Art. 39.
Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente al disposto dell'art. 35 e dell'articolo 36, lettera b), e' ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.
Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente al disposto dell'art. 35 e dell'articolo 36, lettera b), e' ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.