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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/10/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in grado di appello, vertente in materia di riliquidazione pensione, iscritta al n.349 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
appresentata e difesa dall'avv DEL VECCHIO FABIO Parte_1
Appellante
E
-, rappr. e dif. dagli Controparte_1 avv.ti Antonio Andriulli e Francesco Certomà e Rita Battiato
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 17/09/2021, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza 1627 del 22.06.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la sua domanda volta al ricalcolo (riliquidazione/ricostituzione) della pensione (ct. VO 10090419, con decorrenza 1.5.2010) con l'esatto accredito della contribuzione figurativa CIGS per il periodo 1998- 2004, con esercizio dell'opzione di cui alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 264/94 e 388/95 (ossia la neutralizzazione della contribuzione accreditata successivamente alla maturazione del requisito di accesso alla pensione ove incidente negativamente sul rateo pensionistico, rivendicando il maggior rateo in € 1.865,17 in luogo di quello liquidato dall'INP e in godimento pari € 1.785,42, con la condanna dell' al pagamento degli arretrati differenziali oltre accessori di legge. CP_1
In particolare, il Tribunale ha ritenuto maturata la decadenza tombale.
1.1. Parte appellante ha lamentato l'errata applicazione della normativa di riferimento avendo il giudice di prime cure applicato la sentenza della Suprema Corte n. 28416/20 in ordine alla decadenza tombale rispetto all'orientamento maturato ed espresso con la sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico. Pertanto, richiamando gli esiti della CTU contabile svolta in primo grado confermativi del diritto azionato, ha, concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della CP_ domanda, con condanna dell' alla corresponsione della somma di € 1865,29 con pagamento delle differenze maturate ab origine e sino al 2018 in € 11.663,29 oltre successive ed accessori ovvero in subordine nel triennio antecedente il ricorso. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. CP_
1.2. L' non costituto in primo grado, nel presente giudizio si è costituito con memoria del 09.10.2025, deducendo la correttezza dell'applicazione della decadenza sostanziale e contestando nel merito il diritto in quanto sfornito di prova.
Ha pertanto concluso chiedendo rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata del Giudice del Lavoro di Taranto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. Quanto alla questione della decadenza tombale applicata dal primo giudice, deve evidenziarsi quanto segue.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge.
Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale1.
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull'altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”.
Tale decadenza tuttavia non è tombale.
Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2 . Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 -
01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del
07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che 1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019. accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio
99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
2.2. Pertanto il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 13.12.2018, ossia antecedenti al 13.12.2015.
2.3. Quanto, poi, al merito della domanda, deve evidenziarsi che la CTU contabile disposta in primo grado3 ha evidenziato che per effetto della neutralizzazione degli anni di minore contribuzione non necessari per il conseguimento della prestazione pensionistica e della somma della contribuzione figurativa spettante durante il periodo di integrazione salariale (1998/2004), si ottiene un rateo CP_ iniziale di pensione di € 1865,29 superiore rispetto al rateo erogato dall' (€ 1758,42).
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nei criteri e calcoli effettuati in ragione della documentazione contabile in atti.
La neutralizzazione è ancora possibile alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L
503/1992 di riforma del sistema pensionistico, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza della Cassazione n. 28025/2018), limitatamente alla quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982 con riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione, per cui nulla osta alla neutralizzazione nel caso di specie, posto che non
è in discussione la salvaguardia dell'anzianità contributiva minima. CP_
2.4. Le contestazioni svolte dall' peraltro, solo nel presente grado di giudizio, si presentano del tutto generiche e quindi inidonee a confutare gli esiti istruttori come sopra evidenziati.
2.5. In conclusione, in accoglimento di questo motivo di appello, deve rideterminarsi la pensione alla data iniziale in € 1865,29, spettando al ricorrente le conseguenti differenze sui ratei pensionistici, via via perequati, maturate nel triennio a decorrere dal 13.12.2015 (secondo le quantificazioni effettuate dal CTU) all'attualità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
3. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, parzialmente compensate nella misura di un terzo stante il limitato accoglimento della domanda e dell'appello, tenuto conto del decisum e dell'attività concretamente svolta nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: - Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla ricostituzione della pensione n. VO Parte_1
10090419 con decorrenza 1.5.2010, individuando un rateo alla decorrenza iniziale di € 1865,29; CP_ per l'effetto condanna l' alla corresponsione della pensione così rideterminata, via via perequata e delle differenze sui ratei di pensione maturate nei limiti della decadenza triennale, dal
13 dicembre 2015 all'attualità. - Compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura di CP_ un terzo. Condanna l' al pagamento dei restanti due terzi, che liquida per il primo grado in €
874,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e CU, con distrazione e per il secondo grado in € 642,00 oltre oneri accessori come per legge, CU, con distrazione ove richiesta in atti.
Taranto, 22.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021. 3 I quesiti posti: “Accerti il CTU, esaminati gli atti di causa, l'importo della pensione mensile spettante dalla decorrenza computando e contribuzioni e retribuzioni previdenziali accreditate, dovute e/o spettanti;
ne specifichi altresì, in caso di differenza positiva per il ricorrente, gli importi finali”)”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in grado di appello, vertente in materia di riliquidazione pensione, iscritta al n.349 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
appresentata e difesa dall'avv DEL VECCHIO FABIO Parte_1
Appellante
E
-, rappr. e dif. dagli Controparte_1 avv.ti Antonio Andriulli e Francesco Certomà e Rita Battiato
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 17/09/2021, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza 1627 del 22.06.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la sua domanda volta al ricalcolo (riliquidazione/ricostituzione) della pensione (ct. VO 10090419, con decorrenza 1.5.2010) con l'esatto accredito della contribuzione figurativa CIGS per il periodo 1998- 2004, con esercizio dell'opzione di cui alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 264/94 e 388/95 (ossia la neutralizzazione della contribuzione accreditata successivamente alla maturazione del requisito di accesso alla pensione ove incidente negativamente sul rateo pensionistico, rivendicando il maggior rateo in € 1.865,17 in luogo di quello liquidato dall'INP e in godimento pari € 1.785,42, con la condanna dell' al pagamento degli arretrati differenziali oltre accessori di legge. CP_1
In particolare, il Tribunale ha ritenuto maturata la decadenza tombale.
1.1. Parte appellante ha lamentato l'errata applicazione della normativa di riferimento avendo il giudice di prime cure applicato la sentenza della Suprema Corte n. 28416/20 in ordine alla decadenza tombale rispetto all'orientamento maturato ed espresso con la sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico. Pertanto, richiamando gli esiti della CTU contabile svolta in primo grado confermativi del diritto azionato, ha, concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della CP_ domanda, con condanna dell' alla corresponsione della somma di € 1865,29 con pagamento delle differenze maturate ab origine e sino al 2018 in € 11.663,29 oltre successive ed accessori ovvero in subordine nel triennio antecedente il ricorso. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. CP_
1.2. L' non costituto in primo grado, nel presente giudizio si è costituito con memoria del 09.10.2025, deducendo la correttezza dell'applicazione della decadenza sostanziale e contestando nel merito il diritto in quanto sfornito di prova.
Ha pertanto concluso chiedendo rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata del Giudice del Lavoro di Taranto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. Quanto alla questione della decadenza tombale applicata dal primo giudice, deve evidenziarsi quanto segue.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge.
Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).
Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale1.
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull'altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”.
Tale decadenza tuttavia non è tombale.
Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2 . Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 -
01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del
07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che 1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019. accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio
99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
2.2. Pertanto il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 13.12.2018, ossia antecedenti al 13.12.2015.
2.3. Quanto, poi, al merito della domanda, deve evidenziarsi che la CTU contabile disposta in primo grado3 ha evidenziato che per effetto della neutralizzazione degli anni di minore contribuzione non necessari per il conseguimento della prestazione pensionistica e della somma della contribuzione figurativa spettante durante il periodo di integrazione salariale (1998/2004), si ottiene un rateo CP_ iniziale di pensione di € 1865,29 superiore rispetto al rateo erogato dall' (€ 1758,42).
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nei criteri e calcoli effettuati in ragione della documentazione contabile in atti.
La neutralizzazione è ancora possibile alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L
503/1992 di riforma del sistema pensionistico, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza della Cassazione n. 28025/2018), limitatamente alla quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982 con riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione, per cui nulla osta alla neutralizzazione nel caso di specie, posto che non
è in discussione la salvaguardia dell'anzianità contributiva minima. CP_
2.4. Le contestazioni svolte dall' peraltro, solo nel presente grado di giudizio, si presentano del tutto generiche e quindi inidonee a confutare gli esiti istruttori come sopra evidenziati.
2.5. In conclusione, in accoglimento di questo motivo di appello, deve rideterminarsi la pensione alla data iniziale in € 1865,29, spettando al ricorrente le conseguenti differenze sui ratei pensionistici, via via perequati, maturate nel triennio a decorrere dal 13.12.2015 (secondo le quantificazioni effettuate dal CTU) all'attualità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
3. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, parzialmente compensate nella misura di un terzo stante il limitato accoglimento della domanda e dell'appello, tenuto conto del decisum e dell'attività concretamente svolta nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: - Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla ricostituzione della pensione n. VO Parte_1
10090419 con decorrenza 1.5.2010, individuando un rateo alla decorrenza iniziale di € 1865,29; CP_ per l'effetto condanna l' alla corresponsione della pensione così rideterminata, via via perequata e delle differenze sui ratei di pensione maturate nei limiti della decadenza triennale, dal
13 dicembre 2015 all'attualità. - Compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura di CP_ un terzo. Condanna l' al pagamento dei restanti due terzi, che liquida per il primo grado in €
874,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e CU, con distrazione e per il secondo grado in € 642,00 oltre oneri accessori come per legge, CU, con distrazione ove richiesta in atti.
Taranto, 22.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021. 3 I quesiti posti: “Accerti il CTU, esaminati gli atti di causa, l'importo della pensione mensile spettante dalla decorrenza computando e contribuzioni e retribuzioni previdenziali accreditate, dovute e/o spettanti;
ne specifichi altresì, in caso di differenza positiva per il ricorrente, gli importi finali”)”.