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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.5584 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nato a [...], il19/08/1969, CF: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Quartu Sant'Elena (CA), presso lo studio dell'Avv. MAURO
BENEDETTA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...], CF: ed Controparte_1 C.F._2
ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. PORTOGHESE FABIO, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.6.2004 tra i SIi e , con ordine all'Ufficiale dello stato Civile di procedere con i Parte_1 Controparte_1 relativi incombenti;
2 Stabilire che il minore figlio (nato il [...]) sia affidato congiuntamente ai Persona_1 genitori, i quali manterranno pari responsabilità genitoriale e garantiranno al medesimo cura, educazione, istruzione. I genitori adotteranno concordemente le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, assumendo autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3 Collocare il minore figlio presso il padre, al quale verrà assegnato il domicilio coniugale, sito in Quartucciu, via Einaudi 15, di esclusiva proprietà del SI e per il quale il medesimo ha Pt_1 sempre provveduto in via esclusiva e provvederà fino all'estinzione al pagamento del relativo mutuo;
4 Conseguentemente revocare l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , Controparte_1 disponendone l'assegnazione al IG. Parte_1
5 La IG , che fino a questo momento è stata genitore collocatario e quindi ha vissuto CP_1 nell'immobile di cui sopra, provvederà a rilasciare il medesimo entro e non oltre il 30/04/2025 prelevando i propri effetti personali;
6 In ragione del fatto che, per un primo periodo la IG , troverà ospitalità presso terze CP_1 persone, in attesa di trovare una migliore sistemazione, trascorrerà con la madre, un Per_1 giorno la settimana, dall'ora di pranzo fino alle ore 16.30. A fine settimana alternati, Per_1 trascorrerà la domenica con la madre, dall'ora di pranzo fino alle ore 22.00. In ragione dell'età di
madre e figlio, prenderanno contatti diretti, qualora desiderino trascorrere maggiore Per_1 tempo insieme e/o al fine di concordare modifiche ai tempi di cui sopra;
La IG contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo, CP_1 Per_1 esclusivamente, la quota del 50% dell'assegno unico che viene erogato da parte dell'INPS. Pertanto, tale quota, di spettanza della IG , sarà percepita direttamente dal SI che CP_1 Pt_1 provvederà a imputarla a contributo per le spese ordinarie e straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio;
Il IG. si farà carico esclusivo del mantenimento del figlio sia per quanto Parte_1 Per_1 attiene le spese ordinarie che quelle straordinarie, mentre sarà obbligo della IG CP_1 provvedere al mantenimento diretto di limitatamente ai periodi di tempo in cui lo stesso Per_1 permarrà presso la madre, mediante il pagamento delle sole spese ordinarie strettamente connesse alla detta permanenza presso di se (vitto, spese legate alle utenze, consumi)
Con compensazione delle spese del presente procedimento.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso da e ”. Parte_1 Controparte_1
Pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 10/09/2024 e regolare costituzione della in data Pt_1 CP_1
15.11.2024, all'udienza del 04.02.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate e che dall'udienza presidenziale in quella procedura,
svolta con le modalità della trattazione scritta in conformità all'art 127 ter cpc, (il 24.11.2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 10.09.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e . Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a IU (CA) il
20/06/2004 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato CP_1
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.14, parte II, serie A, anno 2004- Comune di
Pagina 3 IU).
Sull'accordo delle parti:
2. affida il minore figlio (nato il [...]) congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
i quali garantiranno al medesimo cura, educazione, istruzione. I genitori adotteranno concordemente le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, assumendo autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3. dispone il collocamento del minore presso il padre, al quale verrà assegnato il domicilio coniugale,
sito in Quartucciu, via Einaudi 15, di esclusiva proprietà del SI e per il quale il medesimo Pt_1
ha sempre provveduto in via esclusiva e provvederà fino all'estinzione al pagamento del relativo mutuo;
5. la IG , che fino a questo momento è stata genitore collocatario e quindi ha vissuto CP_1
nell'immobile di cui sopra, provvederà a rilasciare il medesimo entro e non oltre il 30/04/2025
prelevando i propri effetti personali;
6. tenuto conto de fatto che per un primo periodo la IG troverà ospitalità presso terze CP_1
persone, in attesa di trovare una migliore sistemazione, dispone che trascorrerà con la Per_1
madre, un giorno la settimana, dall'ora di pranzo fino alle ore 16.30. A fine settimana alternati,
trascorrerà la domenica con la madre, dall'ora di pranzo fino alle ore 22.00. In ragione Per_1
dell'età di , madre e figlio, prenderanno contatti diretti, qualora desiderino trascorrere Per_1
maggiore tempo insieme e/o al fine di concordare modifiche ai tempi di cui sopra;
7. dispone a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
corrispondendo, esclusivamente, la quota del 50% dell'assegno unico che viene erogato da parte dell'INPS. Pertanto, tale quota, di spettanza della IG , sarà percepita direttamente dal CP_1
SI che provvederà a imputarla a contributo per le spese ordinarie e straordinarie che si Pt_1
renderanno necessarie per il figlio;
Pagina 4 Il IG. si farà carico esclusivo del mantenimento del figlio , sia per quanto Parte_1 Per_1
attiene le spese ordinarie che quelle straordinarie, mentre sarà obbligo della IG CP_1
provvedere al mantenimento diretto di limitatamente ai periodi di tempo in cui lo stesso Per_1
permarrà presso la madre, mediante il pagamento delle sole spese ordinarie strettamente connesse alla detta permanenza presso di sé (vitto, spese legate alle utenze, consumi)
4. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
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