TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/11/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 1962/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1962/2025 R.G.L., vertente
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Bovalino (RC), via S.S. 106 km 87 500, presso lo studio dell'avv. Antonio Marando che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
CP_ domiciliato in Locri, via Matteotti 48, presso l'Agenzia Operativa rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilario Maio e Valeria Grandizio in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del 22.03.2024 Persona_1 resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.06.2025, deduceva: - di aver Parte_1 presentato in data 10/12/2023 domanda volta al riconoscimento dello status previsto dalla l. 104/92;
- di essere stata sottoposta a visita dalla competente Commissione Medica che con verbale del
03/01/2024 la riconosceva disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/92; - di aver presentato ricorso giudiziale dinanzi il Tribunale di Locri, iscritto con R.G.N. 1260/2024; - che, all'esito della visita medico legale, il nominato CTU, dott.ssa , confermava il giudizio espresso Persona_2
CP_ dalla Commissione - di aver proposto dichiarazione di dissenso contestando la perizia del CTU.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnavava le seguenti conclusioni: «1) accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento Portatore di Handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 L.5.2.1992, n.104 come per legge essendo affetta da infermità tali da determinare la necessità di assistenza in particolare della suddetta invalidità con decorrenza dalla data della eventuale visita o che sarà accertata in corso di causa;
2) Condannare parte resistente, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito avv. Antonio Marando. Ogni altro diritto fatto salvo».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, insistendo per la conferma delle valutazioni già rassegnate dal CTU e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 15.06.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dello stato di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92.
Conseguentemente, non è sufficiente che il soggetto interessato sia affetto da un certo numero di patologie, ma è necessario che lo stesso presenti minorazioni che riducono l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del
CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
All'esito dell'attività peritale la ricorrente è risultata affetta da «OSTEOPOROSI; POLIARTROSI;
INSUFFICIENZA VENOSA ARTI INFERIORI CON VARICOSITÀ; IPERTENSIONE ARTERIOSA;
ISTERECTOMIA PER Controparte_2 [...]
». Controparte_3
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto, non ha ritenuto che la periziata sia in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dello stato di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92.
Nell'elaborato peritale, in particolare, con riferimento all'esame obiettivo si legge: «Deambulazione nella norma. Cambi posturali possibili. Paziente collaborante e ben orientata nel tempo e nello spazio. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Lieve succulenza perimalleolare bilaterale per varici arti inferiori. Ghiandole linfatiche esplorabili indenni alla palpazione, mucose visibili rosee. Apparato respiratorio: torace simmetrico, normoconformato, normoespansibile;
fremito vocale tattile normotrasmesso;
murmure vescicolare fisiologico;
non presenza di rumori aggiunti;
non dispnea, basi mobili con gli atti del respiro. Apparato cardiovascolare: ritmo sinusale 72b/m,
P.A. 140/90. SPO2 98/72. Apparato digerente: addome trattabile in tutti i quadranti. Non dolente alla palpazione sia superficiale che profonda. Presenza di cicatrice chirurgica. Apparato osteoarticolare: non limitazione nei movimenti, passaggi posturali effettuati senza difficoltà.
Deambulazione corretta, anche se la ricorrente riferisce dolori articolari. Cifosi dorsale.
Deformazione artrosica delle mani. Alluce valgo bilaterale. Sistema nervoso e psichico: ben orientato nel tempo e nello spazio. Non segni neurologici maggiori».
D'altra parte, le critiche esposte dalla ricorrente all'elaborato peritale non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale. Né risulta mossa alcuna osservazione alle conclusioni peritali durante lo svolgimento delle relative operazioni.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del
CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite complessivamente considerate in ragione del concreto dispiegarsi del giudizio e della rispettiva posizione delle parti.
Sul punto deve rilevarsi che la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. allegata in atti non può considerarsi correttamente predisposta in quanto sprovvista dell'indicazione del Tribunale cui è indirizzata, dei redditi percepiti e del riferimento annuale degli stessi, con conseguente impossibilità di verificare il superamento o meno dei limiti di legge.
Sono quindi poste a carico della ricorrente le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa
[...]
. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
1962/2025, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_2
Locri, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 1962/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1962/2025 R.G.L., vertente
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Bovalino (RC), via S.S. 106 km 87 500, presso lo studio dell'avv. Antonio Marando che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
CP_ domiciliato in Locri, via Matteotti 48, presso l'Agenzia Operativa rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilario Maio e Valeria Grandizio in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del 22.03.2024 Persona_1 resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.06.2025, deduceva: - di aver Parte_1 presentato in data 10/12/2023 domanda volta al riconoscimento dello status previsto dalla l. 104/92;
- di essere stata sottoposta a visita dalla competente Commissione Medica che con verbale del
03/01/2024 la riconosceva disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/92; - di aver presentato ricorso giudiziale dinanzi il Tribunale di Locri, iscritto con R.G.N. 1260/2024; - che, all'esito della visita medico legale, il nominato CTU, dott.ssa , confermava il giudizio espresso Persona_2
CP_ dalla Commissione - di aver proposto dichiarazione di dissenso contestando la perizia del CTU.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnavava le seguenti conclusioni: «1) accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento Portatore di Handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 L.5.2.1992, n.104 come per legge essendo affetta da infermità tali da determinare la necessità di assistenza in particolare della suddetta invalidità con decorrenza dalla data della eventuale visita o che sarà accertata in corso di causa;
2) Condannare parte resistente, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito avv. Antonio Marando. Ogni altro diritto fatto salvo».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, insistendo per la conferma delle valutazioni già rassegnate dal CTU e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 15.06.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dello stato di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92.
Conseguentemente, non è sufficiente che il soggetto interessato sia affetto da un certo numero di patologie, ma è necessario che lo stesso presenti minorazioni che riducono l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del
CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
All'esito dell'attività peritale la ricorrente è risultata affetta da «OSTEOPOROSI; POLIARTROSI;
INSUFFICIENZA VENOSA ARTI INFERIORI CON VARICOSITÀ; IPERTENSIONE ARTERIOSA;
ISTERECTOMIA PER Controparte_2 [...]
». Controparte_3
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto, non ha ritenuto che la periziata sia in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dello stato di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92.
Nell'elaborato peritale, in particolare, con riferimento all'esame obiettivo si legge: «Deambulazione nella norma. Cambi posturali possibili. Paziente collaborante e ben orientata nel tempo e nello spazio. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Lieve succulenza perimalleolare bilaterale per varici arti inferiori. Ghiandole linfatiche esplorabili indenni alla palpazione, mucose visibili rosee. Apparato respiratorio: torace simmetrico, normoconformato, normoespansibile;
fremito vocale tattile normotrasmesso;
murmure vescicolare fisiologico;
non presenza di rumori aggiunti;
non dispnea, basi mobili con gli atti del respiro. Apparato cardiovascolare: ritmo sinusale 72b/m,
P.A. 140/90. SPO2 98/72. Apparato digerente: addome trattabile in tutti i quadranti. Non dolente alla palpazione sia superficiale che profonda. Presenza di cicatrice chirurgica. Apparato osteoarticolare: non limitazione nei movimenti, passaggi posturali effettuati senza difficoltà.
Deambulazione corretta, anche se la ricorrente riferisce dolori articolari. Cifosi dorsale.
Deformazione artrosica delle mani. Alluce valgo bilaterale. Sistema nervoso e psichico: ben orientato nel tempo e nello spazio. Non segni neurologici maggiori».
D'altra parte, le critiche esposte dalla ricorrente all'elaborato peritale non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale. Né risulta mossa alcuna osservazione alle conclusioni peritali durante lo svolgimento delle relative operazioni.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del
CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite complessivamente considerate in ragione del concreto dispiegarsi del giudizio e della rispettiva posizione delle parti.
Sul punto deve rilevarsi che la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. allegata in atti non può considerarsi correttamente predisposta in quanto sprovvista dell'indicazione del Tribunale cui è indirizzata, dei redditi percepiti e del riferimento annuale degli stessi, con conseguente impossibilità di verificare il superamento o meno dei limiti di legge.
Sono quindi poste a carico della ricorrente le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa
[...]
. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
1962/2025, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_2
Locri, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli