Art. 14. (Sistema elettorale) 1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalita' del voto e' per corrispondenza. ((3)) 2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dagli articoli 21 e 22.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67 , convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera a)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 , l'articolo 14, comma 1, il secondo periodo e' soppresso.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67 , convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera a)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 , l'articolo 14, comma 1, il secondo periodo e' soppresso.