Articolo 1 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1974
Art. 1. (Definizione)

L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641 , assume la denominazione di Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).
L'Opera ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974
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