Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 299/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. MA BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 11/2022 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata il giorno 08.01.2022, notificata in data 17.02.2022, promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Sanna del foro di Parte_1 Savona, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, in Corso Italia n. 20/1
APPELLANTE contro
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti e Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 Giovanni Rembado del Foro di Savona e dall'avv. Giulio Briozzo del Foro di Genova, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via Via XX Settembre n. 33/4 APPELLATI, APPELLANTI INCIDENTALI avente a oggetto: servitù nelle quali le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettato ogni appello incidentale in riforma della sentenza n° 8/22 del Tribunale di Savona, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, Dato atto che il valore della presente causa è non superiore ad € 26.000,00. Previa ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria 19-02-2020 Accertare e dichiarare che la proprietà di parte convenuta Mappale 544 Foglio 6, Catasto Comune di Pietra Ligure, è gravata da servitù di passaggio pedonale e carraio in favore del fondo di parte attrice (Foglio 6, Mappale 877) e pertanto, condannare parte convenuta (Codice Controparte_1 Fiscale: ) nata a [...] il [...] e residente in [...], CodiceFiscale_1 17027 Pietra Ligure e parte convenuta (Codice Fiscale: ) Controparte_2 CodiceFiscale_2 nato a [...] il [...] e residente in [...], 17027 Pietra Ligure, a rimuovere ogni ostacolo all'esercizio di detto passaggio e a consegnare copia delle chiavi del cancello che consente l'accesso a Via Moilastrini con riserva di chiedere in separato giudizio il risarcimento dei danni. Condannare parte appellata a restituire quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER GLI APPELLATI: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, 1) in via preliminare,
- disporre la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico a diverso professionista;
1
- respingere l'atto di appello presentato dalla società e così confermare in Parte_1 ogni sua parte la sentenza n. 11/2022 emessa dal Tribunale di Savona;
3) in via incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 11/2022 emessa dal Tribunale di Savona:
- accertare che la servitù di passaggio costituita in atto notaio del 09/08/1968 non insiste Per_1 sul mappale 544 in oggi di proprietà dei UG – ; CP_2 CP_1 4) in via ulteriormente incidentale, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse che la servitù di passaggio insista anche sul mappale 544:
- dichiarare il relativo diritto di passaggio estinto per il suo mancato utilizzo ultraventennale;
5) con vittoria delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione la società ( d'ora in poi Parte_1 solo , per brevità) citava in giudizio i UG e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 per accertare e far dichiarare che la proprietà di quest'ultimi era gravata da servitù di passaggio pedonale e carraio in favore del fondo di parte attrice, condannando, dunque, i convenuti a rimuovere ogni ostacolo all'esercizio di detto passaggio ed a consegnare copia delle chiavi del cancello che consentiva l'accesso a via Moilastrini, con riserva di chiedere il risarcimento dei danni in separato giudizio.
La società attrice deduceva che la suddetta servitù di passaggio era stata costituita con atto del notaio di Pietra Ligure in data 09.08.1968 (rep. n. 729), con il quale , Per_1 Persona_2 originario unico proprietario dei fondi oggetto di servitù, aveva trasferito la proprietà identificata al catasto del Comune di Pietra Ligure al foglio 6 mappale 877 alla famiglia , danti causa Persona_3 dell' odierna proprietaria . In particolare, all'art. 2 del citato atto, era stabilito che “la Parte_1 parte venditrice concede alla parte acquirente diritto di passaggio pedonale e con autovettura sulla striscia di terreno della larghezza di metri 2 (due), con curva allargata in proporzione, corrente sul ciglio del Rio dell per dare accesso dalla via Oberdan, attraverso la strada privata di proprietà Pt_2 del venditore”. A fronte di quanto sopra, veniva dedotto, nei mesi successivi lo stesso cedeva, con Per_2 atto del 31.08.1969 rep. n. 33927 notaio di Loano, la proprietà identificata al catasto del Per_4
Comune di Pietra Ligure al foglio 6 mappale 114 a e , danti causa Persona_5 Persona_6 degli odierni proprietari, e con atto del 04.06.1970 rep. n. 36418 notaio di Controparte_3 Per_4 Loano la proprietà identificata al catasto del Comune di Pietra Ligure al foglio 6 mappale 544 a e . Controparte_2 Controparte_1 Alla luce delle citate cessioni, lungo il Rio d , nel Comune di Pietra Ligure, risultavano, Pt_2 in tesi, così situate da ponente a levante le proprietà immobiliari della società Parte_1
(mappale 877), della società (mappale 114) e dei UG (mappale CP_3 Parte_3 544). Gli ingressi dei suddetti immobili si affacciavano su via Moilastrini, strada realizzata dal Comune di Pietra Ligure a cavallo degli anni '70-'80 e così denominata nel 1981, mentre il retro dei fabbricati lambiva il già citato Rio dell'Argea. Sulla base dell'art. 2 dell'atto a firma notaio la società asseriva Per_1 Parte_1 che il fondo di loro proprietà godeva di un diritto di servitù di passaggio su un corridoio che, dipartendosi dal retro dell'abitazione di cui al mappale 877 e correndo lungo il rio dell , passava Pt_2 sul retro della proprietà per poi svoltare nella proprietà (mappale 544) CP_3 Persona_7 fino a raggiungere via Moilastrini.
Tale interpretazione, deduceva la società attrice: - trovava il conforto in una CTU a firma geom. , il quale, in un precedente procedimento (n. 1001424/11 R.G.), radicato davanti al Per_8
Tribunale di Savona dalla stessa società , nei confronti della società Parte_1 CP_3
aveva accertato l'esistenza della stessa servitù di passaggio della presente causa,
[...] limitatamente a quel tratto transitante sul mappale 114 (proprietà ); - risultava confermata CP_3 nella conseguente sentenza n. 1001/2017 del Tribunale di Savona, il quale, aderendo alla tesi del CTU, aveva statuito l'esistenza della servitù di passaggio insistente anche sul terreno di proprietà di terzi, non presenti in causa (ossia sul mappale 544, in oggi di proprietà dei UG
[...]
). Parte_4 Si costituivano in giudizio i soggetti convenuti contestando la domanda attrice in fatto e in diritto, eccependo preliminarmente l'assoluta irrilevanza della sentenza n. 1001/2017 nel presente 2 procedimento e contestando le risultanze della perizia del geom. , espletata in un Per_8 procedimento in cui non erano stati parti in causa. Secondo gli allora convenuti, inoltre, il CTU aveva erroneamente ritenuto che l'attuale via Moilastrini coincidesse con la vecchia via Oberdan (quest'ultima richiamata nell'atto notaio
, non avendo accertato che l'attuale via Moilastrini non esisteva all'epoca di costituzione Per_1 della servitù. In merito, detti convenuti: - lamentavano che detto accertamento sarebbe stato sufficiente per individuare il tratto iniziale/finale della servitù nel tracciato di via Oberdan, così come espressamente indicato nel rogito notaio;
- evidenziavano, inoltre, come non fosse stata Per_1 adeguatamente valutata la presenza di un muro di confine tra le attuali proprietà e CP_2 [...]
, muro di confine che rendeva impossibile il passaggio di un'autovettura da un fondo all'altro. CP_3
Sulla base di tali considerazioni i UG sostenevano come la servitù di Persona_7 passaggio non transitasse sulla loro proprietà, ma, dipartendosi dal magazzino posto sul retro del fabbricato di cui al mappale 877 (attuale proprietà , costeggiasse il Rio dell'Argea, Parte_1 transitasse sul mappale 114 (attuale proprietà ) per poi, sempre all'interno della medesima CP_3 proprietà , svoltare verso mare, seguendo il cortile e, passando davanti all'ingresso CP_3 dell'abitazione, congiungersi con l'attuale via Moilastrini, coincidente con il tratto finale della vecchia via Oberdan. Infine, i predetti UG eccepivano sia il mancato spostamento della porta posta sul retro del mappale 877, eccependo l'automatica decadenza del diritto di passaggio, così come espressamente pattuito dalla seconda parte dell'art. 2 dell'atto notaio del 09/08/1968, sia Per_1 il mancato utilizzo ultraventennale del diritto di servitù da parte dei proprietari del fondo dominante, concludendo il proprio atto con la richiesta di rigetto della domanda attrice, ferme le difese ed eccezioni formulate, senza formulare domanda riconvenzionale, come espressamente indicato nella terzultima riga della comparsa di risposta. Dopo l'espletamento della fase istruttoria con l'escussione dei testimoni e con il licenziamento di CTU, la causa era trattenuta a sentenza, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Il Tribunale di Savona così stabiliva:
“
P.Q.M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo,
RESPINGE la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 CP_1
e;
[...] Controparte_2
CONDANNA da alla rifusione a favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida in € 4.835,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui
[...] compensi, oltre I.V.A. e C.P.A; CONDANNA al pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate Parte_1 in corso di causa.”
Il Tribunale motivava la propria decisione come segue:
- la sentenza n. 1001/2017 nulla aveva potuto statuire in relazione alla sussistenza di eventuale analogo diritto di passaggio sull'adiacente mappale n. 544 di proprietà degli odierni convenuti e del tutto estranei a quel procedimento, nei confronti dei quali Controparte_1 Controparte_2 tale decisione non risultava in alcun modo opponibile;
- il passaggio di cui al rogito notaio era stato individuato in quella striscia di terreno Per_1 individuata dalla società attrice e il percorso era quello meglio illustrato nelle mappe allegate alla CTU;
Per_8
- risultava ambigua la situazione relativamente all'accertamento dell'avvenuto non uso per almeno un ventennio della servitù, in quanto sembrava che per il trentennio dal 1968 fino alla fine degli anni '90, l'utilizzo del passaggio sul sito di cui si discute a opera degli allora proprietari del mappale n. 877 (la famiglia ) fosse avvenuto in modo alterno e non continuativo e, comunque, Persona_3 sempre previo il consenso del proprietario del mappale n. 144;
- in ogni caso, anche se l'eccezione della prescrizione per non uso ventennale fosse stata superata, non risultava altrettanto superabile l'ulteriore eccezione sollevata dai convenuti per paralizzare la 3 pretesa della società , vale a dire il mancato avveramento della condizione risolutiva Parte_1 di cui all'art. 2 del rogito notaio del 1968. Per_1
La società ha proposto appello avverso la predetta sentenza per i seguenti Parte_1 motivi, formulando contestuale istanza di sospensiva:
PRIMO MOTIVO: in ordine alla violazione dell'art. 2909 cod. civ. (impugnazione della sentenza nella parte in cui statuisce l'inopponibilità agli odierni appellati della sentenza n. 1001/2017 resa tra e Parte_1 Controparte_4 Con tale motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui, dopo aver correttamente individuato quale fosse il sedime su cui insisteva la servitù fatta valere da parte attrice ora appellante, aveva negato ogni efficacia alla sentenza n. 1007/17 del Tribunale di Savona con discutibili argomentazioni che non tenevano conto del fatto che la servitù costituita nel 1968 da fosse unica. Persona_2 All'uopo l'appellante ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in base al quale la sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le Parti, i loro eredi e aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa.
SECONDO MOTIVO: violazione dell'art. 2655, 3° comma, cod. civ. nonché dell'art. 2697 cod. civ. e art. 2725 cod.civ. Con tale motivo l'appellante ha lamentato come il Tribunale di Savona non avesse considerato che l'avveramento della condizione risolutiva di cui all'art. 2 dell'atto notaio Per_1 non era stato annotato come previsto dall'art. 2655, comma 3, c.c., secondo cui se tali annotazioni non sono eseguite non producono effetto le successive trascrizioni a carico di colui a favore del quale si è avverata la condizione. Trattandosi di condizione risolutiva, il predicato avveramento (circostanza dunque favorevole al costituente la servitù e sfavorevole per il titolare del diritto) per essere opponibile agli aventi causa del titolare del diritto (in quanto, appunto, elemento sfavorevole) avrebbe dovuto essere necessariamente annotato (ovvero la domanda giudiziale volta a tale accertamento), il che non era desumibile dalla consultazione dei registri immobiliari e quindi non era opponibile agli aventi causa dal titolare del diritto reale in questione e, simultaneamente, non era invocabile dagli aventi causa dell'originario costituente. Pertanto, ha lamentato, ancora, Parte appellante, su detta questione non avrebbe dovuto ammettersi (o doveva ritenersi inutile) la prova orale e, comunque, era stato pressoché impossibile dimostrare l'avvenuto spostamento della porta dopo decenni, essendo parte appellante, tra l'altro, divenuta proprietaria solamente in epoca successiva al momento in cui la porta medesima avrebbe dovuto essere spostata. L'assenza di annotazioni a margine della nota di trascrizione dell'atto costitutivo di servitù, anche sotto forma di domande giudiziali volte all'accertamento del fatto, in tesi, era, dunque, idonea a comprovare , da un lato la manifesta pretestuosità dell'eccezione sollevata dagli appellati e dall'altro il manifesto errore, sia giuridico, che fattuale in cui era incorso il Tribunale che detta eccezione aveva accolto.
TERZO MOTIVO: in ordine alla valutazione delle prove orali Con tale motivo l'appellante ha censurato il Tribunale per aver dato eccessivo peso alla testimonianza di , che altri non è che la cugina del convenuto MA , Testimone_1 CP_2 senza tenere nella debita considerazione i testi di parte attrice e in particolare l'unica testimonianza, costituente reale memoria storica dei fatti per cui è causa, vale a dire la teste Testimone_2 (figlia dei danti causa della Società odierna appellante e acquirenti da ). Persona_2
Si sono costituiti in giudizio i UG , contestando il gravame nei seguenti Parte_3 termini.
4 In merito al primo motivo, gli appellati hanno rilevato come la questione dell'efficacia riflessa fosse stata definita in tutt'altro modo dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario rispetto a quanto sostenuto dall'appellante.
I UG , innanzitutto: - hanno richiamato la Corte Costituzionale ove Parte_5 aveva stabilito che “nessuno può subire, per giudicato inter alios, la negazione di un diritto o
l'imposizione di un obbligo o di una soggezione;
altrimenti i terzi, non partecipi del processo concluso dal giudicato, verrebbero privati delle garanzie di azione e di difesa assicurate dall'art. 24 della
Costituzione”; - hanno, pertanto, sottolineato che la giurisprudenza di legittimità aveva precisato che per efficacia riflessa occorre intendere quella derivante dalla sentenza, quale affermazione oggettiva di verità, in grado di produrre effetti nei confronti di terzi, cioè soggetti estranei al processo, ma titolari di un diritto dipendente rispetto al rapporto accertato o comunque subordinato a esso;
- che la giurisprudenza medesima era stata, comunque, esclusa, a priori, nei confronti di quei soggetti terzi che facevano valere un diritto autonomo, con un titolo diverso rispetto a quello accertato, o comunque erano titolari di un diritto totalmente incompatibile rispetto a quello accertato mediante giudicato (Cass. n. 11213/2007).
Infine, gli appellati hanno richiamato le più recenti ordinanze della Suprema Corte secondo cui, ulteriormente, il concetto di efficacia riflessa di cui si tratta, implica che: “il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto”(Cass. n. 18062/19 e Cass. n. 11365/20).
In merito al secondo motivo, gli appellati hanno osservato come fosse stato provato documentalmente il mancato spostamento della porta, contrariamente a quanto sostenuto controparte.
Dai documenti prodotti nanti il Tribunale, infatti, era emerso che;
- in occasione dei lavori di ristrutturazione edilizia, eseguiti intorno all'anno 2005 sul fabbricato esistente sul mappale 877, proprio dalla società , era stata rappresentata un'apertura, presente tra le varie Parte_1 tavole allegate al progetto di ristrutturazione e, più specificatamente, in quelle raffiguranti lo stato attuale (sia in pianta, che in sezione); - la suddetta apertura era risultata situata nella medesima posizione in cui si trovava da decenni, rimanendo nella medesima posizione anche una volta ultimati i lavori di ristrutturazione, come ammesso dallo stesso CTU e provato indiscutibilmente dalle fotografie prodotte da parte attrice.
Gli appellati hanno poi contestato l'equiparazione prospettata ex adverso della servitù de qua ad una servitù per destinazione del padre di famiglia in ragione del fatto che l'unico soggetto costituente la servitù, tale , aveva poi trasferito a terzi le proprietà in cui la stessa Persona_2 servitù veniva esercitata, ciò evidenziando come tale assunto fosse infondato, poiché anche per la servitù per destinazione del padre di famiglia era necessario, oltre al presupposto della subordinazione di un fondo all'altro, che la pretesa suddetta servitù fosse connotata dal requisito dell'apparenza. I UG hanno, dunque, posto in risalto che, ai sensi dell'art. 1061 c.c., Parte_5 al fine di poter costituire una servitù ex art. 1062 c.c. era necessario, tra le altre cose, che il passaggio sul quale si pretendeva di esercitare il diritto in “re aliena” fosse non solo visibile, ma caratterizzato da segni strumentalmente destinati all'esercizio del diritto costituendo per destinazione del padre di famiglia, il che nel caso di specie non era.
Gli appellati hanno, in merito, contestato come non solo non avesse lasciato Persona_2 opere visibili e permanenti per l'esercizio della servitù, ma addirittura che la servitù stessa avrebbe interessato anche un fondo il cui accesso era impedito dall'unica opera effettivamente visibile sulla località, ossia il muro delimitante i mappali 114 e 544.
5 In merito, invece, alla mancata annotazione dell'avveramento della condizione risolutiva, gli appellati hanno precisato: a) di non essere stati a conoscenza dell'esistenza di alcuna clausola risolutiva contenuta nell'atto del notaio;
b) di aver preso visione dell'atto del notaio Per_1 solamente a seguito della notifica dell'atto di citazione del primo grado della presente Per_1 causa;
c) di non aver mai avuto motivo di ipotizzare l'esistenza di una servitù sul loro terreno in quanto, da sempre, mai nessuno vi era transitato (se non nei modi e nei tempi illustrati in primo grado); d) che tale annotazione avrebbe dovuto essere effettuata a cura dell'originario unico proprietario dei terreni oggetto del passaggio della contestata servitù, ossia , Persona_2 Per_2
che non era dato sapere perché non l'avesse fatto;
e) che in ogni caso la questione era
[...] inconsistente poiché la mancata annotazione non era mai stata contestata dall'appellante in primo grado e che quest'ultima non ha aveva mai mosso alcuna contestazione circa l'avveramento della condizione risolutiva eccepita dalla difesa dei UG fin dal primo atto. CP_2
In merito, infine, al terzo motivo, gli appellati hanno osservato come la valutazione delle prove orali da parte del Giudice di primo grado fosse stata corretta, Giudice che aveva ritenuto maggiormente attendibili i testimoni che avevano fornito versioni più lineari e meno contraddittorie,
a tal riguardo contestando come i testi degli appellanti avessero fornito risposte evasive e incoerenti, sia sullo stato dei luoghi che, soprattutto, sul tracciato della servitù, diversamente dagli altri.
I UG , infine, hanno proposto appello incidentale per i seguenti motivi: Parte_3 1) con il primo motivo gli appellati hanno impugnato quella parte della sentenza che aveva erroneamente stabilito il passaggio della servitù, statuendo che la stessa transitasse anche sul terreno di cui al mappale 544.
In merito è stato evidenziato che le ragioni, per cui il Tribunale di Savona, sul punto, aveva disposto in tal modo, erano da ricercarsi anche nella inopportuna scelta di nominare lo stesso CTU che già era stato nominato per il procedimento n. 10011424/2011 R.G. promosso dalla società
[...] nei confronti della società e nel quale i signori – non Parte_1 CP_3 CP_2 CP_1 erano stati parti in causa. A tal riguardo, gli appellati hanno posto in risalto che in quell'occasione il CTU era già giunto alla conclusione, errata, che il fondo di cui al mappale 877 (attuale proprietà ) Parte_1 godesse di un diritto di servitù di passaggio su un corridoio che, dipartendosi dal retro dell'abitazione di cui al mappale 877 e correndo lungo il rio dell , passava sul retro della proprietà Pt_2 CP_3 per poi svoltare nella proprietà – (mappale 544) fino a raggiungere via Moilastrini. CP_2 CP_1
Precisato quanto sopra, gli appellati hanno, dunque, elencato le imprecisioni in cui era incorso il perito incaricato, vale a dire: a) individuazione del passaggio della servitù basandosi su mappe d'impianto risalenti agli anni 1929-1939, in cui le varie modifiche venivano apportate a matita;
b) errata individuazione di via Oberdan (strada espressamente indicata in atto notaio ), Per_1 confondendo il suo tracciato con quello della più recente via Moilastrini;
c) omessa considerazione dell'esistenza di un muretto divisorio tra le proprietà dei mappali 114 (attuale proprietà ) e CP_3 544 (attuale proprietà UG – ), tale da rendere illogica la costituzione di una CP_2 CP_1 servitù di passaggio in un fondo il cui accesso era precluso dalla presenza di un muro.
Tali oggettive valutazioni, in tesi, non erano state adeguatamente attenzionate dal CTU, ma l'errore più grave era stato compiuto dal Giudice di primo grado nel momento in cui aveva recepito le conclusioni peritali, senza tener conto delle contestazioni dei convenuti e senza aderire alla loro richiesta di rinnovazione della consulenza.
In tesi, il Tribunale di Savona aveva, peraltro, ulteriormente errato non confrontando le risultanze della CTU con le dichiarazioni testimoniali che approdavano a conclusioni diametralmente opposte. 2) con il secondo motivo gli appellati hanno impugnato quella parte della sentenza che aveva erroneamente negato l'intervenuta prescrizione del diritto di servitù per il suo mancato uso ultraventennale. A fronte dell'affermazione del primo Giudice, secondo cui i testi escussi avevano riferito circostanze contraddittorie, circa il non uso per almeno un ventennio della servitù de qua, gli appellati hanno puntualizzato che dall'esame delle dichiarazioni testimoniali non emergeva alcuna contraddittorietà, assumendo che era stato il Tribunale a cadere in alcune imprecisioni, generando
6 confusione: è stato contestato , nello specifico, che l non aveva riletto attentamente le CP_5 testimonianze e non aveva prestato la dovuta attenzione a quelle attoree, il cui contenuto confrontato con le altre risultanze palesava l'estraneità del mappale 544 con la servitù in oggetto o, comunque, il mancato passaggio ultraventennale sullo stesso mappale.
La coppia ha, pertanto, lamentato come dalle prove orali fosse Parte_5 inequivocabilmente emerso che i proprietari del mappale 877 non avevamo utilizzato da oltre vent'anni, se mai lo avevano fatto, il mappale 544 per l'esercizio della servitù di passaggio costituita con atto notaio . Per_1 Alla prima udienza di comparizione, con ordinanza del 12.07.2022, la Corte rigettava l'istanza di sospensione proposta dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 20.6.2023. A seguito di diversi rinvii dovuti alle esigenze organizzative derivanti dalla scopertura di due posti di Consigliere della sezione, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 23.10.24 con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Muovendo dall'esame del primo motivo, afferente all'efficacia riflessa del giudicato, occorre rilevare l'inconsistenza manifesta del motivo, rispetto alla prospettazione di cui al primo grado, ai sensi dell'art.2909 c.c. In merito, va condiviso l'orientamento costante della Suprema Corte, come fra le altre sent. sez. 3, n.8101, 23.4.2020, secondo cui: “ …Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare
"efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento…” .
Orbene, nel caso di specie, si appalesa come le prerogative dominicali della proprietà appellata fossero esclusive e derivanti da un distinto titolo negoziale, rispetto ad una situazione giuridica che poteva manifestamente portare ad un diverso accertamento circa l'effettivo percorso della servitù di passaggio, non necessariamente coinvolgente il mappale 544, sì da palesare il pregiudizio arrecato dall'invocato giudicato riflesso agli originari convenuti , non Parte_4 posti nella condizione di difendersi.
Del tutto corretta è, pertanto, sul punto la motivazione del primo Giudice, che, peraltro, non attiene alla deduzione, ora rinvenibile nel motivo di gravame, circa la valenza di tale sentenza
(rectius degli accertamenti oggetto della stessa) come prova atipica, situazione che non ha alcuna connessione con il disposto di cui all'art.2909 c.c.
Il primo motivo si appalesa , dunque, infondato, non ricorrendo alcuna delle condizioni sopra citate, essendo, peraltro, di evidenza metallica che se la avesse voluto , nel primo Parte_1 processo, avere certezza di ottenere una pronuncia individuante il tracciato compiuto e completo della vantata servitù, avrebbe dovuto convenire in giudizio simultaneamente tutti i titolari dei pretesi fondi serventi, piuttosto che parcellizzare le pretese.
Sulla valenza della sentenza quale prova atipica, ogni questione è assorbita dalle deduzioni istruttorie acquisite nel presente processo, né la circostanza che , in un processo diverso, fra, appunto diverse Parti, sia stato affermato, dal CTU, piuttosto che dal Giudice, quale “ obiter dictum”, un fatto, estraneo al “thema decidendum” e “ probandi”, rende detto fatto in sé più credibile.
Passando al secondo motivo, gli appellanti deducono una doglianza che non coglie nel segno, rispetto alla motivazione del primo Giudice, il quale si è pronunciato, va rammentato, sulla specifica domanda della società attuale appellante di far accertare la servitù di origine negoziale contenuta, va rimarcato, nel titolo di acquisto del loro dante causa, il citato contratto del 1968, e non in forza di altro fatto o atto, sì che è questa la sede giudiziale in cui si è stati chiamati, si ripete, dalla
7 stessa società attrice, a verificare ed accertare la servitù rammentata negozialmente prevista come detto, a prescindere da qualsivoglia diverso contratto o fatto idoneo a costituire il “ peso” invocato sul preteso fondo servente.
Del tutto correttamente, dunque, il primo Giudice ha, di fronte all'eccezione di risoluzione , avente origine nello stesso contratto, dato corso all'istruttoria orale per pronunciare sull'eccezione medesima, in ragione del fatto sotteso al citato art. 2 del contratto.
La questione dell'opponibilità, pertanto, appare alla Corte, a prescindere dalla novità della questione stessa ( sulla natura di eccezione in senso stretto o meno, vedasi i diversi orientamenti di cui alle sentenze Cass. sez. 2, n. 11812 ,27/05/2011 e Cass. sez. 2, n. 6769, 19.3.2018), non pertinente, nel senso che oggetto del giudizio è stata la richiesta dell'originaria società attrice di avvalersi dei diritti dei propri danti causa, così come da questi acquisiti, il che non attiene al tema dell'opponibilità ai terzi cui è funzionale la trascrizione ex art.2655 c.c.
In merito, poiché è pacifico fra le Parti che non vi è stato precedente giudizio afferente la clausola invocata, atteso che è pacifico che la è subentrata in toto nella posizione Parte_1 sostanziale dei propri danti causa, a fronte di una clausola scritta, condizionata ad un fatto, al di là del tempo trascorso, rispetto alle pretese attoree, non poteva che essere ricercata la prova dell'avveramento o meno della condizione risolutiva di quel diritto di servitù, certo non potendo pretendere Parte appellante, anche rispetto alla “ ratio” stessa sottesa al sistema delle trascrizioni, di avvalersi di quel titolo negoziale, estrapolando solo una parte della clausola.
Conforta quanto sopra il fatto che, come anche emerge dalla CTU, l'atto di acquisto dei F.lli non reca alcuna indicazione specifica dell'esistenza di tale servitù, a prescindere dalla Parte_1 questione afferente alla verificazione o meno della clausola risolutiva espressa, rispetto ad un servitù, peraltro, non scevra da profili di indeterminatezza , che è contenuta a ben vedere, in modo esplicito, solo nell'atto del 1968 e nella relativa nota di trascrizione ( vedasi il tenore dell'atto 12.12.2003 , e quello 4.6.1970, relativo al fondo “servente”, in cui non vi è Parte_6 alcuna indicazione della specifica servitù in questione, del “ peso” de quo). Per l'effetto il problema della trascrizione della sentenza impugnata riguarderà, semmai, soggetti terzi, ma certamente nel caso di specie il Giudice era pienamente legittimato ad acquisire le prove, anche orali, ed a valutare la sussistenza o meno del diritto che, si torna a dire a pag. 2 della citazione in primo grado è stato così descritto: “ Detto diritto trae la propria fonte dall'atto Notaio di Pietra Ligure rep. 729 del 9.8.68…” , frase seguita da un estratto dell'art.2 citato, la Per_1 parte non contenente la condizione risolutiva che si rinviene nel contratto, a fronte, tuttavia, della manifesta intenzione di avvalersi pienamente del contratto medesimo ( vedasi pag.4 della citazione), prodotto sub doc.2.
Nello stesso senso, merita di essere osservato, depone anche la prima memoria ex art.183,
c.6, c.p.c. 20.1.20 dell'allora attrice, che invocava, a fondamento del diritto di servitù in esame, sempre il citato atto di vendita 9.8.68, limitandosi a contestare l'eccezione di risoluzione ex adverso formulata in fatto ( pag.5 “ La circostanza per cui lo spostamento della porta non sarebbe avvenuta entro un anno dalla costituzione della servitù non è assolutamente provata ed anzi il fatto che il
Tribunale di Savona già nell'ambito del giudizio conclusosi con la nota sentenza n.1001/17 abbia ritenuto pienamente efficace il titolo costitutivo della servitù dirime ulteriormente la questione in favore di parte attrice”), al netto della totale infondatezza della valenza di giudicato, di cui è già detto sub primo motivo, rispetto alla causa intercorsa con ( azionando, in quella Controparte_6 sentenza, va rammentato, un contratto diverso, afferente a diverso bene, nonostante l'identità dei venditori).
Ugualmente, merita di essere aggiunto, nella seconda memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., sub pag.2, terz'ultimo capoverso, risulta contestato, da parte in allora attrice, che si sia avverata la clausola risolutiva prevista nel contratto segnatamente azionato, invocando documenti confessori,
8 gli esiti della CTU ed ancora la valenza della rammentata sentenza resa “inter alios”, il tutto con deduzioni di prove testimoniali, coerentemente con la terza memoria, ove è stata chiesta la controprova.
In definitiva , merita di essere conclusivamente osservato, la questione dell'art.2655 c.c. non è, in radice, pertinente rispetto a chi riconosce di essere succeduto in toto nella posizione sostanziale del dante causa degli attuali appellati ed invoca una clausola di quel contratto, con una pronuncia tesa all'accertamento di quel diritto. Anche il secondo motivo di gravame, per l'effetto, si appalesa infondato e va respinto.
Passando al terzo motivo di gravame, afferente alle doglianze circa la valutazione delle prove orali, in punto, in particolare, verificazione della condizione risolutiva espressa prevista nel titolo azionato, sub citato art.2, nella sua doverosa completezza, merita di essere segnatamente osservato quanto segue: - il teste non è stato interrogato sul tema, essendo intervenuto in Testimone_3 loco per la prima volta nel 2005, per poi precisare che nel 2007 il fabbricato era stato Parte_1 ricostruito;
- il teste ha ricordato di essere stato in loco nel 2005, parimenti non Testimone_4 venendo sentito sulla posizione della porta di cui si tratta;
- il teste , abitante nella Testimone_5 locale via Moilastrini, pur riferendosi ad epoca molto risalente, non è stato sentito in merito;
- la teste
, nata nel '51, ha chiaramente riferito che la porta rappresentata nell'allegato 27 Testimone_1 dell'allora parte convenuta era già presente nella stessa posizione sul finire negli anni '60, ma era più piccola, porta che poi era stata ingrandita, così da, ancora, riferire che la porta medesima era stata murata per circa dieci anni, senza riferire spostamento alcuno nel senso di cui al contratto;
- il teste , nato nel'71, ha riferito di essere stato in loco da quando era alle scuole medie, Testimone_6 fino agli anni '90, riferendo che la porta in questione era sempre rimasta lì, nella stessa posizione di cui alle foto esibite, al di delle modifiche della porta stessa nel tempo;
- il teste , nato Testimone_7 nel '72, a conoscenza dei luoghi da quando frequentava le scuole elementari, ha, parimenti, riferito di aver visto la porta sempre nella stessa posizione, come da foto esibitegli;
- la teste Tes_2
, con scarsa specificità, ha saputo riferire sulla porta in questione: “… che era larga…
[...] ampia…e consentiva l'accesso di un auto…”, affermando di non saper dire come fosse nell'attualità, il tutto senza rammentare qualsivoglia spostamento nei termini di cui al contratto;
- la teste Tes_8
non è stata sentita a riguardo, essendo a conoscenza dei luoghi solo in relazione al periodo
[...] successivo all'acquisto di . Parte_1
Orbene, va, dunque, detto che il materiale probatorio consente di apprezzare come a distanza di molti anni la porta che avrebbe dovuto essere spostata entro un anno dall'atto di vendita era, viceversa, ivi rimasta, i testi informati a riguardo avendo tutti reso dichiarazioni convergenti in tal senso, quando erano informati, non dovendo essere omessa una valutazione compiuta e complessiva del materiale probatorio, come, viceversa, prospettato da parte appellante, nessuno, peraltro, rammentando la prevista apertura dell'altro varco.
A quanto sopra, si aggiungono il tenore dei contratti successivi a quello del 1968, sia rispetto al preteso fondo servente, che dominante, sia gli esiti della CTU, che , sul punto, come da pag.11, non è stata in grado di fornire, come esplicitato dall'Ausiliario di Giudice, alcun dato utile di valutazione circa lo spostamento presupposto, tale non essendo l'affermazione, solo suggestiva:
“…ma si può definire che l'esistente, che permette l'accesso ai locali fondi di proprietà “
[...]
, sia in prossimità del muro perimetrale prospiciente il Rio dell ”. Parte_1 Pt_2
Occorre, dunque, condividere la decisione del Tribunale, circa il fatto che la porta
“alternativa” prevista nel citato contratto non venne mai realizzata e ancor più nel termine previsto di un anno dalla data dell'atto, con conseguente “ automatica decadenza” ( “…Se parte acquirente non provvederà a spostare la porta, come sopra detto, entro il termine perentorio di un anno da oggi, decadrà automaticamente dal diritto di passaggio…”)
9 Ogni convincimento diverso della società appellante non si basa su effettivi elementi di prova, dovendosi escludere , in ultimo, la pretesa sussistenza d documenti confessori degli odierni appellati, tale non essendo affatto la missiva 10.8.2013, con cui veniva chiesto alla di esibire Parte_1 il titolo fondante la servitù stessa, in tal senso essendo coerente, anche alle considerazioni che precedono, la diffida 25.1.2019 firmata dalla , invocando l'atto del 1968. Parte_1
Anche tale terzo motivo di gravame non è pertanto fondato.
L'appello principale, pertanto, tenuto conto della disamina di tutti i motivi proposti, deve essere in toto respinto, le difese finali non offrendo elementi argomentativi idonei a mutare quanto sopra esposto.
Tale decisione, reputa la Corte, assorbe, comunque, i motivi di appello incidentale, non avendo alcun interesse Parti appellate a pronunciamenti che non modificano in alcun modo le statuizioni che precedono, occorrendo, ancora, rammentare che Parti non Parte_5 ebbero a svolgere in primo grado domande riconvenzionali, ma mere eccezioni riconvenzionali, onde paralizzare la pretesa avversaria, risultata, anche in questo grado infondata per le ragioni esposte
(in tal senso è chiara, giova ripetere, la volontà di cui alla comparsa di risposta in data 15.11.2019, ove veniva dichiarato espressamente;
“ non vi è domanda riconvenzionale” ).
*** *** ***
In forza di quanto sopra, le spese di lite del grado non possono che seguire la soccombenza, sì che a favore di e vanno liquidati complessivi € 5.155,80, in Controparte_1 Parte_7 rapporto al parametro medio dello scaglione di riferimento ( cause entro i 26.000€), salvo che per la parte di trattazione/istruttoria, da riconoscersi nel minino, attesa la pochezza dell'impegno in tale fase, tenuto conto del numero di parti, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
A fronte del totale rigetto dell'appello principale, va dato atto dei presupposti in capo alla società dei presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/2002. Parte_8
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 11/2022 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata il giorno 08.01.2022, notificata in data 17.02.2022, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello principale proposto, confermando integralmente la sentenza di primo grado, così assorbiti i motivi di appello incidentale;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA Parte appellante Parte_1
al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle Parti appellate spese che liquida
[...] nella complessiva somma di € 5.155,80, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che, a fronte del totale rigetto del gravame, ricorrono in capo alla Parte appellante
[...] i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR Parte_1 115/2002, per il doppio contributo unificato.
Genova, lì 4.2.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. MA Bruno
10