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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 656 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, ,
[...] Parte_11 Parte_12
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15
, ,
[...] Parte_16 Parte_17 Pt_18
,
[...] Parte_19 Parte_20 [...]
, Parte_21 Parte_22 Parte_23
, ,
[...] Parte_24 Controparte_1
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4
,
[...] Parte_25 Parte_26
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CAUDULLO DINO
[...]
- Appellanti - C O N T R O
Controparte_5
- Appellato contumace - All'udienza del 30/01/2025 il procuratore degli appellanti ha concluso come atto di appello. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 4263/2023 del 5.12.2023 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda proposta dagli odierni appellanti, indicati in epigrafe, con separati ricorsi, successivamente riuniti, condannando il Controparte_5
a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti il bonus di cui all'art. 1 comma
[...]
1 121 della L. n. 107/2015 (c.d. carta docente), pari a € 500,00 per ogni anno di servizio da essi svolto in virtù di successivi contratti a tempo determinato, con le decorrenze meglio indicate nei rispettivi ricorsi;
ha richiamato, condividendoli, i principi espressi in argomento dalla giurisprudenza amministrativa (CdS n. 1842 del 16.03.2022) ed eurounitaria (CGEU ord. 18.05.2022), secondo cui elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente – che viene “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di CP_5 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti CP_5 professionali a distanza” - rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, devono essere assicurate agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”>; ha, inoltre, sottolineato come tali principi abbiano trovato conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 29961 del 27.10.2023), che ha affermato i seguenti principi: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_5 beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro
2 rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''. Ha infine condannato il al pagamento, in favore dei ricorrenti, CP_5 delle spese di lite, liquidandole in € 5.100,00 per compensi, in considerazione della
“sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai valori minimi dello scaglione di riferimento (per taluni sino a € 1.100,00 e per altri fino ad € 5.200,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza), ed applicando infine sull'onorario così calcolato una maggiorazione parametrata al numero delle ricorrenti.” Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti, censurando unicamente la determinazione dell'importo liquidato dal primo giudice a titolo di spese processuali;
deducono, in particolare, che:
- Aveva errato il Tribunale a non liquidare alcun compenso per la fase istruttoria: deducono, in proposito, che i singoli ricorsi avevano richiesto l'esame della posizione di ogni singolo ricorrente nella sua peculiarità, attesa la necessità di accertare, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, il numero ed il tipo di supplenze svolte da ciascuno di essi nonché la loro permanenza, alla data di deposito di ciascun ricorso, nel sistema scolastico;
ciò aveva richiesto lo svolgimento di un'attività istruttoria di tipo documentale per la quale il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere e liquidare il relativo compenso, non rilevando la circostanza che (peraltro proprio grazie a tale accurata preparazione della documentazione allegata ad ogni singolo ricorso) il processo si fosse poi svolto in un'unica udienza;
- il Tribunale aveva errato nel non distinguere la liquidazione dei compensi dovuti per la fase antecedente alla riunione dei ricorsi (da effettuarsi distintamente per ciascuna causa) rispetto a quella successiva, alla quale soltanto poteva applicarsi il criterio della maggiorazione ex art. 4 comma 2 d.m. n. 55/2014;
3 hanno dunque chiesto liquidarsi, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 147/2022, per ciascun ricorrente l'onorario di € 852,00 per le fasi antecedenti alla riunione (di studio, introduttiva ed istruttoria) e quello di € 553,80, cumulativo e comprensivo dell'aumento del 30%, per la fase decisoria. Il , sebbene ritualmente evocato in Controparte_5 giudizio, non si è costituito. All'udienza del 30/01/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_5
, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
[...]
L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. L'art. 4 del D.M. n. 55/2014, anche nel testo modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 (qui applicabile ratione temporis) dispone al comma 2: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.” La disposizione, alla stregua della sua piana lettura, consente di condividere l'orientamento costante, formatosi sotto il vigore della precedente tariffa professionale, per cui “In tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cass. n. 13276 del 28/05/2018; n. 17095 del 22/07/2009); principi questi della cui validità anche nel vigore del D.M. n. 55/2014 non v'è motivo di dubitare. Quanto, dunque, ai compensi maturati prima del provvedimento di riunione, adottato dal Tribunale in data 4.12.2023, appena prima della fase decisoria, concentratasi in un'unica udienza, essi si sarebbero dovuti liquidare separatamente per l'attività svolta in favore di ciascun ricorrente. Tale compenso, tuttavia, va riconosciuto unicamente per la fase di studio della controversia (comprendente “l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione
4 con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio”) e quella introduttiva del giudizio (relativa alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e il relativo esame “incluso quello degli allegati… l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza… l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, …la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente”); non invece per la fase istruttoria, qui del tutto assente. Rammentando il condiviso principio, per cui “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass. n. 4698 del 18/02/2019) e pur condividendo l'orientamento costante secondo cui “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass. n. 8561 del 27/03/2023, n. 28627 del 13/10/2023), deve comunque escludersi che, nel caso di specie, sia dovuto un compenso anche per tal fase: infatti, non solo non si è svolta alcuna attività istruttoria – non avendo parte ricorrente articolato mezzi istruttori né avendo dovuto esaminare le richieste istruttorie di parte resistente, non costituitasi – ma è altresì mancata una fase di trattazione temporalmente distinta da quella decisoria: il processo, infatti, si è svolto e concluso in un'unica udienza (a trattazione scritta) nella quale la c.d. fase di “trattazione” è del tutto confluita in quella decisoria, sovrapponendosi e esaurendosi in essa. I compensi così liquidabili, inoltre, devono tenere conto del valore di ogni singola causa, che mantiene la sua individualità sino al provvedimento di riunione, valore che, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, va individuato nella “somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Pertanto, in relazione all'importo attribuito in sentenza a ciascuno dei ricorrenti, lo scaglione di riferimento era, rispettivamente: quello fino a € 1.100,00 quanto alle posizioni di , Parte_1 Parte_2
[...] Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
[...] Parte_15 Parte_21 Parte_23
, (n. 13
[...] Controparte_2 CP_3 Parte_25 ricorrenti);
5 quello da 1.101,00 a € 5.200,00 quanto alle posizioni di tutti gli altri (n. 17 ricorrenti). Considerando, dunque, i parametri minimi, la cui applicazione la stessa parte appellante ha considerato congrua, il compenso per ciascun ricorrente appartenente al primo scaglione va liquidato nella misura di € 132,00 e, per ciascuno dei ricorrenti del secondo, in € 426,00. Conclusivamente, per l'attività difensiva antecedente alla riunione il compenso liquidabile è complessivamente pari a € 8.958,00 [(132 x 13)+(426 x 17)].
A tale importo deve essere aggiunto il compenso per la fase decisoria che va parametrato ad uno dei crediti appartenenti allo scaglione più alto (€ 426,00) al quale non si ritiene di dover apportare alcuna maggiorazione, tenuto conto dell'identità delle questioni dedotte in giudizio, cui si sono richiamate le succinte note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare destinata alla decisione, e dell'assenza di un'articolata attività difensiva diversificata per ciascuno dei ricorrenti. L'importo complessivamente liquidabile per i compensi relativi al giudizio di primo grado è, dunque, pari a € 9.384,00, oltre oneri di legge. Le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo senza applicazione di alcuna maggiorazione (stante l'unicità della questione sottoposta alla Corte), escluso il compenso per la fase istruttoria, del tutto assente, e tenuto del valore della causa, dato dalla differenza tra quanto già liquidato a titolo di spese processuali e quanto qui, invece, riconosciuto, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
, qui dichiarata, in parziale riforma della sentenza n. Controparte_5
4263/2023 resa il 5.12.2023 dal Tribunale di Palermo, condanna il
[...]
a corrispondere agli appellanti le spese processuali del Controparte_5 giudizio di primo grado che liquida in euro 9.384,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, e che distrae in favore del procuratore antistatario. Condanna il appellato a rifondere alla parte appellante le spese CP_5 processuali di questo grado che liquida in euro 962,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Palermo il 30/01/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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