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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/11/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- AB RI Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- NU LL Consigliera relatrice
All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 301 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ANGELO ROBERTO (giusta Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CAPUZZI GLORIANA;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
LE RA, giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 223/2023 del Tribunale di Chieti pubblicata il
15/06/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.7.2023 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Chieti del 15.6.2023 che ha dichiarato l'inesistenza del suo diritto ad essere trasferita dalla Asl di Teramo alla ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti al fine di assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità, contestualmente dichiarando l'inefficacia dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Teramo in data 10/05/2022, ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3, c.p.c., ed ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza dei presupposti per invocare la disciplina di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, evidenziando che tale norma sia da applicarsi esclusivamente ai trasferimenti all'interno della stessa Amministrazione e non anche ai trasferimenti tra Amministrazioni diverse, come le ASL convenute, dotate ciascuna di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale contabile e gestionale. Il trasferimento presso un ente diverso può attuarsi unicamente attraverso le procedure di mobilità volontaria all'esterno ex 30 del d.lgs. n. 165/2001.
La sig.ra ha censurato tale pronuncia, eccependo che il primo giudice non avrebbe dato Pt_1
il giusto rilievo alla differenza che corre tra procedura di mobilità, prevista e disciplinata dall'art. 30 T.U.P.I., e domanda di trasferimento presentata ai sensi e per gli effetti della legge
104/1992: un conto sarebbe la domanda di trasferimento presentata a seguito dell'attivazione, da parte dell'Amministrazione, di una procedura di mobilità che, nel caso dei familiari di soggetti con handicap gravi, conferisce loro il diritto di precedenza, altro sarebbe la domanda di trasferimento presentata dal lavoratore ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992, norma invocata dalla lavoratrice nel caso di specie.
Nelle more del giudizio l'appellante ha dedotto di essere stata assunta dalla Parte_2 con contratto di lavoro sottoscritto 2 in data 16.12.2024, a seguito di richiesta di
[...]
mobilità per compensazione. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere essendo venuto meno l'interesse dell'appellante, che ha conseguito il bene della vita che mirava ad ottenere in sede giudiziale.
Le ASL appellate hanno aderito alla richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia sulla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere. Con riferimento alle spese ,si osserva che l'appellante deve considerarsi virtualmente soccombente poiché – come già rilevato in sede di inibitoria - le argomentazioni dell'appello non sono idonee a contrastare la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado circa la diversità ed autonomia delle aziende sanitarie appellate, mentre il trasferimento ai sensi dell'art. 33 l 104/1992 presuppone l'identità del datore di lavoro.
Tuttavia le spese di lite sono da liquidarsi al minimo, e solo per la fase introduttiva ,tenuto conto della cessazione della materia, della natura e della semplicità della controversia.
PQM
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle appellate, nella misura di euro 1.028 ciascuna, oltre spese generali, IVA e CPA.
L'Aquila, 6/11/2025
La Consigliera est.
NU LL
Il Presidente
AB RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- AB RI Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- NU LL Consigliera relatrice
All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127-ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 301 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ANGELO ROBERTO (giusta Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CAPUZZI GLORIANA;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
LE RA, giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 223/2023 del Tribunale di Chieti pubblicata il
15/06/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.7.2023 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Chieti del 15.6.2023 che ha dichiarato l'inesistenza del suo diritto ad essere trasferita dalla Asl di Teramo alla ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti al fine di assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità, contestualmente dichiarando l'inefficacia dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Teramo in data 10/05/2022, ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3, c.p.c., ed ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza dei presupposti per invocare la disciplina di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, evidenziando che tale norma sia da applicarsi esclusivamente ai trasferimenti all'interno della stessa Amministrazione e non anche ai trasferimenti tra Amministrazioni diverse, come le ASL convenute, dotate ciascuna di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale contabile e gestionale. Il trasferimento presso un ente diverso può attuarsi unicamente attraverso le procedure di mobilità volontaria all'esterno ex 30 del d.lgs. n. 165/2001.
La sig.ra ha censurato tale pronuncia, eccependo che il primo giudice non avrebbe dato Pt_1
il giusto rilievo alla differenza che corre tra procedura di mobilità, prevista e disciplinata dall'art. 30 T.U.P.I., e domanda di trasferimento presentata ai sensi e per gli effetti della legge
104/1992: un conto sarebbe la domanda di trasferimento presentata a seguito dell'attivazione, da parte dell'Amministrazione, di una procedura di mobilità che, nel caso dei familiari di soggetti con handicap gravi, conferisce loro il diritto di precedenza, altro sarebbe la domanda di trasferimento presentata dal lavoratore ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992, norma invocata dalla lavoratrice nel caso di specie.
Nelle more del giudizio l'appellante ha dedotto di essere stata assunta dalla Parte_2 con contratto di lavoro sottoscritto 2 in data 16.12.2024, a seguito di richiesta di
[...]
mobilità per compensazione. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere essendo venuto meno l'interesse dell'appellante, che ha conseguito il bene della vita che mirava ad ottenere in sede giudiziale.
Le ASL appellate hanno aderito alla richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia sulla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere. Con riferimento alle spese ,si osserva che l'appellante deve considerarsi virtualmente soccombente poiché – come già rilevato in sede di inibitoria - le argomentazioni dell'appello non sono idonee a contrastare la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado circa la diversità ed autonomia delle aziende sanitarie appellate, mentre il trasferimento ai sensi dell'art. 33 l 104/1992 presuppone l'identità del datore di lavoro.
Tuttavia le spese di lite sono da liquidarsi al minimo, e solo per la fase introduttiva ,tenuto conto della cessazione della materia, della natura e della semplicità della controversia.
PQM
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle appellate, nella misura di euro 1.028 ciascuna, oltre spese generali, IVA e CPA.
L'Aquila, 6/11/2025
La Consigliera est.
NU LL
Il Presidente
AB RI