Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n° 49/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza
nella causa di previdenza pendente tra
, in proprio, nonché in qualità di titolare della cancellata ditta individuale Parte_1
ed elettivamente domiciliato a Chieti (CH), in via Nicola Da Guardiagrele n. 13, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Giacomo Neri, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
- ricorrente -
e
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, come da procura generale alle liti Notaio del 23.01.2023 n. rep. 37590/7131 ed elettivamente Persona_1 domiciliato con i procuratori presso la sede legale dell' in Chieti, Via Domenico Spezioli n. CP_1
12;
- resistente -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso l'istante, premesso che, con provvedimento del 04.11.2021, l gli ha comunicato CP_2
l'iscrizione d'ufficio alla gestione degli esercenti attività commerciale a far data dal 12.09.1991, ma con imposizione contributiva a far data dall'01.07.2016; che avverso tale comunicazione ha presentato in data 23.02.2022 ricorso amministrativo, corredato dai relativi documenti, al comitato
notificato avviso di addebito n. 33220230000991408000 con cui gli è stato intimato il pagamento, entro di termine di 60 giorni, della somma complessiva di €. 16.366,67 a titolo di contributi e sanzioni per evasione, ha agito in giudizio così concludendo:
“nel merito in via principale
1) annullare, per le motivazioni sopra esposte, l'avviso di addebito notificato al ricorrente e, CP_ contestualmente, il provvedimento dell' con cui è stata disposta l'iscrizione d'ufficio del sig.
alla gestione commercianti;
Parte_1
in via subordinata:
2) dichiarare, per le ragioni sopra esposte, non dovute le sanzioni per evasione contributiva CP_ richieste dall' o, in alternativa, che esse sono dovute nella misura prevista dalla legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nel dettaglio, il ricorrente ha lamentato che l'Ente previdenziale avrebbe proceduto d'ufficio alla sua iscrizione alla gestione degli esercenti commerciali a partire dalla data del 12.9.1991, in qualità di titolare della cancellata ditta individuale , omettendo di esplicitare le ragioni Parte_1 che l'hanno indotto a tale scelta e senza svolgere alcuna istruttoria al fine di verificare la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art.1, comma 203 della l. n. 662 del 1996 per l'iscrizione di un titolare di impresa commerciale nella relativa gestione assicurativa, tra cui in particolare la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Nello specifico, ha evidenziato come la carenza del suddetto elemento sarebbe dimostrata, da un lato, dalla circostanza che egli dal 29.11.1977 e sino al 14.07.2004 è stato socio della CO &
CI di CO D'ON NT e CI e ha lavorato all'interno Parte_2 dell'autofficina gestita da detta società dal lunedì al venerdì per circa 11 ore e mezza al giorno ed il sabato per mezza giornata, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e, dall'altra, dalla circostanza che, sin dall'apertura del punto vendita relativo alla ditta individuale , egli ha sempre Parte_1 avuto alle sue dipendenze una o due dipendenti che si sono occupate dell'intera gestione del punto vendita ed in alcuni casi hanno assunto anche il ruolo di assistenti alla vendita di prodotti coperti dal monopolio di stato ex. art. 64 d.p.r. n. 1074/1958 e art. 28 della legge n. 1293/1957 e che, nel corso degli anni, anche la figlia e la moglie del ricorrente hanno fornito un contributo importante, prestando servizio, seppur non in via continuativa, presso la tabaccheria in qualità di coadiutori di rivendita e ricevitoria ai sensi dell'art. 64 d.p.r. n. 1074/1958. Con memoria si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_2
contendere con compensazione, anche parziale, delle spese di lite, essendo intervenuto lo sgravio dell'avviso di addebito impugnato con cui l'ente ha richiesto i contributi alla gestione commercianti per insussistenza dei presupposti di legge.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la difesa di parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto, ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la liquidazione delle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata la relativa udienza, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa.
Occorre prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
L'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto da parte dell'Ente a seguito dell'instaurazione del presente giudizio impone, dunque, valutazioni in materia di spese di lite in armonia al principio di c.d. soccombenza virtuale, in assenza di una concorde richiesta di compensazione delle spese.
Al riguardo, sul piano normativo occorre premettere che la legge n. 662/1996, all'art. 1, comma
203, (che sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1), dispone che:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla
L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla Gestione Commercianti è, dunque, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'articolo citato.
Il carattere abituale e prevalente richiesto dalla norma citata ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali si concreta nelle attività di partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale (cfr. Cass. n. 20268 del
19.11.2012; Cass. n. 11804 del 12.7.2012).
Ai fini di tale iscrizione, in altri termini, non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore di un soggetto, ma è altresì necessario dimostrare, insieme agli altri requisiti, lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste da tale norma, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa specificando, in particolare, con riferimento al requisito dell'abitualità, che il
Giudice deve accertare la partecipazione del soggetto al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi (cfr. Cass., Sez. U, 12.2.2010 n. 3240; Sez. L, Sentenza n. 11804 del
12/07/2012).
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti grava sull' poiché il CP_2 ricorso ha per oggetto la sussistenza della pretesa contributiva (cfr. Cass. 22862/2010: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata CP_2
dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”).
Come già chiarito, il ricorrente agendo in giudizio ha contestato la sussistenza dei presupposti di legge sottolineando, da un lato, la circostanza che egli dal 29.11.1977 e sino al 14.07.2004 è stato socio della “CO & CI di CO D'ON NT e CI NT snc” e ha lavorato all'interno dell'autofficina gestita da detta società dal lunedì al venerdì per circa 11 ore e mezza al giorno ed il sabato per mezza giornata, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e, dall'altro, la circostanza che, sin dall'apertura del punto vendita relativo alla ditta individuale , egli ha sempre Parte_1 avuto alle sue dipendenze una o due dipendenti che si sono occupate dell'intera gestione del punto vendita e in alcuni casi hanno assunto anche il ruolo di assistenti alla vendita di prodotti coperti dal monopolio di stato ex. art. 64 d.p.r. n. 1074/1958 e art. 28 della legge n. 1293/1957 e che nel corso degli anni, anche la figlia e la moglie hanno fornito un contributo importante, prestando servizio, seppur non via continuativa, presso la tabaccheria in qualità di coadiutori di rivendita e ricevitoria ai sensi dell'art. 64 d.p.r. n. 1074/1958.
Il ricorrente ha, inoltre, offerto riscontri documentali delle proprie deduzioni (cfr. allegati 1 e da 4 a
19 al ricorso).
A fronte delle contestazioni attoree, l' resistente non ha dimostrato la sussistenza dei CP_1 presupposti di legge per l'iscrizione nella gestione commercianti, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e non potendo tale dato neppure desumersi ex se dalla qualità di titolare della ditta individuale.
Conclusivamente, essendo lo sgravio intervenuto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio ad opera dell'istante e non avendo parte resistente addotto alcunché a giustificazione del pregresso inadempimento l'Ente resistente va condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio
(liquidate in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, applicando i valori minimi dello scaglione terzo delle tabelle allegate al D.M. 147/2022) in favore dell'istante, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € CP_2
1.863,5, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso il 17.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-