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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 193/25 Registro generale Appello Lavoro n. 667/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI ConIGliera Dott. Giovanni CASELLA ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 1492/2024 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Stefanizzi, discussa all'udienza collegiale del 27 febbraio 2025 e promossa DA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Alberto, Cristina Cavaliere e Luca Gualdi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazzale Medaglie d'Oro n. 3 APPELLANTE CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Marino e Controparte_1
Vanessa Talarico, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Podgora n. 7 E VITTORIO MA AL & PARTNERS s.p.a. (CONTUMACE) APPELLATI I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“nel merito: 1) accogliere il presente appello e riformare la sentenza di primo grado (Tribunale di Milano, sezione lavoro, 20.05.2024, n. 1492, est. dott.ssa Stefanizzi) nella parte relativa alle statuizioni concernenti BSI e, quindi, per l'effetto accogliere le conclusioni formulate da in primo grado, e cioè: Parte_1
“respingere il ricorso e tutte le domande proposte dalla IG.ra nei confronti di Controparte_1 Parte_1 ;
[...]
2) conseguentemente alla riforma della sentenza di primo grado, condannare l'Appellata IG.ra a Controparte_1 restituire a tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284 c.c. (nuovo testo) e rivalutazione, dalla data di pagamento a quella di restituzione, comprese le spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Milano impugnata;
3) condannare, in ogni caso, l'Appellata, IG.ra , al rimborso dei compensi di avvocato (oltre I.V.A. e Controparte_1 CPA 4%) contemplati nel Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, determinati – con riferimento allo scaglione che sarà individuato dalla Corte – nella misura massima comprensiva delle spese tutte (ivi incluse quelle generali pari al 15%) di entrambi i gradi di giudizio”.
[1] PER L'APPELLATA : CP_1
“1) Rigettare le domande tutte proposte con il ricorso in appello poiché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente
2) Confermare integralmente l'appellata sentenza di primo grado del Tribunale di Milano - Giudice del Lavoro dott.ssa Camilla Stefanizzi n. 1492/2024
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1492/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (dott.ssa Stefanizzi), in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla IG.ra
[...]
, ha così statuito: CP_1
“1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità dell'articolo 23 della sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
2) accertare e dichiara il diritto di a percepire un Controparte_1 trattamento salariale corrispondente a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati di livello D1;
3) dichiara tenuta e condanna al Parte_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 15.976,88 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) accerta il diritto della ricorrente ad un incremento nell'accantonamento del TFR pari a euro 1205,43;
5) rigetta ogni diversa domanda;
6) condanna la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi € 2.300,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
7) dichiara la integrale compensazione delle ulteriori spese di lite tra le altre parti. Sentenza provvisoriamente esecutiva”. Il Tribunale, in via preliminare, ha rigettato la domanda svolta nei confronti della Società tra Avvocati RI AN SI & RT s.p.a., chiamata dalla IG.ra a rispondere ai sensi dell'art. 29 d.lgs n. CP_1
276/2003, sul presupposto di fatto della sussistenza di un contratto di appalto con la datrice di lavoro In particolare, il primo Parte_1 giudice ha rilevato che la società tra avvocati non avrebbe appaltato alla alcun servizio. Di contro, una società terza (Santa Parte_1
Chiara s.r.l.) renderebbe il servizio di portierato con propria organizzazione a tutti gli inquilini dello stabile di Via Meravigli 8/Via Camperio 2 in Milano, ove ha sede la società tra avvocati. Quest'ultima, in sostanza, non sarebbe committente della bensì semplice cliente di una società terza. A Parte_1 conferma di ciò sarebbe, infatti, stato prodotto un campionario di fatture emesse dalla alla società Santa Chiara, aventi ad oggetto il servizio di Parte_1 portierato verso il suddetto stabile, nonché l'atto di nomina a responsabile del trattamento de dati personali, in cui la Santa Chiara s.r.l. sarebbe indicata come titolare del servizio e parte contraente.
[2] Quanto alle ulteriori domande, la IG.ra ha esposto di esser stata CP_1 assunta con contratto sottoscritto in Milano, dall'allora Controparte_2
(divenuta poi in data 1° gennaio
[...] Parte_1
2020) in data 11.12.2018, con contratto di lavoro a tempo determinato (scadenza 28.02.19), part-time 30 ore settimanali (75%), con inquadramento nel livello F del CCNL dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e
[...] sino all'aprile 2019 e livello D dal maggio 2019, con la qualifica di CP_2 operaio, per lo svolgimento di mansioni di custode e portiere addetto ai servizi di reception e controllo accessi nella provincia di Milano e Monza Brianza. Il contratto era stato prorogato diverse volte e trasformato in data 11/12/2019 a tempo indeterminato, e la IG.ra aveva sempre continuato a CP_1 svolgere la propria attività presso gli appalti della nel comune di Parte_2
Milano, operando presso banche, istituti di credito, Agenzia delle Entrate, nonché Cassa Depositi e Prestiti. In virtù del CCNL Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Controparte_2 applicato al rapporto di lavoro, la IG.ra ha percepito CP_1 dall'assunzione (in data 11.12.2018) una retribuzione oraria di € 5,49132 lorde. Dal gennaio 2022 le è stata riconosciuta una retribuzione oraria lorda di
€ 5,57804, comprensiva di € 0,08671 per scatto di anzianità. Ciò premesso, ha lamentato che il trattamento retributivo percepito a seguito del cambio appalto, in applicazione del contratto collettivo applicato, sarebbe irrispettoso del dettato costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non assicurando una retribuzione né proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro né sufficiente a garantire a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di ricondurre la propria retribuzione ad un livello conforme al parametro costituzionale sopra richiamato. Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia, evidenziando che i minimi tabellari contenuti nei contratti collettivi sono quindi stati presi come parametro di riferimento, facoltativo e non vincolante, da cui il giudice può discostarsi con puntuale motivazione, dovendo considerarsi tale parametro come presunzione juris tantum di adeguatezza della retribuzione. In sostanza, l'art. 36 Cost è stato riconosciuto come norma di portata precettiva, volta a colmare il vuoto legislativo dato dalla mancata attuazione della seconda parte dell'art. 39 Cost., relativo alla stipula dei contratti collettivi ad efficacia generalizzata. Ciò premesso, il Tribunale, tuttavia, ha accolto la prospettazione di parte attrice secondo cui nel caso di specie la presunzione juris tantum dovrebbe ritenersi superata, posto che la retribuzione applicata al rapporto, seppur individuata dalle parti sociali nell'ambito del CCNL Servizi Fiduciari, sarebbe inadeguata sia dal punto di vista della sufficienza che della proporzionalità. Come precisato dalla Suprema Corte, per l'individuazione del concreto trattamento retributivo percepito dalla lavoratrice e la verifica dell'adeguatezza dello stesso deve essere preso in considerazione il c.d. minimo costituzionale nel quale confluisce: - la
[3] paga base;
- l'indennità di contingenza;
-la tredicesima mensilità. Di contro, non devono essere presi in considerazione ulteriori trattamenti integrativi, quali ad esempio compensi per lavoro straordinario, aventi natura non retributiva ma compensativa o indennitaria. Ciò premesso, il Tribunale ha evidenziato che, come confermato dalle buste paga, la retribuzione lorda prevista dall'art. 23 – Sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. prevede, infatti, per i lavoratori che, come la IG.ra sono inquadrati nel livello D, una paga conglobata al CP_1
01/02/2015 di euro 930,00 lordi mensili per tredici mensilità che, rapportati ad un orario di lavoro a tempo pieno (173 ore mensili), portano ad una paga oraria di euro 5,376 lordi, corrispondenti a circa 3,76 netti (corrispondenti ad euro 650,29 netti mensili). La Corte d'Appello di Milano - ha evidenziato il primo giudice - in casi analoghi, ha più volte ritenuto, facendo riferimento ad indici come l'importo della Naspi o Cigo o reddito di cittadinanza, tale retribuzione non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori né sufficiente a garantire agli stessi ed alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa. (cfr. sentenze nn. 579/22, n.1089/24). Verificata l'inadeguatezza della retribuzione l'autorità giudiziaria è tenuta a compiere una operazione sostitutiva, potendo fare riferimento anche alla misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti ove detto CCNL, oltre ad essere stato sottoscritto da organizzazioni munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore, soddisfi anche i requisiti dettati dall'art. 36 Cost. Ad avviso del primo giudice “nel presente giudizio, come già affermato in altro precedente del tutto analogo (Tribunale di Milano, sentenza de 21.02.2023, R.G. 9610/2022) ritiene il giudicante che il parametro più coerente tra quelli proposti dalla parte ricorrente sia rappresentato dal CCNL Proprietari di Fabbricati. Esso risulta maggiormente calzante rispetto all'ambito di attività della ricorrente e comunque della sia rispetto al Parte_1
CCNL Multiservizi che è un contratto riferito ad una pluralità di servizi e di professionalità sia rispetto al Commercio che trova la propria origine in un settore differente. Il richiamato CCNL si applica difatti proprio ai lavoratori che in termini generali vengono destinati ad attività di vigilanza e custodia anche in ambito commerciale, il che lo rende più specifico e coerente quanto al fine della comparazione con il CCNL Servizi Fiduciari”. Nel caso di specie, l'inquadramento corretto sarebbe il D1, come indicato in ricorso, previsto per i lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o complessi aziendali. La IG.ra avrebbe infatti pacificamente sempre lavorato presso immobili ad CP_1 uso commerciale. Il Tribunale ha pertanto accertato la nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Servizi Fiduciari, riconoscendo il diritto della lavoratrice ad un trattamento retributivo non inferiore a quello dei lavoratori inquadrati al livello D1 CCNL Proprietari di Fabbricati, con la conseguente condanna della sulla base dei Parte_1 conteggi prodotti da parte ricorrente e non contestati, al pagamento delle
[4] relative differenze retributive per complessivi euro 15.976,88, con conseguente diritto ad un incremento nell'accantonamento del TFR.
Con ricorso depositato in data 20/6/24 la ha Parte_3 proposto appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi: 1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112 E 116 C.P.C. NONCHÉ DELL'ART. 2697 C.C. IN RELAZIONE AL GIUDIZIO DI PROPORZIONALITÀ E SUFFICIENZA DI CUI ALL'ART. 36 COST. Con un primo motivo di appello, la sostiene Parte_4 che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, spettava alla lavoratrice l'onere di provare, in concreto, la non conformità dei trattamenti economici previsti dal CCNL applicato al rapporto di lavoro al dettato costituzionale, superando la presunzione (iuris tantum) di adeguatezza derivante dall'idoneità della fonte collettiva a soddisfare gli interessi delle parti. Nell'ottica del gravame, il si doveva presumere (fino a prova Parte_5 contraria) conforme al dettato costituzionale, come ritenuto, da ultimo, dalla Corte D'Appello di Torino, con la sentenza 11.01.2023, n. 640 e dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 1222 del 2021, in cui è stato ribadito che grava sul lavoratore un preciso onere di comprovare l'inadeguatezza del trattamento percepito. Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità in materia lamenta il fatto che “con un semplice colpo di penna la S.C. ha violato la disposizione dell'art. 2697 c.c. e disapplicato, senza alcuna valida motivazione, i consolidati principi giurisprudenziali espressi dalla medesima Corte in materia, che addossano al lavoratore l'onere di allegare e provare fatti specifici che consentano di dimostrare l'insufficienza e la non proporzionalità della retribuzione nel singolo caso (principi, quindi, il cui rispetto deve essere valutato in base alle circostanze specifiche provate dal lavoratore)”. Tale orientamento non dovrebbe quindi essere più seguìto. Inoltre, nel caso di specie, il primo giudice avrebbe seguito tale orientamento senza nemmeno verificare quali attività la IG.ra avesse svolto CP_1 negli anni. Peraltro, l'odierna appellante nella propria memoria difensiva di primo grado, nei capi da 5 a 9, aveva contestato la prospettazione delle mansioni offerta dall'allora ricorrente e la ricostruzione dell'odierna appellante non era stata specificamente contestata dalla IG.ra . Il Giudice di CP_1 prime cure, in sentenza, non avrebbe però chiarito se i fatti dedotti dalla società fossero pacifici, non essendo stati contestati, e, tantomeno, si sarebbe
“soffermato” “su alcuni puntuali aspetti relativi alla descrizione delle mansioni”. La sentenza impugnata sarebbe quindi viziata sotto il profilo motivazionale. Infatti, anche se si fosse voluta applicare l'errata regola di giudizio suggerita dalle sentenze della S. C. dell'ottobre 2023, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto effettuare in concreto, con riferimento allo specifico caso sottoposto al suo giudizio, la valutazione del rispetto, da parte della retribuzione percepita dall'allora ricorrente, dei principi di sufficienza e proporzionalità, senza
[5] sostituire la propria valutazione con il generico richiamo a precedenti giurisprudenziali riguardanti altri casi. Oltretutto, i dati retributivi richiamati dalla sentenza sarebbero errati. 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2099 C.C. E 39 COST. Con un secondo motivo di appello, la società lamenta il fatto che il primo giudice si sia discostato dalle previsioni dei contratti collettivi senza una
“puntuale motivazione”, ritenendo che bastasse un raffronto con le retribuzioni previste da altro CCNL. In sostanza, l'errore commesso dal Giudice di primo grado sarebbe stato quello di utilizzare le previsioni retributive di un altro CCNL (quello Proprietari di fabbricati Confedilizia) per valutare se la retribuzione percepita dall'Appellata in base al CCNL fosse rispettosa dei principi di sufficienza e proporzionalità. Al riguardo ha richiamato numerosi precedenti di merito, evidenziando che “l'alterazione del corrispettivo (attuata dal Giudice, peraltro, con effetti retroattivi) causerà certamente un danno al datore di lavoro, il quale si troverebbe esposto a pagare una prestazione non remunerativa, giacché non considerata nel suo reale costo nel momento in cui venne determinato, ad esempio, il corrispettivo del contratto d'appalto nell'ambito del quale la stessa fu eseguita.” Evidenzia inoltre, che, in ogni caso, contenute differenze retributive non potrebbero dar luogo all'applicazione dell'art. 36 Cost. e alla rideterminazione delle retribuzioni spettanti con il riconoscimento di asserite differenze retributive. 3) SULL'ERRONEA SOVRAPPOSIZIONE GIUDIZIALE DEI CONTRATTI COLLETTIVI. Con un terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che il parametro più coerente tra quelli proposti dalla parte ricorrente sia rappresentato dal CCNL Proprietari di Fabbricati. Precisa che la IG.ra ha sempre svolto alle dipendenze di BSI le attività, CP_1 tipiche dei servizi fiduciari, di controllo accessi e accoglienza clienti e mai ha provato il contrario. La stessa non avrebbe nemmeno indicato le ragioni per cui le mansioni in concreto svolte nel corso del rapporto di lavoro avrebbero dovuto ritenersi sovrapponibili a quelle previste da altri CCNL. Nel merito, sostiene che Il CCNL Portieri regola rapporti di lavoro diversi rispetto a quello oggetto di causa. L'odierna appellante non rientrerebbe infatti tra i datori di lavoro indicati dall'art.1 del CCNL Portieri, e l'attività svolta dalla IG.ra CP_1 non sarebbe riconducibile all'art. 18 dello stesso, non essendo la stessa portiere dipendente di un proprietario di fabbricati, stabili, complessi residenziali o di un'amministrazione immobiliare o condominiale, ma addetta di una società che prestava servizi in regime di appalto per una pluralità di soggetti committenti. Sotto altro profilo, sostiene che la IG.ra CP_1 non ha dimostrato di aver svolto l'“attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo” che caratterizza il livello D1 del predetto Ccnl.
[6] Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, conclude ricordando che deve escludersi la possibilità di utilizzare CCNL diversi, che regolano altri settori produttivi, quando quello applicato al rapporto di lavoro dedotto in giudizio è coerente con l'area di attività concreta del datore di lavoro e del prestatore. 4) SULL'ERRONEITÀ DEI DATI RETRIBUTIVI E DEI CONTEGGI UTILIZZATI DAL TRIBUNALE PER IL PROPRIO GIUDIZIO Con un quarto motivo di appello, la società sostiene che i dati retributivi richiamati dal Tribunale siano errati. Sostiene che nella retribuzione da prendere in considerazione debbano essere incluse le quote di 13a e Tfr, i bonus fissi integrativi della retribuzione mensile (anche statali), l'eventuale AFAC, gli scatti di anzianità, gli eventuali premi, superminimi o indennità di cantiere, tenendo altresì conto della soglia fiscale della retribuzione lorda. Nel caso di specie, da gennaio 2024 la retribuzione lorda oraria sarebbe pari a € 7,2254, a cui deve essere aggiunto l'accantonamento a titolo TFR. Richiamati gli importi retributivi corretti, sostiene che non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 36 Cost. Oltretutto, il Tribunale, nel comparare le retribuzioni previste dal CCNL con quelle di cui al CCNL Portieri, non ha Pt_5 fatto riferimento al livello A1 del predetto CCNL (l'unico eventualmente comparabile con le mansioni concretamente svolte dalla IG.ra ), CP_1 ma all'errato livello D1, che prevede una retribuzione notevolmente maggiore ed ad un orario di lavoro di 40, anziché di 45 ore settimanali, come previsto per il livello A1. Quanto all'inquadramento, evidenzia che il livello D1 richiede una sorveglianza attiva sia all'interno che all'esterno dell'immobile, sorveglianza non svolta nel caso di specie dalla IG.ra . CP_1
Di contro, il primo giudice sarebbe giunto all'erronea conclusione che, per il solo fatto di svolgere la mansione di portiere all'interno di uno stabile destinato ad uso commerciale, il dipendente avrebbe diritto ad un superiore inquadramento giacché più intensa sarebbe la sua attività rispetto a quella di un portiere che svolge le identiche mansioni in uno stabile abitativo.
Con memoria depositata in data 26/9/24 la IG.ra si è costituita CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello avversario e difendendo la sentenza di primo grado.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante censura la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale ritenuto che la ricorrente avesse assolto l'onere di provare l'insufficienza del proprio trattamento retributivo, senza peraltro motivare adeguatamente sulla inadeguatezza della retribuzione della
[7] lavoratrice;
in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente violato il principio di rappresentatività sindacale, effettuando un'erronea sovrapposizione di contratti collettivi;
in terzo luogo, per aver utilizzato dati erronei nel calcolo delle differenze retributive. L'appello è infondato per le ragioni già evidenziate da questa Corte in casi analoghi.
Occorre preliminarmente ricostruire i termini della questione e analizzare l'evoluzione giurisprudenziale, cercando di enucleare i punti fermi a cui è pervenuta la Suprema Corte. A) La dottrina e la giurisprudenza hanno ormai da tempo riconosciuto la portata precettiva dell'art. 36 cost. in quanto tale norma è apparsa sin dall'inizio idonea a colmare il vuoto legislativo dato dall'inattuazione della seconda parte dell'art. 39 cost. cui la Carta affidava la stipulazione dei contratti collettivi ad efficacia generalizzata. Per supplire all'indicata inattuazione dell'art. 39, la giurisprudenza ha fatto ricorso alla contrattazione collettiva (nazionale di settore) come parametro di riferimento, così riempiendo di contenuti l'ampia formula della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36. Tale impostazione ha avuto il merito di superare l'indicata inattuazione dell'art. 39 e di consentire ad ogni dipendente di poter invocare la tutela giudiziale in ordine al proprio trattamento economico. In particolare, i minimi tabellari contenuti nei contratti collettivi sono stati presi come parametro di riferimento (facoltativo e non vincolante) da cui il giudice può discostarsi verso il basso ma solo con puntuale motivazione, dovendo considerarsi tale parametro come presunzione juris tantum di adeguatezza della retribuzione. Il contratto collettivo, di diritto comune e quindi con i suoi limiti d'applicazione soggettiva, ha di fatto avuto quell'efficacia erga omnes che pure la Costituzione affidava al diverso meccanismo della seconda parte dell'art. 39. B) Secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, anche nell'ipotesi in cui assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma "deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità" (Cass., 27-1-2021, n. 1756; Cass., 20 gennaio 2021, n. 944). C) E' sempre stata negata l'esistenza di un principio di parità di trattamento che sembrava risultare da un'ambigua sentenza della corte costituzionale (9 marzo 1989, n. 103) e che pure da una parte (minoritaria) della dottrina era stato
[8] visto ed è tuttora visto come "corollario necessario della regola di proporzionalità". D) Il criterio della proporzionalità è stato ritenuto prioritario in giurisprudenza rispetto a quello della sufficienza, sostenendosi da parte della Suprema Corte che “fermo il principio che per lo stesso genere di lavoro non possono determinarsi retribuzioni diverse per la sola differenza del carico di famiglia dei singoli lavoratori, al riguardo provvedendo lo specifico istituto degli assegni familiari, non può negarsi che il criterio della sufficienza della retribuzione ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ha carattere sussidiario rispetto al criterio che la retribuzione sia proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro, nel senso che, una volta accertata l'adeguatezza del compenso sotto tale profilo, il ricorso all'altro criterio serve a stabilire se il compenso stesso debba subire una revisione in considerazione della situazione familiare del lavoratore, restando peraltro escluso che una retribuzione non proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro possa ritenersi congrua per la particolare situazione familiare del lavoratore” (Cass. 12 dicembre 1983, n. 7324). In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto di prendere in esame le condizioni personali e familiari del lavoratore solamente nelle ipotesi in cui è pervenuta ad una quantificazione in minus dei parametri di riferimento contenuti nei CCNL, affermando che, nel "determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice di merito, assunti i minimi salariali indicati dal contratto collettivo nazionale quali parametri di riferimento, può legittimamente discostarsi da essi in senso riduttivo, tenuto conto di una pluralità di elementi, quali la quantità e qualità del lavoro prestato, le condizioni personali e familiari del lavoratore, le tariffe sindacali praticate nella zona, il carattere artigianale e le dimensioni dell'azienda" (vedi, ad es., Cass. 28 agosto 2004, n. 17250, n. 1378). In dottrina si è però escluso, sulla scia dei lavori preparatori della Costituzione, che il riferimento contenuto nell'art. 36 Cost. alla famiglia del lavoratore implichi una determinazione del salario secondo le particolari eIGenze dei singoli nuclei familiari, cui si dovrà provvedere con strumenti più appropriati, quali, tipicamente, gli assegni familiari. In sostanza, la precettività del riferimento alle eIGenze della famiglia richiama gli istituti di previdenza sociale.
*** L'elaborazione giurisprudenziale che si è sopra accennata è andata in crisi con la rottura dell'unità sindacale e i fenomeni di dumping sociale legati alla concorrenza tra varie organizzazioni e ai c.d. accordi pirata, nonché alla proliferazione dei contratti collettivi nella stessa categoria che dà luogo alla "frequente intersezione tra gli ambiti di applicazione individuati da importanti contratti di settore" che amplia ulteriormente, stante l'inapplicabilità dell'art. 2070 c.c. al contratto postcorporativo, le possibilità di scelta da parte dei datori
[9] di lavoro circa il contratto collettivo applicabile ai rapporti con i propri dipendenti. A questa situazione, che pone al giudice notevoli difficoltà nella selezione del contratto applicabile sub specie dell'art. 36 Cost., si aggiunge – come evidenziato dalla recente dottrina – che i problemi di competizione legati alla globalizzazione e la gravità della crisi economica hanno fatto sì che, specie in settori ad alta intensità di manodopera (istituti di vigilanza, logistica, portinai di stabili), gli stessi contratti collettivi stipulati da organizzazioni sicuramente rappresentative abbiano previsto minimi salariali particolarmente bassi. Insomma, manifestazioni, tutte, queste, di una crisi generale dei sistemi di relazioni industriali e della ridotta capacità dei rapporti sociali e di lavoro di resistere alle pressioni dei mercati. Ultimamente, quindi, si assiste ad una maggiore frequenza di interventi giurisprudenziali che, riaffermando la non vincolatività dei parametri dati dai contratti collettivi, con un rovesciamento di prospettiva rispetto agli interventi "correttivi" in peius sopra indicati e, quindi, con una nuova vitalità normativa si discostano, ma ora in melius, da tali minimi, e, in particolare, danno risalto, all'opposto rispetto al passato, al criterio della sufficienza, come è, ad esempio, nel dictum per il quale "é nulla la clausola di un contratto collettivo, anche se stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che preveda un trattamento salariale inadeguato a garantire la proporzionalità e la sufficienza ai sensi dell'art. 36 cost.” (App. Milano, 23 ottobre 2017); o nell'altro per cui "non può escludersi che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività, possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro e/o di sufficienza ad assicurare al lavoratore e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
pertanto, il lavoratore che ritenga inadeguata per difetto la retribuzione contrattualmente prevista ha l'onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulta, mentre sul giudice che condivida la censura incombe uno specifico onere di motivazione;
in tal senso il procedimento di verifica della compatibilità con l'art. 36 cost. impone di indagare l'esistenza di elementi che in concreto possano recuperare un giudizio di conformità" (Trib. Torino, 9 agosto 2019).
La Suprema Corte ha da ultimo ribadito che «Alla stregua dell'art. 36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo,
[10] il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le eIGenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali» (tra le altre, Cass., 01/02/2006, n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546).
Fatta questa generale premessa, diversamente da quanto opinato dalla società appellante, la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro ai propri dipendenti sia prevista da un CCNL, quale quello Controparte_2 sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione sic et simpliciter conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore.
Muovendo da tale premessa, il Collegio, in adesione a quanto deciso dal primo Giudice, reputa di pervenire alla declaratoria di nullità dell'art. 23 CCNL Servizi Fiduciari, ritenendo tale conclusione oltre che frutto di una verifica consentita all'autorità giudiziaria, fondata sulle seguenti argomentazioni.
E' pacifico che, sulla base del CCNL Servizi Fiduciari, l'appellata, lavoratrice con mansioni di addetta agli accessi, fosse inquadrate al livello D (cui appartengono: “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
… 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”). Dalla documentazione in atti emerge che alla lavoratrice è stata riconosciuta sino a marzo 2022 una retribuzione annua lorda, parametrata al part-time al 75%, pari ad € 9.262,50 (€ 712,50 mensili per 13 mensilità), da aprile 2022 una retribuzione annua lorda, parametrata al part-time all'87,50%, pari ad € 10.806,25 (€ 831,25 mensili per 13 mensilità). Ad avviso di questa Corte, detta retribuzione non risulta né proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestata dalle appellanti, né sufficiente per garantire alle lavoratrici e alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa.
[11] Nella formulazione di tale giudizio, ritiene il Collegio che sia innanzitutto IGnificativo che, diversamente da quanto affermato da gli altri Parte_1
CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo (ed in particolare: Multiservizi, Proprietari Fabbricati e Commercio), sottoscritti da parimenti rappresentative nel settore e contemplanti mansioni Pt_6 sovrapponibili a quelle svolte dall'appellante, garantiscano - ai lavoratori a tempo pieno, di pari anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe
- una retribuzione IGnificativamente superiore a quella in concreto erogata all'appellata.
Il richiamo agli altri c.c.n.l. non ha, quindi, lo scopo di affermare l'esistenza di un principio di parità di trattamento, ma serve a verificare l'adeguatezza della retribuzione: lo scollamento, infatti, rispetto a quanto l'appellante avrebbe percepito per lo svolgimento delle stesse mansioni, con lo stesso orario, in forza di altri contratti collettivi, è emblematico e idoneo a far cadere la presunzione di conformità all'articolo 36 Cost. Il riferimento è all'attività di portierato e guardiania, prevista dal c.c.n.l. Multiservizi, firmato da , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e e dal ccnl Vigilanza CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 privata e servizi fiduciari, firmato da Anvip, Assvigilanza, Univ e CP_8
e dal ccnl portierato firmato da Confedilizia, Filcams- CP_9 CP_10
Cgil, e CP_9 CP_10
La retribuzione corrisposta all'appellata risulta inferiore a quella riconosciuta dal c.c.n.l. Multiservizi ai dipendenti del secondo livello, a quella attribuita dal c.c.n.l. proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1; a quella che il c.c.n.l. terziario distribuzione e servizi riconosceva al sesto livello a cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri. Infatti, il C.C.N.L. Multiservizi, all'articolo 10, riconosce l'inquadramento professionale nel II livello a quei "lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti”, individuando a titolo di esempio proprio le mansioni svolte dal ricorrente, “portiere, custode, guardiano”. Detto contratto riconosce così a tali figure professionali 14 mensilità di una retribuzione mensile base che, a dicembre 2018 (e sino a giugno 2021), per l'orario part-time al 75% è stata di € 879,8775 lordi (€ 909,8775 dal luglio 2021) di € 1.061,524 per il part-time all'87,50% da aprile 2022 a giugno 2022 e di € 1.079,024 da luglio 2022 in poi, per una retribuzione lorda annua inizialmente pari ad € 12.318,28, da ultimo € 15.106,33. Anche il C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari dei fabbricati prevede un trattamento economico più favorevole. All'articolo 18, attribuisce ai "lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi
[12] residenziali” la categoria D1, a cui nell'anno 2018 corrispondeva una retribuzione mensile base, riferita ad un orario part-time al 75%, di € 913,6575 lordi (€ 933,5175 per l'anno 2020, € 953,3775 per l'anno 2021 ed € 957,3525 dall'1.1.2022), ed una retribuzione base per un part-time all'87,50 da aprile 2022 di € 1.116,91, per € 11.877,55, da ultimo € 14.519,83, lorde annue. Il C.C.N.L. Commercio/terziario, all'articolo 113, riconosce l'inquadramento professionale nel VI livello ai “lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè: (…) custode (…) portiere…”. A tale categoria di lavoratori, per un orario part-time al 75%, spettava una retribuzione mensile lorda pari ad € 1.054,418, da aprile 2022 per un orario part-time all'87,50% una retribuzione lorda mensile di € 1.230,154, per € 14.761,85 lorde annue, da ultimo € 17.222,15. Il trattamento retributivo dell'odierna appellata è stato, addirittura, inferiore rispetto a quello (pari ad e 1.031,85 per un part-time all'87,50%) riconosciuto dal CCNL Multiservizi UNCI.
Il paragone con gli altri c.c.n.l. serve, pertanto, a valutare l'adeguatezza della retribuzione perché il fatto che i rappresentanti delle medesime organizzazioni sindacali, nell'ambito di vari altri contratti collettivi, abbiano stimato proporzionata alla stessa quantità e qualità della prestazione una retribuzione nettamente superiore, grava la retribuzione in questione della presunzione contraria (ovvero di non essere conforme all'art. 36 Cost).
Nel procedere, dunque, al confronto tra trattamenti retributivi contemplati dai menzionati CCNL (dei quali non è contestata né l'astratta riferibilità ai medesimi settori contemplati dal CCNL Servizi Fiduciari, né la provenienza da associazioni parimenti rappresentative), questa Corte reputa che, diversamente da quanto invocato dall'appellante, non sia necessario fare riferimento alla retribuzione oraria o considerare il differente divisore orario contemplato dai singoli CCNL. Al contrario, è sufficiente osservare che pacificamente, nel periodo oggetto di causa, l'appellata è stata impiegata pressochè a tempo pieno presso Parte_1 senza ragionevole ed eIGibile possibilità, pertanto, di integrare il suo reddito svolgendo altre attività lavorative (vedi le numerose ore supplementari svolte ogni mese). Nel porre in essere tale confronto, quindi, è inconferente la considerazione di altri redditi personali di cui i lavoratori siano eventualmente provvisti o potrebbero acquisire (tipo svolgendo lavoro straordinario), in quanto "finirebbe per determinare un'assurda disparità di trattamento per eguali prestazioni lavorative in funzione della diversa condizione patrimoniale dei soggetti che le rendono" (Cass.5 aprile 1990, n. 2835), ovvero "dovendosi impedire, in ogni caso, lo sfruttamento del lavoratore" (Cass.20 maggio 1986, n. 3369).
[13] Nel raffrontare, quindi, la retribuzione percepita dall'appellata presso Parte_1 in forza del CCNL servizi fiduciari con quella prevista da altri CCNL per attività omogenee svolte da lavoratori di pari anzianità è sufficiente considerare le previsioni che definiscono la retribuzione spettante al lavoratore impiegato a tempo pieno in mansioni analoghe, per il quale – come per la IG.ra
[...]
- sia riscontrabile una situazione in cui le energie lavorative vengono CP_1 poste integralmente a disposizione di un unico datore di lavoro. Ai fini della corretta esecuzione di tale confronto, come già chiarito, non si può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma si deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale. Ad avviso del Collegio, però, (come già affermato da questa Corte con sentenza n. 695/2021, rel. , deve invece tenersi conto dell'anzianità di servizio del Per_1 dipendente sul medesimo appalto e nel medesimo incarico, posto che la giusta retribuzione deve essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza (cfr, Cass. nn. 18584/2008 e17399/2011). A tal proposito, si ritiene infondata la censura dell'appellante secondo cui, ai fini della verifica sull'adeguatezza, la retribuzione da considerare come base di confronto sarebbe quella percepita dalla lavoratrice, comprensiva anche del rateo mensile di TFR, nonché del c.d. “bonus o, successivamente, del Per_2 trattamento integrativo L. 21/2020. La Corte di Cassazione ha chiarito che nei giudizi, come quello di specie, che riguardano il livello retributivo previsto dalla disciplina contrattuale collettiva non possono avere rilevanza né il bonus né il trattamento integrativo Per_2
(così sent. Cass. 28323/2023). Si tratta, infatti, di agevolazioni, a livello fiscale, che lo stato, non il datore di lavoro, riconosce a coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente al di sotto di una soglia minima. Né muta la caratteristica del beneficio il fatto che il datore ne anticipa gli importi mese per mese in busta paga;
egli, infatti, opera come sostituto di imposta e compensa le somme erogate a tale titolo con gli importi da lui dovuti al fisco al momento delle dichiarazioni annuali. Allo stesso modo non si può considerare, nel calcolo della retribuzione percepita, il rateo mensile di TFR, atteso che il TFR matura in virtù del rapporto di lavoro ed è sicuramente legato alla retribuzione riconosciuta. La R.A.L., sulla base della quale va operato il raffronto tra i trattamenti previsti dai vari CCNL per verificarne la rispondenza ai parametri costituzionali, non comprende, per definizione, il TFR.
Applicati i menzionati principi risulta, pertanto, che la retribuzione base riconosciuta all'appellata è nettamente inferiore a quella prevista dagli altri CCNL di settore.
[14] Non vengono ovviamente considerati in tale confronto gli altri Ccnl, stipulati da che non risultano però inserite tra quelle maggiormente Pt_6 rappresentative.
Come già rilevato da questa Corte nella citata sentenza n. 695/2021, alla carenza del requisito di proporzionalità, già di per sé sufficiente a sorreggere la declaratoria di nullità dell'art. 23 CCNL servizi fiduciari (cfr CdA Milano, n. 1885/2017, rel. confermata da Cass., 06/12/2021, n. 38666), si Per_3 aggiunge il rilievo di insufficienza della retribuzione corrisposta all'appellata. In tal senso, è IGnificativo ed invero difficilmente superabile il rilievo della difesa della lavoratrice, secondo cui applicando l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23%, con il CCNL Servizi fiduciari si ottengono retribuzioni nette pari ad € 650,29 (=930,00 x 0,9081 x0,77) per il livello D. La somma netta che il CCNL Servizi Fiduciari assicura a un lavoratore a tempo pieno (pari a euro 650,29 netti, somma ottenuta applicando al lordo di euro 930,00 le ordinarie aliquote previdenziali e fiscali) è notevolmente inferiore all'importo che l'Istat ha individuato come soglia di povertà assoluta. E' risultato, infatti, che nel 2018, il valore monetario del paniere di beni e servizi essenziali – quello al di sotto del quale si configura la povertà assoluta per un cittadino di età compresa tra 18 e 59 anni, che vivesse da solo in un comune del nord Italia, con un numero di abitanti fino a 50.000, quale è la IGnora è stato individuato in € 749,67. La paga base della CP_1 ricorrente è stata di € 612,855 lordi. Dal 2019 alla ricorrente è stato riconosciuto il livello di inquadramento D ed una retribuzione lorda pari ad € 712,50 (in base al part-time al 75%), mentre la soglia di povertà assoluta Istat era fissata in € 754,26. E la stessa discrepanza si è verificata anche per gli anni successivi, come risulta dal confronto della retribuzione risultante dai cedolini paga della ricorrente con le tabelle Istat in atti. Anche dal mese di aprile 2022, quando alla IGnora è stata comunicata la CP_1 trasformazione dell'orario di lavoro da part-time al 75 % a part-time all'87,50%, la divergenza emerge in modo evidente. Infatti, va considerato (come più volte chiarito da questa Corte) che il vero potere di acquisto della lavoratrice è dato non dalla retribuzione lorda (da ultimo € 831,25) ma da quella netta percepita, che nel caso dell'appellata, applicando l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23% è stata pari ad € 581,24.
La retribuzione assicurata dal CCNL servizi fiduciari per un lavoratore a tempo pieno (e, a maggior ragione, part-time) di livello D, non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà; circostanza, questa, che – unitamente al ritenuto deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato - vale ulteriormente fondare la declaratoria di nullità della clausola dell'art. 23 CCNL.
[15] Le conclusioni non mutano quandanche si volesse prendere in considerazione la retribuzione oraria in quanto per tutti i CCNL considerati deve applicarsi lo stesso divisore convenzionale (173) previsto per le prestazioni c.d. continue. Infatti, l'art. 32 del c.c.n.l. Multiservizi prevede un orario normale di 45 ore settimanali esclusivamente per
1. custodi o guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili;
2. custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali ed altri edifici;
3. personale addetto ai servizi di primo intervento antincendio;
4. personale addetto al carico e scarico nell'attività interna di servizi;
5. personale addetto al controllo degli impianti e delle aree. Non è, dunque, contemplato l'addetto al controllo accessi, quale, invece, era la IG.ra . CP_1
In relazione al c.c.n.l. Proprietari di Fabbricati, l'orario normale di 45 ore settimanali è stabilito per i portieri (inquadrati nel livello A1) e non per gli addetti all'attività di vigilanza (D1), per cui è previsto, proprio come nel c.c.n.l. Servizi Fiduciari, un normale orario di lavoro di 40 ore settimanali.
A proposito del requisito dell'insufficienza, una parte della dottrina, negando la possibilità di ancorare la valutazione della sufficienza della retribuzione a parametri soggettivi, quale la composizione della famiglia del lavoratore, e in critica alla personalizzazione della retribuzione, non ritiene decisiva l'utilizzazione del parametro degli indici di povertà assoluta pubblicati dall'ISTAT in quanto tiene conto appunto di situazioni familiari (e territoriali) contingenti e variabili. Pertanto, ha tentato di individuare alcuni parametri oggettivi su cui basare la valutazione dell'insufficienza della retribuzione. Una parte della dottrina, ad es., ha ritenuto che fosse rispettosa delle eIGenze di certezza, di parità di trattamento, di standardizzazione e di rispetto di una vita libera e dignitosa una retribuzione che non andasse al di sotto del limite di reddito previsto dall'ordinamento per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile: un istituto, questo, che, come riconosciuto dalla corte costituzionale (Corte cost., 20 luglio 2020, n. 152), sarebbe a salvaguardia di condizioni di vita accettabili della persona affetta da inabilità assoluta le quali s' intendono assicurate di per sé ove il reddito raggiunga la soglia suddetta. In definitiva, si tratta di €. 16.982,49 annue per il 2021, e quindi € 8,4 lordi orari per 168 ore settimanali.
A prescindere da tale interessante dibattito dottrinale e dalle attuali discussioni e progetti, di stampo eurocomunitario, finalizzati all'introduzione anche nel nostro paese del salario minimo legale, questa Corte ritiene che l'insufficienza retributiva denunciata in questa sede possa emergere in modo "intuitivo" dalla considerazione che i rispettivi importi netti, oltre ad essere inferiori – come detto – ai valori soglia ISTAT, risultano inferiori, ad es., al reddito di cittadinanza (il cui massimo importo mensile può raggiungere i 780,00 euro) nonché all'offerta «congrua» di lavoro – prevista dall'art. 4, comma 9-bis, dl. n.
[16] 4/2019, convertito con modificazioni in l. n. 26/2019 – che fa riferimento ad una retribuzione «superiore di almeno il 10 per cento del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione», pari cioè a 858,00 euro mensili.
Né, infine, è infondato, ad avviso del Collegio, il rilievo per cui l'operazione condotta in questa sede si tradurrebbe nella violazione della libertà sindacale, garantita dall'art. 39 Cost. Una volta verificato, infatti, che, come sopra visto, le previsioni dell'art. 23 del CCNL Servizi fiduciari non assicurano al lavoratore una retribuzione rispettosa dei requisiti dall'art. 36 Cost, e una volta conseguentemente appurata la nullità del medesimo art. 23 CCNL per contrasto con norma imperativa, in applicazione del principio di conservazione espresso dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., l'autorità giudiziaria che ne sia richiesta non può esimersi dall'individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36, in luogo di quella prevista. L'operazione “sostitutiva”, inevitabilmente discrezionale, dell'autorità giudiziaria è tuttavia limitata e circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del CCNL individuato dalle parti come quello destinato a regolare il rapporto di lavoro. A tali limitati fini, ad avviso del Collegio, non può considerarsi illegittimo il riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti ove detto diverso CCNL, oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (ed anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i CCNL), soddisfi anche - diversamente da quello Servizi Fiduciari - i requisiti dettati dall'art. 36 Cost. La stessa Corte Costituzionale, nel sindacare la legittimità dell'art. art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, congiuntamente all'art. 3 della legge n. 142 del 2001, in tema di retribuzione minima da riconoscere ai soci lavoratori delle società cooperative, ha stabilito che la norma “lungi dall'assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost.” (C.Cost., 26/03/2015, n.51). A tale limitato fine, quindi, il Collegio reputa corretto il riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL Proprietari Fabbricati per i lavoratori di livello
[17] D1 - lo si ripete, quale mero parametro esterno di determinazione della retribuzione - sia pure con il correttivo della necessità di considerare solo gli elementi integranti il c.d. minimo costituzionale come sopra specificato.
La scelta del CCNL Proprietari Fabbricati, anziché del CCNL Multiservizi o CCNL commercio, pur inevitabilmente frutto di una valutazione discrezionale, è ad avviso del Collegio quella maggiormente ragionevole nella specie concreta, considerato che: detto CCNL rientra tra quelli indicati dalla lavoratrice nella domanda giudiziale quale possibile parametro di quantificazione della retribuzione;
il medesimo CCNL, pur assicurando una retribuzione proporzionata e congrua al lavoratore, è quello che prevede importi sostanzialmente in linea a quelli contemplati dal CCNL Commercio e Multiservizi, per la remunerazione di mansioni analoghe a quelle dell'appellata; la declaratoria del livello D1 del CCNL Portierato è quella maggiormente affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello D Servizi Fiduciari e meglio rispondente all'attività in concreto affidata all'appellante (puntualmente illustrata nel ricorso di primo grado). A tal proposito, si osserva che il CCNL Portieri, nella declaratoria del livello D1, correttamente applicato dal primo Giudice, non fa riferimento all'attività di vigilanza, non armata, prestata in maniera non discontinua, anche alla luce della destinazione ad uso commerciale dell'immobile ove la prestazione viene resa. Le mansioni descritte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del primo grado (addetta alla custodia, sorveglianza e fruizione di siti ad immobili, controllo accessi, regolazione clienti e fornitori, preparazione e consegna pass, ricezione e registrazione posta a pacchi, addetta alla reception, verifica chiusura finestre dello stabile a fine turno, chiusura a chiave dell'immobile e richiesta alla centrale operativa di attivazione allarme… ) implicano non la semplice attività di portiere di uno stabile residenziale, ma un'attività articolata, anche perché svolta presso immobili pacificamente destinati ad attività commerciali (studi legali, uffici, banche …), che esclude, di per sé, la discontinuità e richiede, al contrario, un impegno ed un controllo continuativo, anche solo degli accessi. Non è fondato il rilievo dell'appellante circa l'applicabilità del livello A1. Da una lettura, infatti, delle singole declaratorie emerge chiaramente che tale livello di inquadramento è riferito ai lavoratori che svolgono funzione di portieri negli immobili residenziali (le differenze tra A1, A2, A3 etc ... riguardano l'assegnazione o meno dell'alloggio ed il relativo utilizzo) e nulla hanno a che vedere con i lavoratori la cui attività di controllo e vigilanza (non armata) è svolta nell'ambito di stabili adibiti a prevalente uso commerciale (contemplati, invece, nelle declaratorie del livello D).
[18] Pertanto, l'appellata – come correttamente statuito dal primo Giudice – ha il diritto a percepire ex art. 36 Cost. un trattamento retributivo che prevede una paga base annua parametrata a tredici mensilità della retribuzione spettante ad un lavoratore di pari anzianità di servizio inquadrato al livello D1 CCNL Portieri. Le somme dovute a tale titolo da all'appellata sono state altrettanto Parte_1 correttamente quantificate dal Tribunale per sottrazione tra quanto dovuto alla lavoratrice in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogato da in applicazione dell'art. 23 CCNL servizi fiduciari, in adesione ai Parte_1 conteggi elaborati dalla ricorrente sin dal primo grado.
Per queste ragioni, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, l'appello non può che essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate, a favore dell'appellata costituita, come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1492/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento a favore di delle Controparte_1 spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
nulla per le spese tra l'appellante e l'appellata contumace RI AN SI & RT s.p.a.; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 27 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[19]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI ConIGliera Dott. Giovanni CASELLA ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 1492/2024 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Stefanizzi, discussa all'udienza collegiale del 27 febbraio 2025 e promossa DA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Alberto, Cristina Cavaliere e Luca Gualdi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazzale Medaglie d'Oro n. 3 APPELLANTE CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Marino e Controparte_1
Vanessa Talarico, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Podgora n. 7 E VITTORIO MA AL & PARTNERS s.p.a. (CONTUMACE) APPELLATI I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“nel merito: 1) accogliere il presente appello e riformare la sentenza di primo grado (Tribunale di Milano, sezione lavoro, 20.05.2024, n. 1492, est. dott.ssa Stefanizzi) nella parte relativa alle statuizioni concernenti BSI e, quindi, per l'effetto accogliere le conclusioni formulate da in primo grado, e cioè: Parte_1
“respingere il ricorso e tutte le domande proposte dalla IG.ra nei confronti di Controparte_1 Parte_1 ;
[...]
2) conseguentemente alla riforma della sentenza di primo grado, condannare l'Appellata IG.ra a Controparte_1 restituire a tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284 c.c. (nuovo testo) e rivalutazione, dalla data di pagamento a quella di restituzione, comprese le spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Milano impugnata;
3) condannare, in ogni caso, l'Appellata, IG.ra , al rimborso dei compensi di avvocato (oltre I.V.A. e Controparte_1 CPA 4%) contemplati nel Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, determinati – con riferimento allo scaglione che sarà individuato dalla Corte – nella misura massima comprensiva delle spese tutte (ivi incluse quelle generali pari al 15%) di entrambi i gradi di giudizio”.
[1] PER L'APPELLATA : CP_1
“1) Rigettare le domande tutte proposte con il ricorso in appello poiché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente
2) Confermare integralmente l'appellata sentenza di primo grado del Tribunale di Milano - Giudice del Lavoro dott.ssa Camilla Stefanizzi n. 1492/2024
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1492/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (dott.ssa Stefanizzi), in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla IG.ra
[...]
, ha così statuito: CP_1
“1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità dell'articolo 23 della sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
2) accertare e dichiara il diritto di a percepire un Controparte_1 trattamento salariale corrispondente a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati di livello D1;
3) dichiara tenuta e condanna al Parte_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 15.976,88 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) accerta il diritto della ricorrente ad un incremento nell'accantonamento del TFR pari a euro 1205,43;
5) rigetta ogni diversa domanda;
6) condanna la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi € 2.300,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
7) dichiara la integrale compensazione delle ulteriori spese di lite tra le altre parti. Sentenza provvisoriamente esecutiva”. Il Tribunale, in via preliminare, ha rigettato la domanda svolta nei confronti della Società tra Avvocati RI AN SI & RT s.p.a., chiamata dalla IG.ra a rispondere ai sensi dell'art. 29 d.lgs n. CP_1
276/2003, sul presupposto di fatto della sussistenza di un contratto di appalto con la datrice di lavoro In particolare, il primo Parte_1 giudice ha rilevato che la società tra avvocati non avrebbe appaltato alla alcun servizio. Di contro, una società terza (Santa Parte_1
Chiara s.r.l.) renderebbe il servizio di portierato con propria organizzazione a tutti gli inquilini dello stabile di Via Meravigli 8/Via Camperio 2 in Milano, ove ha sede la società tra avvocati. Quest'ultima, in sostanza, non sarebbe committente della bensì semplice cliente di una società terza. A Parte_1 conferma di ciò sarebbe, infatti, stato prodotto un campionario di fatture emesse dalla alla società Santa Chiara, aventi ad oggetto il servizio di Parte_1 portierato verso il suddetto stabile, nonché l'atto di nomina a responsabile del trattamento de dati personali, in cui la Santa Chiara s.r.l. sarebbe indicata come titolare del servizio e parte contraente.
[2] Quanto alle ulteriori domande, la IG.ra ha esposto di esser stata CP_1 assunta con contratto sottoscritto in Milano, dall'allora Controparte_2
(divenuta poi in data 1° gennaio
[...] Parte_1
2020) in data 11.12.2018, con contratto di lavoro a tempo determinato (scadenza 28.02.19), part-time 30 ore settimanali (75%), con inquadramento nel livello F del CCNL dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e
[...] sino all'aprile 2019 e livello D dal maggio 2019, con la qualifica di CP_2 operaio, per lo svolgimento di mansioni di custode e portiere addetto ai servizi di reception e controllo accessi nella provincia di Milano e Monza Brianza. Il contratto era stato prorogato diverse volte e trasformato in data 11/12/2019 a tempo indeterminato, e la IG.ra aveva sempre continuato a CP_1 svolgere la propria attività presso gli appalti della nel comune di Parte_2
Milano, operando presso banche, istituti di credito, Agenzia delle Entrate, nonché Cassa Depositi e Prestiti. In virtù del CCNL Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Controparte_2 applicato al rapporto di lavoro, la IG.ra ha percepito CP_1 dall'assunzione (in data 11.12.2018) una retribuzione oraria di € 5,49132 lorde. Dal gennaio 2022 le è stata riconosciuta una retribuzione oraria lorda di
€ 5,57804, comprensiva di € 0,08671 per scatto di anzianità. Ciò premesso, ha lamentato che il trattamento retributivo percepito a seguito del cambio appalto, in applicazione del contratto collettivo applicato, sarebbe irrispettoso del dettato costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non assicurando una retribuzione né proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro né sufficiente a garantire a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di ricondurre la propria retribuzione ad un livello conforme al parametro costituzionale sopra richiamato. Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia, evidenziando che i minimi tabellari contenuti nei contratti collettivi sono quindi stati presi come parametro di riferimento, facoltativo e non vincolante, da cui il giudice può discostarsi con puntuale motivazione, dovendo considerarsi tale parametro come presunzione juris tantum di adeguatezza della retribuzione. In sostanza, l'art. 36 Cost è stato riconosciuto come norma di portata precettiva, volta a colmare il vuoto legislativo dato dalla mancata attuazione della seconda parte dell'art. 39 Cost., relativo alla stipula dei contratti collettivi ad efficacia generalizzata. Ciò premesso, il Tribunale, tuttavia, ha accolto la prospettazione di parte attrice secondo cui nel caso di specie la presunzione juris tantum dovrebbe ritenersi superata, posto che la retribuzione applicata al rapporto, seppur individuata dalle parti sociali nell'ambito del CCNL Servizi Fiduciari, sarebbe inadeguata sia dal punto di vista della sufficienza che della proporzionalità. Come precisato dalla Suprema Corte, per l'individuazione del concreto trattamento retributivo percepito dalla lavoratrice e la verifica dell'adeguatezza dello stesso deve essere preso in considerazione il c.d. minimo costituzionale nel quale confluisce: - la
[3] paga base;
- l'indennità di contingenza;
-la tredicesima mensilità. Di contro, non devono essere presi in considerazione ulteriori trattamenti integrativi, quali ad esempio compensi per lavoro straordinario, aventi natura non retributiva ma compensativa o indennitaria. Ciò premesso, il Tribunale ha evidenziato che, come confermato dalle buste paga, la retribuzione lorda prevista dall'art. 23 – Sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. prevede, infatti, per i lavoratori che, come la IG.ra sono inquadrati nel livello D, una paga conglobata al CP_1
01/02/2015 di euro 930,00 lordi mensili per tredici mensilità che, rapportati ad un orario di lavoro a tempo pieno (173 ore mensili), portano ad una paga oraria di euro 5,376 lordi, corrispondenti a circa 3,76 netti (corrispondenti ad euro 650,29 netti mensili). La Corte d'Appello di Milano - ha evidenziato il primo giudice - in casi analoghi, ha più volte ritenuto, facendo riferimento ad indici come l'importo della Naspi o Cigo o reddito di cittadinanza, tale retribuzione non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori né sufficiente a garantire agli stessi ed alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa. (cfr. sentenze nn. 579/22, n.1089/24). Verificata l'inadeguatezza della retribuzione l'autorità giudiziaria è tenuta a compiere una operazione sostitutiva, potendo fare riferimento anche alla misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti ove detto CCNL, oltre ad essere stato sottoscritto da organizzazioni munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore, soddisfi anche i requisiti dettati dall'art. 36 Cost. Ad avviso del primo giudice “nel presente giudizio, come già affermato in altro precedente del tutto analogo (Tribunale di Milano, sentenza de 21.02.2023, R.G. 9610/2022) ritiene il giudicante che il parametro più coerente tra quelli proposti dalla parte ricorrente sia rappresentato dal CCNL Proprietari di Fabbricati. Esso risulta maggiormente calzante rispetto all'ambito di attività della ricorrente e comunque della sia rispetto al Parte_1
CCNL Multiservizi che è un contratto riferito ad una pluralità di servizi e di professionalità sia rispetto al Commercio che trova la propria origine in un settore differente. Il richiamato CCNL si applica difatti proprio ai lavoratori che in termini generali vengono destinati ad attività di vigilanza e custodia anche in ambito commerciale, il che lo rende più specifico e coerente quanto al fine della comparazione con il CCNL Servizi Fiduciari”. Nel caso di specie, l'inquadramento corretto sarebbe il D1, come indicato in ricorso, previsto per i lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o complessi aziendali. La IG.ra avrebbe infatti pacificamente sempre lavorato presso immobili ad CP_1 uso commerciale. Il Tribunale ha pertanto accertato la nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Servizi Fiduciari, riconoscendo il diritto della lavoratrice ad un trattamento retributivo non inferiore a quello dei lavoratori inquadrati al livello D1 CCNL Proprietari di Fabbricati, con la conseguente condanna della sulla base dei Parte_1 conteggi prodotti da parte ricorrente e non contestati, al pagamento delle
[4] relative differenze retributive per complessivi euro 15.976,88, con conseguente diritto ad un incremento nell'accantonamento del TFR.
Con ricorso depositato in data 20/6/24 la ha Parte_3 proposto appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi: 1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112 E 116 C.P.C. NONCHÉ DELL'ART. 2697 C.C. IN RELAZIONE AL GIUDIZIO DI PROPORZIONALITÀ E SUFFICIENZA DI CUI ALL'ART. 36 COST. Con un primo motivo di appello, la sostiene Parte_4 che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, spettava alla lavoratrice l'onere di provare, in concreto, la non conformità dei trattamenti economici previsti dal CCNL applicato al rapporto di lavoro al dettato costituzionale, superando la presunzione (iuris tantum) di adeguatezza derivante dall'idoneità della fonte collettiva a soddisfare gli interessi delle parti. Nell'ottica del gravame, il si doveva presumere (fino a prova Parte_5 contraria) conforme al dettato costituzionale, come ritenuto, da ultimo, dalla Corte D'Appello di Torino, con la sentenza 11.01.2023, n. 640 e dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 1222 del 2021, in cui è stato ribadito che grava sul lavoratore un preciso onere di comprovare l'inadeguatezza del trattamento percepito. Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità in materia lamenta il fatto che “con un semplice colpo di penna la S.C. ha violato la disposizione dell'art. 2697 c.c. e disapplicato, senza alcuna valida motivazione, i consolidati principi giurisprudenziali espressi dalla medesima Corte in materia, che addossano al lavoratore l'onere di allegare e provare fatti specifici che consentano di dimostrare l'insufficienza e la non proporzionalità della retribuzione nel singolo caso (principi, quindi, il cui rispetto deve essere valutato in base alle circostanze specifiche provate dal lavoratore)”. Tale orientamento non dovrebbe quindi essere più seguìto. Inoltre, nel caso di specie, il primo giudice avrebbe seguito tale orientamento senza nemmeno verificare quali attività la IG.ra avesse svolto CP_1 negli anni. Peraltro, l'odierna appellante nella propria memoria difensiva di primo grado, nei capi da 5 a 9, aveva contestato la prospettazione delle mansioni offerta dall'allora ricorrente e la ricostruzione dell'odierna appellante non era stata specificamente contestata dalla IG.ra . Il Giudice di CP_1 prime cure, in sentenza, non avrebbe però chiarito se i fatti dedotti dalla società fossero pacifici, non essendo stati contestati, e, tantomeno, si sarebbe
“soffermato” “su alcuni puntuali aspetti relativi alla descrizione delle mansioni”. La sentenza impugnata sarebbe quindi viziata sotto il profilo motivazionale. Infatti, anche se si fosse voluta applicare l'errata regola di giudizio suggerita dalle sentenze della S. C. dell'ottobre 2023, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto effettuare in concreto, con riferimento allo specifico caso sottoposto al suo giudizio, la valutazione del rispetto, da parte della retribuzione percepita dall'allora ricorrente, dei principi di sufficienza e proporzionalità, senza
[5] sostituire la propria valutazione con il generico richiamo a precedenti giurisprudenziali riguardanti altri casi. Oltretutto, i dati retributivi richiamati dalla sentenza sarebbero errati. 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2099 C.C. E 39 COST. Con un secondo motivo di appello, la società lamenta il fatto che il primo giudice si sia discostato dalle previsioni dei contratti collettivi senza una
“puntuale motivazione”, ritenendo che bastasse un raffronto con le retribuzioni previste da altro CCNL. In sostanza, l'errore commesso dal Giudice di primo grado sarebbe stato quello di utilizzare le previsioni retributive di un altro CCNL (quello Proprietari di fabbricati Confedilizia) per valutare se la retribuzione percepita dall'Appellata in base al CCNL fosse rispettosa dei principi di sufficienza e proporzionalità. Al riguardo ha richiamato numerosi precedenti di merito, evidenziando che “l'alterazione del corrispettivo (attuata dal Giudice, peraltro, con effetti retroattivi) causerà certamente un danno al datore di lavoro, il quale si troverebbe esposto a pagare una prestazione non remunerativa, giacché non considerata nel suo reale costo nel momento in cui venne determinato, ad esempio, il corrispettivo del contratto d'appalto nell'ambito del quale la stessa fu eseguita.” Evidenzia inoltre, che, in ogni caso, contenute differenze retributive non potrebbero dar luogo all'applicazione dell'art. 36 Cost. e alla rideterminazione delle retribuzioni spettanti con il riconoscimento di asserite differenze retributive. 3) SULL'ERRONEA SOVRAPPOSIZIONE GIUDIZIALE DEI CONTRATTI COLLETTIVI. Con un terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che il parametro più coerente tra quelli proposti dalla parte ricorrente sia rappresentato dal CCNL Proprietari di Fabbricati. Precisa che la IG.ra ha sempre svolto alle dipendenze di BSI le attività, CP_1 tipiche dei servizi fiduciari, di controllo accessi e accoglienza clienti e mai ha provato il contrario. La stessa non avrebbe nemmeno indicato le ragioni per cui le mansioni in concreto svolte nel corso del rapporto di lavoro avrebbero dovuto ritenersi sovrapponibili a quelle previste da altri CCNL. Nel merito, sostiene che Il CCNL Portieri regola rapporti di lavoro diversi rispetto a quello oggetto di causa. L'odierna appellante non rientrerebbe infatti tra i datori di lavoro indicati dall'art.1 del CCNL Portieri, e l'attività svolta dalla IG.ra CP_1 non sarebbe riconducibile all'art. 18 dello stesso, non essendo la stessa portiere dipendente di un proprietario di fabbricati, stabili, complessi residenziali o di un'amministrazione immobiliare o condominiale, ma addetta di una società che prestava servizi in regime di appalto per una pluralità di soggetti committenti. Sotto altro profilo, sostiene che la IG.ra CP_1 non ha dimostrato di aver svolto l'“attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo” che caratterizza il livello D1 del predetto Ccnl.
[6] Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, conclude ricordando che deve escludersi la possibilità di utilizzare CCNL diversi, che regolano altri settori produttivi, quando quello applicato al rapporto di lavoro dedotto in giudizio è coerente con l'area di attività concreta del datore di lavoro e del prestatore. 4) SULL'ERRONEITÀ DEI DATI RETRIBUTIVI E DEI CONTEGGI UTILIZZATI DAL TRIBUNALE PER IL PROPRIO GIUDIZIO Con un quarto motivo di appello, la società sostiene che i dati retributivi richiamati dal Tribunale siano errati. Sostiene che nella retribuzione da prendere in considerazione debbano essere incluse le quote di 13a e Tfr, i bonus fissi integrativi della retribuzione mensile (anche statali), l'eventuale AFAC, gli scatti di anzianità, gli eventuali premi, superminimi o indennità di cantiere, tenendo altresì conto della soglia fiscale della retribuzione lorda. Nel caso di specie, da gennaio 2024 la retribuzione lorda oraria sarebbe pari a € 7,2254, a cui deve essere aggiunto l'accantonamento a titolo TFR. Richiamati gli importi retributivi corretti, sostiene che non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 36 Cost. Oltretutto, il Tribunale, nel comparare le retribuzioni previste dal CCNL con quelle di cui al CCNL Portieri, non ha Pt_5 fatto riferimento al livello A1 del predetto CCNL (l'unico eventualmente comparabile con le mansioni concretamente svolte dalla IG.ra ), CP_1 ma all'errato livello D1, che prevede una retribuzione notevolmente maggiore ed ad un orario di lavoro di 40, anziché di 45 ore settimanali, come previsto per il livello A1. Quanto all'inquadramento, evidenzia che il livello D1 richiede una sorveglianza attiva sia all'interno che all'esterno dell'immobile, sorveglianza non svolta nel caso di specie dalla IG.ra . CP_1
Di contro, il primo giudice sarebbe giunto all'erronea conclusione che, per il solo fatto di svolgere la mansione di portiere all'interno di uno stabile destinato ad uso commerciale, il dipendente avrebbe diritto ad un superiore inquadramento giacché più intensa sarebbe la sua attività rispetto a quella di un portiere che svolge le identiche mansioni in uno stabile abitativo.
Con memoria depositata in data 26/9/24 la IG.ra si è costituita CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello avversario e difendendo la sentenza di primo grado.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante censura la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale ritenuto che la ricorrente avesse assolto l'onere di provare l'insufficienza del proprio trattamento retributivo, senza peraltro motivare adeguatamente sulla inadeguatezza della retribuzione della
[7] lavoratrice;
in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente violato il principio di rappresentatività sindacale, effettuando un'erronea sovrapposizione di contratti collettivi;
in terzo luogo, per aver utilizzato dati erronei nel calcolo delle differenze retributive. L'appello è infondato per le ragioni già evidenziate da questa Corte in casi analoghi.
Occorre preliminarmente ricostruire i termini della questione e analizzare l'evoluzione giurisprudenziale, cercando di enucleare i punti fermi a cui è pervenuta la Suprema Corte. A) La dottrina e la giurisprudenza hanno ormai da tempo riconosciuto la portata precettiva dell'art. 36 cost. in quanto tale norma è apparsa sin dall'inizio idonea a colmare il vuoto legislativo dato dall'inattuazione della seconda parte dell'art. 39 cost. cui la Carta affidava la stipulazione dei contratti collettivi ad efficacia generalizzata. Per supplire all'indicata inattuazione dell'art. 39, la giurisprudenza ha fatto ricorso alla contrattazione collettiva (nazionale di settore) come parametro di riferimento, così riempiendo di contenuti l'ampia formula della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36. Tale impostazione ha avuto il merito di superare l'indicata inattuazione dell'art. 39 e di consentire ad ogni dipendente di poter invocare la tutela giudiziale in ordine al proprio trattamento economico. In particolare, i minimi tabellari contenuti nei contratti collettivi sono stati presi come parametro di riferimento (facoltativo e non vincolante) da cui il giudice può discostarsi verso il basso ma solo con puntuale motivazione, dovendo considerarsi tale parametro come presunzione juris tantum di adeguatezza della retribuzione. Il contratto collettivo, di diritto comune e quindi con i suoi limiti d'applicazione soggettiva, ha di fatto avuto quell'efficacia erga omnes che pure la Costituzione affidava al diverso meccanismo della seconda parte dell'art. 39. B) Secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, anche nell'ipotesi in cui assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma "deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità" (Cass., 27-1-2021, n. 1756; Cass., 20 gennaio 2021, n. 944). C) E' sempre stata negata l'esistenza di un principio di parità di trattamento che sembrava risultare da un'ambigua sentenza della corte costituzionale (9 marzo 1989, n. 103) e che pure da una parte (minoritaria) della dottrina era stato
[8] visto ed è tuttora visto come "corollario necessario della regola di proporzionalità". D) Il criterio della proporzionalità è stato ritenuto prioritario in giurisprudenza rispetto a quello della sufficienza, sostenendosi da parte della Suprema Corte che “fermo il principio che per lo stesso genere di lavoro non possono determinarsi retribuzioni diverse per la sola differenza del carico di famiglia dei singoli lavoratori, al riguardo provvedendo lo specifico istituto degli assegni familiari, non può negarsi che il criterio della sufficienza della retribuzione ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ha carattere sussidiario rispetto al criterio che la retribuzione sia proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro, nel senso che, una volta accertata l'adeguatezza del compenso sotto tale profilo, il ricorso all'altro criterio serve a stabilire se il compenso stesso debba subire una revisione in considerazione della situazione familiare del lavoratore, restando peraltro escluso che una retribuzione non proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro possa ritenersi congrua per la particolare situazione familiare del lavoratore” (Cass. 12 dicembre 1983, n. 7324). In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto di prendere in esame le condizioni personali e familiari del lavoratore solamente nelle ipotesi in cui è pervenuta ad una quantificazione in minus dei parametri di riferimento contenuti nei CCNL, affermando che, nel "determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice di merito, assunti i minimi salariali indicati dal contratto collettivo nazionale quali parametri di riferimento, può legittimamente discostarsi da essi in senso riduttivo, tenuto conto di una pluralità di elementi, quali la quantità e qualità del lavoro prestato, le condizioni personali e familiari del lavoratore, le tariffe sindacali praticate nella zona, il carattere artigianale e le dimensioni dell'azienda" (vedi, ad es., Cass. 28 agosto 2004, n. 17250, n. 1378). In dottrina si è però escluso, sulla scia dei lavori preparatori della Costituzione, che il riferimento contenuto nell'art. 36 Cost. alla famiglia del lavoratore implichi una determinazione del salario secondo le particolari eIGenze dei singoli nuclei familiari, cui si dovrà provvedere con strumenti più appropriati, quali, tipicamente, gli assegni familiari. In sostanza, la precettività del riferimento alle eIGenze della famiglia richiama gli istituti di previdenza sociale.
*** L'elaborazione giurisprudenziale che si è sopra accennata è andata in crisi con la rottura dell'unità sindacale e i fenomeni di dumping sociale legati alla concorrenza tra varie organizzazioni e ai c.d. accordi pirata, nonché alla proliferazione dei contratti collettivi nella stessa categoria che dà luogo alla "frequente intersezione tra gli ambiti di applicazione individuati da importanti contratti di settore" che amplia ulteriormente, stante l'inapplicabilità dell'art. 2070 c.c. al contratto postcorporativo, le possibilità di scelta da parte dei datori
[9] di lavoro circa il contratto collettivo applicabile ai rapporti con i propri dipendenti. A questa situazione, che pone al giudice notevoli difficoltà nella selezione del contratto applicabile sub specie dell'art. 36 Cost., si aggiunge – come evidenziato dalla recente dottrina – che i problemi di competizione legati alla globalizzazione e la gravità della crisi economica hanno fatto sì che, specie in settori ad alta intensità di manodopera (istituti di vigilanza, logistica, portinai di stabili), gli stessi contratti collettivi stipulati da organizzazioni sicuramente rappresentative abbiano previsto minimi salariali particolarmente bassi. Insomma, manifestazioni, tutte, queste, di una crisi generale dei sistemi di relazioni industriali e della ridotta capacità dei rapporti sociali e di lavoro di resistere alle pressioni dei mercati. Ultimamente, quindi, si assiste ad una maggiore frequenza di interventi giurisprudenziali che, riaffermando la non vincolatività dei parametri dati dai contratti collettivi, con un rovesciamento di prospettiva rispetto agli interventi "correttivi" in peius sopra indicati e, quindi, con una nuova vitalità normativa si discostano, ma ora in melius, da tali minimi, e, in particolare, danno risalto, all'opposto rispetto al passato, al criterio della sufficienza, come è, ad esempio, nel dictum per il quale "é nulla la clausola di un contratto collettivo, anche se stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che preveda un trattamento salariale inadeguato a garantire la proporzionalità e la sufficienza ai sensi dell'art. 36 cost.” (App. Milano, 23 ottobre 2017); o nell'altro per cui "non può escludersi che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività, possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro e/o di sufficienza ad assicurare al lavoratore e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
pertanto, il lavoratore che ritenga inadeguata per difetto la retribuzione contrattualmente prevista ha l'onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulta, mentre sul giudice che condivida la censura incombe uno specifico onere di motivazione;
in tal senso il procedimento di verifica della compatibilità con l'art. 36 cost. impone di indagare l'esistenza di elementi che in concreto possano recuperare un giudizio di conformità" (Trib. Torino, 9 agosto 2019).
La Suprema Corte ha da ultimo ribadito che «Alla stregua dell'art. 36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo,
[10] il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le eIGenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali» (tra le altre, Cass., 01/02/2006, n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546).
Fatta questa generale premessa, diversamente da quanto opinato dalla società appellante, la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro ai propri dipendenti sia prevista da un CCNL, quale quello Controparte_2 sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione sic et simpliciter conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore.
Muovendo da tale premessa, il Collegio, in adesione a quanto deciso dal primo Giudice, reputa di pervenire alla declaratoria di nullità dell'art. 23 CCNL Servizi Fiduciari, ritenendo tale conclusione oltre che frutto di una verifica consentita all'autorità giudiziaria, fondata sulle seguenti argomentazioni.
E' pacifico che, sulla base del CCNL Servizi Fiduciari, l'appellata, lavoratrice con mansioni di addetta agli accessi, fosse inquadrate al livello D (cui appartengono: “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
… 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”). Dalla documentazione in atti emerge che alla lavoratrice è stata riconosciuta sino a marzo 2022 una retribuzione annua lorda, parametrata al part-time al 75%, pari ad € 9.262,50 (€ 712,50 mensili per 13 mensilità), da aprile 2022 una retribuzione annua lorda, parametrata al part-time all'87,50%, pari ad € 10.806,25 (€ 831,25 mensili per 13 mensilità). Ad avviso di questa Corte, detta retribuzione non risulta né proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestata dalle appellanti, né sufficiente per garantire alle lavoratrici e alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa.
[11] Nella formulazione di tale giudizio, ritiene il Collegio che sia innanzitutto IGnificativo che, diversamente da quanto affermato da gli altri Parte_1
CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo (ed in particolare: Multiservizi, Proprietari Fabbricati e Commercio), sottoscritti da parimenti rappresentative nel settore e contemplanti mansioni Pt_6 sovrapponibili a quelle svolte dall'appellante, garantiscano - ai lavoratori a tempo pieno, di pari anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe
- una retribuzione IGnificativamente superiore a quella in concreto erogata all'appellata.
Il richiamo agli altri c.c.n.l. non ha, quindi, lo scopo di affermare l'esistenza di un principio di parità di trattamento, ma serve a verificare l'adeguatezza della retribuzione: lo scollamento, infatti, rispetto a quanto l'appellante avrebbe percepito per lo svolgimento delle stesse mansioni, con lo stesso orario, in forza di altri contratti collettivi, è emblematico e idoneo a far cadere la presunzione di conformità all'articolo 36 Cost. Il riferimento è all'attività di portierato e guardiania, prevista dal c.c.n.l. Multiservizi, firmato da , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e e dal ccnl Vigilanza CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 privata e servizi fiduciari, firmato da Anvip, Assvigilanza, Univ e CP_8
e dal ccnl portierato firmato da Confedilizia, Filcams- CP_9 CP_10
Cgil, e CP_9 CP_10
La retribuzione corrisposta all'appellata risulta inferiore a quella riconosciuta dal c.c.n.l. Multiservizi ai dipendenti del secondo livello, a quella attribuita dal c.c.n.l. proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1; a quella che il c.c.n.l. terziario distribuzione e servizi riconosceva al sesto livello a cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri. Infatti, il C.C.N.L. Multiservizi, all'articolo 10, riconosce l'inquadramento professionale nel II livello a quei "lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti”, individuando a titolo di esempio proprio le mansioni svolte dal ricorrente, “portiere, custode, guardiano”. Detto contratto riconosce così a tali figure professionali 14 mensilità di una retribuzione mensile base che, a dicembre 2018 (e sino a giugno 2021), per l'orario part-time al 75% è stata di € 879,8775 lordi (€ 909,8775 dal luglio 2021) di € 1.061,524 per il part-time all'87,50% da aprile 2022 a giugno 2022 e di € 1.079,024 da luglio 2022 in poi, per una retribuzione lorda annua inizialmente pari ad € 12.318,28, da ultimo € 15.106,33. Anche il C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari dei fabbricati prevede un trattamento economico più favorevole. All'articolo 18, attribuisce ai "lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi
[12] residenziali” la categoria D1, a cui nell'anno 2018 corrispondeva una retribuzione mensile base, riferita ad un orario part-time al 75%, di € 913,6575 lordi (€ 933,5175 per l'anno 2020, € 953,3775 per l'anno 2021 ed € 957,3525 dall'1.1.2022), ed una retribuzione base per un part-time all'87,50 da aprile 2022 di € 1.116,91, per € 11.877,55, da ultimo € 14.519,83, lorde annue. Il C.C.N.L. Commercio/terziario, all'articolo 113, riconosce l'inquadramento professionale nel VI livello ai “lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè: (…) custode (…) portiere…”. A tale categoria di lavoratori, per un orario part-time al 75%, spettava una retribuzione mensile lorda pari ad € 1.054,418, da aprile 2022 per un orario part-time all'87,50% una retribuzione lorda mensile di € 1.230,154, per € 14.761,85 lorde annue, da ultimo € 17.222,15. Il trattamento retributivo dell'odierna appellata è stato, addirittura, inferiore rispetto a quello (pari ad e 1.031,85 per un part-time all'87,50%) riconosciuto dal CCNL Multiservizi UNCI.
Il paragone con gli altri c.c.n.l. serve, pertanto, a valutare l'adeguatezza della retribuzione perché il fatto che i rappresentanti delle medesime organizzazioni sindacali, nell'ambito di vari altri contratti collettivi, abbiano stimato proporzionata alla stessa quantità e qualità della prestazione una retribuzione nettamente superiore, grava la retribuzione in questione della presunzione contraria (ovvero di non essere conforme all'art. 36 Cost).
Nel procedere, dunque, al confronto tra trattamenti retributivi contemplati dai menzionati CCNL (dei quali non è contestata né l'astratta riferibilità ai medesimi settori contemplati dal CCNL Servizi Fiduciari, né la provenienza da associazioni parimenti rappresentative), questa Corte reputa che, diversamente da quanto invocato dall'appellante, non sia necessario fare riferimento alla retribuzione oraria o considerare il differente divisore orario contemplato dai singoli CCNL. Al contrario, è sufficiente osservare che pacificamente, nel periodo oggetto di causa, l'appellata è stata impiegata pressochè a tempo pieno presso Parte_1 senza ragionevole ed eIGibile possibilità, pertanto, di integrare il suo reddito svolgendo altre attività lavorative (vedi le numerose ore supplementari svolte ogni mese). Nel porre in essere tale confronto, quindi, è inconferente la considerazione di altri redditi personali di cui i lavoratori siano eventualmente provvisti o potrebbero acquisire (tipo svolgendo lavoro straordinario), in quanto "finirebbe per determinare un'assurda disparità di trattamento per eguali prestazioni lavorative in funzione della diversa condizione patrimoniale dei soggetti che le rendono" (Cass.5 aprile 1990, n. 2835), ovvero "dovendosi impedire, in ogni caso, lo sfruttamento del lavoratore" (Cass.20 maggio 1986, n. 3369).
[13] Nel raffrontare, quindi, la retribuzione percepita dall'appellata presso Parte_1 in forza del CCNL servizi fiduciari con quella prevista da altri CCNL per attività omogenee svolte da lavoratori di pari anzianità è sufficiente considerare le previsioni che definiscono la retribuzione spettante al lavoratore impiegato a tempo pieno in mansioni analoghe, per il quale – come per la IG.ra
[...]
- sia riscontrabile una situazione in cui le energie lavorative vengono CP_1 poste integralmente a disposizione di un unico datore di lavoro. Ai fini della corretta esecuzione di tale confronto, come già chiarito, non si può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma si deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale. Ad avviso del Collegio, però, (come già affermato da questa Corte con sentenza n. 695/2021, rel. , deve invece tenersi conto dell'anzianità di servizio del Per_1 dipendente sul medesimo appalto e nel medesimo incarico, posto che la giusta retribuzione deve essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza (cfr, Cass. nn. 18584/2008 e17399/2011). A tal proposito, si ritiene infondata la censura dell'appellante secondo cui, ai fini della verifica sull'adeguatezza, la retribuzione da considerare come base di confronto sarebbe quella percepita dalla lavoratrice, comprensiva anche del rateo mensile di TFR, nonché del c.d. “bonus o, successivamente, del Per_2 trattamento integrativo L. 21/2020. La Corte di Cassazione ha chiarito che nei giudizi, come quello di specie, che riguardano il livello retributivo previsto dalla disciplina contrattuale collettiva non possono avere rilevanza né il bonus né il trattamento integrativo Per_2
(così sent. Cass. 28323/2023). Si tratta, infatti, di agevolazioni, a livello fiscale, che lo stato, non il datore di lavoro, riconosce a coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente al di sotto di una soglia minima. Né muta la caratteristica del beneficio il fatto che il datore ne anticipa gli importi mese per mese in busta paga;
egli, infatti, opera come sostituto di imposta e compensa le somme erogate a tale titolo con gli importi da lui dovuti al fisco al momento delle dichiarazioni annuali. Allo stesso modo non si può considerare, nel calcolo della retribuzione percepita, il rateo mensile di TFR, atteso che il TFR matura in virtù del rapporto di lavoro ed è sicuramente legato alla retribuzione riconosciuta. La R.A.L., sulla base della quale va operato il raffronto tra i trattamenti previsti dai vari CCNL per verificarne la rispondenza ai parametri costituzionali, non comprende, per definizione, il TFR.
Applicati i menzionati principi risulta, pertanto, che la retribuzione base riconosciuta all'appellata è nettamente inferiore a quella prevista dagli altri CCNL di settore.
[14] Non vengono ovviamente considerati in tale confronto gli altri Ccnl, stipulati da che non risultano però inserite tra quelle maggiormente Pt_6 rappresentative.
Come già rilevato da questa Corte nella citata sentenza n. 695/2021, alla carenza del requisito di proporzionalità, già di per sé sufficiente a sorreggere la declaratoria di nullità dell'art. 23 CCNL servizi fiduciari (cfr CdA Milano, n. 1885/2017, rel. confermata da Cass., 06/12/2021, n. 38666), si Per_3 aggiunge il rilievo di insufficienza della retribuzione corrisposta all'appellata. In tal senso, è IGnificativo ed invero difficilmente superabile il rilievo della difesa della lavoratrice, secondo cui applicando l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23%, con il CCNL Servizi fiduciari si ottengono retribuzioni nette pari ad € 650,29 (=930,00 x 0,9081 x0,77) per il livello D. La somma netta che il CCNL Servizi Fiduciari assicura a un lavoratore a tempo pieno (pari a euro 650,29 netti, somma ottenuta applicando al lordo di euro 930,00 le ordinarie aliquote previdenziali e fiscali) è notevolmente inferiore all'importo che l'Istat ha individuato come soglia di povertà assoluta. E' risultato, infatti, che nel 2018, il valore monetario del paniere di beni e servizi essenziali – quello al di sotto del quale si configura la povertà assoluta per un cittadino di età compresa tra 18 e 59 anni, che vivesse da solo in un comune del nord Italia, con un numero di abitanti fino a 50.000, quale è la IGnora è stato individuato in € 749,67. La paga base della CP_1 ricorrente è stata di € 612,855 lordi. Dal 2019 alla ricorrente è stato riconosciuto il livello di inquadramento D ed una retribuzione lorda pari ad € 712,50 (in base al part-time al 75%), mentre la soglia di povertà assoluta Istat era fissata in € 754,26. E la stessa discrepanza si è verificata anche per gli anni successivi, come risulta dal confronto della retribuzione risultante dai cedolini paga della ricorrente con le tabelle Istat in atti. Anche dal mese di aprile 2022, quando alla IGnora è stata comunicata la CP_1 trasformazione dell'orario di lavoro da part-time al 75 % a part-time all'87,50%, la divergenza emerge in modo evidente. Infatti, va considerato (come più volte chiarito da questa Corte) che il vero potere di acquisto della lavoratrice è dato non dalla retribuzione lorda (da ultimo € 831,25) ma da quella netta percepita, che nel caso dell'appellata, applicando l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23% è stata pari ad € 581,24.
La retribuzione assicurata dal CCNL servizi fiduciari per un lavoratore a tempo pieno (e, a maggior ragione, part-time) di livello D, non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà; circostanza, questa, che – unitamente al ritenuto deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato - vale ulteriormente fondare la declaratoria di nullità della clausola dell'art. 23 CCNL.
[15] Le conclusioni non mutano quandanche si volesse prendere in considerazione la retribuzione oraria in quanto per tutti i CCNL considerati deve applicarsi lo stesso divisore convenzionale (173) previsto per le prestazioni c.d. continue. Infatti, l'art. 32 del c.c.n.l. Multiservizi prevede un orario normale di 45 ore settimanali esclusivamente per
1. custodi o guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili;
2. custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali ed altri edifici;
3. personale addetto ai servizi di primo intervento antincendio;
4. personale addetto al carico e scarico nell'attività interna di servizi;
5. personale addetto al controllo degli impianti e delle aree. Non è, dunque, contemplato l'addetto al controllo accessi, quale, invece, era la IG.ra . CP_1
In relazione al c.c.n.l. Proprietari di Fabbricati, l'orario normale di 45 ore settimanali è stabilito per i portieri (inquadrati nel livello A1) e non per gli addetti all'attività di vigilanza (D1), per cui è previsto, proprio come nel c.c.n.l. Servizi Fiduciari, un normale orario di lavoro di 40 ore settimanali.
A proposito del requisito dell'insufficienza, una parte della dottrina, negando la possibilità di ancorare la valutazione della sufficienza della retribuzione a parametri soggettivi, quale la composizione della famiglia del lavoratore, e in critica alla personalizzazione della retribuzione, non ritiene decisiva l'utilizzazione del parametro degli indici di povertà assoluta pubblicati dall'ISTAT in quanto tiene conto appunto di situazioni familiari (e territoriali) contingenti e variabili. Pertanto, ha tentato di individuare alcuni parametri oggettivi su cui basare la valutazione dell'insufficienza della retribuzione. Una parte della dottrina, ad es., ha ritenuto che fosse rispettosa delle eIGenze di certezza, di parità di trattamento, di standardizzazione e di rispetto di una vita libera e dignitosa una retribuzione che non andasse al di sotto del limite di reddito previsto dall'ordinamento per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile: un istituto, questo, che, come riconosciuto dalla corte costituzionale (Corte cost., 20 luglio 2020, n. 152), sarebbe a salvaguardia di condizioni di vita accettabili della persona affetta da inabilità assoluta le quali s' intendono assicurate di per sé ove il reddito raggiunga la soglia suddetta. In definitiva, si tratta di €. 16.982,49 annue per il 2021, e quindi € 8,4 lordi orari per 168 ore settimanali.
A prescindere da tale interessante dibattito dottrinale e dalle attuali discussioni e progetti, di stampo eurocomunitario, finalizzati all'introduzione anche nel nostro paese del salario minimo legale, questa Corte ritiene che l'insufficienza retributiva denunciata in questa sede possa emergere in modo "intuitivo" dalla considerazione che i rispettivi importi netti, oltre ad essere inferiori – come detto – ai valori soglia ISTAT, risultano inferiori, ad es., al reddito di cittadinanza (il cui massimo importo mensile può raggiungere i 780,00 euro) nonché all'offerta «congrua» di lavoro – prevista dall'art. 4, comma 9-bis, dl. n.
[16] 4/2019, convertito con modificazioni in l. n. 26/2019 – che fa riferimento ad una retribuzione «superiore di almeno il 10 per cento del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione», pari cioè a 858,00 euro mensili.
Né, infine, è infondato, ad avviso del Collegio, il rilievo per cui l'operazione condotta in questa sede si tradurrebbe nella violazione della libertà sindacale, garantita dall'art. 39 Cost. Una volta verificato, infatti, che, come sopra visto, le previsioni dell'art. 23 del CCNL Servizi fiduciari non assicurano al lavoratore una retribuzione rispettosa dei requisiti dall'art. 36 Cost, e una volta conseguentemente appurata la nullità del medesimo art. 23 CCNL per contrasto con norma imperativa, in applicazione del principio di conservazione espresso dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., l'autorità giudiziaria che ne sia richiesta non può esimersi dall'individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36, in luogo di quella prevista. L'operazione “sostitutiva”, inevitabilmente discrezionale, dell'autorità giudiziaria è tuttavia limitata e circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del CCNL individuato dalle parti come quello destinato a regolare il rapporto di lavoro. A tali limitati fini, ad avviso del Collegio, non può considerarsi illegittimo il riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista da un CCNL di settore diverso da quello scelto dalle parti ove detto diverso CCNL, oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (ed anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i CCNL), soddisfi anche - diversamente da quello Servizi Fiduciari - i requisiti dettati dall'art. 36 Cost. La stessa Corte Costituzionale, nel sindacare la legittimità dell'art. art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, congiuntamente all'art. 3 della legge n. 142 del 2001, in tema di retribuzione minima da riconoscere ai soci lavoratori delle società cooperative, ha stabilito che la norma “lungi dall'assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost.” (C.Cost., 26/03/2015, n.51). A tale limitato fine, quindi, il Collegio reputa corretto il riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL Proprietari Fabbricati per i lavoratori di livello
[17] D1 - lo si ripete, quale mero parametro esterno di determinazione della retribuzione - sia pure con il correttivo della necessità di considerare solo gli elementi integranti il c.d. minimo costituzionale come sopra specificato.
La scelta del CCNL Proprietari Fabbricati, anziché del CCNL Multiservizi o CCNL commercio, pur inevitabilmente frutto di una valutazione discrezionale, è ad avviso del Collegio quella maggiormente ragionevole nella specie concreta, considerato che: detto CCNL rientra tra quelli indicati dalla lavoratrice nella domanda giudiziale quale possibile parametro di quantificazione della retribuzione;
il medesimo CCNL, pur assicurando una retribuzione proporzionata e congrua al lavoratore, è quello che prevede importi sostanzialmente in linea a quelli contemplati dal CCNL Commercio e Multiservizi, per la remunerazione di mansioni analoghe a quelle dell'appellata; la declaratoria del livello D1 del CCNL Portierato è quella maggiormente affine, dal punto di vista descrittivo, a quella del livello D Servizi Fiduciari e meglio rispondente all'attività in concreto affidata all'appellante (puntualmente illustrata nel ricorso di primo grado). A tal proposito, si osserva che il CCNL Portieri, nella declaratoria del livello D1, correttamente applicato dal primo Giudice, non fa riferimento all'attività di vigilanza, non armata, prestata in maniera non discontinua, anche alla luce della destinazione ad uso commerciale dell'immobile ove la prestazione viene resa. Le mansioni descritte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del primo grado (addetta alla custodia, sorveglianza e fruizione di siti ad immobili, controllo accessi, regolazione clienti e fornitori, preparazione e consegna pass, ricezione e registrazione posta a pacchi, addetta alla reception, verifica chiusura finestre dello stabile a fine turno, chiusura a chiave dell'immobile e richiesta alla centrale operativa di attivazione allarme… ) implicano non la semplice attività di portiere di uno stabile residenziale, ma un'attività articolata, anche perché svolta presso immobili pacificamente destinati ad attività commerciali (studi legali, uffici, banche …), che esclude, di per sé, la discontinuità e richiede, al contrario, un impegno ed un controllo continuativo, anche solo degli accessi. Non è fondato il rilievo dell'appellante circa l'applicabilità del livello A1. Da una lettura, infatti, delle singole declaratorie emerge chiaramente che tale livello di inquadramento è riferito ai lavoratori che svolgono funzione di portieri negli immobili residenziali (le differenze tra A1, A2, A3 etc ... riguardano l'assegnazione o meno dell'alloggio ed il relativo utilizzo) e nulla hanno a che vedere con i lavoratori la cui attività di controllo e vigilanza (non armata) è svolta nell'ambito di stabili adibiti a prevalente uso commerciale (contemplati, invece, nelle declaratorie del livello D).
[18] Pertanto, l'appellata – come correttamente statuito dal primo Giudice – ha il diritto a percepire ex art. 36 Cost. un trattamento retributivo che prevede una paga base annua parametrata a tredici mensilità della retribuzione spettante ad un lavoratore di pari anzianità di servizio inquadrato al livello D1 CCNL Portieri. Le somme dovute a tale titolo da all'appellata sono state altrettanto Parte_1 correttamente quantificate dal Tribunale per sottrazione tra quanto dovuto alla lavoratrice in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogato da in applicazione dell'art. 23 CCNL servizi fiduciari, in adesione ai Parte_1 conteggi elaborati dalla ricorrente sin dal primo grado.
Per queste ragioni, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, l'appello non può che essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate, a favore dell'appellata costituita, come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1492/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento a favore di delle Controparte_1 spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
nulla per le spese tra l'appellante e l'appellata contumace RI AN SI & RT s.p.a.; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 27 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[19]