Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8874/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8874/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Portici alla Parte 1 (c.f.
Via Armando Diaz n. 58, presso lo studio dell'Avv. Stefano Palomba dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.IVA 1 ) in persona del legale (C.F. Controparte 1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. Diaz n.11, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
TRIBUNALE DI NAPOLI con sede ivi in piazza Cenni n. 1 80137;
Controparte_2 con sede ivi in via Cardito n. 60 83031 (AV);
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI con sede ivi in piazza Porzio Nuovo Palazzo di Giustizia
80137;
CORTE DI APPELLO DI ROMA con sede ivi in via Antonio Varisco n. 3-5 00136;
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE con sede ivi in via Giovanni Falcone n. 12 84014;
TRIBUNALE DI POTENZA con sede ivi in via Nazario Sauro n. 71 85100;
Controparte_3 con sede ivi in via
Prov.le S. Biagio n. 6;
OPPOSTI contumaci
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo il giorno 12.10.2023 e ritualmente notificato all' Controparte_4
[...] unitamente al pedissequo decreto, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di intimazione n. 07120239000690036000, notificato in data 13.07.2023,
relativamente alle seguenti cartelle esattoriali aventi ad oggetto spese di giustizia:
n. 071/20070081170518000; n. 071/2008/0005389144000; n. 71/20080046522135000; n.
0712008127852251000; n. 07120080218006956000; n. 07120080218007057000; n.
07120090059309012000; n. 07120100067789476000; n. 07120090086357048000;
n. 07120100092651414000; n. 07120100189296004000; n. 071201000067789577000;
07120110015339580000; n. 07120120116371329000 e n. 07120120125075220000.
Quali motivi di opposizione il Parte 1 ha dedotto: l'omessa notifica delle cartelle richiamate nell'avviso d'intimazione impugnato;
la violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché dell'art. 7, comma 2, della Legge 212/1990 e della Legge 241/1990;
l'infondatezza della pretesa creditoria in ragione dell'intervenuta prescrizione decennale delle somme portate dai titoli iscritti a ruolo.
Per tali ragioni, ha chiesto la declaratoria di inesistenza del diritto alla riscossione.
Controparte_42. Costituitasi in giudizio, ha documentato la regolare notifica delle cartelle anzidette;
inoltre, l'opposta ha prodotto l'avviso di intimazione n. 0712016
9038034822000, notificato in data 15.03.2017 ai sensi dell'art. 60, lettera e, del D.P.R. 600/1973.
3. Non si sono costituiti in giudizio il Tribunale di Napoli, la Controparte_2 Ariano CP 2,
Corte di Appello di Napoli, la Corte di Appello di Roma, il Tribunale di Nocera, il Tribunale di
Potenza, la Casa cdi reclusione di massima sicurezza di CP 3 e l'Avvocatura di Stato, pertanto ne viene dichiarata la contumacia.
4. Quanto alla mancata notifica delle cartelle e al presunto difetto di motivazione, trattasi di motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., essendo relativi alla regolarità formale della procedura di riscossione. Tali motivi, in ogni caso, sono inammissibili in quanto tardivi, poiché proposti oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di intimazione.
5. La questione relativa alla prescrizione, costituente motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., è infondata. Dalla documentazione prodotta dall' Controparte_5 risulta che:
,
1. la cartella n. 07120070081170518000 è stata notificata il 27.09.2007;
2. la cartella n. 0712008/0005389144000 è stata notificata il 12.06.2008;
3. la cartella n. 07120080046522135000 è stata notificata il 12.06.2008;
4. la cartella n. 0712008127852251000 è stata notificata il 23.02.2009;
5. la cartella n. 07120080218006956000 è stata notificata il 31.03.2009;
6. la cartella n. 07120080218007057000 è stata notificata il 31.03.2009;
7. la cartella n. 07120090059309012000 è stata notificata il 18.07.2009;
8. la cartella n. 07120090086357048000 è stata notificata il 07.12.2009;
9. la cartella n. 07120100067789476000 è stata notificata il 26.03.2010;
10. la cartella n. 071201000067789577000 è stata notificata il 26.03.2010;
11. la cartella n. 07120100092651414000 è stata notificata l'11.12.2012;
12. la cartella n. 07120100189296004000 è stata notificata il 7.10.2010;
13. la cartella n. 07120110015339580000 è stata notificata il 20.09.2012;
14. la cartella n. 07120120116371329000 è stata notificata il 03.08.2012;
15. la cartella n. 07120120125075220000 è stata notificata il 06.04.2013;
Posto che le cartelle riguardano spese di giustizia, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. A tal riguardo, si osserva che intimazione di pagamento n. 0712016 9038034822000, notificata in data 15.03.2017 e avente ad oggetto, tra le altre, le medesime cartelle riportate nell'intimazione opposta, costituisce il primo atto interruttivo della prescrizione. Pertanto,
l'opposizione proposta non merita accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014 tenuto conto del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da Parte 1 ; condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta costituita Controparte_5 delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.397,00 per
[…]
compensi, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Aversa, il 2.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo