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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1139/2022 R.G. proposta
DA
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
IU EL;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_2
e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: appello – definizione agevolata della posizione contributiva ex art. 9, comma 17, legge n. 289/2002
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 618 del 9 giugno 2022 il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con cui la e Pt_1 Parte_1
eccepiva la sopravventa estinzione della pretesa vantata dall'
[...] CP_1
per crediti contributivi relativi agli anni 1990-1992, per essersi avvalsa della 2
definizione agevolata della posizione contributiva relativa al triennio in parola, mediante il versamento del 10% dell'intero ammontare dovuto, ai sensi dell'art. 9 comma 17 L. n 289/2002, nonché la prescrizione delle pretese.
In particolare, il Tribunale riteneva non condivisibile l'assunto dell' CP_1
secondo cui la definizione agevolata in discussione sarebbe stata applicabile in materia contributiva solo a far data dall'entrata in vigore della L. 266/2005. Il
Tribunale, richiamando un precedente dell'ufficio ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., affermava che l'art. 9 comma 17 l. n. 289/2002 doveva interpretarsi nel senso che i provvedimenti agevolativi emanati nel periodo successivo all'evento sismico (con i quali era stata disposta la proroga dei termini di pagamento) si riferivano tanto alle pretese di natura tributaria quanto alla contribuzione previdenziale.
Quanto alla compatibilità del beneficio della definizione agevolata con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, alla luce della decisione adottata, in data 14.8.2015, dalla Commissione Europea, che costituiva ius superveniens, rilevava che, con riferimento all'ipotesi oggetto di esame di “aiuti già versati”, la
Commissione pur avendo ritenuto che le misure legislative in esame costituivano in generale aiuti incompatibili con il mercato interno, aveva anche precisato che,
a norma dell'art. 107, paragrafo2, lett. b) del TFUE, gli aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali potevano essere compatibili con il mercato interno a condizione che potesse essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di
Stato concesso, evitando casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti e deducendo ogni compensazione relativa a tali danni ottenuta da una qualsiasi fonte (“è necessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiuti previsti dal regime in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi”).
Richiamava sul punto pronunce del giudice di legittimità che riaffermavano quanto statuito dalla Commissione.
Evidenziava che, nel caso di specie, la ricorrente si era limitata ad invocare la normativa di favore per il solo fatto di avere la sede operativa in zona colpita da calamità naturale senza provare quelle circostanze, come enunciate dalla giurisprudenza richiamata, che consentivano di ritenere l'aiuto concesso 3
compatibile con il mercato interno e che l'autocertificazione prodotta dalla società all'udienza del 20.7.2017, oltre ad essere inutilizzabile, era inidonea a dimostrare la conformità del beneficio al regolamento de minimis, provenendo dalla stessa società che invocava il beneficio.
Osservava, altresì, che la circostanza valorizzata dalla Commissione, per cui ai sensi della normativa italiana le imprese non sono tenute a conservare scritture amministrative e contabili per un periodo superiore a dieci anni, ragione per la quale l'Italia era stata esentata dal recupero degli aiuti concessi per calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima la decisione, non escludeva la facoltà dello Stato italiano di procedere comunque al recupero nei confronti delle imprese che neppure allegavano di aver subito danni in conseguenza della calamità.
Rigettava, infine, l'eccezione di prescrizione in quanto il termine quinquennale, decorrente dall'1.10.2006 (ossia dal giorno in cui era scaduta la sospensiva del versamento più volte prorogata, da ultimo con la l. n. 266/2005 sino al 30.09.2006) era stato tempestivamente interrotto dall' con le missive CP_1
recapitate in data 9.4.2011 e 15.2.2016.
Disattendeva la domanda proposta da parte ricorrente volta alla restituzione di quanto versato in eccedenza al 10% dell'importo per effetto della rateizzazione chiesta ed ottenuta per il rilascio del DURC.
Dichiarava, pertanto, dovute per gli anni 1990-1992 le somme richieste dall' a titolo di contributi. Spese di lite compensate. CP_1
Avverso la sentenza proponeva appello la società soccombente con ricorso depositato il 9.12.2022, cui resisteva l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver rigettato il ricorso introduttivo del giudizio sebbene fosse stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti necessari per godere del beneficio di cui 4
all'art. 9, comma 17 della legge n. 289/2002 compatibilmente con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Deduce che, con orientamento costante, questa Corte d'Appello ha affermato che “la condizione per escludere il recupero dell'aiuto di Stato è costituita proprio dal fatto che il beneficiario, al tempo, svolgesse la sua attività nell'area colpita dal sisma”.
Richiamati testualmente i punti della decisione del 14.8.2015, assume che, con la stessa, la Commissione UE avrebbe esonerato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli eventuali aiuti incompatibili con il mercato interno per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima, concessi ai beneficiari aventi sede operativa nell'area colpita dall'evento, come avvenuto nel caso di specie, in ragione della “assoluta impossibilità” di ottenere le informazioni necessarie per calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare.
Quanto alla pretesa necessità di provare i danni subiti per effetto della calamità, nonché l'ammontare degli stessi, deduce che un siffatto onere probatorio comporterebbe una sorta di probatio diabolica, tenuto conto del lungo lasso temporale intercorso.
Indi, rileva che, nel caso in esame, è stato dimostrato l'avvenuto pagamento di un importo superiore al 50% della somma dovuta, a fronte del 10% previsto dall'art. 9 già citato, nonché l'ubicazione in una delle aeree colpite dal sisma.
Contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, assume poi di aver fornito la prova di essere in regola con i parametri del c.d. regolamento de minimis, avendo allegato, alla prima difesa utile in conseguenza delle difese spiegate dall' e, CP_1
dunque tempestivamente, l'autocertificazione – dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – con cui aveva dichiarato che negli anni 1990,1991,1992, non erano stati concessi aiuti per un importo superiore ai 200.000,00 euro.
2. Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Assume che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'interruzione del decorso del termine di prescrizione, nonostante fosse stata contestata l'idoneità della documentazione allegata a riguardo dall . Eccepisce la CP_1
nullità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione. 5
3. Con il terzo motivo d'impugnazione parte appellante censura la sentenza di primo grado per aver disatteso la domanda volta alla restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto al 10% del dovuto.
Ribadisce di essere stata costretta a presentare, in data 14.6.2016, un'istanza di rateizzazione al fine di ottenere da parte dell' il rilascio del DURC, e di aver CP_1
provveduto al versamento di 24 rate per la complessiva somma di euro
14.542,00, senza tuttavia riconoscere o prestare acquiescenza al presunto debito.
Insiste nella richiesta di rimborso.
4. Il primo motivo d'appello è fondato.
In ordine alla compatibilità della definizione agevolata con i principi comunitari in materia di aiuto di Stato il collegio richiama ex art. 118 disp att. la sentenza di questa Corte n. 620/2025 resa in fattispecie analoga alla presente
“Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore questione della compatibilità del beneficio della definizione agevolata in questione con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, alla luce della decisione nelle more adottata, in data
14.8.2015, dalla Commissione Europea, sulla quale le parti - nonostante espresso invito - non hanno ritenuto di interloquire.
Si osserva in premessa che la decisione della Commissione Europea, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a darvi attuazione, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (cfr. da ult. Cass. n. 15354 del 2014). Nel caso di specie, recando una normativa che, all'evidenza, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della Commissione costituisce ius superveniens, sopravvenuto nel corso del giudizio, che dev'essere applicato, anche d'ufficio, quando la questione della spettanza o meno dei benefici sia stata comunque devoluta all'esame del giudice (v. in tal senso anche Cass. n. 11642 del 2010, n. 21637 del 2010). 6
Orbene, con la decisione n. C (2015) 5549 pubblicata in G.U.U.E. del
18.2.2016 la Commissione ha ritenuto che le misure legislative che istituiscono i benefici oggetto del presente giudizio sono state adottate in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, di conseguenza, "costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno"
(punto 133).
Difatti le misure in oggetto non soddisfano le condizioni per rientrare nella definizione di aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, in quanto:
a) non obbligano le imprese beneficiarie (tutte quelle aventi sede nelle aree geografiche colpite dalla calamità naturale) a dimostrare di avere subito un danno a causa della stessa;
b) non impongono di provare l'importo dei danni subiti, il che significa che l'importo dell'aiuto non è commisurato al valore effettivo del danno.
Sicchè, alcune imprese potrebbero ottenere l'aiuto senza aver subito danni, mentre altre potrebbero beneficiare di una sovra compensazione degli stessi.
In punto di conseguenze, la Commissione distingue due situazioni di fatto:
a) l'ipotesi, contemplata al punto 135 della decisione, di "pagamenti di aiuti in essere" (non versati anteriormente all'ingiunzione di sospensione del
17.10.2012); in tal caso “l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti … con effetto alla data di adozione della decisione”, ciò in quanto "nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti";
b) l'ipotesi, indicata al punto 136 della decisione, di "aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione"; in relazione a tale seconda ipotesi - ricorrente nel caso in esame, per quanto precisato in precedenza - il recupero dei benefici da parte delle autorità italiane risulta condizionato a precisi presupposti, indicati dalla Commissione ai punti da 137 a 152 della decisione.
La Commissione riconosce una situazione di “assoluta impossibilità” di recupero nel fatto che il codice civile italiano (art. 2200) e la legislazione fiscale prevedano l'obbligo a carico dei privati di conservare le scritture amministrative 7
e contabili soltanto per 10 anni: ciò rende impossibile quantificare la sovra compensazione che un'impresa con attività economica nella zona interessata potrebbe aver percepito per effetto di calamità naturali (quale quella di cui si discute) risalenti a oltre dieci anni prima della data della decisione della
Commissione.
La Commissione, pertanto, ha esentato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli aiuti in questione, con un'unica eccezione.
Invero, l'assoluta impossibilità di recupero non riguarda le imprese che non avevano, al tempo dell'evento, sedi operative nell'area colpita dalla calamità e che pertanto non possono aver subito alcun danno diretto per effetto della calamità. Per queste imprese il recupero dovrà essere integrale, onde la necessità per le autorità italiane di verificare l'esistenza di sedi operative nell'area interessata, ai tempi dell'evento.
Anche in tal caso, poi, il recupero è necessario soltanto se l'importo degli aiuti di Stato incompatibili ricevuti dall'impresa è sufficientemente elevato da essere in grado di falsare la concorrenza, e se non è oggetto di un'altra misura di aiuto di Stato approvata o esente (cd. regolamento de minimis, la cui prova è a carico del soggetto che invoca il beneficio e non può essere ritenuta sussistente soltanto in ragione dell'essere l'importo oggetto della domanda inferiore alla soglia prevista dalla disciplina comunitaria: arg. ex Cass. nn. 6756 dei 2012 e
6780 del 2013).
Il collegio condivide le argomentazioni sopra riportate che sono conformi ai principi indicati dalla Commissione Europea nella decisione del 14.8.2015. Con tale decisione la Commissione in ordine alla possibilità di recupero degli aiuti ha statuito che: “Nel caso in oggetto, le autorità italiane hanno sostenuto a più riprese che il calcolo preciso dell'importo di aiuti non compatibili da recuperare sarebbe assolutamente impossibile. Il Codice Civile italiano (all'articolo 2200) e la legislazione fiscale nazionale prevedono l'obbligo di conservazione delle scritture amministrative e contabili soltanto per 10 anni. La ricostruzione delle prove documentali dei danni subiti in seguito a una calamità naturale deve avvenire sulla scorta di documenti ufficiali (scritture amministrative e contabili) redatti ai tempi dell'evento. Per questo motivo non sarebbe più possibile 8
determinare, da un lato, l'importo equivalente al danno subito dai singoli beneficiari, né, dall'altro lato, l'importo già compensato da altre fonti
(assicurazioni, altre misure di aiuto) per eventi risalenti a più di 10 anni fa. Nel caso della maggior parte delle misure in esame sono trascorsi oltre 10 anni dal verificarsi della calamità naturale. Rientrano in questa fattispecie tutti gli eventi contemplati nel caso SA.33083 (2012/C), ossia il sisma in Sicilia orientale del
1990, le alluvioni in Italia settentrionale del 1994, il sisma nelle Marche e in
Umbria del 1997, il sisma nel Molise e in Puglia del 2002 nonché il sisma e le eruzioni dell'Etna nella Provincia di Catania nel 2002. L'Italia sostiene pertanto che per tali eventi non sarà più possibile reperire la documentazione che attesti il danno (e le compensazioni).
(149) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali sono compatibili con il mercato interno, e sono incompatibili e vanno pertanto recuperati solo gli aiuti che eccedono i danni arrecati. Tuttavia, la grande maggioranza dei beneficiari che hanno sofferto danni causati da calamità naturali risalenti a più di 10 anni fa non dispongono più dei documenti necessari a provare la circostanza di aver subito i danni e il loro importo, poiché ai sensi della normativa italiana le imprese non sono tenute a conservare scritture amministrative e contabili per un periodo superiore ai 10 anni. Ne consegue che, disponendo il recupero dell'importo dell'aiuto eccedente l'ammontare dei danni che i beneficiari sono ancora in grado di provare di aver sofferto, lo Stato membro sarebbe tenuto a procedere anche al recupero di aiuti compatibili con il mercato interno a norma dello stesso articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, cui le imprese che hanno subito dei danni a seguito di una calamità naturale avevano diritto.
(150) In linea di principio, la Commissione dovrebbe ordinare il recupero degli aiuti incompatibili concessi dall'Italia nell'ambito delle misure di cui al punto (109). Tuttavia, (a) i beneficiari di tali misure sono imprese site in aree colpite da calamità naturali, (b) gli aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale costituiscono un aiuto che è, di diritto, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE,
(c) la maggior parte delle calamità naturali risale a oltre 10 anni prima della 9
data della presente decisione e, infine, (d) in base al diritto nazionale i beneficiari dell'aiuto non sono tenuti a conservare documenti amministrativi per un periodo superiore ai 10 anni e, di conseguenza, sarebbe impossibile in termini obiettivi e assoluti determinare l'ammontare esatto dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale. Alla luce di quanto precede, la
Commissione riconosce che, tenuto conto delle particolari circostanze delle misure di aiuto che formano oggetto della presente decisione, per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima della data della presente decisione, è giuridicamente e fattualmente impossibile ottenere le informazioni necessarie per calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare.
Per questo motivo emettere un ordine di recupero in queste condizioni sarebbe impossibile in termini oggettivi e assoluti.
(151) Tuttavia, l'impossibilità di calcolare l'importo esatto dell'aiuto incompatibile da recuperare non riguarda le imprese che non avevano sedi operative (ad esempio, la sede principale o un'unità operativa) nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. Questi beneficiari delle misure di cui al punto (109) non devono essere esclusi dal recupero poiché non potevano subire alcun danno diretto causato dalla catastrofe naturale, e, pertanto, non potevano aver diritto ad un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Le autorità italiane sono tenute a verificare l'esistenza di sedi operative nell'area interessata in base alle informazioni contenute nei registri pubblici ai tempi dell'evento.
(152) In conclusione, la Commissione ritiene che, data la natura specifica dei casi in oggetto, per l'Italia sarebbe assolutamente impossibile recuperare gli aiuti concessi illegalmente nel quadro delle misure in esame per tutte le calamità naturali verificatesi oltre dieci anni prima della data della presente decisione, ad eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. Con l'eccezione di quest'ultimo gruppo di beneficiari, non è pertanto opportuno disporre il recupero degli aiuti relativi ai regimi illegali e incompatibili per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima della data della presente decisione”. 10
Alla stregua di quanto sopra esposto, sussiste la condizione per escludere il recupero dell'aiuto di Stato, da parte dell' , considerato che la società CP_1
odierna appellante svolgeva al tempo la sua attività in una delle aree colpite dal sisma, come pacificamente emerge dai documenti in atti e ha eseguito, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, il pagamento dei contributi dovuti fino alla data del 15.05.2003.
5. L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento dei motivi relativi alla sopravvenuta prescrizione del credito per nullità della notifica degli atti interruttivi, atteso che il pagamento è stato eseguito quando il credito non era certamente prescritto.
6. La domanda di rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al 10% non può trovare accoglimento. Come ritenuto da questa Corte, con la sentenza n.
492/2022, le cui argomentazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.c.p.c., “ la decisione della Commissione Europea sopra indicata ha accertato che le misure legislative italiane che hanno istituito i benefici oggetto del presente giudizio sono state adottate in violazione dell'art. 108, par. 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, di conseguenza,
“costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno” (punto 133). E come sopra esposto la Commissione ha distinto due situazioni di fatto, quella dei pagamenti di aiuti in essere e quella degli aiuti individuali già versati.
La domanda avanzata dalla società appellante è volta a ottenere il riconoscimento del diritto a fruire del meccanismo di definizione agevolata
(tramite il rimborso) sulla base di una normativa dichiarata illegittima dalla
Commissione. Considerato quanto statuito dalla Commissione secondo cui, “a partire dalla data della presente decisione, nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti
(punto 135)”, non può pertanto trovare accoglimento la domanda dell'impresa volta ad ottenere proprio il riconoscimento dei benefici illegittimi. ……….
Infine “la regola “de minimis” costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa al divieto degli aiuti di Stato, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva contenuta nel trattato CE è inapplicabile;
ne consegue che le specifiche condizioni concretizzanti 11
l'applicabilità di tale regola costituiscono elementi costitutivi del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che, come tale, deve essere provato dal soggetto che lo invoca, il quale è tenuto a dimostrare, non solo, che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore a tale soglia, ma anche l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria “de minimis” su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, sotto qualunque forma” “e fermo restando che, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale deve essere recuperata per l'intero e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l'aiuto sia stato erogato in epoca precedente al Regolamento (CE) n. 69/2001” (Cass. 14574/2017; v. anche Cass. 7704/2020 nonché Cass. 22377/2017).”
L'appellante, tuttavia, non ha offerto alcuna prova al riguardo. Si è limitata a depositare un'autocertificazione con la quale ha dichiarato che “il complesso delle agevolazioni pubbliche godute dalla società da me rappresentata nel triennio 1990-1992, tra cui agevolazioni fiscali e contributive, è in linea con il regolamento de minimis, in quanto non supera il tetto di € 200.000,00 e che non ha usufruito di alcun mutuo agevolato”, senza fornire alcuna prova, né la stessa può trarsi dall'importo del rimborso richiesto (“..non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anche quale aiuto de minimis (Cassazione civile, sez. trib. 27/11/2019 n. 30927 e ivi richiamata Cass. n. 14465 del 09/06/2017).
Alla luce delle superiori argomentazioni l'appello deve essere parzialmente accolto dichiarando insussistente il debito di € 24.050,69 di cui all'invito alla regolarizzazione del 23.5.2016, inerente alle annualità 1990/1992.
7. Tenuto conto delle ragioni della decisione e della novità delle questioni trattate alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, 12
alla luce della decisione della Commissione del 14.8.2015, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello dichiara insussistente il debito di €
24.050,69 inerente alle annualità 1990/1992. compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Graziella Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1139/2022 R.G. proposta
DA
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
IU EL;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_2
e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: appello – definizione agevolata della posizione contributiva ex art. 9, comma 17, legge n. 289/2002
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 618 del 9 giugno 2022 il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con cui la e Pt_1 Parte_1
eccepiva la sopravventa estinzione della pretesa vantata dall'
[...] CP_1
per crediti contributivi relativi agli anni 1990-1992, per essersi avvalsa della 2
definizione agevolata della posizione contributiva relativa al triennio in parola, mediante il versamento del 10% dell'intero ammontare dovuto, ai sensi dell'art. 9 comma 17 L. n 289/2002, nonché la prescrizione delle pretese.
In particolare, il Tribunale riteneva non condivisibile l'assunto dell' CP_1
secondo cui la definizione agevolata in discussione sarebbe stata applicabile in materia contributiva solo a far data dall'entrata in vigore della L. 266/2005. Il
Tribunale, richiamando un precedente dell'ufficio ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., affermava che l'art. 9 comma 17 l. n. 289/2002 doveva interpretarsi nel senso che i provvedimenti agevolativi emanati nel periodo successivo all'evento sismico (con i quali era stata disposta la proroga dei termini di pagamento) si riferivano tanto alle pretese di natura tributaria quanto alla contribuzione previdenziale.
Quanto alla compatibilità del beneficio della definizione agevolata con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, alla luce della decisione adottata, in data 14.8.2015, dalla Commissione Europea, che costituiva ius superveniens, rilevava che, con riferimento all'ipotesi oggetto di esame di “aiuti già versati”, la
Commissione pur avendo ritenuto che le misure legislative in esame costituivano in generale aiuti incompatibili con il mercato interno, aveva anche precisato che,
a norma dell'art. 107, paragrafo2, lett. b) del TFUE, gli aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali potevano essere compatibili con il mercato interno a condizione che potesse essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di
Stato concesso, evitando casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti e deducendo ogni compensazione relativa a tali danni ottenuta da una qualsiasi fonte (“è necessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiuti previsti dal regime in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi”).
Richiamava sul punto pronunce del giudice di legittimità che riaffermavano quanto statuito dalla Commissione.
Evidenziava che, nel caso di specie, la ricorrente si era limitata ad invocare la normativa di favore per il solo fatto di avere la sede operativa in zona colpita da calamità naturale senza provare quelle circostanze, come enunciate dalla giurisprudenza richiamata, che consentivano di ritenere l'aiuto concesso 3
compatibile con il mercato interno e che l'autocertificazione prodotta dalla società all'udienza del 20.7.2017, oltre ad essere inutilizzabile, era inidonea a dimostrare la conformità del beneficio al regolamento de minimis, provenendo dalla stessa società che invocava il beneficio.
Osservava, altresì, che la circostanza valorizzata dalla Commissione, per cui ai sensi della normativa italiana le imprese non sono tenute a conservare scritture amministrative e contabili per un periodo superiore a dieci anni, ragione per la quale l'Italia era stata esentata dal recupero degli aiuti concessi per calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima la decisione, non escludeva la facoltà dello Stato italiano di procedere comunque al recupero nei confronti delle imprese che neppure allegavano di aver subito danni in conseguenza della calamità.
Rigettava, infine, l'eccezione di prescrizione in quanto il termine quinquennale, decorrente dall'1.10.2006 (ossia dal giorno in cui era scaduta la sospensiva del versamento più volte prorogata, da ultimo con la l. n. 266/2005 sino al 30.09.2006) era stato tempestivamente interrotto dall' con le missive CP_1
recapitate in data 9.4.2011 e 15.2.2016.
Disattendeva la domanda proposta da parte ricorrente volta alla restituzione di quanto versato in eccedenza al 10% dell'importo per effetto della rateizzazione chiesta ed ottenuta per il rilascio del DURC.
Dichiarava, pertanto, dovute per gli anni 1990-1992 le somme richieste dall' a titolo di contributi. Spese di lite compensate. CP_1
Avverso la sentenza proponeva appello la società soccombente con ricorso depositato il 9.12.2022, cui resisteva l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver rigettato il ricorso introduttivo del giudizio sebbene fosse stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti necessari per godere del beneficio di cui 4
all'art. 9, comma 17 della legge n. 289/2002 compatibilmente con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Deduce che, con orientamento costante, questa Corte d'Appello ha affermato che “la condizione per escludere il recupero dell'aiuto di Stato è costituita proprio dal fatto che il beneficiario, al tempo, svolgesse la sua attività nell'area colpita dal sisma”.
Richiamati testualmente i punti della decisione del 14.8.2015, assume che, con la stessa, la Commissione UE avrebbe esonerato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli eventuali aiuti incompatibili con il mercato interno per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima, concessi ai beneficiari aventi sede operativa nell'area colpita dall'evento, come avvenuto nel caso di specie, in ragione della “assoluta impossibilità” di ottenere le informazioni necessarie per calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare.
Quanto alla pretesa necessità di provare i danni subiti per effetto della calamità, nonché l'ammontare degli stessi, deduce che un siffatto onere probatorio comporterebbe una sorta di probatio diabolica, tenuto conto del lungo lasso temporale intercorso.
Indi, rileva che, nel caso in esame, è stato dimostrato l'avvenuto pagamento di un importo superiore al 50% della somma dovuta, a fronte del 10% previsto dall'art. 9 già citato, nonché l'ubicazione in una delle aeree colpite dal sisma.
Contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, assume poi di aver fornito la prova di essere in regola con i parametri del c.d. regolamento de minimis, avendo allegato, alla prima difesa utile in conseguenza delle difese spiegate dall' e, CP_1
dunque tempestivamente, l'autocertificazione – dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – con cui aveva dichiarato che negli anni 1990,1991,1992, non erano stati concessi aiuti per un importo superiore ai 200.000,00 euro.
2. Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Assume che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'interruzione del decorso del termine di prescrizione, nonostante fosse stata contestata l'idoneità della documentazione allegata a riguardo dall . Eccepisce la CP_1
nullità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione. 5
3. Con il terzo motivo d'impugnazione parte appellante censura la sentenza di primo grado per aver disatteso la domanda volta alla restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto al 10% del dovuto.
Ribadisce di essere stata costretta a presentare, in data 14.6.2016, un'istanza di rateizzazione al fine di ottenere da parte dell' il rilascio del DURC, e di aver CP_1
provveduto al versamento di 24 rate per la complessiva somma di euro
14.542,00, senza tuttavia riconoscere o prestare acquiescenza al presunto debito.
Insiste nella richiesta di rimborso.
4. Il primo motivo d'appello è fondato.
In ordine alla compatibilità della definizione agevolata con i principi comunitari in materia di aiuto di Stato il collegio richiama ex art. 118 disp att. la sentenza di questa Corte n. 620/2025 resa in fattispecie analoga alla presente
“Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore questione della compatibilità del beneficio della definizione agevolata in questione con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, alla luce della decisione nelle more adottata, in data
14.8.2015, dalla Commissione Europea, sulla quale le parti - nonostante espresso invito - non hanno ritenuto di interloquire.
Si osserva in premessa che la decisione della Commissione Europea, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a darvi attuazione, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (cfr. da ult. Cass. n. 15354 del 2014). Nel caso di specie, recando una normativa che, all'evidenza, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della Commissione costituisce ius superveniens, sopravvenuto nel corso del giudizio, che dev'essere applicato, anche d'ufficio, quando la questione della spettanza o meno dei benefici sia stata comunque devoluta all'esame del giudice (v. in tal senso anche Cass. n. 11642 del 2010, n. 21637 del 2010). 6
Orbene, con la decisione n. C (2015) 5549 pubblicata in G.U.U.E. del
18.2.2016 la Commissione ha ritenuto che le misure legislative che istituiscono i benefici oggetto del presente giudizio sono state adottate in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, di conseguenza, "costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno"
(punto 133).
Difatti le misure in oggetto non soddisfano le condizioni per rientrare nella definizione di aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, in quanto:
a) non obbligano le imprese beneficiarie (tutte quelle aventi sede nelle aree geografiche colpite dalla calamità naturale) a dimostrare di avere subito un danno a causa della stessa;
b) non impongono di provare l'importo dei danni subiti, il che significa che l'importo dell'aiuto non è commisurato al valore effettivo del danno.
Sicchè, alcune imprese potrebbero ottenere l'aiuto senza aver subito danni, mentre altre potrebbero beneficiare di una sovra compensazione degli stessi.
In punto di conseguenze, la Commissione distingue due situazioni di fatto:
a) l'ipotesi, contemplata al punto 135 della decisione, di "pagamenti di aiuti in essere" (non versati anteriormente all'ingiunzione di sospensione del
17.10.2012); in tal caso “l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti … con effetto alla data di adozione della decisione”, ciò in quanto "nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti";
b) l'ipotesi, indicata al punto 136 della decisione, di "aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione"; in relazione a tale seconda ipotesi - ricorrente nel caso in esame, per quanto precisato in precedenza - il recupero dei benefici da parte delle autorità italiane risulta condizionato a precisi presupposti, indicati dalla Commissione ai punti da 137 a 152 della decisione.
La Commissione riconosce una situazione di “assoluta impossibilità” di recupero nel fatto che il codice civile italiano (art. 2200) e la legislazione fiscale prevedano l'obbligo a carico dei privati di conservare le scritture amministrative 7
e contabili soltanto per 10 anni: ciò rende impossibile quantificare la sovra compensazione che un'impresa con attività economica nella zona interessata potrebbe aver percepito per effetto di calamità naturali (quale quella di cui si discute) risalenti a oltre dieci anni prima della data della decisione della
Commissione.
La Commissione, pertanto, ha esentato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli aiuti in questione, con un'unica eccezione.
Invero, l'assoluta impossibilità di recupero non riguarda le imprese che non avevano, al tempo dell'evento, sedi operative nell'area colpita dalla calamità e che pertanto non possono aver subito alcun danno diretto per effetto della calamità. Per queste imprese il recupero dovrà essere integrale, onde la necessità per le autorità italiane di verificare l'esistenza di sedi operative nell'area interessata, ai tempi dell'evento.
Anche in tal caso, poi, il recupero è necessario soltanto se l'importo degli aiuti di Stato incompatibili ricevuti dall'impresa è sufficientemente elevato da essere in grado di falsare la concorrenza, e se non è oggetto di un'altra misura di aiuto di Stato approvata o esente (cd. regolamento de minimis, la cui prova è a carico del soggetto che invoca il beneficio e non può essere ritenuta sussistente soltanto in ragione dell'essere l'importo oggetto della domanda inferiore alla soglia prevista dalla disciplina comunitaria: arg. ex Cass. nn. 6756 dei 2012 e
6780 del 2013).
Il collegio condivide le argomentazioni sopra riportate che sono conformi ai principi indicati dalla Commissione Europea nella decisione del 14.8.2015. Con tale decisione la Commissione in ordine alla possibilità di recupero degli aiuti ha statuito che: “Nel caso in oggetto, le autorità italiane hanno sostenuto a più riprese che il calcolo preciso dell'importo di aiuti non compatibili da recuperare sarebbe assolutamente impossibile. Il Codice Civile italiano (all'articolo 2200) e la legislazione fiscale nazionale prevedono l'obbligo di conservazione delle scritture amministrative e contabili soltanto per 10 anni. La ricostruzione delle prove documentali dei danni subiti in seguito a una calamità naturale deve avvenire sulla scorta di documenti ufficiali (scritture amministrative e contabili) redatti ai tempi dell'evento. Per questo motivo non sarebbe più possibile 8
determinare, da un lato, l'importo equivalente al danno subito dai singoli beneficiari, né, dall'altro lato, l'importo già compensato da altre fonti
(assicurazioni, altre misure di aiuto) per eventi risalenti a più di 10 anni fa. Nel caso della maggior parte delle misure in esame sono trascorsi oltre 10 anni dal verificarsi della calamità naturale. Rientrano in questa fattispecie tutti gli eventi contemplati nel caso SA.33083 (2012/C), ossia il sisma in Sicilia orientale del
1990, le alluvioni in Italia settentrionale del 1994, il sisma nelle Marche e in
Umbria del 1997, il sisma nel Molise e in Puglia del 2002 nonché il sisma e le eruzioni dell'Etna nella Provincia di Catania nel 2002. L'Italia sostiene pertanto che per tali eventi non sarà più possibile reperire la documentazione che attesti il danno (e le compensazioni).
(149) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali sono compatibili con il mercato interno, e sono incompatibili e vanno pertanto recuperati solo gli aiuti che eccedono i danni arrecati. Tuttavia, la grande maggioranza dei beneficiari che hanno sofferto danni causati da calamità naturali risalenti a più di 10 anni fa non dispongono più dei documenti necessari a provare la circostanza di aver subito i danni e il loro importo, poiché ai sensi della normativa italiana le imprese non sono tenute a conservare scritture amministrative e contabili per un periodo superiore ai 10 anni. Ne consegue che, disponendo il recupero dell'importo dell'aiuto eccedente l'ammontare dei danni che i beneficiari sono ancora in grado di provare di aver sofferto, lo Stato membro sarebbe tenuto a procedere anche al recupero di aiuti compatibili con il mercato interno a norma dello stesso articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, cui le imprese che hanno subito dei danni a seguito di una calamità naturale avevano diritto.
(150) In linea di principio, la Commissione dovrebbe ordinare il recupero degli aiuti incompatibili concessi dall'Italia nell'ambito delle misure di cui al punto (109). Tuttavia, (a) i beneficiari di tali misure sono imprese site in aree colpite da calamità naturali, (b) gli aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale costituiscono un aiuto che è, di diritto, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE,
(c) la maggior parte delle calamità naturali risale a oltre 10 anni prima della 9
data della presente decisione e, infine, (d) in base al diritto nazionale i beneficiari dell'aiuto non sono tenuti a conservare documenti amministrativi per un periodo superiore ai 10 anni e, di conseguenza, sarebbe impossibile in termini obiettivi e assoluti determinare l'ammontare esatto dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale. Alla luce di quanto precede, la
Commissione riconosce che, tenuto conto delle particolari circostanze delle misure di aiuto che formano oggetto della presente decisione, per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima della data della presente decisione, è giuridicamente e fattualmente impossibile ottenere le informazioni necessarie per calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare.
Per questo motivo emettere un ordine di recupero in queste condizioni sarebbe impossibile in termini oggettivi e assoluti.
(151) Tuttavia, l'impossibilità di calcolare l'importo esatto dell'aiuto incompatibile da recuperare non riguarda le imprese che non avevano sedi operative (ad esempio, la sede principale o un'unità operativa) nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. Questi beneficiari delle misure di cui al punto (109) non devono essere esclusi dal recupero poiché non potevano subire alcun danno diretto causato dalla catastrofe naturale, e, pertanto, non potevano aver diritto ad un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Le autorità italiane sono tenute a verificare l'esistenza di sedi operative nell'area interessata in base alle informazioni contenute nei registri pubblici ai tempi dell'evento.
(152) In conclusione, la Commissione ritiene che, data la natura specifica dei casi in oggetto, per l'Italia sarebbe assolutamente impossibile recuperare gli aiuti concessi illegalmente nel quadro delle misure in esame per tutte le calamità naturali verificatesi oltre dieci anni prima della data della presente decisione, ad eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. Con l'eccezione di quest'ultimo gruppo di beneficiari, non è pertanto opportuno disporre il recupero degli aiuti relativi ai regimi illegali e incompatibili per le calamità naturali risalenti a oltre dieci anni prima della data della presente decisione”. 10
Alla stregua di quanto sopra esposto, sussiste la condizione per escludere il recupero dell'aiuto di Stato, da parte dell' , considerato che la società CP_1
odierna appellante svolgeva al tempo la sua attività in una delle aree colpite dal sisma, come pacificamente emerge dai documenti in atti e ha eseguito, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, il pagamento dei contributi dovuti fino alla data del 15.05.2003.
5. L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento dei motivi relativi alla sopravvenuta prescrizione del credito per nullità della notifica degli atti interruttivi, atteso che il pagamento è stato eseguito quando il credito non era certamente prescritto.
6. La domanda di rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al 10% non può trovare accoglimento. Come ritenuto da questa Corte, con la sentenza n.
492/2022, le cui argomentazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.c.p.c., “ la decisione della Commissione Europea sopra indicata ha accertato che le misure legislative italiane che hanno istituito i benefici oggetto del presente giudizio sono state adottate in violazione dell'art. 108, par. 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, di conseguenza,
“costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno” (punto 133). E come sopra esposto la Commissione ha distinto due situazioni di fatto, quella dei pagamenti di aiuti in essere e quella degli aiuti individuali già versati.
La domanda avanzata dalla società appellante è volta a ottenere il riconoscimento del diritto a fruire del meccanismo di definizione agevolata
(tramite il rimborso) sulla base di una normativa dichiarata illegittima dalla
Commissione. Considerato quanto statuito dalla Commissione secondo cui, “a partire dalla data della presente decisione, nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti
(punto 135)”, non può pertanto trovare accoglimento la domanda dell'impresa volta ad ottenere proprio il riconoscimento dei benefici illegittimi. ……….
Infine “la regola “de minimis” costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa al divieto degli aiuti di Stato, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva contenuta nel trattato CE è inapplicabile;
ne consegue che le specifiche condizioni concretizzanti 11
l'applicabilità di tale regola costituiscono elementi costitutivi del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che, come tale, deve essere provato dal soggetto che lo invoca, il quale è tenuto a dimostrare, non solo, che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore a tale soglia, ma anche l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria “de minimis” su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, sotto qualunque forma” “e fermo restando che, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale deve essere recuperata per l'intero e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l'aiuto sia stato erogato in epoca precedente al Regolamento (CE) n. 69/2001” (Cass. 14574/2017; v. anche Cass. 7704/2020 nonché Cass. 22377/2017).”
L'appellante, tuttavia, non ha offerto alcuna prova al riguardo. Si è limitata a depositare un'autocertificazione con la quale ha dichiarato che “il complesso delle agevolazioni pubbliche godute dalla società da me rappresentata nel triennio 1990-1992, tra cui agevolazioni fiscali e contributive, è in linea con il regolamento de minimis, in quanto non supera il tetto di € 200.000,00 e che non ha usufruito di alcun mutuo agevolato”, senza fornire alcuna prova, né la stessa può trarsi dall'importo del rimborso richiesto (“..non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anche quale aiuto de minimis (Cassazione civile, sez. trib. 27/11/2019 n. 30927 e ivi richiamata Cass. n. 14465 del 09/06/2017).
Alla luce delle superiori argomentazioni l'appello deve essere parzialmente accolto dichiarando insussistente il debito di € 24.050,69 di cui all'invito alla regolarizzazione del 23.5.2016, inerente alle annualità 1990/1992.
7. Tenuto conto delle ragioni della decisione e della novità delle questioni trattate alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, 12
alla luce della decisione della Commissione del 14.8.2015, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello dichiara insussistente il debito di €
24.050,69 inerente alle annualità 1990/1992. compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Graziella Parisi