manovra che ha impedito allo la prosecuzione della marcia del suo veicolo;
ha minacciato Parte_1
facendo riferimento ad un coltello;
ha aggredito lo con pugni e calci inferti Parte_1 Parte_1 sul volto.
Le condotte penalmente illecite del sono state ammesse dal medesimo nel procedimento Persona_1 minorile aperto a suo carico. Procedimento conclusosi con la sentenza n. 8/2017 del Gup presso il
Tribunale per i Minorenni di Campobasso con cui si attesta l'estinzione dei reati per esito positivo della prova.
Partendo da tali certezze, occorre comprendere se il abbia materialmente o moralmente CP_1 partecipato alle azioni illecite compiute dall'amico.
A) In ordine al reato di violenza privata, l'unica testimone che ha visto le Controparte_2 manovre compiute dall'Alfa IT su cui erano a bordo il convenuto e i suoi amici, ricorda con fermezza che al volante della IT ci fosse . Persona_1
Ne deriva che quest'ultimo è l'unico soggetto che ha commesso il reato di violenza privata.
Dalle dichiarazioni della non emerge alcun elemento che possa indurre a ritenere che il CP_2 [...]
abbia concorso a realizzare, o abbia incoraggiato, la manovra azzardata dell'amico. CP_1
Il reato di violenza privata non può essere addebitato al convenuto, il quale, trovandosi nella veste di passeggero, non aveva la possibilità materiale di impedire le repentine manovre effettuate dall'amico che era al volante.
B) In ordine al reato di ingiuria (depenalizzato), e Controparte_2 Testimone_2 Tes_1
hanno riferito genericamente che tutti e tre i ragazzi inveivano con parolacce. Tuttavia,
[...] nessuno dei citati testimoni ha specificato quali sarebbero gli insulti che il avrebbe CP_1 indirizzato all'odierno attore.
, soggetto estraneo alle parti processuali, avendo dichiarato di non aver visto il Testimone_3 convenuto sulla scena dell'aggressione, ha riferito che gli insulti provenivano dal solo . Persona_1
Non risulta provato, quindi, che il abbia offeso l'onore o il decoro di . CP_1 Parte_1
C) In ordine al reato di minaccia, nessuno dei testi ha dichiarato di aver assistito a minacce pronunciate da . CP_1 riporta che il solo ha minacciato l'uso di un coltello. In Controparte_2 Persona_1 particolare, in risposta alla domanda dell'avv. Fortunato su chi fosse stato a minacciare lo Parte_1 ha specificato che “Mi sembra proprio il , sempre lui”. Persona_1 Pertanto, non vi è alcuna prova che abbia minacciato . CP_1 Parte_1
D) Infine, è in ordine al reato di lesioni personali che le testimonianze divergono tra loro in modo più evidente.
Invero, con riferimento all'aggressione subita da , le testimonianze rese dalle persone Parte_1 affettivamente legate all'attore non risultano sempre coerenti tra loro e, soprattutto, descrivono una situazione ben diversa da quella raccontata da , unico soggetto estraneo alle parti Testimone_3 processuali. ha riferito con chiarezza e precisione che tutta l'aggressione è riconducibile al Controparte_2 solo . Sul , invece, i ricordi si fanno meno nitidi e inducono in qualche Persona_1 CP_1 contraddizione la testimone. In particolare, ella afferma che “il signor è stato l'artefice Persona_1 di tutto, non ricordo che il signor Forse lo ha strattonato, ha detto qualche parola nei Per_2 suoi confronti, però ricordo proprio la scena precisa che c'era a colpirlo”. Persona_1
Da notare che a differenza di quanto riferisce , non parla di Controparte_2 Testimone_1 qualche tentativo di aggressione posto in essere dai ragazzi successivamente all'entrata in scena del medesimo . Secondo il racconto di non Testimone_1 Controparte_2 Testimone_1 ha difeso sé stesso e il fratello dai colpi inferti dal , ma, essendosi ormai attenuato lo Persona_1 scontro, ha solo chiesto spiegazioni ai ragazzi in ordine ai motivi della lite.
Quest'ultima circostanza è confermata anche da la quale ha riferito che i ragazzi - a Testimone_2 quanto pare tutti e tre - inveivano e continuavano a discutere in modo animato e che Tes_1
ha tentato di calmarli invitandoli al dialogo. La testimone non ha assistito direttamente ad
[...] alcuna aggressione fisica, pur avvedendosi che l'odierno attore era stato colpito prima del suo arrivo.
, invece, contraddicendo la sua compagna, è il solo testimone a riferire che, in Testimone_1 seguito al suo arrivo, e si avventavano contro l'odierno attore, Persona_1 CP_1 pur non colpendolo grazie all'intervento di , prima, e del medesimo teste, dopo. Testimone_3
Ha, inoltre, affermato che i due ragazzi tentavano di avventarsi anche contro di lui.
Il racconto di , tuttavia, è inverosimile in quanto smentito tanto da Testimone_1 CP_2
, quanto da
[...] Testimone_2
Tale quadro di informazioni, spesso confliggenti tra loro, non appare idoneo a tratteggiare una qualche adesione materiale o morale del al proposito criminoso dell'amico. CP_1
Le dichiarazioni appena esaminate, forse anche perché rese da persone affettivamente legate all'attore, sono contraddittorie tra loro e talvolta vaghe, soprattutto con riferimento alla condotta tenuta dal (e dal terzo amico). CP_1 Non a caso, , unico teste estraneo alle parti processuali, fornisce, con estrema Testimone_3 chiarezza, un racconto sull'aggressione subita dall'attore ben diverso da quello fornito dagli altri testimoni.
Invero, ad avviso del la contesa è intercorsa esclusivamente tra due soggetti, ossia tra il Tes_3
“più dinamico”, e tra , “più restio”, concentrato sul difendersi. Persona_1 Parte_1 ha riferito che egli, mentre si recava sul posto di lavoro, ha visto due persone di sesso Tes_3 maschile impegnate in una colluttazione e che, dopo essere sceso dal suo veicolo e aver constatato che il stava infierendo su , si è interposto tra i due, per placare gli animi. Persona_1 Parte_1 si è accorto della presenza della sola oltre che dei due litiganti. Una Tes_3 Controparte_2 volta sedata la lite, il è andato via. Tes_3
È di fondamentale importanza rimarcare come il testimone non abbia notato la presenza di altri ragazzi, a parte il . In aula, durante la sua deposizione, non ha riconosciuto Persona_1 CP_1
, ed ha dichiarato di non averlo visto sulla scena.
[...]
La testimonianza di appare logica, precisa e, in definitiva, attendibile, non essendo Testimone_3 stata dedotta in giudizio alcuna circostanza che faccia quanto meno supporre che il teste sia legato all'odierno convenuto.
Da tale testimonianza si ricava che non ha partecipato all'aggressione compiuta dal CP_1
, né ha incitato in qualche modo l'amico. Persona_1
In definitiva, al convenuto non può essere ascritto il reato di lesioni, poiché, non vi è prova del suo coinvolgimento nell'aggressione perpetrata da ai danni di . Persona_1 Parte_1
IV) Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022 in ragione del valore della controversia, della non complessità delle questioni trattate e dell'attività prestata (assenza della fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., n. 238/2022 R.G., proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP_1
- rigetta la domanda dell'attore;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del presente Parte_1 CP_1 grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 23 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Rita Carosella dr.ssa Maria Grazia d'Errico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere relatore
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., n. 238/2022 R.G., vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Messere, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio, sito in Campobasso, via Garibaldi, n. 5, è elettivamente domiciliato;
-attore in riassunzione-
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Ernestina Piscopo, CP_1 C.F._2
presso il cui studio, sito in Termoli, corso Nazionale, n. 75, è elettivamente domiciliato;
-convenuto in riassunzione-
CONCLUSIONI
L'attore nelle sue note di trattazione scritta depositate il 12/5/2025 richiama le conclusioni formulate nell'atto di citazione.
Il convenuto nelle sue note di trattazione scritta depositate il 12/5/2025 insiste per l'accertamento della nullità della citazione, nonché per il rigetto della domanda.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, con ordinanza del 19-27/06/2025, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
FATTO
1. La vicenda trae origine da una lite tra automobilisti consumatasi in Campobasso, in via
Ciccaglione, nel febbraio del 2013.
2. Con decreto del 30/9/2015 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Campobasso ha disposto la citazione a giudizio di contestandogli la commissione, in concorso di CP_1 persone, dei seguenti reati: violenza privata con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire altri reati (artt. 610 e 61 n. 2 c.p.); ingiuria (art. 594 c.p.); minaccia grave (art. 612, comma
2, c.p.); lesioni personali (art. 582 c.p.).
All'udienza del 29/1/2016 si è costituito parte civile . Parte_1
Espletata l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 51/19, pubblicata il 16/4/2019, ha assolto l'imputato dai reati di violenza privata, ingiuria e minaccia grave perché il fatto non sussiste e dal reato di lesioni personali per non aver commesso il fatto.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, ai soli fini civili, . Parte_1
La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza n. 58/2021, pubblicata il 5/2/2021, pur dando atto del passaggio in giudicato della pronuncia assolutoria, ha riconosciuto la responsabilità civile di
[...]
in ordine ai reati di violenza privata, minaccia grave e lesioni personali, condannandolo CP_1 al risarcimento dei danni.
4. L'imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n.
504/2022, pubblicata il 1/4/2022, ha annullato la sentenza impugnata ed ha rinviato, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., la causa al giudice civile.
5. Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha riassunto il giudizio Parte_1 dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso, Sezione Civile.
L'attore ha chiesto a il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla commissione dei CP_1 reati descritti nel decreto di citazione a giudizio del Pubblico Ministero.
Il convenuto, costituitosi regolarmente in giudizio, ha eccepito la nullità della citazione per la carenza del requisito di cui al n. 4 dell'art.163 c.p.c., ed ha chiesto, in subordine, il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 18/4/2023, confermata con successiva ordinanza del 19.06.2025, la Corte ha rigettato le richieste di prove testimoniali.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14/5/2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è destituita di fondamento.
I) Preliminarmente, va evidenziato che, sulla scorta di quanto chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, il giudizio civile conseguente al rinvio di cui all'art. 622 c.p.p. è un giudizio autonomo in cui si applicano le regole probatorie del processo civile. Ciò implica, da un lato, che l'onere della prova grava sull'attore e, dall'altro lato, che il giudice civile non è vincolato da quanto statuito nel procedimento penale (Cass. n. 15859/2019; Cass. n. 16916/2019; Cass. Sez. Un.
n. 22065/2021). II) Venendo all'eccezione di nullità della citazione per carenza del requisito della causa petendi, di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c., se ne rileva la sua infondatezza.
L'attore, al fine di descrivere le condotte illecite del , ha richiamato, trascrivendoli, i capi di CP_1 imputazione formulati nel decreto di citazione a giudizio.
Facendo ciò, l'attore ha esposto in modo chiaro i fatti costituenti le ragioni della domanda, come richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c.
III) Passando all'esame del merito della controversia, questa Corte non ha rinvenuto elementi di responsabilità a carico del convenuto per i fatti dedotti in giudizio.
Nello specifico, l'attore, sul quale grava l'onere della prova, non ha dimostrato la sussistenza di una condotta illecita ascrivibile a . CP_1
Occorre premettere che la domanda attorea si fonda esclusivamente sulle testimonianze rese nel giudizio penale di primo grado. Tali testimonianze, peraltro, sono state soltanto allegate, e non sono state oggetto di valutazioni critiche da parte dello il quale, inspiegabilmente, non ha preso Parte_1 posizione su tutte quelle dichiarazioni che hanno portato all'assoluzione dell'imputato.
Poiché, come noto, le prove raccolte nel giudizio penale possono fondare il convincimento del giudice civile, previa valutazione della loro attendibilità, questa Corte ha esaminato con attenzione tutte le testimonianze rese nel giudizio di primo grado e prodotte in questa sede dall'attore.
Anzitutto, corre l'obbligo di precisare che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., non possono trovare ingresso nel presente procedimento, le dichiarazioni dell'imputato, odierno convenuto, né la testimonianza della persona offesa, odierno attore. Infatti, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., si applica l'art. 246 c.p.c., stante l'autonomia di detto giudizio in relazione al procedimento penale da cui esso nasce (Cass. n. 15859/2019; Cass. n.
16916/2019; Cass. Sez. Un. n. 22065/2021).
Ulteriore precisazione va fatta sull'attendibilità delle testimonianze di (all'epoca Controparte_2 segretaria nonché compagna dell'attore), (fratello dell'attore) e Testimone_1 Testimone_2
(compagna di e sorella di . Testimone_1 Controparte_2
Ebbene, le dichiarazioni rese da tali soggetti, come si esaminerà a breve, presentano tra loro alcune rilevanti discrepanze e sono piuttosto vaghe con riguardo al comportamento del CP_1
L'attendibilità dei predetti testimoni sembra essere, almeno in parte, inficiata dal legame che ciascuno di loro aveva ed ha tuttora con l'odierno attore.
Maggiormente attendibile risulta , soggetto intervenuto in difesa di , Testimone_3 Parte_1 il quale stava avendo la peggio nella colluttazione con . Egli è l'unico testimone Persona_1 che non ha alcun vincolo di parentela o amicizia con le parti processuali.
Chiarito ciò, si procede alla ricostruzione dei fatti in base a quanto emerso dalle testimonianze. Elemento confermato da tutti i testi è che all'epoca minorenne, sia autore Persona_1 materiale di tutti i reati per i quali viene richiesto all'odierno convenuto il risarcimento dei danni.
Dalle testimonianze si ricava che il : mentre era alla guida del veicolo Alfa Romeo IT Persona_1
- di proprietà della madre di -, dopo aver sorpassato , ha effettuato una CP_1 Parte_1 manovra che ha impedito allo la prosecuzione della marcia del suo veicolo;
ha minacciato Parte_1
facendo riferimento ad un coltello;
ha aggredito lo con pugni e calci inferti Parte_1 Parte_1 sul volto.
Le condotte penalmente illecite del sono state ammesse dal medesimo nel procedimento Persona_1 minorile aperto a suo carico. Procedimento conclusosi con la sentenza n. 8/2017 del Gup presso il
Tribunale per i Minorenni di Campobasso con cui si attesta l'estinzione dei reati per esito positivo della prova.
Partendo da tali certezze, occorre comprendere se il abbia materialmente o moralmente CP_1 partecipato alle azioni illecite compiute dall'amico.
A) In ordine al reato di violenza privata, l'unica testimone che ha visto le Controparte_2 manovre compiute dall'Alfa IT su cui erano a bordo il convenuto e i suoi amici, ricorda con fermezza che al volante della IT ci fosse . Persona_1
Ne deriva che quest'ultimo è l'unico soggetto che ha commesso il reato di violenza privata.
Dalle dichiarazioni della non emerge alcun elemento che possa indurre a ritenere che il CP_2 [...]
abbia concorso a realizzare, o abbia incoraggiato, la manovra azzardata dell'amico. CP_1
Il reato di violenza privata non può essere addebitato al convenuto, il quale, trovandosi nella veste di passeggero, non aveva la possibilità materiale di impedire le repentine manovre effettuate dall'amico che era al volante.
B) In ordine al reato di ingiuria (depenalizzato), e Controparte_2 Testimone_2 Tes_1
hanno riferito genericamente che tutti e tre i ragazzi inveivano con parolacce. Tuttavia,
[...] nessuno dei citati testimoni ha specificato quali sarebbero gli insulti che il avrebbe CP_1 indirizzato all'odierno attore.
, soggetto estraneo alle parti processuali, avendo dichiarato di non aver visto il Testimone_3 convenuto sulla scena dell'aggressione, ha riferito che gli insulti provenivano dal solo . Persona_1
Non risulta provato, quindi, che il abbia offeso l'onore o il decoro di . CP_1 Parte_1
C) In ordine al reato di minaccia, nessuno dei testi ha dichiarato di aver assistito a minacce pronunciate da . CP_1 riporta che il solo ha minacciato l'uso di un coltello. In Controparte_2 Persona_1 particolare, in risposta alla domanda dell'avv. Fortunato su chi fosse stato a minacciare lo Parte_1 ha specificato che “Mi sembra proprio il , sempre lui”. Persona_1 Pertanto, non vi è alcuna prova che abbia minacciato . CP_1 Parte_1
D) Infine, è in ordine al reato di lesioni personali che le testimonianze divergono tra loro in modo più evidente.
Invero, con riferimento all'aggressione subita da , le testimonianze rese dalle persone Parte_1 affettivamente legate all'attore non risultano sempre coerenti tra loro e, soprattutto, descrivono una situazione ben diversa da quella raccontata da , unico soggetto estraneo alle parti Testimone_3 processuali. ha riferito con chiarezza e precisione che tutta l'aggressione è riconducibile al Controparte_2 solo . Sul , invece, i ricordi si fanno meno nitidi e inducono in qualche Persona_1 CP_1 contraddizione la testimone. In particolare, ella afferma che “il signor è stato l'artefice Persona_1 di tutto, non ricordo che il signor Forse lo ha strattonato, ha detto qualche parola nei Per_2 suoi confronti, però ricordo proprio la scena precisa che c'era a colpirlo”. Persona_1
Da notare che a differenza di quanto riferisce , non parla di Controparte_2 Testimone_1 qualche tentativo di aggressione posto in essere dai ragazzi successivamente all'entrata in scena del medesimo . Secondo il racconto di non Testimone_1 Controparte_2 Testimone_1 ha difeso sé stesso e il fratello dai colpi inferti dal , ma, essendosi ormai attenuato lo Persona_1 scontro, ha solo chiesto spiegazioni ai ragazzi in ordine ai motivi della lite.
Quest'ultima circostanza è confermata anche da la quale ha riferito che i ragazzi - a Testimone_2 quanto pare tutti e tre - inveivano e continuavano a discutere in modo animato e che Tes_1
ha tentato di calmarli invitandoli al dialogo. La testimone non ha assistito direttamente ad
[...] alcuna aggressione fisica, pur avvedendosi che l'odierno attore era stato colpito prima del suo arrivo.
, invece, contraddicendo la sua compagna, è il solo testimone a riferire che, in Testimone_1 seguito al suo arrivo, e si avventavano contro l'odierno attore, Persona_1 CP_1 pur non colpendolo grazie all'intervento di , prima, e del medesimo teste, dopo. Testimone_3
Ha, inoltre, affermato che i due ragazzi tentavano di avventarsi anche contro di lui.
Il racconto di , tuttavia, è inverosimile in quanto smentito tanto da Testimone_1 CP_2
, quanto da
[...] Testimone_2
Tale quadro di informazioni, spesso confliggenti tra loro, non appare idoneo a tratteggiare una qualche adesione materiale o morale del al proposito criminoso dell'amico. CP_1
Le dichiarazioni appena esaminate, forse anche perché rese da persone affettivamente legate all'attore, sono contraddittorie tra loro e talvolta vaghe, soprattutto con riferimento alla condotta tenuta dal (e dal terzo amico). CP_1 Non a caso, , unico teste estraneo alle parti processuali, fornisce, con estrema Testimone_3 chiarezza, un racconto sull'aggressione subita dall'attore ben diverso da quello fornito dagli altri testimoni.
Invero, ad avviso del la contesa è intercorsa esclusivamente tra due soggetti, ossia tra il Tes_3
“più dinamico”, e tra , “più restio”, concentrato sul difendersi. Persona_1 Parte_1 ha riferito che egli, mentre si recava sul posto di lavoro, ha visto due persone di sesso Tes_3 maschile impegnate in una colluttazione e che, dopo essere sceso dal suo veicolo e aver constatato che il stava infierendo su , si è interposto tra i due, per placare gli animi. Persona_1 Parte_1 si è accorto della presenza della sola oltre che dei due litiganti. Una Tes_3 Controparte_2 volta sedata la lite, il è andato via. Tes_3
È di fondamentale importanza rimarcare come il testimone non abbia notato la presenza di altri ragazzi, a parte il . In aula, durante la sua deposizione, non ha riconosciuto Persona_1 CP_1
, ed ha dichiarato di non averlo visto sulla scena.
[...]
La testimonianza di appare logica, precisa e, in definitiva, attendibile, non essendo Testimone_3 stata dedotta in giudizio alcuna circostanza che faccia quanto meno supporre che il teste sia legato all'odierno convenuto.
Da tale testimonianza si ricava che non ha partecipato all'aggressione compiuta dal CP_1
, né ha incitato in qualche modo l'amico. Persona_1
In definitiva, al convenuto non può essere ascritto il reato di lesioni, poiché, non vi è prova del suo coinvolgimento nell'aggressione perpetrata da ai danni di . Persona_1 Parte_1
IV) Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022 in ragione del valore della controversia, della non complessità delle questioni trattate e dell'attività prestata (assenza della fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., n. 238/2022 R.G., proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP_1
- rigetta la domanda dell'attore;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del presente Parte_1 CP_1 grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 23 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Rita Carosella dr.ssa Maria Grazia d'Errico