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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 21/07/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1245/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa dott.ssa , nata a [...] il [...], C.F. Pt_1 Pt_2
e nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_3
, entrambi assistiti e difesi dall'avv. Silvia Bertorelli C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi e cessazione effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: trasmessi gli atti al P.M. come da annotazione di cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_4 Parte_3
concordatario nel Comune di Serralunga di Crea (AL) in data 6.4.2019. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Serralunga di Crea (AL), atto n. 1 – Parte II – Serie A - Anno 2019.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso dep. telem. in data 26.3.2025, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione, essendo divenuta ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza, e di omologare gli accordi raggiunti.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Come noto, ai fini dell'integrazione del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art 151 cc, la Suprema Corte ha stabilito che “la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità
e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, e a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale” 1.
Nel caso che ci occupa, secondo quanto sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Il Collegio prende atto ed omologa le ulteriori statuizioni concordemente raggiunte dalle parti.
Peraltro, atteso che le parti hanno contestualmente formulato anche la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. tale domanda ai sensi di legge è improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, non definitivamente pronunciando, così dispone: pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il [...], Parte_4
C.F. , e , nato in [...] il C.F._1 Parte_3
19.05.1984, C.F. , uniti in matrimonio celebrato in data 06.04.2019 in C.F._2
Serralunga di Crea (AL), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Serralunga di Crea (AL), atto n. 1 – Parte II – Serie A - Anno 2019; manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento all'Ufficiale di stato civile del comune di Serralunga di Crea per gli adempimenti di competenza;
omologa e prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e per l'effetto:
1) prende atto che i coniugi vivranno separatamente nel pieno rispetto;
2) prende atto che entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla 1 Cfr. ad es. Cass., n. 8713/2015. corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
3) prende atto che la casa coniugale sita in Cossato, via Borgata Alpini d'Italia n. 1/C, di esclusiva proprietà della dott.ssa , resta nell'esclusiva disponibilità di Parte_4 quest'ultima con tutti gli arredi ed i beni mobili concordati in essa contenuti;
4) prende atto che il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro Parte_3
e non oltre il 04/04/2025;
5) prende atto che la dott.ssa si impegna a trasferire a titolo gratuito al sig. Parte_4
, entro il 28/03/2025 la proprietà del motociclo Piaggio Vespa VNX2T Px Parte_3
125 E, con spese a carico del sig. Parte_3
6) prende atto che l'autovettura BMW Serie 1 targata FZ016TV, cointestata ad entrambi i coniugi, in uso esclusivo al sig. in data 28.03.2025 verrà posta in vendita di Parte_3
comune accordo tra le parti, con successiva estinzione del finanziamento n. 3420057301 sottoscritto in data 14.09.2023, presso Deutsche Bank s.p.a., per l'acquisto della suddetta autovettura, con rata mensile di € 491,00, che sino all'estinzione resterà in capo all'intestataria dott.ssa ; Parte_4
7) prende atto che il sig. si impegna a manlevare e tenere indenne la dott.ssa Parte_3 Pt_4
da tutte le eventuali obbligazioni a qualsiasi titolo derivanti dal possesso ed utilizzo dell'autoveicolo sino alla data del 28.03.2025, restando sino a tale data a carico del sig. ogni responsabilità personale ed amministrativa;
Parte_3
8) prende atto che, con l'esatto adempimento degli obblighi di cui ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di avere tra loro definito ogni questione economica e patrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.
dichiara la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di divorzio depositando apposita istanza di fissazione udienza e/o di assegnazione di termine per note difensive scritte una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
spese al definitivo;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003;
Così deciso in Biella nella camera di consiglio in data 16.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa dott.ssa , nata a [...] il [...], C.F. Pt_1 Pt_2
e nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_3
, entrambi assistiti e difesi dall'avv. Silvia Bertorelli C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi e cessazione effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: trasmessi gli atti al P.M. come da annotazione di cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_4 Parte_3
concordatario nel Comune di Serralunga di Crea (AL) in data 6.4.2019. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Serralunga di Crea (AL), atto n. 1 – Parte II – Serie A - Anno 2019.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso dep. telem. in data 26.3.2025, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione, essendo divenuta ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza, e di omologare gli accordi raggiunti.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Come noto, ai fini dell'integrazione del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art 151 cc, la Suprema Corte ha stabilito che “la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità
e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, e a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale” 1.
Nel caso che ci occupa, secondo quanto sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Il Collegio prende atto ed omologa le ulteriori statuizioni concordemente raggiunte dalle parti.
Peraltro, atteso che le parti hanno contestualmente formulato anche la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. tale domanda ai sensi di legge è improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, non definitivamente pronunciando, così dispone: pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il [...], Parte_4
C.F. , e , nato in [...] il C.F._1 Parte_3
19.05.1984, C.F. , uniti in matrimonio celebrato in data 06.04.2019 in C.F._2
Serralunga di Crea (AL), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Serralunga di Crea (AL), atto n. 1 – Parte II – Serie A - Anno 2019; manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento all'Ufficiale di stato civile del comune di Serralunga di Crea per gli adempimenti di competenza;
omologa e prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e per l'effetto:
1) prende atto che i coniugi vivranno separatamente nel pieno rispetto;
2) prende atto che entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla 1 Cfr. ad es. Cass., n. 8713/2015. corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
3) prende atto che la casa coniugale sita in Cossato, via Borgata Alpini d'Italia n. 1/C, di esclusiva proprietà della dott.ssa , resta nell'esclusiva disponibilità di Parte_4 quest'ultima con tutti gli arredi ed i beni mobili concordati in essa contenuti;
4) prende atto che il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro Parte_3
e non oltre il 04/04/2025;
5) prende atto che la dott.ssa si impegna a trasferire a titolo gratuito al sig. Parte_4
, entro il 28/03/2025 la proprietà del motociclo Piaggio Vespa VNX2T Px Parte_3
125 E, con spese a carico del sig. Parte_3
6) prende atto che l'autovettura BMW Serie 1 targata FZ016TV, cointestata ad entrambi i coniugi, in uso esclusivo al sig. in data 28.03.2025 verrà posta in vendita di Parte_3
comune accordo tra le parti, con successiva estinzione del finanziamento n. 3420057301 sottoscritto in data 14.09.2023, presso Deutsche Bank s.p.a., per l'acquisto della suddetta autovettura, con rata mensile di € 491,00, che sino all'estinzione resterà in capo all'intestataria dott.ssa ; Parte_4
7) prende atto che il sig. si impegna a manlevare e tenere indenne la dott.ssa Parte_3 Pt_4
da tutte le eventuali obbligazioni a qualsiasi titolo derivanti dal possesso ed utilizzo dell'autoveicolo sino alla data del 28.03.2025, restando sino a tale data a carico del sig. ogni responsabilità personale ed amministrativa;
Parte_3
8) prende atto che, con l'esatto adempimento degli obblighi di cui ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di avere tra loro definito ogni questione economica e patrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.
dichiara la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di divorzio depositando apposita istanza di fissazione udienza e/o di assegnazione di termine per note difensive scritte una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
spese al definitivo;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003;
Così deciso in Biella nella camera di consiglio in data 16.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore