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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7249/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in epigrafe indicata, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di OL N. 1175/2018, pubblicata il 14.08.2028, proposto da:
(C.F. ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Nunzia Mastrantonio (C.F. C.F._2
), come da procura in atti. C.F._3
Appellanti
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Barbara Pucci (C.F. ), come da procura alle liti in atti. C.F._5
Appellata
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Controparte_2 C.F._6
Alimonti (C.F. ), come da procura alle liti in atti. C.F._7
Appellato
1 All'udienza cartolare del 05.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato davanti il Tribunale di OL , Controparte_2 Parte_1
e per sentire accogliere, nei loro confronti, le Parte_2 Controparte_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione reietta, previa valutazione degli immobili, ora oggetto di comunione
ereditaria, -dichiarare aperta la successione di;
-disporre la divisione Persona_1
giudiziale della comunione esistente tra le parti, con assegnazione per un terzo in favore
dell'attore e due terzi in favore dei fratelli germani;
-inoltre, in considerazione
dell'esclusivo onere di manutenzione ordinaria e straordinaria sopportato dall'attore,
sino ad oggi, porre a carico delle altre parti il pagamento delle spese sino ad oggi
sostenute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A tali richieste l'attore ha premesso: -che in data 18.03.2012 era deceduta , Persona_1
sua coniuge e madre dei convenuti, , e;
Parte_1 Parte_2 Controparte_1
tutti della stessa eredi legittimi;
-che l'asse relitto era composto dalla quota del 50% delle seguenti unità immobiliari: appartamento sito in OL, via Rocca Bruna distinto in catasto al Foglio 72 particella 428 sub 511; appartamento sito in OL, via Rocca Bruna
distinto in catasto al Foglio 72 particella 428 sub 510; magazzino sito in OL, via Rocca
Bruna distinto in catasto al Foglio 72 particella 428 sub 10; cantina sita in OL, via
Rocca Bruna distinta in catasto al Foglio 72 particella 428 sub 509; immobile sito in
OL, via Rocca Bruna distinto in catasto al Foglio 72 particella 428 sub 515; immobile sito in OL, via Rocca Bruna distinto in catasto Foglio 72 particella 428 sub 514; cantina sita in OL, via Rocca Bruna distinta in catasto al Foglio 72 particella 428 sub 6; corte
2 esterna distinta in catasto al foglio 72 particella 428, oltre al lastrico solare;
-di essere proprietario del 50% dei beni elencati e avere sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, edificati con il proprio esclusivo apporto economico;
-che i figli non avevano accettato le diverse proposte avanzategli al fine di addivenire allo scioglimento della comunione.
1.1-Si sono costituiti e e hanno contestato la domanda Parte_1 Parte_2
attorea, deducendo che la madre era proprietaria dell'intero asse ereditario e non solo del
50%; che la massa ereditaria doveva essere reintegrata delle donazioni di denaro fatte in favore della sorella, che il padre aveva indebitamente utilizzato il Controparte_1
conto cointestato con la moglie e tutti i beni ereditari, provvedendo anche alla loro locazione, senza mai nulla versare in favore degli altri eredi;
che aveva Parte_1
usucapito uno dei beni ereditari, avendolo posseduto per oltre vent'anni; quindi, hanno proposto domanda riconvenzionale e, per quanto ancora rileva, in ragione dei motivi di appello, hanno chiesto di accertare e dichiarare che sia avvenuta la dissimulata
donazione di euro 85.000,00 da parte di in favore della figlia Persona_1 CP_1
oltre la somma di euro 8.630,00, nonché tutte le somme che risulteranno
[...]
prelevate dal conto della e versate alla;
2. Al contempo Per_1 Controparte_1
accertare e dichiarare la nullità per vizio di forma, perché effettuata senza la stipula di
atto pubblico ed indirettamente attuata con l'acquisto dell'appartamento da parte di
(con atto pubblico di compravendita stipulato innanzi al dott. Notaio Controparte_1
11.09.2012), utilizzando il danaro donatole a tal fine dalla madre;
3. Per l'effetto, Per_2
dichiarare la donazione nulla per carenza di forma, effettuata dalla madre in favore della
figlia per l'acquisto dell'appartamento, non dispensandola dalla collazione, con
rimessione alla massa ereditaria di quanto percepito, avuto riguardo al valore dei beni
al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
3
4. Per l'effetto, ordinare a di restituire alla massa attiva ereditaria Controparte_1
euro 85.000,00, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa,
o, in subordine, imputare detta somma rivalutata alla porzione di eredità spettanti a
;
5. Dichiarare aperta la successione di quale Controparte_1 Persona_1
proprietaria al 100% del compendio di beni di cui in premessa, facenti parte dell'asse
ereditario;
6. In ulteriore riconvenzionale ordinare a di restituire le Controparte_2
somme indebitamente prelevate dal conto corrente cointestato della -che prima Per_1
della morte della SI da un saldo attivo di 63.046,57 prima del decesso già Per_1
al 31.03.2011 vi era un saldo di 61.460,57, per poi passare ad un saldo di euro 8.999,74
alla data del decesso -nonché i canoni di locazione e relativi frutti riscossi dalla data del
decesso della SI con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla Persona_1
consegna alla restituzione effettiva;
o, in subordine, imputare detta somma rivalutata alla
porzione di eredità spettante a;
7. In via riconvenzionale riconoscere Controparte_2
la domanda di usucapione a favore del signor contro e Parte_1 Controparte_2
gli altri convenuti per quanto riguarda il locale specificato in premessa;
8. Indi, calcolata
la quota disponibile e la quota indisponibile, mediante la riunione fittizia tra i beni relitti,
al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo
il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750 c.c., ed
accertata la lesione della quota di eredità riservata ai convenuti e , Pt_1 Pt_2
disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di
legittima spettante agli stessi, eventualmente, mediante l'imputazione delle somme alla
restituzione degli immobili;
9. All'esito della domanda di riduzione delle donazioni e
reintegrazione della quota di riserva, nonché restituzione delle somme prelevate
indebitamente di cui sopra, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria,
nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da
4 dividersi e per la formazione delle singole quote, come per legge, previa esatta
individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
previo
conferimento in collazione per imputazione delle somme di denari di cui ai punti 4 e 6,
disporre la divisione e determinare la somma spettante per legge ai convenuti, con
interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in subordine, disporre la riduzione e
determinare la quota di eredità spettante ai convenuti;
10. Ordinare la correlativa
divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità
degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate
masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
11. Porre a carico delle altre parti il
pagamento delle spese di manutenzione sino ad oggi sostenute;
12. Porre ogni spesa a
carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di
non accoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti
alle relative spese legali e di procedura;
13. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto
opportuno e consequenziale;
14. Rendere al conto e conferire alla massa le somme
percepite ovvero in caso di mala gestio le somme che si sarebbero dovute percepire con
una gestione diligente ovvero il risarcimento del danno per avere locati degli immobili
non a norma;
15. Obbligare il signor pacifici a versare le somme riscosse quali i canoni
di locazione e relativi frutti su un conto vincolato nonché il conferimento dei beni
personali della e dei gioielli”. Per_1
1.2- Si è costituita e ha contestato le domande avanzate da Controparte_1 Parte_1
e , aderendo alla posizione e alle richieste avanzate dal padre.
[...] Parte_2
1.3-La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, con l'assunzione della prova orale ammessa e con l'acquisizione dell'elaborato tecnico disposto dal CTU
nominato in corso di lite. Precisate le conclusioni, è stata decisa con la sentenza qui impugnata, che ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti e,
5 avendo il primo giudice integralmente condiviso le valutazioni del consulente tecnico, ha così statuito riguardo ai beni da dividere: “…. attribuisce a , nato a [...]
Sellano il 29.3.1929 – C.F. , la piena proprietà dei beni immobili CodiceFiscale_8
individuati come da elaborato peritale con le lettere D + W;
valore complessivo pari ad
€. 145.922,00);
3. Per l'effetto, attribuisce a , nato a [...] il [...] – Parte_1
C.F. , la piena proprietà dei beni immobili individuati come da CodiceFiscale_9
elaborato peritale con le lettere C + F + X;
valore complessivo pari ad €. 97.281,00); 4.
Per l'effetto, attribuisce a , nato a [...] l'[...] – C.F. Parte_2 [...]
la piena proprietà dei beni immobili individuati come da elaborato peritale C.F._10
con le lettere B + G + Z;
valore complessivo pari ad €. 97.281,00);
5. Per l'effetto,
attribuisce a , nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1 C.F._11
, la piena proprietà dei beni immobili individuati come da elaborato peritale con
[...]
le lettere A + E + I + Y;
valore complessivo pari ad €. 97.281,00)”.
In merito invece alla domanda riconvenzionale spiegata da e Parte_1 Parte_2
, il tribunale ha stabilito che: “
6. In parziale accoglimento della domanda
[...]
riconvenzionale, condanna a reintegrare la massa ereditaria con la Controparte_2
somma di €. 2.999,91, oltre agli interessi legali come in motivazione;
7. In parziale
accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento, Controparte_2
in favore di della somma di €. 122,22 mensili, con decorrenza ed interessi Parte_1
legali come in motivazione;
8. Per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_2
in favore di della somma di €. 122,22 mensili, con decorrenza ed Parte_2
interessi legali come in motivazione”; ha invece rigettato la domanda di usucapione formulata da , in quanto ritenuta non supportata da idonea prova nonché la Parte_1
domanda di accertamento della nullità dell'atto di donazione dell'immobile acquistato da
6 con denaro della madre per difetto di forma, poiché anch'essa ritenuta Controparte_1
non provata.
§2-La sentenza è stata impugnata da e , con atto di appello Parte_1 Parte_2
alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di motivi rubricati come segue: “I – Carenza di motivazione. Illogicità e
contraddittorietà delle motivazioni. Mancato accoglimento della richiesta di esibizione”.
“II - Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all' attribuzione
delle quote”.
“III - Impugnazione nella parte in cui non ha riconosciuto l'intero della domanda
riconvenzionale proposta per le motivazioni sopra riportate”.
“IV - Sulle spese”, nonostante l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, il tribunale ha erroneamente compensato le spese di lite.
Gli appellanti hanno perciò chiesto: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni
contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere la domanda
come formulata in primo grado e le conclusioni ivi rassegnate e riprodotte sub q) della
premessa in fatto, che devono intendersi qui riportate e trascritte. Con vittoria di spese,
competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
§2.1-Si è costituita e ha contestato l'appello, eccependone, in via Controparte_1
pregiudiziale, l'inammissibilità, essendo state con esso riproposte le argomentazioni già
svolte in primo grado dagli appellanti, senza alcuna indicazione della parti della sentenza oggetto di doglianza e le diverse determinazioni auspicate.
Ha poi eccepito la nullità dell'atto di appello relativamente alla posizione di Parte_2
, in quanto proposto dal medesimo difensore pur essendo la posizione di
[...]
quest'ultimo contrapposta a quella di , quanto meno riguardo alla domanda Parte_1
riconvenzionale di usucapione. Inoltre, deve ritenersi non valida alla proposizione
7 dell'appello la procura conferita in primo grado da all'avv. Mastrantonio, Parte_2
siccome tacitamente revocata, nel corso del giudizio di primo grado, in ragione della costituzione di altro difensore.
ha infine contestato l'appello nel merito, in quanto infondato in fatto Controparte_1
e in diritto e chiesto la conferma della sentenza impugnata.
§2.2-Si è costituito e ha contestato l'appello innanzitutto perché Controparte_2
inammissibile, poi perché nullo relativamente alla posizione di e nel Parte_2
merito perché infondato in fatto e in diritto;
quindi, ne ha chiesto il rigetto.
§2.3-La Corte, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e l'ha riservata in decisione, ma rimessa sul ruolo per acquisire chiarimenti dal CTU già nominato in primo grado. Acquisiti i quali,
all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata ancora riservata in decisione.
§3-Va anzitutto chiarito che in primo grado gli odierni appellanti si sono ritualmente costituiti con il patrocinio dell'avv. Nunzia Mastrantonio, giusta procura alle liti rilasciata in data 22.11.2013, con la quale il potere di rappresentarli e difenderli veniva conferito non solo per la prima fase della lite, ma anche per i successivi gradi e fasi, compreso per il processo esecutivo ed eventuali opposizioni. Successivamente, per non meglio decifrabili ragioni, senza che nessuna revoca del detto mandato intervenisse, il medesimo con “comparsa di intervento volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c.”, in Parte_2
data 18.09.2014, è “intervenuto” nel giudizio in corso, pur essendo nello stesso già
costituito.
Appare evidente, quindi, che al di là della ritualità e ammissibilità di quello che la predetta parte ha definito “intervento volontario”, nessuna revoca della precedente nomina del difensore è intervenuta;
ché, anzi, alle difese già spiegate nella comparsa di costituzione
8 e risposta anche il nuovo difensore si è riportato e ne ha chiesto l'accoglimento,
specificando di non volersi opporre alla domanda di usucapione spiegata dal condividente
. E, pertanto, volendo dare un plausibile significato giuridico al ridetto atto Parte_1
di intervento, deve intendersi quale costituzione di altro difensore, in aggiunta non già in sostituzione del precedente.
Sotto altro profilo va poi considerato che non sussiste nessun conflitto fra le posizioni dei condividenti innanzi indicati, ben essendo possibile che il loro interesse sia convergente nei termini nel medesimo atto difensivo di costituzione indicato e che uno dei condividenti intenda riconoscere l'intervenuta usucapione di uno dei beni compreso nell'asse ereditario in favore dell'altro.
§3.1-Sempre in via preliminare è bene precisare che non assume rilievo idoneo a determinare l'interruzione del processo la mera allegazione difensiva, proveniente da parti diverse rispetto a quella cui l'evento afferisce e che risulta ritualmente costituita in giudizio, dell'intervenuto decesso di in corso di lite (cfr. art. 300, I Controparte_2
comma, c.p.c.).
Infatti, il decesso di una delle parti in lite, ritualmente costituita, ove non dichiarata dal suo procuratore costituito con mandato regolarmente dato prima dell'intervenuto decesso,
non è idoneo a provocare l'interruzione del giudizio stesso (cfr., fra le molte, Cass. civ.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 12183 del 07/05/2021). E il difensore costituito nell'interesse di mai ha dichiarato l'evento, anzi avendo depositato anche comparsa Controparte_2
conclusionale.
In più, deve considerarsi che tutti gli eredi della predetta parte già risultano costituiti in giudizio.
§3.2-I rilievi di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., allegati dalle parti appellate sono in parte fondati, dovendo anzitutto segnalarsi la incongrua esposizione
9 delle richieste reiterate in appello, rispetto ai motivi di appello formulati. Infatti, pur avendo gli appellanti richiamato e riportato tutte le richieste formulate in primo grado,
poi nulla hanno dedotto in merito alla lesione della quota di legittima, di cui pure avevano chiesto la reintegrazione;
né hanno mai specificato in quali termini questa si sia concretata e, soprattutto, mai hanno segnalato un eventuale errore del primo giudice nel non accoglierla o trascurarla.
In realtà, i motivi di appello sono solo in parte congruenti rispetto alle richieste formulate,
come di seguito dato conto e anche volendoli analizzare nel merito non consentono di giungere a determinazioni diverse da quelle adottate dal primo giudice.
Gli appellanti con il primo motivo hanno lamentato la “Carenza di motivazione. Illogicità
e contraddittorietà delle motivazioni. Mancato accoglimento della richiesta di esibizione.
L'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso è decisivo per il giudizio in relazione al mancato accoglimento della richiesta di esibizione in giudizio ex articolo 210 c.p.c., delle copie degli assegni inerenti al conto corrente del
Signor ”. E a fondamento della censura hanno prodotto, per la prima Controparte_2
volta in questo grado di appello, ulteriore documentazione, attestante, a loro dire, la materiale dazione da parte del padre, , delle somme utilizzate dalla Controparte_2
condividente, per l'acquisto di immobile intestato a suo nome. Controparte_1
Somme queste prelevate dal conto del donante cointestato con la moglie . Persona_1
Ora, pur volendo superare la evidente tardività della produzione, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., non giustificata da nessuna oggettiva circostanza idonea allo scopo, rimarrebbe da constatarne l'irrilevanza ai fini dell'auspicata pronuncia.
Difatti, gli appellanti con formulazioni difensive alquanto contraddittorie chiedono sia la restituzione alla massa delle somme concesse alla condividente sia la Controparte_1
declaratoria di nullità dell'acquisto immobiliare dalla stessa effettuato con le somme
10 ricevute dal padre. E tale contraddittorietà già di per sé rende il motivo inammissibile,
poiché non corrispondente ai crismi di cui all'art. 342 c.p.c., non essendo evincibili le ragioni che lo sostengono dal punto di vista logico-giuridico, essendo ben diversi i presupposti di accoglimento dell'una domanda rispetto all'altra. E anche volendo dare per comprovato che effettivamente la lamentata elargizione di somme appartenenti ai coniugi in favore della figlia, vi sia stata, ciò non Controparte_3 Controparte_1
sarebbe sufficiente a far ritenere la donazione indiretta dell'immobile tramite la medesima somma acquistato, siccome deve condivisibilmente darsi seguito alle direttrici ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: La donazione
indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia
mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario,
sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le
circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte
e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse
dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile
da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola
dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato
pagato dai genitori dell'ex coniuge) (Cass. civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 9379 del
21/05/2020; Sez. 2 - , Ordinanza n. 18814 del 04/07/2023).
Del tutto fuori centro, rispetto alla finalità probatoria di cui innanzi, è quanto dedotto dagli appellanti nell'atto di appello: <
degli assegni e si faceva richiesta di emettere ordine di esibizione, e comunque di accesso agli atti, relativamente agli scambi intercorsi nel lasso temporale che va tra il 2010 ed
2012, tra i rapporti di conto corrente attivi presso la , Controparte_4
filiale di OL, e la , filiale di Leonessa, intestati a Controparte_5 CP_1
11 , nonché la lista movimenti del conto corrente di quest'ultima filiale nel CP_2
medesimo periodo.
L'importanza di tale produzione era evidente, dal momento che avrebbe consentito di fornire ulteriore dimostrazione alla circostanza che il denaro distratto dal conto
corrente della sig.ra , ed in buona parte derivante dalla vendita Persona_1
dell'immobile di quest'ultima, cui ha illegittimamente partecipato quale sedicente
comproprietario il sig. , sono stati infine utilizzati della sig.ra Controparte_2 CP_1
ai fini dell'acquisto dell'immobile di Leonessa, realizzando la dissimulata
[...]
donazione di cui si chiedeva la collazione.
Quand'anche non volesse ritenersi in questo senso, peraltro, non può non notarsi come il sig. abbia distratto dal conto corrente della sig.ra i proventi Controparte_2 Per_1
della vendita di un immobile in questa maniera provocando una evidente lesione della
quota di legittima degli odierni convenuti. Tale fatto è stato provato anche dalla
documentazione versata in atti dalla SI . A tal proposito è Controparte_1
necessario soffermare l'attenzione sulle singolari e discordanti dichiarazioni della
sig. la quale nella stipula dell'atto di compravendita afferma di Controparte_1
essere casalinga e di acquistare l'immobile con “denaro personale” e che suo marito
sig. “consapevole della provenienza di tale denaro” acconsente che CP_6
l'immobile venga escluso dalla comunione dei beni e poi ammetta con il deposito della
scrittura privata (allegata nel fascicolo della Sig. )di aver ricevuto dai Controparte_1
genitori la somma di euro 75 mila e di averla restituita pur essendo casalinga in soli 5
mesi senza dare prova dei prelevamenti provenienti dal conto della Controparte_1
e il conto ricevente stante la somma ingente restituita in poco tempo. Dall'estratto conto
depositato non vi è traccia che le somme versate dal 03.10.2011 al 04.03.2012 come da
12 scrittura privata siano rientrate effettivamente nella disponibilità di signori
[...]
. Parte_3
A ciò si aggiunga che detta scrittura è sottoscritta soltanto da e non Controparte_2
da che alla data del 04.03.2012 era ancora in vita>>. Persona_1
Come chiaramente evincibile dal tenore del su riportate difese con esse sempre si insiste sulla prova della sola dazione di denaro dal padre alla figlia, senza nessuna allegazione e prova di elementi che possano far ritenere senz'altro comprovato lo spirito di liberalità
che ha determinato la consegna di denaro;
per giunta, contraddetta dalla stessa prova documentale segnalata dalla parte appellante, costituita dall'impegno della coerede a restituire le somme ricevute dal padre in cinque rate. Controparte_1
Invero, rispetto a tale impegno gli appellanti si sono limitati a dolersi dell'inverosimiglianza, essendo la coerede loro congiunta casalinga e della mancanza di traccia sui conti bancari del loro comune padre, delle somme asserite Controparte_2
restituite.
Deve, tuttavia, di contro rilevarsi che la restituzione ben potrebbe essere avvenuta con il contributo del marito dell'obbligata, compartecipe all'acquisto effettuato dalla moglie con la provvista in contestazione e, comunque, non essendo l'inadempimento all'obbligo della restituzione – di per sé – prova dell'intento di liberalità dei donanti.
Va poi evidenziato che gli appellanti hanno tentato di provare la donazione indiretta,
adducendo circostanze ancor meno pertinenti, in quanto, volte a dare dimostrazione di una illecita ingerenza del padre in atti di vendita di beni appartenenti solo alla defunta moglie, con l'intento di sottrarre alla massa ereditaria e alla successione legittima il denaro ricavatone ed accreditato sul conto con la de cuius cointestato.
In effetti, come opportunamente posto in evidenza dal primo giudice, tutte le predette operazioni di vendita di beni immobili, di prelievo di somme di denaro dal conto
13 cointestato con la moglie , dazione delle somme di cui si pretende la Persona_1
restituzione dalla coerede, , sono state poste in essere allorché Controparte_1 Per_1
era ancora in vita, per cui, in mancanza di allegazione e prova della incapacità di
[...]
intendere e di volere della stessa o di una operazione di truffa e sottrazione di beni, deve presumersi che le azioni compiute da lei e dal di lei coniuge siano state fra gli stessi concordate e consapevolmente volute.
A ciò appare anche il caso di aggiungere che, finché in vita, ben poteva Persona_1
disporre a suo piacimento delle sue sostanze patrimoniali.
Ne deriva che l'ordine di esibizione correttamente è stato negato dal primo giudice,
poiché non avrebbe potuto dare prova dell'intento di liberalità mai compiutamente e congruamente allegato ed essendo del tutto non rilevanti, ai fini del decidere, le asserite
“distrazioni” di somme di denaro appartenenti alla de cuius, allorché era in vita, da parte del marito. In ogni caso, ove pure vi fossero state, non avrebbero potuto essere rimediate attraverso l'azione esperita, qualificata di nullità del negozio di donazione indiretta.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno segnalato: “Carenza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione in relazione all' attribuzione delle quote”, in quanto, il CTU: -non ha tenuto conto della non condonabilità dei bei assegnati, per i quali era in corso già pratica di condono edilizio, per essere intervenuti ulteriori abusi;
-per non aver tenuto conto di locale costituente “locale tecnico” e precisamente “intercapedine”; -
-riguardo al valore attribuito al compendio immobiliare da dividere, “la determinazione del valore dei singoli beni, seppur accettabili nelle loro risultanze in ordine agli importi unitari adottati dal C.T.U., non è supportata da una corretta esposizione del procedimento logico estimativo adottato (diretto “sintetico comparativo” o indiretto “analitico”,
incentrato su varie metodologie a secondo dell'immobile da stimare e/o dalla diversa ragione pratica che promuove la stima), da un'identificazione delle indagini ricavate dal
14 C.T.U. dalle diverse fonti di mercato (di solito pubblicazioni immobiliari e notizie di compravendita avvenuta) e riferito a beni simili o assimilabili aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche di quelli oggetto della presente valutazione e con riferimento all'attualità”; -non sono state considerate le spese per l'espletamento delle pratiche di condono e per la riduzione in pristino degli immobili abusivi.
Nessuno dei su riportati rilievi è condivisibile.
L'asserita erronea determinazione del valore del compendio da dividere, poiché
abusivamente 'modificato' risulta smentita dalla lettura delle valutazioni compiute dal
CTU, come illustrate nella relazione tecnica depositata in primo grado, essendo dato leggere alle pagg. 10, 11 e 12: <<…lo scopo della CTU è l'attribuzione del valore
commerciale ad una massa ereditaria regolarmente assentita, al recupero doloroso della situazione originale di cui al condono, l'unica che potrebbe aver diritto al rilascio del
nulla osta paesaggistico e successivamente al rilascio definitivo della concessione in
sanatoria.
Con questo strumento si renderebbero nuovamente commerciabili gli immobili,
permettendo l'assegnazione di valori di mercato veri e non virtuali, consentendo compravendite e rogiti.
Dall'incontro avuto in Soprintendenza è emerso un quadro d'insieme in cui, nel rispetto delle domande in sanatoria presentate, i Beni Culturali non avrebbero motivo di negare il
nulla osta paesaggistico.
Pertanto i cespiti saranno valutati nel rispetto delle domande di condono, come se il
rilascio della concessione in sanatoria fosse semplicemente in itinere, previo un iter
amministrativo ancora da completare e, ove non presentate, nella destinazione d'uso
dell'epoca.
Per cui l'intercapedine dell'epoca, oggi identificato come:
15 -cantina distinta al fg..72; part.lla 428; sub 6,
non potendo avere valore di mercato viene stralciato.
In risposta alle osservazioni del Geom. che, segnalando un refuso di cui lo Per_3
ringrazio, indica come il cespite, da sempre utilizzato come cantina, avrebbe comunque un suo valore intrinseco, si risponde che in giudizio non è possibile prescindere dalla normativa vigente.
Difatti nella condizione di CTU ci si deve attenere al valore di mercato legittimato o in
via di legittimazione, come nel ns. caso, diversamente l'assenza o la carenza di un titolo
abilitativo impedisce la valutazione.
Posto che l'esistenza di un identificativo catastale non legittima la regolarità del cespite,
nelle more di un giudizio il CTU si trova, purtroppo, a dovere ratificare l'assenza di un bene sano.
In risposta al secondo quesito: determini il valore dei singoli beni e dell'intera massa;
dopo attenta analisi delle dinamiche di mercato su piazza, confortate dallo stato delle compravendite disponibili on line e dai dati presenti nell'Osservatorio delle transazioni immobiliari è stato possibile ricavare i più probabili valori di mercato dei cespiti di cui alla presente divisione>> (grassetto e corsivo per pronta evidenza).
Come è agevole evincere, le su riferite valutazioni rendono del tutto vane le doglianze innanzi enumerate, siccome il CTU ha chiaramente dato atto di aver valutato, quali beni compresi nel compendio ereditario da dividere, solo quelli assentiti da regolare concessione edilizia o quelli per i quali è in corso di definizione la domanda di rilascio di concessione in sanatoria, senza tenere in nessun cale le eventuali modifiche ai ridetti beni intervenute nel corso del tempo.
Appare sufficiente la constatazione che il CTU ha inserito nel progetto divisionale solo ed esclusivamente i beni regolari dal punto di vista urbanistico-amministrativo, per
16 rendere prive di pregio tutte le contestazioni degli appellanti volte a segnalare le intervenute modifiche non assentite dei ridetti beni, essendo approdo ermeneutico consolidato quello secondo cui la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001
e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art
1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità
"testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo,
un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle
norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli
estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e
deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della
dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile
all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della
difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (per tutte Cass. Sez. U - ,
Sentenza n. 8230 del 22/03/2019; Sez. 2 -, Ordinanza n. 23394 del 01/08/2023; Sez. 2 - ,
Sentenza n. 30425 del 17/10/2022 e con specifico riferimento al giudizio di divisione ereditaria, Ord. n. 7020 del 9 marzo 2023).
Quanto al locale “intercapedine”, pur volendo tralasciare che è stata la stessa parte appellante ad affermare che “è accettabile” la stima complessiva della massa ereditaria, il
CTU ha dato atto di non aver proceduto alla sua valutazione proprio perché non realizzato in conformità alla concessione edilizia relativa al fabbricato di cui è parte.
La censura relativa alla mancata indicazione del metodo seguito dal CTU per pervenire alla valutazione del compendio ereditario oggetto di lite è perplessa e contraddittoria già
per come formulata, siccome è dato atto, nel medesimo atto di appello, che: “la determinazione del valore dei singoli beni, seppur accettabili nelle loro risultanze in ordine agli importi unitari adottati dal C.T.U.”. Ma soprattutto risulta contraddetta da
17 quanto riferito dal medesimo ausiliario, nella parte della relazione dallo stesso redatta e innanzi testualmente riportata.
Miglior sorte non può essere riservata neppure a terzo motivo, con cui è stato lamentato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nell'interesse di . Parte_1
Quest'ultimo ha preteso contestare quanto ritenuto dal primo giudice con le scarne deduzioni di seguito testualmente riportate: <
contraddittoria in relazione alla richiesta di usucapione. Si impugna, infatti, la sentenza nella parte motiva in cui afferma: “Nel merito.
1. Domanda riconvenzionale. A. Va
respinta quella di usucapione formulata dal convenuto . […]largamente Parte_1
insufficiente a dar prova del possesso qualificato del bene, cioè continuo ed esclusivo
senza interferenze di terzi.” Differentemente da quanto ritenuto, parte attrice ha assolto
l'onere della prova e non vi è stata contestazione se non da parte della Sig.ra CP_1
È stato provato a mezzo testimoni l'uso pacifico e non clandestino del locale
[...]
sgabuzzino.
Si insiste, pertanto, nella richiesta di usucapione>>, senza null'altro aggiungere per dare conto degli oggettivi elementi di prova eventualmente trascurati dal primo giudice,
allorché si è determinato al contestato rigetto. Ciò nonostante sia pacifico l'orientamento ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: in materia di
successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli
altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio
possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di
godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e
non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri
partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi
dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il
18 pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la
presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia
anticipato anche la quota degli altri (cfr., fra le tante, Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 35067
del 29/11/2022; Sez. 2 -, Ordinanza n. 22663 del 19/07/2022), tal che in mancanza di allegazione, prima ancora che di prova, dell'intenzione di godere del bene oggetto di domanda in via esclusiva, e con lo specifico intento di escludere qualsivoglia altro dei coeredi, deve confermarsi l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di usucapione.
Anche il IV motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, essendosi limitati gli appellanti ad affermare che nonostante il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite, e null'altro.
Da ultimo deve anche specificarsi che le valutazioni “integrative” rese dal CTU in questa seconda fase della lite in nulla possono condizionare questa pronuncia, poiché rese dall'ausiliario dando per presupposte valutazioni giuridiche pregiudiziali, quali quelle qui esposte in relazione ai primi due motivi, ancora non compiute e sicuramente non demandabili all'ausiliario stesso, bensì al collegio giudicante.
L'appello va quindi rigettato.
Quanto alle spese di lite del grado, stante la natura della controversia, i rapporti di parentela nonché il contegno processuale di tutte le parti in lite, fermamente arroccate sulle rispettive posizioni, sì da rifiutare qualsivoglia definizione transattiva della contesa,
rende evidente la sussistenza dei presupposti per disporne la compensazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando, così
provvede:
19 1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese di lite del grado.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012, a carico degli appellanti in via solidale.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.04.2025
La Presidente est.
dott. Marianna D'Avino
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in epigrafe indicata, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di OL N. 1175/2018, pubblicata il 14.08.2028, proposto da:
(C.F. ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Nunzia Mastrantonio (C.F. C.F._2
), come da procura in atti. C.F._3
Appellanti
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Barbara Pucci (C.F. ), come da procura alle liti in atti. C.F._5
Appellata
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Controparte_2 C.F._6
Alimonti (C.F. ), come da procura alle liti in atti. C.F._7
Appellato
1 All'udienza cartolare del 05.12.2024 le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato davanti il Tribunale di OL , Controparte_2 Parte_1
e per sentire accogliere, nei loro confronti, le Parte_2 Controparte_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione reietta, previa valutazione degli immobili, ora oggetto di comunione
ereditaria, -dichiarare aperta la successione di;
-disporre la divisione Persona_1
giudiziale della comunione esistente tra le parti, con assegnazione per un terzo in favore
dell'attore e due terzi in favore dei fratelli germani;
-inoltre, in considerazione
dell'esclusivo onere di manutenzione ordinaria e straordinaria sopportato dall'attore,
sino ad oggi, porre a carico delle altre parti il pagamento delle spese sino ad oggi
sostenute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A tali richieste l'attore ha premesso: -che in data 18.03.2012 era deceduta , Persona_1
sua coniuge e madre dei convenuti, , e;
Parte_1 Parte_2 Controparte_1
tutti della stessa eredi legittimi;
-che l'asse relitto era composto dalla quota del 50% delle seguenti unità immobiliari: appartamento sito in OL, via Rocca Bruna distinto in catasto al Foglio 72 particella 428 sub 511; appartamento sito in OL, via Rocca Bruna
distinto in catasto al Foglio 72 particella 428 sub 510; magazzino sito in OL, via Rocca
Bruna distinto in catasto al Foglio 72 particella 428 sub 10; cantina sita in OL, via
Rocca Bruna distinta in catasto al Foglio 72 particella 428 sub 509; immobile sito in
OL, via Rocca Bruna distinto in catasto al Foglio 72 particella 428 sub 515; immobile sito in OL, via Rocca Bruna distinto in catasto Foglio 72 particella 428 sub 514; cantina sita in OL, via Rocca Bruna distinta in catasto al Foglio 72 particella 428 sub 6; corte
2 esterna distinta in catasto al foglio 72 particella 428, oltre al lastrico solare;
-di essere proprietario del 50% dei beni elencati e avere sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, edificati con il proprio esclusivo apporto economico;
-che i figli non avevano accettato le diverse proposte avanzategli al fine di addivenire allo scioglimento della comunione.
1.1-Si sono costituiti e e hanno contestato la domanda Parte_1 Parte_2
attorea, deducendo che la madre era proprietaria dell'intero asse ereditario e non solo del
50%; che la massa ereditaria doveva essere reintegrata delle donazioni di denaro fatte in favore della sorella, che il padre aveva indebitamente utilizzato il Controparte_1
conto cointestato con la moglie e tutti i beni ereditari, provvedendo anche alla loro locazione, senza mai nulla versare in favore degli altri eredi;
che aveva Parte_1
usucapito uno dei beni ereditari, avendolo posseduto per oltre vent'anni; quindi, hanno proposto domanda riconvenzionale e, per quanto ancora rileva, in ragione dei motivi di appello, hanno chiesto di accertare e dichiarare che sia avvenuta la dissimulata
donazione di euro 85.000,00 da parte di in favore della figlia Persona_1 CP_1
oltre la somma di euro 8.630,00, nonché tutte le somme che risulteranno
[...]
prelevate dal conto della e versate alla;
2. Al contempo Per_1 Controparte_1
accertare e dichiarare la nullità per vizio di forma, perché effettuata senza la stipula di
atto pubblico ed indirettamente attuata con l'acquisto dell'appartamento da parte di
(con atto pubblico di compravendita stipulato innanzi al dott. Notaio Controparte_1
11.09.2012), utilizzando il danaro donatole a tal fine dalla madre;
3. Per l'effetto, Per_2
dichiarare la donazione nulla per carenza di forma, effettuata dalla madre in favore della
figlia per l'acquisto dell'appartamento, non dispensandola dalla collazione, con
rimessione alla massa ereditaria di quanto percepito, avuto riguardo al valore dei beni
al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
3
4. Per l'effetto, ordinare a di restituire alla massa attiva ereditaria Controparte_1
euro 85.000,00, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa,
o, in subordine, imputare detta somma rivalutata alla porzione di eredità spettanti a
;
5. Dichiarare aperta la successione di quale Controparte_1 Persona_1
proprietaria al 100% del compendio di beni di cui in premessa, facenti parte dell'asse
ereditario;
6. In ulteriore riconvenzionale ordinare a di restituire le Controparte_2
somme indebitamente prelevate dal conto corrente cointestato della -che prima Per_1
della morte della SI da un saldo attivo di 63.046,57 prima del decesso già Per_1
al 31.03.2011 vi era un saldo di 61.460,57, per poi passare ad un saldo di euro 8.999,74
alla data del decesso -nonché i canoni di locazione e relativi frutti riscossi dalla data del
decesso della SI con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla Persona_1
consegna alla restituzione effettiva;
o, in subordine, imputare detta somma rivalutata alla
porzione di eredità spettante a;
7. In via riconvenzionale riconoscere Controparte_2
la domanda di usucapione a favore del signor contro e Parte_1 Controparte_2
gli altri convenuti per quanto riguarda il locale specificato in premessa;
8. Indi, calcolata
la quota disponibile e la quota indisponibile, mediante la riunione fittizia tra i beni relitti,
al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo
il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750 c.c., ed
accertata la lesione della quota di eredità riservata ai convenuti e , Pt_1 Pt_2
disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di
legittima spettante agli stessi, eventualmente, mediante l'imputazione delle somme alla
restituzione degli immobili;
9. All'esito della domanda di riduzione delle donazioni e
reintegrazione della quota di riserva, nonché restituzione delle somme prelevate
indebitamente di cui sopra, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria,
nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da
4 dividersi e per la formazione delle singole quote, come per legge, previa esatta
individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
previo
conferimento in collazione per imputazione delle somme di denari di cui ai punti 4 e 6,
disporre la divisione e determinare la somma spettante per legge ai convenuti, con
interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in subordine, disporre la riduzione e
determinare la quota di eredità spettante ai convenuti;
10. Ordinare la correlativa
divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità
degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate
masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
11. Porre a carico delle altre parti il
pagamento delle spese di manutenzione sino ad oggi sostenute;
12. Porre ogni spesa a
carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di
non accoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti
alle relative spese legali e di procedura;
13. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto
opportuno e consequenziale;
14. Rendere al conto e conferire alla massa le somme
percepite ovvero in caso di mala gestio le somme che si sarebbero dovute percepire con
una gestione diligente ovvero il risarcimento del danno per avere locati degli immobili
non a norma;
15. Obbligare il signor pacifici a versare le somme riscosse quali i canoni
di locazione e relativi frutti su un conto vincolato nonché il conferimento dei beni
personali della e dei gioielli”. Per_1
1.2- Si è costituita e ha contestato le domande avanzate da Controparte_1 Parte_1
e , aderendo alla posizione e alle richieste avanzate dal padre.
[...] Parte_2
1.3-La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, con l'assunzione della prova orale ammessa e con l'acquisizione dell'elaborato tecnico disposto dal CTU
nominato in corso di lite. Precisate le conclusioni, è stata decisa con la sentenza qui impugnata, che ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti e,
5 avendo il primo giudice integralmente condiviso le valutazioni del consulente tecnico, ha così statuito riguardo ai beni da dividere: “…. attribuisce a , nato a [...]
Sellano il 29.3.1929 – C.F. , la piena proprietà dei beni immobili CodiceFiscale_8
individuati come da elaborato peritale con le lettere D + W;
valore complessivo pari ad
€. 145.922,00);
3. Per l'effetto, attribuisce a , nato a [...] il [...] – Parte_1
C.F. , la piena proprietà dei beni immobili individuati come da CodiceFiscale_9
elaborato peritale con le lettere C + F + X;
valore complessivo pari ad €. 97.281,00); 4.
Per l'effetto, attribuisce a , nato a [...] l'[...] – C.F. Parte_2 [...]
la piena proprietà dei beni immobili individuati come da elaborato peritale C.F._10
con le lettere B + G + Z;
valore complessivo pari ad €. 97.281,00);
5. Per l'effetto,
attribuisce a , nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1 C.F._11
, la piena proprietà dei beni immobili individuati come da elaborato peritale con
[...]
le lettere A + E + I + Y;
valore complessivo pari ad €. 97.281,00)”.
In merito invece alla domanda riconvenzionale spiegata da e Parte_1 Parte_2
, il tribunale ha stabilito che: “
6. In parziale accoglimento della domanda
[...]
riconvenzionale, condanna a reintegrare la massa ereditaria con la Controparte_2
somma di €. 2.999,91, oltre agli interessi legali come in motivazione;
7. In parziale
accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento, Controparte_2
in favore di della somma di €. 122,22 mensili, con decorrenza ed interessi Parte_1
legali come in motivazione;
8. Per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_2
in favore di della somma di €. 122,22 mensili, con decorrenza ed Parte_2
interessi legali come in motivazione”; ha invece rigettato la domanda di usucapione formulata da , in quanto ritenuta non supportata da idonea prova nonché la Parte_1
domanda di accertamento della nullità dell'atto di donazione dell'immobile acquistato da
6 con denaro della madre per difetto di forma, poiché anch'essa ritenuta Controparte_1
non provata.
§2-La sentenza è stata impugnata da e , con atto di appello Parte_1 Parte_2
alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di motivi rubricati come segue: “I – Carenza di motivazione. Illogicità e
contraddittorietà delle motivazioni. Mancato accoglimento della richiesta di esibizione”.
“II - Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all' attribuzione
delle quote”.
“III - Impugnazione nella parte in cui non ha riconosciuto l'intero della domanda
riconvenzionale proposta per le motivazioni sopra riportate”.
“IV - Sulle spese”, nonostante l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, il tribunale ha erroneamente compensato le spese di lite.
Gli appellanti hanno perciò chiesto: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni
contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere la domanda
come formulata in primo grado e le conclusioni ivi rassegnate e riprodotte sub q) della
premessa in fatto, che devono intendersi qui riportate e trascritte. Con vittoria di spese,
competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
§2.1-Si è costituita e ha contestato l'appello, eccependone, in via Controparte_1
pregiudiziale, l'inammissibilità, essendo state con esso riproposte le argomentazioni già
svolte in primo grado dagli appellanti, senza alcuna indicazione della parti della sentenza oggetto di doglianza e le diverse determinazioni auspicate.
Ha poi eccepito la nullità dell'atto di appello relativamente alla posizione di Parte_2
, in quanto proposto dal medesimo difensore pur essendo la posizione di
[...]
quest'ultimo contrapposta a quella di , quanto meno riguardo alla domanda Parte_1
riconvenzionale di usucapione. Inoltre, deve ritenersi non valida alla proposizione
7 dell'appello la procura conferita in primo grado da all'avv. Mastrantonio, Parte_2
siccome tacitamente revocata, nel corso del giudizio di primo grado, in ragione della costituzione di altro difensore.
ha infine contestato l'appello nel merito, in quanto infondato in fatto Controparte_1
e in diritto e chiesto la conferma della sentenza impugnata.
§2.2-Si è costituito e ha contestato l'appello innanzitutto perché Controparte_2
inammissibile, poi perché nullo relativamente alla posizione di e nel Parte_2
merito perché infondato in fatto e in diritto;
quindi, ne ha chiesto il rigetto.
§2.3-La Corte, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e l'ha riservata in decisione, ma rimessa sul ruolo per acquisire chiarimenti dal CTU già nominato in primo grado. Acquisiti i quali,
all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata ancora riservata in decisione.
§3-Va anzitutto chiarito che in primo grado gli odierni appellanti si sono ritualmente costituiti con il patrocinio dell'avv. Nunzia Mastrantonio, giusta procura alle liti rilasciata in data 22.11.2013, con la quale il potere di rappresentarli e difenderli veniva conferito non solo per la prima fase della lite, ma anche per i successivi gradi e fasi, compreso per il processo esecutivo ed eventuali opposizioni. Successivamente, per non meglio decifrabili ragioni, senza che nessuna revoca del detto mandato intervenisse, il medesimo con “comparsa di intervento volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c.”, in Parte_2
data 18.09.2014, è “intervenuto” nel giudizio in corso, pur essendo nello stesso già
costituito.
Appare evidente, quindi, che al di là della ritualità e ammissibilità di quello che la predetta parte ha definito “intervento volontario”, nessuna revoca della precedente nomina del difensore è intervenuta;
ché, anzi, alle difese già spiegate nella comparsa di costituzione
8 e risposta anche il nuovo difensore si è riportato e ne ha chiesto l'accoglimento,
specificando di non volersi opporre alla domanda di usucapione spiegata dal condividente
. E, pertanto, volendo dare un plausibile significato giuridico al ridetto atto Parte_1
di intervento, deve intendersi quale costituzione di altro difensore, in aggiunta non già in sostituzione del precedente.
Sotto altro profilo va poi considerato che non sussiste nessun conflitto fra le posizioni dei condividenti innanzi indicati, ben essendo possibile che il loro interesse sia convergente nei termini nel medesimo atto difensivo di costituzione indicato e che uno dei condividenti intenda riconoscere l'intervenuta usucapione di uno dei beni compreso nell'asse ereditario in favore dell'altro.
§3.1-Sempre in via preliminare è bene precisare che non assume rilievo idoneo a determinare l'interruzione del processo la mera allegazione difensiva, proveniente da parti diverse rispetto a quella cui l'evento afferisce e che risulta ritualmente costituita in giudizio, dell'intervenuto decesso di in corso di lite (cfr. art. 300, I Controparte_2
comma, c.p.c.).
Infatti, il decesso di una delle parti in lite, ritualmente costituita, ove non dichiarata dal suo procuratore costituito con mandato regolarmente dato prima dell'intervenuto decesso,
non è idoneo a provocare l'interruzione del giudizio stesso (cfr., fra le molte, Cass. civ.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 12183 del 07/05/2021). E il difensore costituito nell'interesse di mai ha dichiarato l'evento, anzi avendo depositato anche comparsa Controparte_2
conclusionale.
In più, deve considerarsi che tutti gli eredi della predetta parte già risultano costituiti in giudizio.
§3.2-I rilievi di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., allegati dalle parti appellate sono in parte fondati, dovendo anzitutto segnalarsi la incongrua esposizione
9 delle richieste reiterate in appello, rispetto ai motivi di appello formulati. Infatti, pur avendo gli appellanti richiamato e riportato tutte le richieste formulate in primo grado,
poi nulla hanno dedotto in merito alla lesione della quota di legittima, di cui pure avevano chiesto la reintegrazione;
né hanno mai specificato in quali termini questa si sia concretata e, soprattutto, mai hanno segnalato un eventuale errore del primo giudice nel non accoglierla o trascurarla.
In realtà, i motivi di appello sono solo in parte congruenti rispetto alle richieste formulate,
come di seguito dato conto e anche volendoli analizzare nel merito non consentono di giungere a determinazioni diverse da quelle adottate dal primo giudice.
Gli appellanti con il primo motivo hanno lamentato la “Carenza di motivazione. Illogicità
e contraddittorietà delle motivazioni. Mancato accoglimento della richiesta di esibizione.
L'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso è decisivo per il giudizio in relazione al mancato accoglimento della richiesta di esibizione in giudizio ex articolo 210 c.p.c., delle copie degli assegni inerenti al conto corrente del
Signor ”. E a fondamento della censura hanno prodotto, per la prima Controparte_2
volta in questo grado di appello, ulteriore documentazione, attestante, a loro dire, la materiale dazione da parte del padre, , delle somme utilizzate dalla Controparte_2
condividente, per l'acquisto di immobile intestato a suo nome. Controparte_1
Somme queste prelevate dal conto del donante cointestato con la moglie . Persona_1
Ora, pur volendo superare la evidente tardività della produzione, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., non giustificata da nessuna oggettiva circostanza idonea allo scopo, rimarrebbe da constatarne l'irrilevanza ai fini dell'auspicata pronuncia.
Difatti, gli appellanti con formulazioni difensive alquanto contraddittorie chiedono sia la restituzione alla massa delle somme concesse alla condividente sia la Controparte_1
declaratoria di nullità dell'acquisto immobiliare dalla stessa effettuato con le somme
10 ricevute dal padre. E tale contraddittorietà già di per sé rende il motivo inammissibile,
poiché non corrispondente ai crismi di cui all'art. 342 c.p.c., non essendo evincibili le ragioni che lo sostengono dal punto di vista logico-giuridico, essendo ben diversi i presupposti di accoglimento dell'una domanda rispetto all'altra. E anche volendo dare per comprovato che effettivamente la lamentata elargizione di somme appartenenti ai coniugi in favore della figlia, vi sia stata, ciò non Controparte_3 Controparte_1
sarebbe sufficiente a far ritenere la donazione indiretta dell'immobile tramite la medesima somma acquistato, siccome deve condivisibilmente darsi seguito alle direttrici ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: La donazione
indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia
mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario,
sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le
circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte
e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse
dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile
da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola
dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato
pagato dai genitori dell'ex coniuge) (Cass. civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 9379 del
21/05/2020; Sez. 2 - , Ordinanza n. 18814 del 04/07/2023).
Del tutto fuori centro, rispetto alla finalità probatoria di cui innanzi, è quanto dedotto dagli appellanti nell'atto di appello: <
degli assegni e si faceva richiesta di emettere ordine di esibizione, e comunque di accesso agli atti, relativamente agli scambi intercorsi nel lasso temporale che va tra il 2010 ed
2012, tra i rapporti di conto corrente attivi presso la , Controparte_4
filiale di OL, e la , filiale di Leonessa, intestati a Controparte_5 CP_1
11 , nonché la lista movimenti del conto corrente di quest'ultima filiale nel CP_2
medesimo periodo.
L'importanza di tale produzione era evidente, dal momento che avrebbe consentito di fornire ulteriore dimostrazione alla circostanza che il denaro distratto dal conto
corrente della sig.ra , ed in buona parte derivante dalla vendita Persona_1
dell'immobile di quest'ultima, cui ha illegittimamente partecipato quale sedicente
comproprietario il sig. , sono stati infine utilizzati della sig.ra Controparte_2 CP_1
ai fini dell'acquisto dell'immobile di Leonessa, realizzando la dissimulata
[...]
donazione di cui si chiedeva la collazione.
Quand'anche non volesse ritenersi in questo senso, peraltro, non può non notarsi come il sig. abbia distratto dal conto corrente della sig.ra i proventi Controparte_2 Per_1
della vendita di un immobile in questa maniera provocando una evidente lesione della
quota di legittima degli odierni convenuti. Tale fatto è stato provato anche dalla
documentazione versata in atti dalla SI . A tal proposito è Controparte_1
necessario soffermare l'attenzione sulle singolari e discordanti dichiarazioni della
sig. la quale nella stipula dell'atto di compravendita afferma di Controparte_1
essere casalinga e di acquistare l'immobile con “denaro personale” e che suo marito
sig. “consapevole della provenienza di tale denaro” acconsente che CP_6
l'immobile venga escluso dalla comunione dei beni e poi ammetta con il deposito della
scrittura privata (allegata nel fascicolo della Sig. )di aver ricevuto dai Controparte_1
genitori la somma di euro 75 mila e di averla restituita pur essendo casalinga in soli 5
mesi senza dare prova dei prelevamenti provenienti dal conto della Controparte_1
e il conto ricevente stante la somma ingente restituita in poco tempo. Dall'estratto conto
depositato non vi è traccia che le somme versate dal 03.10.2011 al 04.03.2012 come da
12 scrittura privata siano rientrate effettivamente nella disponibilità di signori
[...]
. Parte_3
A ciò si aggiunga che detta scrittura è sottoscritta soltanto da e non Controparte_2
da che alla data del 04.03.2012 era ancora in vita>>. Persona_1
Come chiaramente evincibile dal tenore del su riportate difese con esse sempre si insiste sulla prova della sola dazione di denaro dal padre alla figlia, senza nessuna allegazione e prova di elementi che possano far ritenere senz'altro comprovato lo spirito di liberalità
che ha determinato la consegna di denaro;
per giunta, contraddetta dalla stessa prova documentale segnalata dalla parte appellante, costituita dall'impegno della coerede a restituire le somme ricevute dal padre in cinque rate. Controparte_1
Invero, rispetto a tale impegno gli appellanti si sono limitati a dolersi dell'inverosimiglianza, essendo la coerede loro congiunta casalinga e della mancanza di traccia sui conti bancari del loro comune padre, delle somme asserite Controparte_2
restituite.
Deve, tuttavia, di contro rilevarsi che la restituzione ben potrebbe essere avvenuta con il contributo del marito dell'obbligata, compartecipe all'acquisto effettuato dalla moglie con la provvista in contestazione e, comunque, non essendo l'inadempimento all'obbligo della restituzione – di per sé – prova dell'intento di liberalità dei donanti.
Va poi evidenziato che gli appellanti hanno tentato di provare la donazione indiretta,
adducendo circostanze ancor meno pertinenti, in quanto, volte a dare dimostrazione di una illecita ingerenza del padre in atti di vendita di beni appartenenti solo alla defunta moglie, con l'intento di sottrarre alla massa ereditaria e alla successione legittima il denaro ricavatone ed accreditato sul conto con la de cuius cointestato.
In effetti, come opportunamente posto in evidenza dal primo giudice, tutte le predette operazioni di vendita di beni immobili, di prelievo di somme di denaro dal conto
13 cointestato con la moglie , dazione delle somme di cui si pretende la Persona_1
restituzione dalla coerede, , sono state poste in essere allorché Controparte_1 Per_1
era ancora in vita, per cui, in mancanza di allegazione e prova della incapacità di
[...]
intendere e di volere della stessa o di una operazione di truffa e sottrazione di beni, deve presumersi che le azioni compiute da lei e dal di lei coniuge siano state fra gli stessi concordate e consapevolmente volute.
A ciò appare anche il caso di aggiungere che, finché in vita, ben poteva Persona_1
disporre a suo piacimento delle sue sostanze patrimoniali.
Ne deriva che l'ordine di esibizione correttamente è stato negato dal primo giudice,
poiché non avrebbe potuto dare prova dell'intento di liberalità mai compiutamente e congruamente allegato ed essendo del tutto non rilevanti, ai fini del decidere, le asserite
“distrazioni” di somme di denaro appartenenti alla de cuius, allorché era in vita, da parte del marito. In ogni caso, ove pure vi fossero state, non avrebbero potuto essere rimediate attraverso l'azione esperita, qualificata di nullità del negozio di donazione indiretta.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno segnalato: “Carenza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione in relazione all' attribuzione delle quote”, in quanto, il CTU: -non ha tenuto conto della non condonabilità dei bei assegnati, per i quali era in corso già pratica di condono edilizio, per essere intervenuti ulteriori abusi;
-per non aver tenuto conto di locale costituente “locale tecnico” e precisamente “intercapedine”; -
-riguardo al valore attribuito al compendio immobiliare da dividere, “la determinazione del valore dei singoli beni, seppur accettabili nelle loro risultanze in ordine agli importi unitari adottati dal C.T.U., non è supportata da una corretta esposizione del procedimento logico estimativo adottato (diretto “sintetico comparativo” o indiretto “analitico”,
incentrato su varie metodologie a secondo dell'immobile da stimare e/o dalla diversa ragione pratica che promuove la stima), da un'identificazione delle indagini ricavate dal
14 C.T.U. dalle diverse fonti di mercato (di solito pubblicazioni immobiliari e notizie di compravendita avvenuta) e riferito a beni simili o assimilabili aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche di quelli oggetto della presente valutazione e con riferimento all'attualità”; -non sono state considerate le spese per l'espletamento delle pratiche di condono e per la riduzione in pristino degli immobili abusivi.
Nessuno dei su riportati rilievi è condivisibile.
L'asserita erronea determinazione del valore del compendio da dividere, poiché
abusivamente 'modificato' risulta smentita dalla lettura delle valutazioni compiute dal
CTU, come illustrate nella relazione tecnica depositata in primo grado, essendo dato leggere alle pagg. 10, 11 e 12: <<…lo scopo della CTU è l'attribuzione del valore
commerciale ad una massa ereditaria regolarmente assentita, al recupero doloroso della situazione originale di cui al condono, l'unica che potrebbe aver diritto al rilascio del
nulla osta paesaggistico e successivamente al rilascio definitivo della concessione in
sanatoria.
Con questo strumento si renderebbero nuovamente commerciabili gli immobili,
permettendo l'assegnazione di valori di mercato veri e non virtuali, consentendo compravendite e rogiti.
Dall'incontro avuto in Soprintendenza è emerso un quadro d'insieme in cui, nel rispetto delle domande in sanatoria presentate, i Beni Culturali non avrebbero motivo di negare il
nulla osta paesaggistico.
Pertanto i cespiti saranno valutati nel rispetto delle domande di condono, come se il
rilascio della concessione in sanatoria fosse semplicemente in itinere, previo un iter
amministrativo ancora da completare e, ove non presentate, nella destinazione d'uso
dell'epoca.
Per cui l'intercapedine dell'epoca, oggi identificato come:
15 -cantina distinta al fg..72; part.lla 428; sub 6,
non potendo avere valore di mercato viene stralciato.
In risposta alle osservazioni del Geom. che, segnalando un refuso di cui lo Per_3
ringrazio, indica come il cespite, da sempre utilizzato come cantina, avrebbe comunque un suo valore intrinseco, si risponde che in giudizio non è possibile prescindere dalla normativa vigente.
Difatti nella condizione di CTU ci si deve attenere al valore di mercato legittimato o in
via di legittimazione, come nel ns. caso, diversamente l'assenza o la carenza di un titolo
abilitativo impedisce la valutazione.
Posto che l'esistenza di un identificativo catastale non legittima la regolarità del cespite,
nelle more di un giudizio il CTU si trova, purtroppo, a dovere ratificare l'assenza di un bene sano.
In risposta al secondo quesito: determini il valore dei singoli beni e dell'intera massa;
dopo attenta analisi delle dinamiche di mercato su piazza, confortate dallo stato delle compravendite disponibili on line e dai dati presenti nell'Osservatorio delle transazioni immobiliari è stato possibile ricavare i più probabili valori di mercato dei cespiti di cui alla presente divisione>> (grassetto e corsivo per pronta evidenza).
Come è agevole evincere, le su riferite valutazioni rendono del tutto vane le doglianze innanzi enumerate, siccome il CTU ha chiaramente dato atto di aver valutato, quali beni compresi nel compendio ereditario da dividere, solo quelli assentiti da regolare concessione edilizia o quelli per i quali è in corso di definizione la domanda di rilascio di concessione in sanatoria, senza tenere in nessun cale le eventuali modifiche ai ridetti beni intervenute nel corso del tempo.
Appare sufficiente la constatazione che il CTU ha inserito nel progetto divisionale solo ed esclusivamente i beni regolari dal punto di vista urbanistico-amministrativo, per
16 rendere prive di pregio tutte le contestazioni degli appellanti volte a segnalare le intervenute modifiche non assentite dei ridetti beni, essendo approdo ermeneutico consolidato quello secondo cui la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001
e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art
1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità
"testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo,
un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle
norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli
estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e
deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della
dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile
all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della
difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (per tutte Cass. Sez. U - ,
Sentenza n. 8230 del 22/03/2019; Sez. 2 -, Ordinanza n. 23394 del 01/08/2023; Sez. 2 - ,
Sentenza n. 30425 del 17/10/2022 e con specifico riferimento al giudizio di divisione ereditaria, Ord. n. 7020 del 9 marzo 2023).
Quanto al locale “intercapedine”, pur volendo tralasciare che è stata la stessa parte appellante ad affermare che “è accettabile” la stima complessiva della massa ereditaria, il
CTU ha dato atto di non aver proceduto alla sua valutazione proprio perché non realizzato in conformità alla concessione edilizia relativa al fabbricato di cui è parte.
La censura relativa alla mancata indicazione del metodo seguito dal CTU per pervenire alla valutazione del compendio ereditario oggetto di lite è perplessa e contraddittoria già
per come formulata, siccome è dato atto, nel medesimo atto di appello, che: “la determinazione del valore dei singoli beni, seppur accettabili nelle loro risultanze in ordine agli importi unitari adottati dal C.T.U.”. Ma soprattutto risulta contraddetta da
17 quanto riferito dal medesimo ausiliario, nella parte della relazione dallo stesso redatta e innanzi testualmente riportata.
Miglior sorte non può essere riservata neppure a terzo motivo, con cui è stato lamentato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nell'interesse di . Parte_1
Quest'ultimo ha preteso contestare quanto ritenuto dal primo giudice con le scarne deduzioni di seguito testualmente riportate: <
contraddittoria in relazione alla richiesta di usucapione. Si impugna, infatti, la sentenza nella parte motiva in cui afferma: “Nel merito.
1. Domanda riconvenzionale. A. Va
respinta quella di usucapione formulata dal convenuto . […]largamente Parte_1
insufficiente a dar prova del possesso qualificato del bene, cioè continuo ed esclusivo
senza interferenze di terzi.” Differentemente da quanto ritenuto, parte attrice ha assolto
l'onere della prova e non vi è stata contestazione se non da parte della Sig.ra CP_1
È stato provato a mezzo testimoni l'uso pacifico e non clandestino del locale
[...]
sgabuzzino.
Si insiste, pertanto, nella richiesta di usucapione>>, senza null'altro aggiungere per dare conto degli oggettivi elementi di prova eventualmente trascurati dal primo giudice,
allorché si è determinato al contestato rigetto. Ciò nonostante sia pacifico l'orientamento ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: in materia di
successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli
altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio
possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di
godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e
non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri
partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi
dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il
18 pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la
presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia
anticipato anche la quota degli altri (cfr., fra le tante, Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 35067
del 29/11/2022; Sez. 2 -, Ordinanza n. 22663 del 19/07/2022), tal che in mancanza di allegazione, prima ancora che di prova, dell'intenzione di godere del bene oggetto di domanda in via esclusiva, e con lo specifico intento di escludere qualsivoglia altro dei coeredi, deve confermarsi l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di usucapione.
Anche il IV motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, essendosi limitati gli appellanti ad affermare che nonostante il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite, e null'altro.
Da ultimo deve anche specificarsi che le valutazioni “integrative” rese dal CTU in questa seconda fase della lite in nulla possono condizionare questa pronuncia, poiché rese dall'ausiliario dando per presupposte valutazioni giuridiche pregiudiziali, quali quelle qui esposte in relazione ai primi due motivi, ancora non compiute e sicuramente non demandabili all'ausiliario stesso, bensì al collegio giudicante.
L'appello va quindi rigettato.
Quanto alle spese di lite del grado, stante la natura della controversia, i rapporti di parentela nonché il contegno processuale di tutte le parti in lite, fermamente arroccate sulle rispettive posizioni, sì da rifiutare qualsivoglia definizione transattiva della contesa,
rende evidente la sussistenza dei presupposti per disporne la compensazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando, così
provvede:
19 1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese di lite del grado.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012, a carico degli appellanti in via solidale.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.04.2025
La Presidente est.
dott. Marianna D'Avino
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