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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5797/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Boccieri
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Vittorio Boccieri CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 6 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“1. In data 03 aprile 1982, i signori e contraevano matrimonio CP_1 Parte_1
concordatario in Cagliari. Dall'unione sono nati due figli: (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]). Per_2
2. Con sentenza n. 5300/1994, emessa in data 31 maggio 1994, il Tribunale di Cagliari
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i ricorrenti (doc.
1 - Sentenza
di divorzio n. 5300/1994).
3. Tale sentenza, nel recepire le conclusioni congiunte delle parti, stabiliva, tra le altre, le seguenti condizioni:
• affidamento dei figli minori, e , alla madre, SI.ra Per_1 Per_2 Pt_1
• assegnazione della casa coniugale alla SI.ra quale genitore affidatario;
Pt_1
• determinazione di un contributo mensile di Lire 1.000.000 (un milione) a carico del
SI. , a titolo di mantenimento per il coniuge e i figli minori, soggetto a CP_1
rivalutazione annuale ISTAT.
4. A far data dalla pronuncia di divorzio, sono intervenute significative e decisive modificazioni delle circostanze di fatto poste a fondamento della predetta sentenza. In particolare, entrambi i figli della coppia, e , hanno da tempo raggiunto la maggiore età e una Per_1 Per_2
stabile e pacifica indipendenza economica, vivendo autonomamente e non essendo più a carico di alcuno dei genitori.
5. Per effetto di tale fondamentale mutamento, sono venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra (originariamente disposta in funzione Pt_1
dell'affidamento della prole) e per la porzione dell'assegno destinata al mantenimento dei figli.
6. In considerazione di quanto sopra, le parti, in piena e libera espressione della loro autonomia negoziale, hanno raggiunto un accordo per modificare le condizioni economiche
Pag. 2 a 6 del loro divorzio, al fine di adeguarle alla situazione attuale e regolare in via definitiva i loro rapporti patrimoniali, come di seguito esposto nelle conclusioni.
7. Con il presente ricorso congiunto, i signori e intendono, pertanto, sottoporre Pt_1 CP_1
al vaglio di codesto Ill.mo Tribunale l'accordo raggiunto, chiedendone l'omologazione ai sensi di legge.
Si offre in comunicazione, mediante deposito telematico, il seguente documento:
1) Copia conforme della Sentenza del Tribunale di Cagliari n. 5300/1994 del 31.05.1994.
DIRITTO
1) SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DI DIVORZIO.
La presente domanda di modifica delle condizioni di divorzio trova il suo fondamento normativo nell'art. 9 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, il quale prevede che le disposizioni della sentenza relative ai rapporti economici tra i coniugi possano essere modificate qualora sopravvengano "giustificati motivi".
Nel caso di specie, la sussistenza di tali giustificati motivi è palese e incontestabile. Il
raggiungimento della maggiore età e, soprattutto, della piena e comprovata autosufficienza economica da parte di entrambi i figli costituisce un mutamento radicale delle circostanze di fatto che avevano determinato le originarie statuizioni patrimoniali. Tale circostanza fa venir meno non solo la quota dell'assegno destinata al mantenimento della prole, ma anche il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale, legata alla funzione di affidamento dei figli minori.
La domanda è, pertanto, pienamente ammissibile e fondata sotto il profilo dei presupposti di legge.
2) SULLA VALIDITÀ ED EQUITÀ DELL'ACCORDO RAGGIUNTO DALLE PARTI.
Pag. 3 a 6 Le condizioni che i ricorrenti intendono sottoporre all'omologazione di questo Tribunale sono il frutto di un'intesa libera e consapevole, espressione della loro autonomia negoziale nella definizione dei rapporti patrimoniali post-coniugali.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto la piena validità degli accordi con cui i coniugi, in sede di divorzio o anche successivamente, dispongono dei loro rapporti economici, anche attraverso trasferimenti immobiliari, purché ciò avvenga nel rispetto dei diritti indisponibili e degli interessi dei figli. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti statuito che "sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di modifica dello stesso, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni... o ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento" [Cass. Civ., Sez. U, N. 21761 del 29-07-2021].
Nel caso in esame, l'accordo non lede alcun diritto indisponibile, né tantomeno gli interessi dei figli, i quali, come detto, sono ormai adulti e autonomi [Tribunale Di Roma, Sentenza n.11852
del 11 Luglio 2024 - Tribunale Di Pisa, Sentenza n.1286 del 4 Novembre 2024]. L'intesa riguarda esclusivamente diritti di natura patrimoniale, pienamente disponibili per le parti, e mira a ristabilire un equilibrio economico adeguato alla nuova realtà fattuale, superando le condizioni stabilite oltre trent'anni fa in un contesto completamente diverso.
Le pattuizioni, che verranno dettagliate nelle conclusioni, sono pertanto conformi alla legge e meritevoli di tutela, in quanto non violano il principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale e rappresentano un'equa composizione degli interessi in gioco [Tribunale Di
Roma, Sentenza n.11852 del 11 Luglio 2024]. Qualora l'accordo preveda trasferimenti immobiliari, le parti sono consapevoli della necessità di formalizzare l'atto nelle forme richieste dalla legge per la trascrizione, come l'atto pubblico notarile o la verbalizzazione giudiziale con le attestazioni di conformità urbanistica e catastale [Cass. Civ., Sez. 2, N. 1202
del 21-01-2020 - Cass. Civ., Sez. U, N. 21761 del 29-07-2021].
Pag. 4 a 6 Per tutte le ragioni esposte, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere il presente ricorso e omologare l'accordo raggiunto dalle parti.
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via principale e nel merito,
modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5300/1994 emessa dal Tribunale di
Cagliari in data 31.05.1994 e, per l'effetto, omologare il seguente accordo raggiunto tra le parti:
1) Dare atto che, avendo i figli e raggiunto la piena indipendenza Per_1 Per_2
economica, ogni obbligo di mantenimento nei loro confronti a carico del SI. è CP_1
definitivamente cessato, così come è venuto meno il presupposto per l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra . Parte_1
2) Stabilire che, a far data dalla pronuncia del decreto di omologa, il SI. non CP_1
corrisponderà alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, nessuna somma Parte_1
mensile e sostitutiva di ogni precedente obbligazione.
3) Stabilire che la casa coniugale rimanga nella disponibilità della signora Parte_1
seppur essa sia in comproprietà tra le parti al 50%.
4) Dichiarare che le parti, con l'adempimento di quanto sopra, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o causa derivante dal rapporto matrimoniale e dalla sua cessazione.
5) Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e .
[...] CP_1
Pag. 5 a 6 Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza di divorzio n. 5300/1994 del Tribunale di Cagliari
– Sezione Civile del 31.05.1994 nel procedimento R.G. 971/1994,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 15.12.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 6 a 6