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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione Specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nei processi d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 3897/2020, pubblicata il 9 giugno 2020, iscritti ai nn. 2537-2572-2670-2700-2704-
2803-2866-2923 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e poi riuniti, pendenti
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Spada (C.F. C.F._1
) e dall'avv. Antonino Spada (C.F. ); C.F._2 C.F._3
APPELLANTE NEL PROC. 2537/2020
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dagli avv. Claudia Zhara Buda (C.F. ) e Massimo Zhara Buda (C.F. C.F._5
; C.F._6
APPELLANTE NEL PROC. 2572/2020
E
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._7 rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Antoniazzi (C.F. ); C.F._8
APPELLANTE NEL PROC. 2670/2020
1 E
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), CP_3 C.F._9 rappresentato e difeso dal prof. avv. Astolfo DI AMATO (C.F. e dagli C.F._10 avv.ti Francesca Paola RINALDI (C.F. , Francesco SCUTIERO (C.F. C.F._11
) e ER CO (C.F. ); C.F._12 C.F._13
APPELLANTE NEL PROC. 2700/2020
E
(C.F. , quale erede universale con Controparte_4 C.F._14 beneficio di inventario di (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._15 dall'avv. prof. Paolo Piva (C.F. e dall'avv. Giacomo Martini (C.F. C.F._16
); C.F._17
APPELLANTE NEL PROC. 2704/2020
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_5 C.F._18 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Solfaroli Camillocci (C.F. ); C.F._19
APPELLANTE NEL PROC. 2803/2020
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_6 C.F._20 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Casertano (C.F. ; C.F._21
APPELLANTE NEL PROC. 2866/2020
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_7 C.F._22 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Balletta (C.F. ; C.F._23
APPELLANTE NEL PROC. 2923/2020
E
, nato a [...], il [...] (C.F. ), CP_8 C.F._24 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Spada (C.F. ), dall'avv. Mimmo C.F._2
Napoletano (C.F. e dall'avv. Andrea Zappulla (C.F. C.F._25
); C.F._26
APPELLANTE INCIDENTALE
2 E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_9 C.F._27 difeso dagli avv.ti Gianni Bedei (C.F. ), Daniela Saragoni (C.F. C.F._28
) e Giancarlo Pierpaolo Pezzuti (C.F. ); C.F._29 C.F._30
APPELLANTE INCIDENTALE
E
(CF: ), in Controparte_10 C.F._31 persona dei Curatori Avv. Sabino Rascio e Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_11 prof. Giacomo D'Attorre (C.F. ); C.F._32
APPELLATO
E
(C.F. ), in persona del Curatore, prof. Controparte_12 P.IVA_1 CP_13
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Fabbricatore (C.F. ) e
[...] C.F._33
Lorenzo Greco (C.F. ); C.F._34
APPELLATO
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_14 C.F._35 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Luca (C.F. ); C.F._36
APPELLATO
E
con sede legale in IA NE (TV) alla Via Marocchesa n. 14 Controparte_15
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Palmieri (C.F. P.IVA_2
); C.F._37
APPELLATA
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_16 C.F._38
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il della società CP_10 Parte_3
esponeva quanto segue:
[...]
3 a) con sentenza del 4.4.2013 il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della
Controparte_17
b) l'oggetto sociale della fallita consisteva nella gestione degli ippodromi di Roma “Tor di
Valle”, Napoli “Agnano” e Firenze “Le Mulina” e “Visarno”;
c) il capitale sociale era stato ridotto da € 4.319.040 ad € 10.000 con delibera del 02.04.2012;
d) il CdA era stato composto:
- dal 29.06.2006 al 18.12.2008 da (che aveva ricoperto anche la carica di Controparte_5 liquidatore dal 15.09.2010 all'11.11.2011 e dal 2.4.2012 sino alla dichiarazione di fallimento),
, e CP_8 Controparte_16 Controparte_14 Parte_1 Parte_4
; Parte_2
- dall'11.11.2011 al 2.4.2012 da , , Controparte_5 CP_8 Persona_1 [...]
e Parte_1 Persona_2
e) primo liquidatore della società era stato dal 18.12.2008 al 15.09.2010 CP_3
f) il collegio sindacale negli anni era stato così costituito:
- dal 24.12.2007 al 26.06.2009 da (in qualità di Presidente), Controparte_6 CP_9
ed (in qualità di sindaci effettivi);
[...] Controparte_1
- dal 26.06.2009 fino alla dichiarazione di fallimento da (in qualità di Controparte_6
Presidente), e (in qualità di sindaci effettivi); Controparte_2 Controparte_7
g) con tre distinti atti, stipulati tra il 5 ed il 6 maggio 2008, la società cedeva i rami di azienda relativi alla gestione degli ippodromi di Firenze, Roma e Napoli a fronte di corrispettivi irrisori e non corrisposti dalle società cessionarie;
h) in particolare, con scrittura privata datata 5.5.2008 la fallita cedeva alla Controparte_18 il ramo d'azienda costituito dall'attività di gestione dell'Ippodromo Visarno e dell'Ippodromo
[...]
Le Mulina al prezzo di € 87.755,91;
i) con altra scrittura privata datata 6.5.2008 la fallita alienava all' Controparte_19
avente come socio unico la il ramo di azienda costituito dall'attività di gestione
[...] CP_12 dell'Ippodromo di Tor di Valle di Roma, al prezzo di € 1.185.246,21;
4 j) con ulteriore scrittura privata datata 6.5.2008 la fallita cedeva alla Parte_5 il ramo di azienda costituito dall'attività di gestione dell'Ippodromo di Agnano di Napoli, al prezzo di € 174.688,12;
k) con atto pubblico del 21.07.2008 la fallita vendeva alla un Parte_5
appezzamento di terreno della superficie di mq 8899 al prezzo di euro 200.000,00;
l) i contratti predetti integravano atti di mala gestio essendo stati stipulati ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato dei rami aziendali ceduti;
m) il bilancio della al 31.12.2007 presentava un ammontare di perdite tale Controparte_10
da erodere il capitale sociale di oltre un terzo, circostanza che avrebbe dovuto indurre gli organi sociali a porre la società in liquidazione;
n) nonostante l'erosione del capitale sociale al 31.12.2007, gli amministratori avevano compiuto nuove operazioni, consistite nelle predette cessioni di rami di azienda, accumulato anche ulteriori debiti verso l'erario e gli enti previdenziali, con relativi interessi e sanzioni.
Su tali presupposti il rassegnava le seguenti conclusioni: CP_10
“1) accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti, nelle loro rispettive qualità, per le violazioni di legge e di statuto meglio descritte in narrativa;
2) accertare e dichiarare che, in conseguenza di tali violazioni, la società fallita ha subito un danno pari complessivamente ad euro 46.802.727,52 per le ragioni di cui in narrativa;
3) per l'effetto condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento in favore del
della somma di euro 46.802.727,52 o alla maggiore o minore somma che l'Ill.mo CP_10
Tribunale Vorrà accertare anche in via equitativa;
4) in subordine, condannare i convenuti al pagamento in favore del fallimento, in relazione alla parte di responsabilità in concreto a ciascuno imputabile, della somma di euro 46.802.727,52
o alla maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale Vorrà accertare anche in via equitativa;
5) condannare le controparti al pagamento delle spese di lite”.
Si costituivano tutti i convenuti (tranne e che venivano Persona_1 Controparte_16
dichiarati contumaci) i quali chiedevano il rigetto della domanda, ritenendo insussistenti gli addebiti mossi dal . CP_10
, inoltre, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della Controparte_14 [...]
socia della , per essere da essa manlevata in caso di condanna. CP_12 Controparte_10
5 Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda proposta nei Controparte_20 suoi confronti dal . CP_14
si costituiva chiamando in causa la per Controparte_1 Controparte_15 essere da quest'ultima garantita in caso di condanna.
Si costituiva, infine, anche la associandosi alle tesi difensive già assunte Controparte_15
dal proprio chiamante in causa.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente le domande proposte dal così decidendo: CP_10
“a) in accoglimento parziale della domanda, condanna, in solido tra loro, CP_5
, , , ,
[...] CP_8 Controparte_16 Controparte_14 Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Controparte_6 Controparte_1
, , al pagamento in favore della
[...] Controparte_9 Parte_6 della somma di € (1.195.331,88+40.000), oltre interessi legali dalla
[...] notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo soddisfo;
b) in accoglimento parziale della domanda, condanna, in solido tra loro, CP_5
, , , ,
[...] CP_8 Controparte_16 Controparte_14 Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Controparte_6 Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_2 Controparte_7
al pagamento in favore della CP_3 Parte_7 della somma di € 11.213.765,00, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di
[...] citazione sino all'effettivo soddisfo;
c) rigetta le domande proposte nei confronti dei convenuti E Persona_1 _2
;
[...]
d) condanna a manlevare il convenuto Controparte_15 Controparte_1
nei limiti del massimale di € 172.152,30 e la condanna a rifondere le spese della
[...] chiamata in causa che si liquidano in € 2932,00 per spese e € 13.420,00 per compensi, oltre iva, cpa ed accessori di legge se dovuti;
e) compensa per la metà le spese di lite tra la Parte_7 ed i convenuti , , ,
[...] Controparte_5 CP_8 Controparte_16
, , , Controparte_14 Parte_1 Parte_2 CP_6
, , ,
[...] Controparte_1 Controparte_9 CP_2
, , e li condanna in solido al
[...] Controparte_7 CP_3
6 pagamento delle spese già prenotate a debito, nonché di quelle ulteriori di causa - liquidate con separato provvedimento a norma dell'art. 82 del d.p.r. 115/2002 e con anticipazione a carico dell'Erario – disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
f) condanna il al pagamento delle spese in Parte_7 favore del convenuto che si liquidano in € 32.000,00 per compensi, oltre iva, Persona_2
cpa ed accessori di legge se dovuti;
nulla per le spese nei confronti del convenuto _1
;
[...]
g) condanna il convenuto al pagamento delle spese in favore del terzo Controparte_14 chiamato che si liquidano in € 13.500,00 per compensi, oltre iva, cpa ed Controparte_12
accessori di legge se dovuti;
h) i convenuti , , , Controparte_5 CP_8 Controparte_16
, , , Controparte_14 Parte_1 Parte_2 CP_6
, , ,
[...] Controparte_1 Controparte_9 Controparte_15
, al pagamento
[...] Controparte_2 Controparte_7 CP_3 delle spese di CTU contabile come già liquidate”.
Il giudizio di secondo grado
Con distinti atti di citazione hanno impugnato la sentenza , Parte_1 [...]
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Parte_2 Controparte_5
e ritenendo che erroneamente il Tribunale avesse accertato Controparte_6 Controparte_7
il compimento da parte loro di atti di mala gestio consistenti:
• nell'aver ceduto il ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione dell'ippodromo di
Agnano ad un prezzo vile;
• nell'aver proseguito l'attività di impresa nonostante l'azzeramento del capitale sociale;
• nel non aver pagato i debiti tributari.
e hanno proposto appello incidentale, nell'ambito del gravame CP_8 Controparte_9
proposto dal per le medesime ragioni indicate dagli altri appellanti. Parte_1
Il e il si sono costituiti chiedendo il Controparte_21 Controparte_20
rigetto delle impugnazioni e la conferma della sentenza.
7 La si è costituita associandosi alle difese del proprio assicurato. CP_15
si è costituito tardivamente in data 27.6.2022 chiedendo la riforma della Controparte_14
sentenza nella parte in cui era stato condannato al pagamento, in favore della curatela del della somma di € 11.213.765,00; in via subordinata ha chiesto Controparte_10
ripartirsi la condanna in base alle rispettive responsabilità degli amministratori e dei sindaci, determinando la quota di ciascuno di essi.
Avvenuta la riunione delle diverse impugnazioni, dopo alcuni rinvii chiesti dalle parti per tentare la conciliazione, all'udienza del 26.3.2024 sono stati sottoscritti i verbali di conciliazione tra il e gli appellanti Controparte_10 CP_3 CP_8 Parte_1 Controparte_1
, ; quindi la Corte ha rinviato la CP_2 CP_6 Parte_2 CP_9 CP_7 CP_15 causa all'udienza del 14.5.2024 per dar modo alle parti di valutare le richieste da avanzare al
Collegio in ordine alle modalità di definizione del giudizio, anche nei confronti delle parti non concilianti.
All'udienza del 14.5.2024 le parti che hanno conciliato la lite hanno chiesto dichiararsi tra esse la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali;
inoltre, il difensore del ha dichiarato di ridurre la domanda di condanna nei Controparte_10 confronti di , e nei limiti di € 350.000,00. Controparte_5 Controparte_16 Controparte_14
All'udienza del 10.12.2024 la Corte si è riservata la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La cessazione della materia del contendere
All'udienza del 26.3.2024 sono stati sottoscritti innanzi a questa Corte i verbali di conciliazione tra il e , , , Controparte_10 CP_3 CP_8 Parte_1 [...]
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4 CP_9
, e la . Con tali atti le parti hanno rinunciato alle
[...] Controparte_7 Controparte_15
reciproche domande ed impugnazioni, con compensazione delle spese giudiziali, dichiarando espressamente di ritenersi integralmente soddisfatte e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra. Per tali ragioni hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Visto il chiaro tenore dei verbali di conciliazione, nonché la concorde richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, limitatamente ai rapporti tra le parti sopra indicate, con compensazione integrale tra le stesse delle spese di lite.
8 B. L'omologazione del concordato fallimentare della CP_12
Il 9.12.2024 i difensori del hanno depositato copia del decreto di omologa Controparte_12
del concordato fallimentare emesso dal Tribunale di Roma il 3/4/2024.
Il Collegio ritiene che tale evento non determini l'interruzione del giudizio, tenuto conto che con la sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dal nei confronti CP_14
della e che in tale parte la pronuncia è passata in giudicato, non essendo stata impugnata. CP_12
C. La riduzione della domanda del Fallimento
All'udienza del 14.5.2024 il difensore del riportandosi ad una CP_10 Controparte_10
nota depositata telematicamente il giorno precedente, ha dichiarato di ridurre la domanda di condanna proposta nei confronti di , e nei limiti Controparte_5 Controparte_16 Controparte_14 di € 350.000,00.
La Corte precisa che tale riduzione della domanda non può avere alcuna rilevanza riguardo ai rapporti processuali tra il , e , in quanto gli ultimi due CP_10 Controparte_16 Controparte_14
non hanno impugnato la sentenza che li ha condannati al risarcimento dei danni cagionati al
. Per tale ragione la sentenza è passata in giudicato nei loro confronti e non può più CP_10
essere modificata.
Viceversa, la riduzione della domanda può avere effetto relativamente al rapporto processuale tra il e nei cui confronti la sentenza non è ancora definitiva, avendo CP_10 Controparte_5
costui proposto appello tempestivamente. Sul punto si precisa che la riduzione della domanda in appello è ammissibile, non incorrendo nel divieto di cui all'art. 345 cpc, trattandosi di semplice restrizione dell'originaria domanda proposta in primo grado.
D. L'appello di Controparte_5
Il ha appellato la sentenza del Tribunale proponendo tre motivi di impugnazione. CP_5
Primo motivo
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato la sua responsabilità per l'alienazione a prezzo vile del ramo di azienda avente ad oggetto la gestione dell'Ippodromo di Agnano, condannandolo ingiustamente al risarcimento del danno quantificato in
€ 1.195.331,88, pari alla differenza tra prezzo di cessione (€ 174.688,12) e il valore di mercato del ramo di azienda stimato dal TU (€ 1.370.000).
Il sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato l'effettivo corrispettivo corrisposto CP_5 dalla cedente poiché al prezzo indicato nel contratto (€ 174.688,12) si dovrebbero aggiungere €
9 1.523.845,27, versati dalle cessionarie in data 13.12.2009 ad integrazione del corrispettivo previsto dall'atto di cessione, nonché l'ulteriore importo di € 628.183,86, acquisito al patrimonio del
Fallimento a seguito della transazione sottoscritta con il Fallimento della cessionaria per definire bonariamente l'azione revocatoria intrapresa dal Curatore della cedente ed avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia medesima cessione.
La tesi sostenuta dall'appellante non può essere condivisa.
Dalla lettura degli atti e della relazione del ctu si evince che l'importo di € 1.523.845,27 versati alla cedente dalle cessionarie in data 13.12.2009, ad integrazione del corrispettivo previsto dall'atto di cessione del 6.5.2008, si riferisce a tutti e tre i rami aziendali;
rispetto a tale importo complessivo, la somma relativa al solo ippodromo di Agnano è di € 824.045,00 (cfr. pag. 317 della ctu). Dunque, pur sommando a tale importo il prezzo della cessione, si ottiene la somma di €
998.733,12 che è comunque inferiore di € 371.266,88 rispetto al valore reale del ramo come stimato dal ctu.
Quanto all'importo di € 628.183,86 (che secondo l'appellante sarebbe stato acquisito al patrimonio del della cedente a seguito della transazione sottoscritta con il Fallimento CP_10
della cessionaria) si evidenzia che dalla lettura di tale transazione emerge che essa riguardava tutte e tre le cessioni dei rami aziendali;
pertanto, non è possibile distinguere quale parte dell'importo fosse riferibile alla cessione del ramo di Agnano. Ne consegue che non è possibile stabilire quale parte di tale somma dovrebbe essere aggiunta al prezzo della cessione. A ciò si aggiunga che il CP_10
ha contestato di avere incassato tale somma e, a fronte di ciò, il non ha fornito alcuna prova CP_5 dell'effettivo versamento dell'importo al della cedente. Dunque, deve escludersi CP_10
che l'importo predetto possa essere aggiunto al prezzo della cessione.
In sintesi, la Corte ritiene che l'importo di € 371.266,88, così come sopra determinato, rappresenti l'effettivo danno cagionato alla società dal comportamento negligente dell'amministratore. Tale somma è, comunque, superiore alla domanda di condanna avanzata dal e limitata in appello ad € 350.000,00, circostanza che determina, quindi, il rigetto sotto CP_10 tale profilo dell'impugnazione.
L'appellante, inoltre, sostiene che la decisione di cedere i rami aziendali avrebbe avuto natura strategica e sarebbe stata presa dall'Assemblea dei soci (con la delibera del 30.4.2008) con finalità conservative del valore di avviamento. Trattandosi di scelte gestorie discrezionali, finalizzate a perseguire l'interesse sociale, esse non potrebbero essere sindacate mediante l'azione di responsabilità promossa dalla curatela.
10 La Corte non condivide la tesi sostenuta dall'appellante in quanto, secondo un principio consolidato, “l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da valutarsi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell'eventuale mancata adozione da parte degli amministratori delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, di talché, una volta verificatane l'irragionevolezza, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti alla cagionata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del ceto creditorio” (Cass., Ordinanza n. 10742 del 22/04/2024).
Il , pertanto, avrebbe dovuto astenersi dall'eseguire la decisione assembleare che, CP_5
privando la società di un importante ramo aziendale a fronte di un corrispettivo inadeguato, cagionava un evidente danno al patrimonio societario.
Sotto altro profilo, l'appellante afferma che la sentenza sarebbe viziata “per non aver considerato l'unicità dell'operazione liquidatoria dei tre rami aziendali, posta in essere dagli amministratori in attuazione della medesima delibera dell'Assemblea dei soci. Complessivamente considerati i tre atti di cessione non è configurabile alcuna sproporzione, neppure rispetto alla incondivisibile rettifica del valore del ramo aziendale di Agnano operata dal C.T.U. ”. Pt_8
Sul punto si evidenzia come l'appellante sia limitato ad affermare apoditticamente che, considerando unitariamente le tre cessioni, non vi sarebbe stata alcuna sproporzione tra il prezzo complessivo delle cessioni ed i valori dei tre rami ceduti. Trattasi di una mera affermazione di principio assolutamente non dimostrata, tenuto conto che, differentemente da quanto sostenuto dall'appellante, pur considerando come congrui i prezzi delle cessioni dei rami di Roma e Firenze, resta pur sempre una netta differenza sul prezzo di cessione relativo ad Agnano, con evidente danno apportato al patrimonio sociale.
L'appellante sostiene anche che la cessione, autorizzata con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci in data 30.4.2008, costituirebbe mera attuazione della volontà espressa dalla società mediante il proprio organo assembleare e, pertanto, dovrebbe ritenersi “insuscettibile di recare pregiudizio alla Società in quanto deciso dai suoi soci, con delibera assembleare, peraltro mai impugnata, che indicava specificamente il relativo corrispettivo di cessione”.
Anche tale argomentazione non è condivisibile tenuto conto che, come già detto, gli amministratori hanno il dovere di astenersi dall'attuare decisioni assembleari che siano dannose per la società. Nel caso di specie il avrebbe dovuto rendersi conto che il prezzo pattuito era del CP_5 tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore di mercato del ramo d'azienda ceduto. Va anche
11 considerato che dagli atti emerge che la trattativa per la determinazione del prezzo di cessione è stata portata avanti dagli amministratori, che hanno proposto all'assemblea di cederli al prezzo concordato con le società cessionarie. Dunque, gli amministratori non si sono semplicemente limitati ad attuare una decisione assembleare, ma hanno avuto un'influenza decisiva nell'ideare l'operazione di cessione, nel determinare il prezzo di vendita con le cessionarie, proponendo all'assemblea dei soci di vendere il ramo d'azienda di Agnano ad un prezzo assolutamente incongruo.
In definitiva, il primo motivo di appello va solo in parte accolto, condividendo il Collegio la valutazione del Tribunale circa l'incongruità del prezzo della cessione del ramo di azienda concernente la gestione dell'ippodromo di Agnano, anche se il conseguente danno che la condotta del ha cagionato al patrimonio sociale va ridotto, come detto, ad € 371.266,88. CP_5
Secondo motivo
Con tale motivo il ha appellato sia il capo della sentenza che ha dichiarato la sua CP_5
responsabilità per il compimento di nuove operazioni non aventi carattere conservativo, nonostante l'azzeramento del capitale sociale sin dal 31.10.2007, sia quello che lo ha condannato al risarcimento del danno di € 40.000 per l'esecuzione dell'operazione concernente l'incremento del credito verso la controllata - filiale Romania. Parte_3
Su tali aspetti il Tribunale ha affermato che la cessione della gestione dell'ippodromo di
Agnano avrebbe avuto natura non conservativa, in quanto avvenuta ad un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato. Anche il finanziamento di € 40.000, erogato alla controllata in una situazione di sottocapitalizzazione, sarebbe stata un'operazione non conservativa perché
“finalisticamente diretta soltanto a privare di necessaria liquidità le casse sociali, con ulteriore pregiudizio per i creditori sociali”.
Secondo l'appellante le tre operazioni di cessione avrebbero avuto, invece, carattere conservativo, poiché finalizzate a preservare il valore dei rami aziendali evitando la perdita dell'avviamento. L'errata valutazione del Tribunale deriverebbe, secondo il , dall'assoluta CP_5 incertezza dei risultati dell'indagine peritale, fondata su mere ipotesi approssimative dovute alla carenza di documentazione, la cui produzione incombeva sul . Sotto altro profilo, la CP_10
sentenza non avrebbe tenuto conto delle iniziative tempestivamente assunte dagli amministratori, i quali avevano sottoposto ai soci la situazione patrimoniale della società al 31.8.2007, convocando l'assemblea per gli opportuni provvedimenti in data 26.10.2007 e 30.10.2007. A seguito di ciò, nell'assemblea del 30.10.2007, i soci avevano approvato la relazione patrimoniale degli amministratori, che prevedeva la riduzione dei costi con la cessazione della gestione degli
12 ippodromi non redditizi e la revisione delle convenzioni con UNIRE, riservandosi di ricapitalizzare la società.
Relativamente all'altra operazione ritenuta non conservativa (il finanziamento di € 40.000 alla controllata rumena), l'appellante afferma che il sostegno di una società controllata, anche mediante mezzi finanziari, costituirebbe “operazione di per sé del tutto lecita, salvo che non venga dimostrata la consapevolezza in capo agli amministratori dell'inutilità dell'erogazione ovvero dell'incapacità della controllata di valorizzare o restituire, nel tempo, il finanziamento”.
La Corte ritiene che anche il motivo di appello in esame sia infondato.
In primo luogo, va evidenziato che il TU, pur non avendo a disposizione l'intera contabilità della società, è riuscito a ricostruire la situazione patrimoniale con sufficiente certezza sulla base dei documenti in atti. Ebbene, dalla lettura della relazione si evince chiaramente che se la società avesse correttamente imputato le passività relative ai tributi per gli anni di rispettiva competenza, il patrimonio netto della società sarebbe stato negativo sin dall'ottobre 2007 (cfr. relazione del TU, pag. 455). Tale affermazione non costituisce una mera supposizione dell'ausiliario, ma un accertamento di fatto basato sull'analisi approfondita dei dati contabili in atti. Dunque, correttamente il Tribunale, sulla base della relazione peritale, ha affermato che gli amministratori avrebbero avuto il dovere di redigere un bilancio infrannuale e di informare tempestivamente l'assemblea della situazione patrimoniale della società, limitandosi a compiere, nelle more dell'eventuale ricapitalizzazione o della messa in liquidazione della società, solo atti conservativi ex art. 2447 c.c.
Viceversa, gli amministratori hanno proposto all'assemblea di cedere la gestione dei tre ippodromi, che costituivano il nucleo centrale dell'attività di impresa, vendita che non può in alcun modo avere carattere conservativo. Infatti, anche supponendo che tutti e tre i rami di azienda fossero stati ceduti al giusto prezzo di mercato, in ogni caso la loro cessione avrebbe avuto natura di atto di straordinaria amministrazione e non meramente conservativo, avendo determinato la trasformazione della composizione qualitativa del patrimonio sociale. Infatti, avere nel patrimonio aziendale la gestione di tre ippodromi di rilevanza nazionale non è certo equivalente ad avere nell'attivo il relativo corrispettivo in danaro;
ciò in quanto il danaro di per sé non è un bene altrettanto produttivo e in grado di produrre utili, se non investito adeguatamente.
Inoltre, per quanto già detto in precedenza, la cessione del ramo concernente la gestione dell'ippodromo di Agnano non può essere considerata un'operazione conservativa, essendo avvenuta ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato.
13 Infine, quanto al finanziamento di € 40.000,00 concesso alla controllata rumena, è evidente che la concessione di credito, pur se avvenuto in favore di una società controllata, non può dirsi atto gestorio ordinario, soprattutto per una società che all'epoca aveva enormi difficoltà finanziarie ed un patrimonio netto negativo.
Terzo motivo
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe ingiustamente dichiarato la responsabilità dell'amministratore per l'omesso pagamento di debiti tributari, condannandolo al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di € 11.213.765.
L'appellante ritiene errato tale capo della pronuncia perché, in simili casi, la responsabilità dell'amministratore presuppone la dimostrazione che egli, pur disponendo di adeguata liquidità, abbia omesso il pagamento dei debiti tributari, determinando l'applicazione di interessi e sanzioni, prova che non sarebbe stata fornita dal nel caso di specie. CP_10
La tesi dell'appellante è solo in parte condivisibile.
Dalla lettura della relazione del TU emerge che l'ausiliario - al fine di valutare se gli amministratori avessero avuto risorse economiche sufficienti per pagare i debiti tributari - ha escluso dalla sua valutazione il pagamento delle spese direttamente connesse all'ordinario funzionamento dell'azienda, ritenendo legittima la scelta di utilizzare le risorse economiche in via prioritaria per il pagamento delle spese indispensabili per far proseguire l'attività di impresa (cfr. pag. 548 della relazione). Per tale ragione l'ausiliario ha, in maniera condivisibile, concentrato l'attenzione solo sulle destinazioni di liquidità anomale e non riconducibili alle esigenze operative della società. Tenuto conto di ciò, il consulente ha accertato che nel periodo 2006-2008 gli amministratori hanno ricevuto dalla società ingenti somme a titolo di anticipi o prestiti, per importi di € 1.172.042,18 ed € 1.300.00,00.
Rispetto a tali ultime somme, il Collegio condivide la valutazione dell'ausiliario, secondo il quale esse “non essendo state impiegate per il funzionamento della società, potevano (anzi dovevano) essere destinate al pagamento dei debiti tributari da essa accumulati negli anni precedenti al 2008” (cfr. pag. 549 della relazione).
Sulla base di tale accertamento, correttamente il Tribunale ha affermato la sussistenza di una condotta negligente dell'amministratore il quale, piuttosto che destinare le risorse societarie per il pagamento dei debiti tributari, ha utilizzato il danaro per concedere agli amministratori anticipi o prestiti di ingente valore. Tale comportamento integra certamente un atto di mala gestio, avendo
14 l'amministratore distratto ingenti risorse societarie per un uso anomalo, circostanza che ne giustifica la condanna al risarcimento del danno cagionato alla società.
Ciò detto, la Corte ritiene tuttavia di non condividere il criterio adottato dal Tribunale per la quantificazione del relativo danno. Nella sentenza impugnata, infatti, il danno è stato stimato in €
11.213.765,00, pari all'intero importo delle sanzioni e degli interessi maturati sui debiti tributari e previdenziali. Questa impostazione è errata in quanto sugli amministratori non possono gravare indistintamente tutti gli interessi e le sanzioni relativi ai debiti tributari e previdenziali, ma solo quelli che essi avrebbero potuto pagare con le risorse societarie che avevano a disposizione.
Ed infatti, il TU (tenuto conto del principio appena enunciato) nella propria relazione ha precisato che tra il 2006 ed il 2008 gli amministratori avevano ricevuto dalla società ingenti somme a titolo di anticipi o prestiti, per importi di € 1.172.042,18 ed € 1.300.00,00. Dunque, se avessero correttamente utilizzato tali importi per pagare i debiti tributari accumulati fino al 2008, la società non avrebbe avuto addebiti per interessi e sanzioni per complessivi € 885.453,21 (cfr. Tab. n. 82 a pag. 549 della relazione).
Dunque, anche per il TU il danno cagionato dall'amministratore non era pari all'intero importo delle sanzioni e degli interessi (come erroneamente affermato dal Tribunale), ma solo ad €
885.453,21.
Il danno cagionato dal alla società, per il mancato pagamento dei debiti tributari, CP_5 ammonta pertanto ad € 885.453,21.
E. Conclusioni
Per tutto quanto detto in precedenza la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente affermato la responsabilità del per le condotte di mala gestio tenute ai danni della società, CP_5 consistite nell'aver ceduto il ramo aziendale relativo all'ippodromo di Agnano ad un prezzo inferiore a quello di mercato, nell'aver proseguito l'attività di impresa nonostante l'azzeramento del capitale sociale e nell'aver omesso di pagare i debiti tributari.
Il danno cagionato dal alla società ed ai creditori di quest'ultima va però rideterminato CP_5 nell'importo di € 1.296.720,09, di cui: € 371.266,88 per la vendita del ramo di azienda, € 40.000,00 per il finanziamento alla controllata, € 885.453,21 per le sanzioni e gli interessi connessi al mancato pagamento dei tributi.
Tenuto conto poi della riduzione della domanda da parte del Controparte_21
, l'importo che il va condannato a risarcire al medesimo va ridotto ad €
[...] CP_5 CP_10
350.000,00.
15 Infine, va precisato che la nuova documentazione depositata dal con le due note del CP_5
28.2.2025 e del 4.3.2025 (relativa agli esiti a lui favorevoli del processo penale a suo carico) è inammissibile, in quanto prodotta dopo la rimessione della causa in decisione, e comunque è in definitiva irrilevante ai fini della presente decisione, considerato che il dispositivo della sentenza prodotto non contiene l'indicazione del capo di imputazione né (ovviamente) le motivazioni alla base dell'assoluzione.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto dal va solo parzialmente accolto e, CP_5
tenuto conto della riduzione della domanda proposta dal , l'importo che a quest'ultimo il CP_10 medesimo è stato condannato a risarcire dal Giudice di primo grado va ridotto ad € CP_5
350.000,00 alla controparte.
F. Le spese di lite
Come già detto, le spese tra le parti che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione vanno compensate.
Nei rapporti tra il ed il , invece, va eseguita una valutazione unitaria CP_5 CP_10 dell'esito complessivo della lite al fine di individuare la parte soccombente.
Pertanto, tenuto conto del soltanto parziale accoglimento dell'appello del e della CP_5
riduzione dell'importo che quest'ultimo va condannato a risarcire al Parte_9
, le spese di entrambi i gradi del processo vanno poste a carico del primo e liquidate, sulla base
[...]
dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 2014, ragguagliando il valore della controversia alla somma di € 350.000,00, come segue:
Primo grado
Fase di studio € 3.000,00
Fase introduttiva € 2.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 9.500,00
Fase decisionale € 5.500,00
Totale, € 20.000,00.
Secondo grado
Fase di studio € 4.000,00
Fase introduttiva € 2.500,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 5.800,00
Fase decisionale € 7.200,00
16 Totale, € 19.500,00.
Si precisa che le spese di primo grado di giudizio vanno poste in favore dello Stato, in virtù dell'ammissione del a spese dello Stato, ammissione che dagli atti non Parte_10
risulta per il secondo grado.
Le spese della ctu, già liquidate in primo grado, sono poste definitivamente a carico di CP_5
in parti uguali con le altre parti condannate con la sentenza impugnata e, pertanto, vanno
[...]
poste a suo carico nei limiti di 1/13 della somma liquidata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sugli appelli avverso la sentenza n. 3897/2020, pubblicata il 9.6.2020, del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai rapporti tra il
[...]
e , , Controparte_22 CP_3 CP_8 Parte_1
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4
, e la , con compensazione integrale delle Controparte_9 Controparte_7 Controparte_15
spese processuali tra tali parti.
2. in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro il Controparte_5 [...]
e tenendo conto della riduzione da parte di quest'ultimo della propria Controparte_22
domanda, condanna il primo a pagare al secondo, a titolo risarcitorio, il complessivo importo di
350.000,00 €;
4. condanna inoltre a pagare allo Stato le spese del processo di primo grado, che Controparte_5 liquida nel complessivo importo di 23.000,00 €, di cui 20.000,00 € per il totale dei compensi e
3.000,00 € per le spese generali di rappresentanza e difesa, e al Controparte_22
le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di
[...]
22.425,00 €, di cui 19.500,00 € per il totale dei compensi e 2.925,00 € per le spese generali di rappresentnza e difesa.
5. pone le spese della ctu, già liquidate in primo grado, definitivamente a carico di Controparte_5
nei limiti di 1/13 della somma liquidata a tale titolo.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. Paolo Celentano
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione Specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nei processi d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 3897/2020, pubblicata il 9 giugno 2020, iscritti ai nn. 2537-2572-2670-2700-2704-
2803-2866-2923 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e poi riuniti, pendenti
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Spada (C.F. C.F._1
) e dall'avv. Antonino Spada (C.F. ); C.F._2 C.F._3
APPELLANTE NEL PROC. 2537/2020
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dagli avv. Claudia Zhara Buda (C.F. ) e Massimo Zhara Buda (C.F. C.F._5
; C.F._6
APPELLANTE NEL PROC. 2572/2020
E
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._7 rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Antoniazzi (C.F. ); C.F._8
APPELLANTE NEL PROC. 2670/2020
1 E
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), CP_3 C.F._9 rappresentato e difeso dal prof. avv. Astolfo DI AMATO (C.F. e dagli C.F._10 avv.ti Francesca Paola RINALDI (C.F. , Francesco SCUTIERO (C.F. C.F._11
) e ER CO (C.F. ); C.F._12 C.F._13
APPELLANTE NEL PROC. 2700/2020
E
(C.F. , quale erede universale con Controparte_4 C.F._14 beneficio di inventario di (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._15 dall'avv. prof. Paolo Piva (C.F. e dall'avv. Giacomo Martini (C.F. C.F._16
); C.F._17
APPELLANTE NEL PROC. 2704/2020
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_5 C.F._18 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Solfaroli Camillocci (C.F. ); C.F._19
APPELLANTE NEL PROC. 2803/2020
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_6 C.F._20 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Casertano (C.F. ; C.F._21
APPELLANTE NEL PROC. 2866/2020
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_7 C.F._22 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Balletta (C.F. ; C.F._23
APPELLANTE NEL PROC. 2923/2020
E
, nato a [...], il [...] (C.F. ), CP_8 C.F._24 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Spada (C.F. ), dall'avv. Mimmo C.F._2
Napoletano (C.F. e dall'avv. Andrea Zappulla (C.F. C.F._25
); C.F._26
APPELLANTE INCIDENTALE
2 E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_9 C.F._27 difeso dagli avv.ti Gianni Bedei (C.F. ), Daniela Saragoni (C.F. C.F._28
) e Giancarlo Pierpaolo Pezzuti (C.F. ); C.F._29 C.F._30
APPELLANTE INCIDENTALE
E
(CF: ), in Controparte_10 C.F._31 persona dei Curatori Avv. Sabino Rascio e Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_11 prof. Giacomo D'Attorre (C.F. ); C.F._32
APPELLATO
E
(C.F. ), in persona del Curatore, prof. Controparte_12 P.IVA_1 CP_13
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Fabbricatore (C.F. ) e
[...] C.F._33
Lorenzo Greco (C.F. ); C.F._34
APPELLATO
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_14 C.F._35 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Luca (C.F. ); C.F._36
APPELLATO
E
con sede legale in IA NE (TV) alla Via Marocchesa n. 14 Controparte_15
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Palmieri (C.F. P.IVA_2
); C.F._37
APPELLATA
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_16 C.F._38
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il della società CP_10 Parte_3
esponeva quanto segue:
[...]
3 a) con sentenza del 4.4.2013 il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della
Controparte_17
b) l'oggetto sociale della fallita consisteva nella gestione degli ippodromi di Roma “Tor di
Valle”, Napoli “Agnano” e Firenze “Le Mulina” e “Visarno”;
c) il capitale sociale era stato ridotto da € 4.319.040 ad € 10.000 con delibera del 02.04.2012;
d) il CdA era stato composto:
- dal 29.06.2006 al 18.12.2008 da (che aveva ricoperto anche la carica di Controparte_5 liquidatore dal 15.09.2010 all'11.11.2011 e dal 2.4.2012 sino alla dichiarazione di fallimento),
, e CP_8 Controparte_16 Controparte_14 Parte_1 Parte_4
; Parte_2
- dall'11.11.2011 al 2.4.2012 da , , Controparte_5 CP_8 Persona_1 [...]
e Parte_1 Persona_2
e) primo liquidatore della società era stato dal 18.12.2008 al 15.09.2010 CP_3
f) il collegio sindacale negli anni era stato così costituito:
- dal 24.12.2007 al 26.06.2009 da (in qualità di Presidente), Controparte_6 CP_9
ed (in qualità di sindaci effettivi);
[...] Controparte_1
- dal 26.06.2009 fino alla dichiarazione di fallimento da (in qualità di Controparte_6
Presidente), e (in qualità di sindaci effettivi); Controparte_2 Controparte_7
g) con tre distinti atti, stipulati tra il 5 ed il 6 maggio 2008, la società cedeva i rami di azienda relativi alla gestione degli ippodromi di Firenze, Roma e Napoli a fronte di corrispettivi irrisori e non corrisposti dalle società cessionarie;
h) in particolare, con scrittura privata datata 5.5.2008 la fallita cedeva alla Controparte_18 il ramo d'azienda costituito dall'attività di gestione dell'Ippodromo Visarno e dell'Ippodromo
[...]
Le Mulina al prezzo di € 87.755,91;
i) con altra scrittura privata datata 6.5.2008 la fallita alienava all' Controparte_19
avente come socio unico la il ramo di azienda costituito dall'attività di gestione
[...] CP_12 dell'Ippodromo di Tor di Valle di Roma, al prezzo di € 1.185.246,21;
4 j) con ulteriore scrittura privata datata 6.5.2008 la fallita cedeva alla Parte_5 il ramo di azienda costituito dall'attività di gestione dell'Ippodromo di Agnano di Napoli, al prezzo di € 174.688,12;
k) con atto pubblico del 21.07.2008 la fallita vendeva alla un Parte_5
appezzamento di terreno della superficie di mq 8899 al prezzo di euro 200.000,00;
l) i contratti predetti integravano atti di mala gestio essendo stati stipulati ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato dei rami aziendali ceduti;
m) il bilancio della al 31.12.2007 presentava un ammontare di perdite tale Controparte_10
da erodere il capitale sociale di oltre un terzo, circostanza che avrebbe dovuto indurre gli organi sociali a porre la società in liquidazione;
n) nonostante l'erosione del capitale sociale al 31.12.2007, gli amministratori avevano compiuto nuove operazioni, consistite nelle predette cessioni di rami di azienda, accumulato anche ulteriori debiti verso l'erario e gli enti previdenziali, con relativi interessi e sanzioni.
Su tali presupposti il rassegnava le seguenti conclusioni: CP_10
“1) accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti, nelle loro rispettive qualità, per le violazioni di legge e di statuto meglio descritte in narrativa;
2) accertare e dichiarare che, in conseguenza di tali violazioni, la società fallita ha subito un danno pari complessivamente ad euro 46.802.727,52 per le ragioni di cui in narrativa;
3) per l'effetto condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento in favore del
della somma di euro 46.802.727,52 o alla maggiore o minore somma che l'Ill.mo CP_10
Tribunale Vorrà accertare anche in via equitativa;
4) in subordine, condannare i convenuti al pagamento in favore del fallimento, in relazione alla parte di responsabilità in concreto a ciascuno imputabile, della somma di euro 46.802.727,52
o alla maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale Vorrà accertare anche in via equitativa;
5) condannare le controparti al pagamento delle spese di lite”.
Si costituivano tutti i convenuti (tranne e che venivano Persona_1 Controparte_16
dichiarati contumaci) i quali chiedevano il rigetto della domanda, ritenendo insussistenti gli addebiti mossi dal . CP_10
, inoltre, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della Controparte_14 [...]
socia della , per essere da essa manlevata in caso di condanna. CP_12 Controparte_10
5 Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda proposta nei Controparte_20 suoi confronti dal . CP_14
si costituiva chiamando in causa la per Controparte_1 Controparte_15 essere da quest'ultima garantita in caso di condanna.
Si costituiva, infine, anche la associandosi alle tesi difensive già assunte Controparte_15
dal proprio chiamante in causa.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente le domande proposte dal così decidendo: CP_10
“a) in accoglimento parziale della domanda, condanna, in solido tra loro, CP_5
, , , ,
[...] CP_8 Controparte_16 Controparte_14 Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Controparte_6 Controparte_1
, , al pagamento in favore della
[...] Controparte_9 Parte_6 della somma di € (1.195.331,88+40.000), oltre interessi legali dalla
[...] notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo soddisfo;
b) in accoglimento parziale della domanda, condanna, in solido tra loro, CP_5
, , , ,
[...] CP_8 Controparte_16 Controparte_14 Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Controparte_6 Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_2 Controparte_7
al pagamento in favore della CP_3 Parte_7 della somma di € 11.213.765,00, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di
[...] citazione sino all'effettivo soddisfo;
c) rigetta le domande proposte nei confronti dei convenuti E Persona_1 _2
;
[...]
d) condanna a manlevare il convenuto Controparte_15 Controparte_1
nei limiti del massimale di € 172.152,30 e la condanna a rifondere le spese della
[...] chiamata in causa che si liquidano in € 2932,00 per spese e € 13.420,00 per compensi, oltre iva, cpa ed accessori di legge se dovuti;
e) compensa per la metà le spese di lite tra la Parte_7 ed i convenuti , , ,
[...] Controparte_5 CP_8 Controparte_16
, , , Controparte_14 Parte_1 Parte_2 CP_6
, , ,
[...] Controparte_1 Controparte_9 CP_2
, , e li condanna in solido al
[...] Controparte_7 CP_3
6 pagamento delle spese già prenotate a debito, nonché di quelle ulteriori di causa - liquidate con separato provvedimento a norma dell'art. 82 del d.p.r. 115/2002 e con anticipazione a carico dell'Erario – disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
f) condanna il al pagamento delle spese in Parte_7 favore del convenuto che si liquidano in € 32.000,00 per compensi, oltre iva, Persona_2
cpa ed accessori di legge se dovuti;
nulla per le spese nei confronti del convenuto _1
;
[...]
g) condanna il convenuto al pagamento delle spese in favore del terzo Controparte_14 chiamato che si liquidano in € 13.500,00 per compensi, oltre iva, cpa ed Controparte_12
accessori di legge se dovuti;
h) i convenuti , , , Controparte_5 CP_8 Controparte_16
, , , Controparte_14 Parte_1 Parte_2 CP_6
, , ,
[...] Controparte_1 Controparte_9 Controparte_15
, al pagamento
[...] Controparte_2 Controparte_7 CP_3 delle spese di CTU contabile come già liquidate”.
Il giudizio di secondo grado
Con distinti atti di citazione hanno impugnato la sentenza , Parte_1 [...]
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Parte_2 Controparte_5
e ritenendo che erroneamente il Tribunale avesse accertato Controparte_6 Controparte_7
il compimento da parte loro di atti di mala gestio consistenti:
• nell'aver ceduto il ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione dell'ippodromo di
Agnano ad un prezzo vile;
• nell'aver proseguito l'attività di impresa nonostante l'azzeramento del capitale sociale;
• nel non aver pagato i debiti tributari.
e hanno proposto appello incidentale, nell'ambito del gravame CP_8 Controparte_9
proposto dal per le medesime ragioni indicate dagli altri appellanti. Parte_1
Il e il si sono costituiti chiedendo il Controparte_21 Controparte_20
rigetto delle impugnazioni e la conferma della sentenza.
7 La si è costituita associandosi alle difese del proprio assicurato. CP_15
si è costituito tardivamente in data 27.6.2022 chiedendo la riforma della Controparte_14
sentenza nella parte in cui era stato condannato al pagamento, in favore della curatela del della somma di € 11.213.765,00; in via subordinata ha chiesto Controparte_10
ripartirsi la condanna in base alle rispettive responsabilità degli amministratori e dei sindaci, determinando la quota di ciascuno di essi.
Avvenuta la riunione delle diverse impugnazioni, dopo alcuni rinvii chiesti dalle parti per tentare la conciliazione, all'udienza del 26.3.2024 sono stati sottoscritti i verbali di conciliazione tra il e gli appellanti Controparte_10 CP_3 CP_8 Parte_1 Controparte_1
, ; quindi la Corte ha rinviato la CP_2 CP_6 Parte_2 CP_9 CP_7 CP_15 causa all'udienza del 14.5.2024 per dar modo alle parti di valutare le richieste da avanzare al
Collegio in ordine alle modalità di definizione del giudizio, anche nei confronti delle parti non concilianti.
All'udienza del 14.5.2024 le parti che hanno conciliato la lite hanno chiesto dichiararsi tra esse la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali;
inoltre, il difensore del ha dichiarato di ridurre la domanda di condanna nei Controparte_10 confronti di , e nei limiti di € 350.000,00. Controparte_5 Controparte_16 Controparte_14
All'udienza del 10.12.2024 la Corte si è riservata la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La cessazione della materia del contendere
All'udienza del 26.3.2024 sono stati sottoscritti innanzi a questa Corte i verbali di conciliazione tra il e , , , Controparte_10 CP_3 CP_8 Parte_1 [...]
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4 CP_9
, e la . Con tali atti le parti hanno rinunciato alle
[...] Controparte_7 Controparte_15
reciproche domande ed impugnazioni, con compensazione delle spese giudiziali, dichiarando espressamente di ritenersi integralmente soddisfatte e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra. Per tali ragioni hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Visto il chiaro tenore dei verbali di conciliazione, nonché la concorde richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, limitatamente ai rapporti tra le parti sopra indicate, con compensazione integrale tra le stesse delle spese di lite.
8 B. L'omologazione del concordato fallimentare della CP_12
Il 9.12.2024 i difensori del hanno depositato copia del decreto di omologa Controparte_12
del concordato fallimentare emesso dal Tribunale di Roma il 3/4/2024.
Il Collegio ritiene che tale evento non determini l'interruzione del giudizio, tenuto conto che con la sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dal nei confronti CP_14
della e che in tale parte la pronuncia è passata in giudicato, non essendo stata impugnata. CP_12
C. La riduzione della domanda del Fallimento
All'udienza del 14.5.2024 il difensore del riportandosi ad una CP_10 Controparte_10
nota depositata telematicamente il giorno precedente, ha dichiarato di ridurre la domanda di condanna proposta nei confronti di , e nei limiti Controparte_5 Controparte_16 Controparte_14 di € 350.000,00.
La Corte precisa che tale riduzione della domanda non può avere alcuna rilevanza riguardo ai rapporti processuali tra il , e , in quanto gli ultimi due CP_10 Controparte_16 Controparte_14
non hanno impugnato la sentenza che li ha condannati al risarcimento dei danni cagionati al
. Per tale ragione la sentenza è passata in giudicato nei loro confronti e non può più CP_10
essere modificata.
Viceversa, la riduzione della domanda può avere effetto relativamente al rapporto processuale tra il e nei cui confronti la sentenza non è ancora definitiva, avendo CP_10 Controparte_5
costui proposto appello tempestivamente. Sul punto si precisa che la riduzione della domanda in appello è ammissibile, non incorrendo nel divieto di cui all'art. 345 cpc, trattandosi di semplice restrizione dell'originaria domanda proposta in primo grado.
D. L'appello di Controparte_5
Il ha appellato la sentenza del Tribunale proponendo tre motivi di impugnazione. CP_5
Primo motivo
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato la sua responsabilità per l'alienazione a prezzo vile del ramo di azienda avente ad oggetto la gestione dell'Ippodromo di Agnano, condannandolo ingiustamente al risarcimento del danno quantificato in
€ 1.195.331,88, pari alla differenza tra prezzo di cessione (€ 174.688,12) e il valore di mercato del ramo di azienda stimato dal TU (€ 1.370.000).
Il sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato l'effettivo corrispettivo corrisposto CP_5 dalla cedente poiché al prezzo indicato nel contratto (€ 174.688,12) si dovrebbero aggiungere €
9 1.523.845,27, versati dalle cessionarie in data 13.12.2009 ad integrazione del corrispettivo previsto dall'atto di cessione, nonché l'ulteriore importo di € 628.183,86, acquisito al patrimonio del
Fallimento a seguito della transazione sottoscritta con il Fallimento della cessionaria per definire bonariamente l'azione revocatoria intrapresa dal Curatore della cedente ed avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia medesima cessione.
La tesi sostenuta dall'appellante non può essere condivisa.
Dalla lettura degli atti e della relazione del ctu si evince che l'importo di € 1.523.845,27 versati alla cedente dalle cessionarie in data 13.12.2009, ad integrazione del corrispettivo previsto dall'atto di cessione del 6.5.2008, si riferisce a tutti e tre i rami aziendali;
rispetto a tale importo complessivo, la somma relativa al solo ippodromo di Agnano è di € 824.045,00 (cfr. pag. 317 della ctu). Dunque, pur sommando a tale importo il prezzo della cessione, si ottiene la somma di €
998.733,12 che è comunque inferiore di € 371.266,88 rispetto al valore reale del ramo come stimato dal ctu.
Quanto all'importo di € 628.183,86 (che secondo l'appellante sarebbe stato acquisito al patrimonio del della cedente a seguito della transazione sottoscritta con il Fallimento CP_10
della cessionaria) si evidenzia che dalla lettura di tale transazione emerge che essa riguardava tutte e tre le cessioni dei rami aziendali;
pertanto, non è possibile distinguere quale parte dell'importo fosse riferibile alla cessione del ramo di Agnano. Ne consegue che non è possibile stabilire quale parte di tale somma dovrebbe essere aggiunta al prezzo della cessione. A ciò si aggiunga che il CP_10
ha contestato di avere incassato tale somma e, a fronte di ciò, il non ha fornito alcuna prova CP_5 dell'effettivo versamento dell'importo al della cedente. Dunque, deve escludersi CP_10
che l'importo predetto possa essere aggiunto al prezzo della cessione.
In sintesi, la Corte ritiene che l'importo di € 371.266,88, così come sopra determinato, rappresenti l'effettivo danno cagionato alla società dal comportamento negligente dell'amministratore. Tale somma è, comunque, superiore alla domanda di condanna avanzata dal e limitata in appello ad € 350.000,00, circostanza che determina, quindi, il rigetto sotto CP_10 tale profilo dell'impugnazione.
L'appellante, inoltre, sostiene che la decisione di cedere i rami aziendali avrebbe avuto natura strategica e sarebbe stata presa dall'Assemblea dei soci (con la delibera del 30.4.2008) con finalità conservative del valore di avviamento. Trattandosi di scelte gestorie discrezionali, finalizzate a perseguire l'interesse sociale, esse non potrebbero essere sindacate mediante l'azione di responsabilità promossa dalla curatela.
10 La Corte non condivide la tesi sostenuta dall'appellante in quanto, secondo un principio consolidato, “l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da valutarsi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell'eventuale mancata adozione da parte degli amministratori delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, di talché, una volta verificatane l'irragionevolezza, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti alla cagionata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del ceto creditorio” (Cass., Ordinanza n. 10742 del 22/04/2024).
Il , pertanto, avrebbe dovuto astenersi dall'eseguire la decisione assembleare che, CP_5
privando la società di un importante ramo aziendale a fronte di un corrispettivo inadeguato, cagionava un evidente danno al patrimonio societario.
Sotto altro profilo, l'appellante afferma che la sentenza sarebbe viziata “per non aver considerato l'unicità dell'operazione liquidatoria dei tre rami aziendali, posta in essere dagli amministratori in attuazione della medesima delibera dell'Assemblea dei soci. Complessivamente considerati i tre atti di cessione non è configurabile alcuna sproporzione, neppure rispetto alla incondivisibile rettifica del valore del ramo aziendale di Agnano operata dal C.T.U. ”. Pt_8
Sul punto si evidenzia come l'appellante sia limitato ad affermare apoditticamente che, considerando unitariamente le tre cessioni, non vi sarebbe stata alcuna sproporzione tra il prezzo complessivo delle cessioni ed i valori dei tre rami ceduti. Trattasi di una mera affermazione di principio assolutamente non dimostrata, tenuto conto che, differentemente da quanto sostenuto dall'appellante, pur considerando come congrui i prezzi delle cessioni dei rami di Roma e Firenze, resta pur sempre una netta differenza sul prezzo di cessione relativo ad Agnano, con evidente danno apportato al patrimonio sociale.
L'appellante sostiene anche che la cessione, autorizzata con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci in data 30.4.2008, costituirebbe mera attuazione della volontà espressa dalla società mediante il proprio organo assembleare e, pertanto, dovrebbe ritenersi “insuscettibile di recare pregiudizio alla Società in quanto deciso dai suoi soci, con delibera assembleare, peraltro mai impugnata, che indicava specificamente il relativo corrispettivo di cessione”.
Anche tale argomentazione non è condivisibile tenuto conto che, come già detto, gli amministratori hanno il dovere di astenersi dall'attuare decisioni assembleari che siano dannose per la società. Nel caso di specie il avrebbe dovuto rendersi conto che il prezzo pattuito era del CP_5 tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore di mercato del ramo d'azienda ceduto. Va anche
11 considerato che dagli atti emerge che la trattativa per la determinazione del prezzo di cessione è stata portata avanti dagli amministratori, che hanno proposto all'assemblea di cederli al prezzo concordato con le società cessionarie. Dunque, gli amministratori non si sono semplicemente limitati ad attuare una decisione assembleare, ma hanno avuto un'influenza decisiva nell'ideare l'operazione di cessione, nel determinare il prezzo di vendita con le cessionarie, proponendo all'assemblea dei soci di vendere il ramo d'azienda di Agnano ad un prezzo assolutamente incongruo.
In definitiva, il primo motivo di appello va solo in parte accolto, condividendo il Collegio la valutazione del Tribunale circa l'incongruità del prezzo della cessione del ramo di azienda concernente la gestione dell'ippodromo di Agnano, anche se il conseguente danno che la condotta del ha cagionato al patrimonio sociale va ridotto, come detto, ad € 371.266,88. CP_5
Secondo motivo
Con tale motivo il ha appellato sia il capo della sentenza che ha dichiarato la sua CP_5
responsabilità per il compimento di nuove operazioni non aventi carattere conservativo, nonostante l'azzeramento del capitale sociale sin dal 31.10.2007, sia quello che lo ha condannato al risarcimento del danno di € 40.000 per l'esecuzione dell'operazione concernente l'incremento del credito verso la controllata - filiale Romania. Parte_3
Su tali aspetti il Tribunale ha affermato che la cessione della gestione dell'ippodromo di
Agnano avrebbe avuto natura non conservativa, in quanto avvenuta ad un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato. Anche il finanziamento di € 40.000, erogato alla controllata in una situazione di sottocapitalizzazione, sarebbe stata un'operazione non conservativa perché
“finalisticamente diretta soltanto a privare di necessaria liquidità le casse sociali, con ulteriore pregiudizio per i creditori sociali”.
Secondo l'appellante le tre operazioni di cessione avrebbero avuto, invece, carattere conservativo, poiché finalizzate a preservare il valore dei rami aziendali evitando la perdita dell'avviamento. L'errata valutazione del Tribunale deriverebbe, secondo il , dall'assoluta CP_5 incertezza dei risultati dell'indagine peritale, fondata su mere ipotesi approssimative dovute alla carenza di documentazione, la cui produzione incombeva sul . Sotto altro profilo, la CP_10
sentenza non avrebbe tenuto conto delle iniziative tempestivamente assunte dagli amministratori, i quali avevano sottoposto ai soci la situazione patrimoniale della società al 31.8.2007, convocando l'assemblea per gli opportuni provvedimenti in data 26.10.2007 e 30.10.2007. A seguito di ciò, nell'assemblea del 30.10.2007, i soci avevano approvato la relazione patrimoniale degli amministratori, che prevedeva la riduzione dei costi con la cessazione della gestione degli
12 ippodromi non redditizi e la revisione delle convenzioni con UNIRE, riservandosi di ricapitalizzare la società.
Relativamente all'altra operazione ritenuta non conservativa (il finanziamento di € 40.000 alla controllata rumena), l'appellante afferma che il sostegno di una società controllata, anche mediante mezzi finanziari, costituirebbe “operazione di per sé del tutto lecita, salvo che non venga dimostrata la consapevolezza in capo agli amministratori dell'inutilità dell'erogazione ovvero dell'incapacità della controllata di valorizzare o restituire, nel tempo, il finanziamento”.
La Corte ritiene che anche il motivo di appello in esame sia infondato.
In primo luogo, va evidenziato che il TU, pur non avendo a disposizione l'intera contabilità della società, è riuscito a ricostruire la situazione patrimoniale con sufficiente certezza sulla base dei documenti in atti. Ebbene, dalla lettura della relazione si evince chiaramente che se la società avesse correttamente imputato le passività relative ai tributi per gli anni di rispettiva competenza, il patrimonio netto della società sarebbe stato negativo sin dall'ottobre 2007 (cfr. relazione del TU, pag. 455). Tale affermazione non costituisce una mera supposizione dell'ausiliario, ma un accertamento di fatto basato sull'analisi approfondita dei dati contabili in atti. Dunque, correttamente il Tribunale, sulla base della relazione peritale, ha affermato che gli amministratori avrebbero avuto il dovere di redigere un bilancio infrannuale e di informare tempestivamente l'assemblea della situazione patrimoniale della società, limitandosi a compiere, nelle more dell'eventuale ricapitalizzazione o della messa in liquidazione della società, solo atti conservativi ex art. 2447 c.c.
Viceversa, gli amministratori hanno proposto all'assemblea di cedere la gestione dei tre ippodromi, che costituivano il nucleo centrale dell'attività di impresa, vendita che non può in alcun modo avere carattere conservativo. Infatti, anche supponendo che tutti e tre i rami di azienda fossero stati ceduti al giusto prezzo di mercato, in ogni caso la loro cessione avrebbe avuto natura di atto di straordinaria amministrazione e non meramente conservativo, avendo determinato la trasformazione della composizione qualitativa del patrimonio sociale. Infatti, avere nel patrimonio aziendale la gestione di tre ippodromi di rilevanza nazionale non è certo equivalente ad avere nell'attivo il relativo corrispettivo in danaro;
ciò in quanto il danaro di per sé non è un bene altrettanto produttivo e in grado di produrre utili, se non investito adeguatamente.
Inoltre, per quanto già detto in precedenza, la cessione del ramo concernente la gestione dell'ippodromo di Agnano non può essere considerata un'operazione conservativa, essendo avvenuta ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato.
13 Infine, quanto al finanziamento di € 40.000,00 concesso alla controllata rumena, è evidente che la concessione di credito, pur se avvenuto in favore di una società controllata, non può dirsi atto gestorio ordinario, soprattutto per una società che all'epoca aveva enormi difficoltà finanziarie ed un patrimonio netto negativo.
Terzo motivo
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe ingiustamente dichiarato la responsabilità dell'amministratore per l'omesso pagamento di debiti tributari, condannandolo al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di € 11.213.765.
L'appellante ritiene errato tale capo della pronuncia perché, in simili casi, la responsabilità dell'amministratore presuppone la dimostrazione che egli, pur disponendo di adeguata liquidità, abbia omesso il pagamento dei debiti tributari, determinando l'applicazione di interessi e sanzioni, prova che non sarebbe stata fornita dal nel caso di specie. CP_10
La tesi dell'appellante è solo in parte condivisibile.
Dalla lettura della relazione del TU emerge che l'ausiliario - al fine di valutare se gli amministratori avessero avuto risorse economiche sufficienti per pagare i debiti tributari - ha escluso dalla sua valutazione il pagamento delle spese direttamente connesse all'ordinario funzionamento dell'azienda, ritenendo legittima la scelta di utilizzare le risorse economiche in via prioritaria per il pagamento delle spese indispensabili per far proseguire l'attività di impresa (cfr. pag. 548 della relazione). Per tale ragione l'ausiliario ha, in maniera condivisibile, concentrato l'attenzione solo sulle destinazioni di liquidità anomale e non riconducibili alle esigenze operative della società. Tenuto conto di ciò, il consulente ha accertato che nel periodo 2006-2008 gli amministratori hanno ricevuto dalla società ingenti somme a titolo di anticipi o prestiti, per importi di € 1.172.042,18 ed € 1.300.00,00.
Rispetto a tali ultime somme, il Collegio condivide la valutazione dell'ausiliario, secondo il quale esse “non essendo state impiegate per il funzionamento della società, potevano (anzi dovevano) essere destinate al pagamento dei debiti tributari da essa accumulati negli anni precedenti al 2008” (cfr. pag. 549 della relazione).
Sulla base di tale accertamento, correttamente il Tribunale ha affermato la sussistenza di una condotta negligente dell'amministratore il quale, piuttosto che destinare le risorse societarie per il pagamento dei debiti tributari, ha utilizzato il danaro per concedere agli amministratori anticipi o prestiti di ingente valore. Tale comportamento integra certamente un atto di mala gestio, avendo
14 l'amministratore distratto ingenti risorse societarie per un uso anomalo, circostanza che ne giustifica la condanna al risarcimento del danno cagionato alla società.
Ciò detto, la Corte ritiene tuttavia di non condividere il criterio adottato dal Tribunale per la quantificazione del relativo danno. Nella sentenza impugnata, infatti, il danno è stato stimato in €
11.213.765,00, pari all'intero importo delle sanzioni e degli interessi maturati sui debiti tributari e previdenziali. Questa impostazione è errata in quanto sugli amministratori non possono gravare indistintamente tutti gli interessi e le sanzioni relativi ai debiti tributari e previdenziali, ma solo quelli che essi avrebbero potuto pagare con le risorse societarie che avevano a disposizione.
Ed infatti, il TU (tenuto conto del principio appena enunciato) nella propria relazione ha precisato che tra il 2006 ed il 2008 gli amministratori avevano ricevuto dalla società ingenti somme a titolo di anticipi o prestiti, per importi di € 1.172.042,18 ed € 1.300.00,00. Dunque, se avessero correttamente utilizzato tali importi per pagare i debiti tributari accumulati fino al 2008, la società non avrebbe avuto addebiti per interessi e sanzioni per complessivi € 885.453,21 (cfr. Tab. n. 82 a pag. 549 della relazione).
Dunque, anche per il TU il danno cagionato dall'amministratore non era pari all'intero importo delle sanzioni e degli interessi (come erroneamente affermato dal Tribunale), ma solo ad €
885.453,21.
Il danno cagionato dal alla società, per il mancato pagamento dei debiti tributari, CP_5 ammonta pertanto ad € 885.453,21.
E. Conclusioni
Per tutto quanto detto in precedenza la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente affermato la responsabilità del per le condotte di mala gestio tenute ai danni della società, CP_5 consistite nell'aver ceduto il ramo aziendale relativo all'ippodromo di Agnano ad un prezzo inferiore a quello di mercato, nell'aver proseguito l'attività di impresa nonostante l'azzeramento del capitale sociale e nell'aver omesso di pagare i debiti tributari.
Il danno cagionato dal alla società ed ai creditori di quest'ultima va però rideterminato CP_5 nell'importo di € 1.296.720,09, di cui: € 371.266,88 per la vendita del ramo di azienda, € 40.000,00 per il finanziamento alla controllata, € 885.453,21 per le sanzioni e gli interessi connessi al mancato pagamento dei tributi.
Tenuto conto poi della riduzione della domanda da parte del Controparte_21
, l'importo che il va condannato a risarcire al medesimo va ridotto ad €
[...] CP_5 CP_10
350.000,00.
15 Infine, va precisato che la nuova documentazione depositata dal con le due note del CP_5
28.2.2025 e del 4.3.2025 (relativa agli esiti a lui favorevoli del processo penale a suo carico) è inammissibile, in quanto prodotta dopo la rimessione della causa in decisione, e comunque è in definitiva irrilevante ai fini della presente decisione, considerato che il dispositivo della sentenza prodotto non contiene l'indicazione del capo di imputazione né (ovviamente) le motivazioni alla base dell'assoluzione.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto dal va solo parzialmente accolto e, CP_5
tenuto conto della riduzione della domanda proposta dal , l'importo che a quest'ultimo il CP_10 medesimo è stato condannato a risarcire dal Giudice di primo grado va ridotto ad € CP_5
350.000,00 alla controparte.
F. Le spese di lite
Come già detto, le spese tra le parti che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione vanno compensate.
Nei rapporti tra il ed il , invece, va eseguita una valutazione unitaria CP_5 CP_10 dell'esito complessivo della lite al fine di individuare la parte soccombente.
Pertanto, tenuto conto del soltanto parziale accoglimento dell'appello del e della CP_5
riduzione dell'importo che quest'ultimo va condannato a risarcire al Parte_9
, le spese di entrambi i gradi del processo vanno poste a carico del primo e liquidate, sulla base
[...]
dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 2014, ragguagliando il valore della controversia alla somma di € 350.000,00, come segue:
Primo grado
Fase di studio € 3.000,00
Fase introduttiva € 2.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 9.500,00
Fase decisionale € 5.500,00
Totale, € 20.000,00.
Secondo grado
Fase di studio € 4.000,00
Fase introduttiva € 2.500,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 5.800,00
Fase decisionale € 7.200,00
16 Totale, € 19.500,00.
Si precisa che le spese di primo grado di giudizio vanno poste in favore dello Stato, in virtù dell'ammissione del a spese dello Stato, ammissione che dagli atti non Parte_10
risulta per il secondo grado.
Le spese della ctu, già liquidate in primo grado, sono poste definitivamente a carico di CP_5
in parti uguali con le altre parti condannate con la sentenza impugnata e, pertanto, vanno
[...]
poste a suo carico nei limiti di 1/13 della somma liquidata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sugli appelli avverso la sentenza n. 3897/2020, pubblicata il 9.6.2020, del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai rapporti tra il
[...]
e , , Controparte_22 CP_3 CP_8 Parte_1
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4
, e la , con compensazione integrale delle Controparte_9 Controparte_7 Controparte_15
spese processuali tra tali parti.
2. in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro il Controparte_5 [...]
e tenendo conto della riduzione da parte di quest'ultimo della propria Controparte_22
domanda, condanna il primo a pagare al secondo, a titolo risarcitorio, il complessivo importo di
350.000,00 €;
4. condanna inoltre a pagare allo Stato le spese del processo di primo grado, che Controparte_5 liquida nel complessivo importo di 23.000,00 €, di cui 20.000,00 € per il totale dei compensi e
3.000,00 € per le spese generali di rappresentanza e difesa, e al Controparte_22
le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di
[...]
22.425,00 €, di cui 19.500,00 € per il totale dei compensi e 2.925,00 € per le spese generali di rappresentnza e difesa.
5. pone le spese della ctu, già liquidate in primo grado, definitivamente a carico di Controparte_5
nei limiti di 1/13 della somma liquidata a tale titolo.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. Paolo Celentano
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