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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, II sezione civile, in composizione collegiale, composto dai
Magistrati: dr. Tania Vettore – Presidente – dr. Alessandro Cabianca – Giudice– dr. Federica Benvenuti – Giudice rel./est.– ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 4311/2025 R.G. promossa con ricorso da
( Parte_1 CodiceFiscale_1
(Avv. ti Maria Pastega e Rossana Basile) nei confronti di
( CP_1 CodiceFiscale_2
(Avv. Maria Margherita Salzer) con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI congiunte delle parti: come da verbale di udienza dd. 2.10.2025
CONCLUSIONI del P.M. intervenuto:
“Il PM chiede che venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il 27.9.2014 (atto trascritto nel Registro del
Comune di Venezia al n.135 parte 1 – anno 2014 Ufficio 1) disponendo nulla disporsi a titolo di assegno divorzile in favore della resistente né per il mantenimento della figlia maggiorenne (n. il 29.12.2004), convivente con la madre. Persona_1 Si è costituita la resistente aderendo alla domanda di scioglimento del vincolo coniugale e chiedendo corrispondersi in favore della figlia a titolo di contributo Per_1
al suo mantenimento l'importo mensile di Euro 419,26 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti sono state ascoltate all'udienza del 2.10.2025, nell'ambito della quale i difensori hanno dato di avere raggiunto un accordo sulle condizioni divorzili come di seguito riportato: “il padre corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia a decorrere dalla mensilità di ottobre 2025 euro 350, 00 mensili;
e cosi a scalare ogni 6 mesi fino alla cessazione;
oltre al 50% delle spese straordinarie che rimarranno inalterate fino alla cessazione dell'obbligo di contribuzione ordinaria”.
La causa è dunque stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM in sede è ritualmente intervenuto ed ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'accordo raggiunto.
***
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che il Tribunale di Venezia con sentenza non definitiva n.197/2023 pubblicata il 26.12023 nell'ambito del procedimento R.G. n. 6902/2020, ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi
(alle condizioni definite con sentenza n.1255/2024).
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n.898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti il regime di mantenimento della figlia , maggiorenne (n. il 29.12.2004) non economicamente Persona_1
indipendente convivente con la madre.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti, ivi inclusa quella della madre sulla quale grava il pagamento dell'ulteriore 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità a quanto riportato, con le conseguenti annotazioni di legge.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento, e considerato l'accordo raggiunto anche sotto tale profilo, si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.09.2014 da e trascritto nel registro atti di matrimonio alla Parte_1 CP_1
parte 1, serie - , n. 135 dell'anno 2014 del Comune di Venezia;
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3) Provvede in conformità alle conclusioni riportate, da aversi qui integralmente riprodotte.
4) Compensa le spese.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del il 16/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dr. Federica Benvenuti Dr. Tania Vettore