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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2756/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott. Giuseppe Ondei Presidente
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2756/2023, promossa
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2
elettivamente domiciliati in NAPOLI, VIA TASSO, 290, e Email_1
presso lo studio degli avvocati GIUSEPPE Email_2
MENSITIERI e FABIO MASCOLO, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata in atti,
RICORRENTI
contro pagina 1 di 19 Controparte_1
(P.I. ) e
[...] P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. C.F. ,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliate in MILANO, VIA FREGUGLIA, 8, presso lo studio degli avvocati
FEDERICO CAMOZZI E ANTONINO MOBILIA, che le rappresentano e difendono per procure speciali allegate alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per e : “codesta Ecc.ma Corte di Appello di AN, Parte_1 Parte_2
contrariis reiectis, in limine litis, rigettare la richiesta di estromissione dalla causa della
[...]
come ex adverso richiesta, alla quale si Controparte_3
rinnova l'opposizione in quanto permangono intatti tutti i dubbi sulla legittimazione passiva
concorrente od alternativa delle due società convenute nella presente causa già espressi nell'Atto di
citazione in riassunzione ex art. 392 cpc introduttivo, opportunamente ribadendosi, in questa sede, che
i contratti stipulati erano sia di servizi di intermediazione finanziaria, sia di servizi bancari;
in via
istruttoria, rigettare l'avversa richiesta di nomina di C.T.U. (sebbene formulata in via subordinata),
del tutto inammissibile perché avente chiara natura e contenuto esplorativi, gravando sulle convenute
(giusta quanto affermato nella citata ordinanza n.17002/2023 della Corte Suprema di Cassazione a
quo) l'onere di provare l'eventuale mancanza di nesso di causalità tra gli inadempimenti
dell'appellata originaria ed i danni prodottisi a carico dei sigg. e CP_1 Parte_1
, e ciò sulla base della sola documentazione già in atti e delle istruttorie svolte;
nel Parte_2
merito, e previa dichiarazione di totale inammissibilità e, comunque, di totale infondatezza delle
eccezioni formulate nell'avversa comparsa di costituzione relative ad un presunto passaggio in
giudicato di talune affermazioni contenute nella sentenza n.2706/2020 resa da codesta On.le Corte
pagina 2 di 19 d'Appello di AN (quale giudice del primo rinvio disposto dalla Corte di Cassazione) poi impugnata
di legittimità, accogliere l'appello e riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di AN n.
14080/2006, del 29-03-2006, depositata in cancelleria il 29-12-2006, e, per l'effetto, accogliere le
seguenti domande (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 394 II comma c.p.c., le relative
conclusioni qui precisate non possono essere “diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu
pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di
cassazione”; nella fattispecie, quelle relative alle domande di condanna dell'appellata alle spese ed ai
compensi dei due procedimenti innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e dei due giudizi di
riassunzione ex art. 392 c.p.c. innanzi a codesta On.le Corte d'Appello di AN): 1) accertare e
dichiarare l'inadempimento degli obblighi contrattuali e della normativa di settore dell'appellata
società (già ; e, per l'effetto, 2) condannarla al risarcimento dei danni in favore CP_1
dell'Ing. , n.q. di cessionario del credito da inadempimento contrattuale del sig. Parte_1
, della somma di € 249.691,73 in riferimento al conto n.20/01/45046, e delle Controparte_4
commissioni indebitamente percepite pari alla somma di € 15.877,50 o della somma maggiore o
minore che l'Ecc.ma Corte d'Appello vorrà quantificare, oltre ad interessi e svalutazione;
3)
condannare, altresì, la società appellata al risarcimento dei danni in favore del Dott. Parte_2
della somma di € 117.686,50 in riferimento al conto cointestato n.20/01/45028, e delle commissioni
indebitamente percepite pari alla somma di € 78.322,09, o della somma maggiore o minore che
l'Ecc.ma Corte d'Appello Vorrà quantificare, oltre ad interessi e svalutazione;
4) condannare la
società appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, I.V.A. e
C.P.A., in attribuzione ai sottoscritti avvocati che dichiarano di averne fatto anticipo;
5) condannare la
società appellata anche al pagamento delle spese e competenze legali del procedimento R.G.
n.15375/2012 della Corte Suprema di Cassazione, della prima causa di rinvio R.G. n.414/2019 della
Corte d'Appello di AN e del procedimento R.G. n.10444/2021 della Corte Suprema di Cassazione,
oltre spese generali forfettarie, I.V.A. e C.P.A.; 6) condannare le società oggi appellate al pagamento
pagina 3 di 19 delle spese e competenze legali del presente giudizio di riassunzione, oltre spese generali forfettarie,
I.V.A. e C.P.A.”;
per Controparte_1
e “Voglia CP_1 Controparte_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni diversa istanza deduzione e difesa, accogliere le
seguenti CONCLUSIONI Nel merito: -Respingere in tutto l'appello formulato dai signori Parte_1
e in quanto le domande in esso formulate risultano inammissibili ed infondate
[...] Parte_2
in fatto e in diritto, per le ragioni svolte nella presente difesa, non precluse dalla statuizione di
legittimità, e tenuto altresì conto delle eccezioni di nullità della citazione introduttiva del primo grado
di giudizio per genericità ed indeterminatezza delle domande con la stessa formulate, confermando la
sentenza impugnata n. 14080/2006 del Tribunale di AN in ogni sua parte. Condannare gli
appellanti a rifondere alla Società appellata le spese del presente giudizio nonché quelle relative al
precedente giudizio di Cassazione, non liquidate dalla Corte Suprema. In subordine, nella denegata e
non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, tenuto conto del giudicato già formatosi
sui capi della sentenza di appello n. 2706/2020 come evidenziato in comparsa di risposta, previa
disposizione di CTU contabile volta alla quantificazione delle perdite subite dagli attori/appellanti con
esclusivo riferimento alle operazioni di investimento da essi effettuate in data 31.10.2002, ridurre in
maniera corrispondente il risarcimento dei danni che potesse essere in loro favore determinato,
adottando ogni opportuno provvedimento in relazione alla compensazione delle spese di difesa delle
precedenti fasi e gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.11.2004, quale cessionario del credito Parte_1
vantato da , e agivano in giudizio davanti al tribunale di AN nei Controparte_4 Parte_2
confronti di già chiedendo che venisse accertata e dichiarata la CP_1 Controparte_5
pagina 4 di 19 violazione da parte di quest'ultima dell'art. 28, comma 3, del Reg. n. 11522/1998, dell'art. C9, CP_6
comma 5, delle norme contrattuali, dell'art. 21 TUF e dei generali principi di correttezza, buona fede,
diligenza e trasparenza, con conseguente diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e condanna al risarcimento dei danni. A fondamento delle loro domande, gli attori affermavano: 1) di avere stipulato con la banca due contratti di negoziazione di titoli, il primo, il n. 200145046, in data
22.04.2002, intestato a , e il secondo, il n. 2001445028, in data 8.03.2022, intestato a Controparte_4
e a , indicando a titolo di provvista e di garanzia, per il primo, la Controparte_4 Parte_2
somma di € 30.000,00 e, per il secondo, la somma di € 1,00, per l'esecuzione di operazioni di investimento in strumenti finanziari derivati e in covered warrant; 2) che, in data 30.10.2002, operando in strumenti derivati e covered warrant, era stata riportata una perdita di € 74.248,38 sul conto n.
200145046 e di € 31.260,77 sul conto n. 2001445028; 3) che il giorno successivo, in data 31.10.2002,
non essendo stati informati della perdita subita e operando, sempre, in strumenti derivati e covered
warrant, avevano riportato l'ulteriore perdita di € 175.443,35 sul conto n. 200145046 e di circa €
100.000,00 sul conto n. 2001445028; 4) che, infatti, la banca aveva comunicato tempestivamente, in data 1.11.2002, solo le perdite verificatesi in data 31.10.2002, avendo comunicato le perdite subite in data 30.10.2002 a distanza di oltre dieci giorni, ossia in data 11.11.2002 a mezzo dell'invio di semplici missive, impedendo loro di agire in modo informato e di non aggravare la posizione debitoria;
5) che la banca, non avendo informato tempestivamente gli investitori, aveva violato l'art. 28, comma 3, del
Reg. n. 11522/1998, nonché l'art. 21 TUF e gli obblighi generali di diligenza, di correttezza e CP_6
di trasparenza;
6) che in data 31.05.2003 il aveva ceduto a il credito P_ Parte_1
derivante dai contratti di negoziazione titoli;
7) che era evidente il loro diritto a essere risarciti per le perdite subite.
Con comparsa del 20.01.2005, si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, il CP_1
mutamento del rito da quello ordinario a quello speciale disciplinato ai sensi del d.lgs. 5/2003 ed eccependo la inammissibilità delle domande proposte dal RG per carenza di legittimazione attiva e pagina 5 di 19 la radicale nullità della citazione avversaria per totale indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Nel merito, chiedeva, inoltre, il rigetto delle domande svolte, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A fondamento delle sue eccezioni, la banca affermava: 1) che il e il avevano P_ Pt_2
effettuato, nel periodo tra marzo e novembre 2002, centinaia di operazioni in strumenti finanziari
(derivati e covered warrant) in totale autonomia tramite internet, operando personalmente dai loro
personal computer di casa con frequenza pressoché giornaliera, avvalendosi della piattaforma messa a disposizione dalla banca;
2) che, peraltro, in relazione alle asserite perdite verificatesi in data
30.10.2002 non sussisteva alcun obbligo di informazione da parte della banca, non essendovi stata una perdita superiore al 50 % del capitale iniziale investito, non corrispondendo, comunque, al vero che gli attori non fossero stati tempestivamente avvisati, con conseguente impossibilità di adottare gli opportuni accorgimenti per evitare ulteriori perdite alla data del 31.10.2002; 3) che, in realtà, le perdite in contestazione, cioè quelle tali da comportare il superamento della soglia del 50% del capitale inziale di riferimento, erano state subite dai due clienti solo in data 31.10.2002, delle quali gli stessi erano stati tempestivamente avvisati in data 1.11.2002 fra le 8 e le 9 di mattina sia per posta elettronica sia telefonicamente, con telefonata registrata;
4) che, inoltre, per quanto concerne il conto n. 45046,
intestato al solo , con un capitale di riferimento di € 30.000,00, il P&L (Profit & Loss) aveva P_
avuto nel corso del rapporto un andamento positivo, atteso che: a) alla data del 29.10.2002, il conto aveva un valore di € 171.380,45 (e, quindi, dal sorgere del rapporto aveva fatto conseguire un utile di €
141.380,45); b) alla data del 30.10.2002 si era verificata una perdita di € 46.551,63 lasciando comunque il conto al di sopra della soglia di € 15.000,00 (limite per la segnalazione); c) solo alla data del 31.10.2002 si era verificata una perdita di € 153.755,44 che aveva comportato il superamento della soglia limite;
5) che, inoltre, anche per quanto concerne il conto n. 45028, cointestato al e al P_
, con un capitale di riferimento di € 1,00, il P&L (Profit & Loss) aveva avuto nel corso del Pt_2
rapporto un andamento positivo, atteso che: a) alla data del 29.10.2002 il conto aveva un valore di €
97.052,29; b) alla data del 30.10.2002 si era verificata una perdita di € 28.327,92 lasciando comunque pagina 6 di 19 il conto al di sopra della soglia di € 0,50 (limite per la segnalazione); c) solo alla data del 31.10.2002 si era verificata una perdita di € 86.426,45, che aveva comportato il superamento della soglia limite.
Il tribunale di AN, alla prima udienza del 1.02.2005, visto l'art. 1, comma 5, d.lgs. 5/2003,
disponeva il mutamento di rito.
Gli attori, con memoria notificata in data 2.03.2005, replicavano alla comparsa di costituzione e risposta, a cui parte convenuta replicava con memoria del 22.03.2005. Successivamente, a seguito dello scambio di ulteriori memorie e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, il tribunale di
AN, con sentenza n. 14080/2006, pubblicata in data 29.12.2006, accoglieva l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva in capo al svolta dalla banca e rigettava le domande di parte Pt_1
attrice, con condanna di questa ultima al rimborso delle spese di lite.
Contro tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 28.12.2007, e Parte_1 Pt_2
proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, insistendo nelle
[...]
domande già svolte.
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25.03.2008, chiedeva il rigetto CP_1
dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
La Corte di appello di AN, con sentenza n. 1325/2011, rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale pronuncia, e agivano davanti alla Suprema Corte, Parte_1 Parte_2
proponendo i seguenti motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264, 1376,
1173, 1218, 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. in relazione alla motivazione con cui la Corte d'appello di
AN aveva ribadito la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale del b) Pt_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 3, e dell'art. 30, comma 2, lett. e) Reg. Consob n.
11522/1998, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 1, lett. a), TUF;
c) violazione pagina 7 di 19 dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello pronunciato una motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo.
si costituiva nel giudizio di legittimità con controricorso depositato il 19.07.2012, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso proposto.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31896/2018, depositata il 10/12/2018, cassava con rinvio la sentenza della Corte d'appello di AN, accogliendo i motivi di ricorso. In particolare, con riferimento al primo motivo affermava la legittimazione attiva di per il principio Parte_1
dell'ammissibilità della cessione di crediti futuri anche di carattere risarcitorio. Con riferimento al secondo motivo, quello relativo all'asserita errata interpretazione e applicazione del disposto di cui all'art. 28, comma 3, Reg. n. 11522/1998, affermava il principio di diritto secondo cui: “In CP_6
tema di operazioni in strumenti derivati e in warrant, l'obbligo dell'intermediario di segnalazione
delle perdite che abbia subito l'investitore nella misura non inferiore al 50 % del capitale di
riferimento scatta, ai sensi dell'art 28 del Regolamento n. 11522 del 1998 (nel tenore CP_6
normativo applicabile, dopo il 2000, ratione temporis), in rapporto al valore dei mezzi costituiti a
titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni, valore che – pur essendo
originariamente determinato per contratto – subisce variazioni sia in occasione della comunicazione
all'investitore di una precedente perdita e sia in caso di versamenti o prelievi (immediati, perché
disposti dall'investitore; mediati, perché frutto delle operazioni ordinate dall'intermediario). Tale
nuovo valore è, tuttavia, vincolante per l'investitore solo ove sia stato tempestivamente comunicato
dall'intermediario, applicandosi – in mancanza di comunicazione della variazione della misura del
capitale di riferimento – quello originariamente determinato o, in caso di ripetute variazioni, quello
comunicato per ultimo”.
pagina 8 di 19 e , quindi, riassumevano il giudizio davanti alla Corte d'appello di Parte_1 Parte_2
AN, ex art. 392 c.p.c., e, richiamata la vicenda processuale, si riportavano al precedente atto di appello, insistendo nelle domande già svolte.
costituitasi nel giudizio con comparsa del 23.05.2019, chiedeva il rigetto delle CP_1
domande avversarie, nonostante i principi affermati dalla Cassazione, contestando la sussistenza di un nesso causale tra l'addebito di omessa informazione (a essa attribuito) e il lamentato danno, e, ciò, sia in considerazione della qualità degli appellanti (accaniti investitori/speculatori che avevano fatto in piena autonomia centinaia di operazioni ad alto rischio), sia per il fatto che gli appellanti, quand'anche fossero stati informati un giorno prima, ossia in data 31/10/2002, non avrebbero potuto fare nulla per evitare le perdite per le quali era stata avanzata la pretesa risarcitoria.
La Corte d'appello di AN, con sentenza n. 2706/2020, depositata il 26.10.2020, rigettava le domande proposte dai ricorrenti, condannandoli al pagamento delle spese di lite del giudizio e del procedimento davanti alla Cassazione.
Contro tale pronuncia, con ricorso notificato in data 19.04.2021, e Parte_1 Parte_2
proponevano nuovamente ricorso in Cassazione, lamentando: a) la violazione/falsa applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c.; b) la violazione/falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c..
costituitasi nel giudizio con controricorso del 20.05.2021, chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
e la conferma della sentenza d'appello impugnata.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17002/2023, depositata il 14/06/2023, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di AN,
affermando che il nesso di causalità potesse essere presunto e che l'elevata propensione al rischio del cliente non fosse idonea a sollevare l'intermediario dal rispetto degli obblighi informativi.
Con ricorso dell'11.10.2023, e hanno nuovamente provveduto a Parte_1 Parte_2
riassumere il giudizio ex art. 392 c.p.c. davanti alla Corte d'appello di AN e, richiamata la vicenda pagina 9 di 19 processuale, si sono riportati al precedente atto di appello, insistendo nelle domande già svolte e chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio svolti.
Con comparsa di costituzione, già e Controparte_7 CP_1 [...]
si sono costituite in giudizio, rilevando che, per effetto di Controparte_8
un'operazione di scissione e cessione, con specifico riferimento alle cause e ai procedimenti giudiziari in corso, la seconda banca era diventata legittimata per tutte le cause passive facenti capo alla prima,
compresa quella oggetto del presente giudizio, essendosi verificata la successione nei diritti controversi. Per tale ragione è stato chiesto, in via preliminare, che Controparte_7
fosse estromessa dal giudizio e, nel merito, che fossero respinte le domande di parte attrice, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite anche relative al giudizio di Cassazione.
La Corte d'appello di AN, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato ex art. 352 c.p.c. per la rimessione della causa davanti al Collegio l'udienza del 2.04.2025. A tale udienza, la Corte, ritenuto che per il procedimento de quo non trovassero applicazione le nuove disposizione previste dalla riforma Cartabia, di cui al d.lgs. 149/2022, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa rinuncia da parte di quest'ultime al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
ha trattenuto la causa in decisione immediata. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte ritiene opportuno specificare quali siano le norme processuali applicabili al giudizio de quo rappresentato dal procedimento per riassunzione ex art. 392 c.p.c., il quale è necessario per dare completamento alla sentenza della Cassazione che riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, costituendo, come più volte affermato dalla Suprema Corte, la fase rescissoria del giudizio di Cassazione (cfr. Cass. 6298/2014; Cass. 23813/2012; Cass. 1527/2012). La riassunzione, pertanto,
non è un atto di impugnazione e non comporta l'introduzione di un nuovo giudizio, ma costituisce il pagina 10 di 19 mezzo per continuare un processo già pendente, avendo esclusivamente la funzione di riattivare il giudizio e proseguire l'impugnazione (cfr. Cass. 7983/2020; Cass. 2309/2007; Cass. 7243/2006; Cass.
8492/2005).
Alla luce di tali principi, è dunque, evidente che in tale giudizio, introdotto nel 2004 e appellato nel
2007 e riassunto davanti alla Corte d'appello di AN dopo due rinvii dalla Cassazione, una prima volta nel 2019 e una seconda volta nel 2023, non possono trovare applicazione le norme procedimentali introdotte dalla riforma Cartabia, essendo esse applicabili solo nei procedimenti d'appello proposti avverso le sentenze depositate successivamente al 28.02.2023, ex art. 35, comma 4, d.lgs. 149/2022.
Nel caso di specie, pertanto, non può trovare applicazione la nuova disciplina di cui all'art. 352 c.p.c.,
ma quella antecedente che prevedeva che “Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il
giudice, ove non provveda ai a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e
dispone lo scambio delle comparse conclusionali e di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è
depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle
memorie di replica”. Alla luce di ciò, è evidente la necessità da parte della Corte di fare precisare le conclusioni davanti al Collegio, a seguito delle quali la causa è stata trattenuta in decisione immediata,
stante la rinuncia dei procuratori delle parti ai termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso in ordine alla disciplina applicabile, la Corte ritiene che sia necessario evidenziare che oggetto di tale giudizio di rinvio propriamente rescissorio (c.d. rinvio proprio) sia il riesame della causa solo limitatamente a quanto impugnato per cassazione e poi annullato in sede di legittimità. Il principio di diritto stabilito dalla Corte in sede rescindente, ex art. 384 c.p.c., infatti, rappresenta un decisum
intangibile, con conseguente preclusione al riesame, in facto e in iure, dei presupposti in applicazione del principio di diritto stesso. In altri termini, in un'ipotesi, come quella di specie, in cui con una sentenza la Corte di Cassazione ha fissato i criteri per la decisione della causa, tutte le questioni in origine dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto. La sentenza di rinvio, quindi, vincola il giudice di pagina 11 di 19 merito non solo ai principi di diritto in essa affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto (cfr. Cass. 20981/2015; Cass. 17535/2010).
Nel caso di specie, il principio a cui la Corte deve necessariamente attenersi è quanto affermato dalla
Suprema Corte, laddove, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha dichiarato che la responsabilità accampata in danno della banca non è di tipo oggettivo sicché non esiste una correlazione automatica tra inadempimento della banca e danno degli attori. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che: “nella giurisprudenza in materia di questa Corte, poiché il rapporto di
intermediazione è connotato da un'asimmetria informativa tra investitore e l'intermediario, «scaturisce
una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio»
(Cass., Sez. I, 17/04/2020, n. 7905), che pur se suscettibile di prova contraria, non è tuttavia
superabile mediante la «dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta
da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e
disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni
dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve
segnalare» (Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33596) e «gli obblighi sanciti "ratione temporis" dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del Reg. n. 11522 del 1998, non vengono CP_6
meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla
sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio
dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo,
al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole» (Cass., Sez. I, 6/12/2022, n. 35789). Il
deliberato oggetto qui di impugnativa, nell'escludere la responsabilità della banca sul presupposto che
non sarebbe ravvisabile un nesso di causalità tra l'inadempimento della stessa ed il danno lamentato
dai ricorrenti in ragione della loro spiccata indole speculativa non si allinea, all'evidenza, al quadro di
principio testé sintetizzato, discostandosene tanto dove questo è portato a ritenere che nella materia
che ne occupa il nesso di causalità possa essere presunto, quanto dove reputa che l'elevata pagina 12 di 19 propensione al rischio del cliente non sollevi l'intermediario dal rispetto degli obblighi informativi.
Onde consentire la definizione della lite in adesione in conformità allo stato dell'arte si giustifica,
dunque, in accoglimento di questo motivo di ricorso, la cassazione dell'impugnata sentenza e la
rimessione della causa nuovamente al giudice a quo”.
Il Collegio, dunque, partendo da tale principio di diritto in ordine al nesso causale, a cui deve necessariamente attenersi, ritiene che sia necessario accertare se la banca abbia assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la irrilevanza della inosservanza degli obblighi su di lei gravanti ai fini del verificarsi del danno.
In via preliminare, si rileva la infondatezza di quanto eccepito da parte resistente, secondo la quale sarebbero inammissibili la domanda di risarcimento del danno per le perdite registrate, nonché quella di rimborso delle commissioni applicate, stante l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi della sentenza della Corte d'appello di AN n. 2706/2020. Il Collegio rileva, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che il principio dettato dall'art. 336 c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi dipendenti dalla parte riformata o cassata,
debba trovare applicazione rispetto ai capi non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad un altro che sia stato impugnato (cfr. Cass. ord. 22776/2018). Nel caso di specie, è evidente che l'accoglimento del secondo motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 e 1223 c.c.
abbia riguardato anche quelle parti della sentenza di appello relative al risarcimento del danno,
trattandosi di capi strettamente connessi e dipendenti con l'accertamento del nesso di causalità tra responsabilità contrattuale e l'obbligo al risarcimento del danno, in quanto, altrimenti ragionando, in difetto della prova del danno, l'impugnazione sarebbe stata respinta e non cassata con rinvio.
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, la Corte ritiene, alla luce dell'allegato inadempimento da parte dei ricorrenti, che parte resistente non abbia assolto al proprio onere probatorio in ordine alla irrilevanza della inosservanza degli obblighi su di lei gravanti ai fini del verificarsi del danno, non pagina 13 di 19 rilevando al riguardo la circostanza che il e il , avvalendosi dei propri personal CP_9 Pt_2
computer, avessero effettuato in autonomia le operazioni in strumenti finanziari e avessero posto in essere tra il marzo e il novembre 2002, su entrambi i conti, più di 3.000 transazioni su contratti futures
e, negli specifici due giorni del 30.10.2022 e del 31.10.2002, ben 169 operazioni di acquisto e di vendita di contratti sul conto cointestato e 290 operazioni sul conto intestato solo al , Pt_3 P_
atteso che tale intensa attività non esclude il loro diritto a essere tempestivamente informati delle perdite subite in data 30 ottobre 2002, in modo tale da poter liberamente e consapevolmente decidere in ordine ai futuri investimenti. Si rileva, peraltro, che la banca ben avrebbe potuto assolvere a tale onere probatorio, dimostrando, a esempio, che i ricorrenti, sebbene regolarmente informati, presso un altro intermediario, avevano posto in essere le operazioni speculative della medesima tipologia, dimostrando la loro predisposizione ad acquisire in portafoglio proprio quei titoli. Ai fini di tale prova è irrilevante quanto asserito da parte resistente in ordine al fatto che i ricorrenti avevano, nonostante la perdita del
30.10.2002, acquistato in data 31.10.2002 “la medesima tipologia di titoli fortemente speculativi”, in quanto tale circostanza, anche se provata, cosa che allo stato non è, non dimostra una specifica volontà
di acquistare tali titoli anche a seguito di un'adeguata informazione.
Non rileva, ai fini della prova dell'esclusione del nesso di causalità, la circostanza dedotta da parte della banca secondo cui le perdite subite in data 31.10.2002 sarebbero stato frutto delle diverse centinaia di contratti autonomamente negoziati dai due clienti nei mesi precedenti, che nell'occasione venivano a scadenza, così come indicato dalla Corte d'appello di AN n. 2706/2020, laddove ha affermato “Da ultimo, al fine di escludere il nesso causale tra l'omessa tempestiva informazione della
banca e il danno lamentato in causa dagli attori, pare decisivo il rilievo della banca convenuta, mai in
alcun modo contestato dagli attori in corso di causa, secondo cui, quand'anche gli attori fossero stati
informati un giorno prima dalla banca (ossia in data 31/10/2002), nulla si sarebbe potuto a tale punto
effettuare per evitare le ingenti perdite che vennero registrate in data 31/10/2002 e di cui si dolgono
gli attori, posto che tali perdite erano frutto delle diverse centinaia di contratti autonomamente pagina 14 di 19 negoziati dai due clienti nei mesi precedenti e che nell'occasione venivano a scadenza”. Si ritiene,
infatti, alla luce della motivazione che precede, che, contrariamente da quanto affermato dalla resistente, su tale punto motivazionale non si sia formato alcun giudicato, essendo rimasto assorbito nel rinvio operato dalla Cassazione al giudice di appello per verificare la sussistenza del danno e del nesso causale, atteso che, ritenendo altrimenti la insussistenza, a prescindere, del nesso causale, non sarebbe stato disposto alcun rinvio. Si osserva, peraltro, che su tale circostanza non possa ritenersi applicabile il principio di non contestazione, dovendosi rilevare il difetto di specificità di tale deduzione, con conseguente onere di controparte di contestare, in quanto la parte non ha mai chiaramente indicato quali fossero tali operazioni e a quanto ammontasse il loro valore, dettagliando così la censura svolta.
Alla luce di tale motivazione, accertato l'inadempimento da parte della banca e la sussistenza di un nesso di causalità tra esso e il pregiudizio subito, è, quindi, necessario verificare l'effettiva sussistenza del danno.
Ai fini della prova del danno, la Corte ritiene che non sia stato oggetto di specifica e tempestiva contestazione che in data 30.10.2002, il e il , operando su strumenti derivati e P_ Pt_2
covered warren, abbiano subito una perdita pari a € 74.248,38 sul conto intestato solo al e P_
pari a € 31.260,77 sul conto intestato a entrambi. E', inoltre, circostanza non contestata che il giorno successivo i ricorrenti, sempre operando in strumenti derivati in covered warrent, non avendo avuto alcuna informazione sulle precedenti perdite, abbiano subito, in relazione al conto intestato solo al
, una perdita pari a € 175.443,35 e sul conto cointestato una perdita pari a € 86.426,25, così P_
come indicato in atto di citazione del giudizio di primo grado. In particolare, per il conto intestato al solo , è stato dedotto che “il danno subito per effetto immediato e diretto dell'inadempimento P_
della banca è, dunque, stato di € 74.248,38 nella giornata del 30-10-2002 e di € 175.443,35 nella
giornata del 31-10-2002. Il danno complessivo di € 249.691,73 (€ 74.248,38 + € 175.443,35) sarebbe
stato sicuramente evitato se l'informazione fosse stata comunicata prontamente come vuole la
pagina 15 di 19 disciplina di settore al maturare di perdite pari al 50% del capitale di riferimento (€ 15.000,00). A
questo bisogna aggiungere l'ammontare delle commissioni addebitate dalla banca nei giorni in cui si
consumava l'inadempimento e che devono essere restituite fino a concorrenza di € 5.227,50 per il 30-
10-2002 e di € 10.650,00 per il 31-10-2002”. Per il conto cointestato a e , inoltre, è P_ Pt_2
stato rilevato che: “nella giornata del 30-10-2002, sul conto cointestato si è registrata una perdita di €
31.260,77, mentre in data 31-10-2002 la perdita ammontava ad € 86.426,25 per un totale di €
117.686,5 che costituiscono il danno economico che si sarebbe certamente evitato se la banca avesse
comunicato l'informativa prontamente come le impone l'art. 28 Reg. CONSOB”; che, inoltre, “pur
essendo stata la soglia d'allarme delle perdite bassissima (solo € 0,50) ed essendosi verificati
innumerevoli sforamenti, la banca non ha mai comunicato alcuna informativa e ha sempre addebitato
commissioni che, in questo caso, andranno tutte restituite per un totale di € 78.322,09”.
Ai fini di una esatta liquidazione del danno, il Collegio ritiene che debbano essere riconosciute solo le perdite verificatesi in data 31.10.2002, le quali, contrariamente a quelle subite in data 30.10.2002,
avrebbero potuto essere evitate qualora gli investitori fossero stati effettivamente avvertiti di quanto era accaduto il giorno antecedente, in modo tale da decidere di non effettuare investimenti o, comunque, di effettuarne altri in diversi ambiti.
Alla luce di ciò, dunque, tenuto conto delle perdite subite in data 31.10.2002 dal e dal P_
per non essere stati tempestivamente resi edotti in ordine alle pesanti perdite subite il giorno Pt_2
prima, in modo tale da decidere eventualmente di procedere ad altri investimenti o di non investire affatto, la Corte ritiene che debba essere riconosciuto a titolo di risarcimento la somma pari a quanto perso, la quale ammonta per il conto intestato al solo , a € 175.443,35, oltre a € 10.650,00 a P_
titolo di commissioni indebitamente versate, per un totale di € 186.903,35, nonché per il conto cointestato a e a € 86.426,25, oltre € 6.375,00 a titolo di commissioni, per un totale P_ Pt_2
di € 92.801,25.
pagina 16 di 19 Su tali importi, trattandosi di debiti di valore, devono essere calcolati la rivalutazione e gli interessi dal
31.10.2002 all'attualità, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione n.
1712/1995, con la conseguenza che la somma dovuta per la perdita subita sul conto intestato al solo ammonta a € 370.672,28 e quella dovuta per la perdita subita sul conto cointestato CP_9
ammonta a € 183.832,17. Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite dei vari gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale di
[...]
, già e di Controparte_10 CP_1 [...]
quali parti soccombenti, avuto riguardo della natura della causa, Controparte_2
delle questioni affrontate, delle somme effettivamente richieste e riconosciute e delle note spese depositate, tenuto conto dei parametri normativi applicabili ratione temporis ai vari giudizi. Per i giudizi di appello non viene tenuto conto della fase istruttoria, non svolta in tali procedimenti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di AN, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 14080/2006 del tribunale di AN,
condanna in solido , già Controparte_10 CP_1
e al pagamento in favore di
[...] Controparte_2 Parte_1
e di della somma di € 183.832,17, oltre interessi legali dalla pubblicazione
[...] Parte_2
della sentenza al saldo effettivo e a favore esclusivamente di della somma di € Parte_1
370.672,28, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
pagina 17 di 19 - condanna in solido , già Controparte_10 CP_1
e al pagamento delle spese di lite, che
[...] Controparte_2
liquida:
o in favore dei procuratori dix chiaratisi antistatari di e di Parte_1 Parte_2
per il giudizio di primo grado (RG n. 70462/2004) in € 10.000,00 per onorari, € 3.236,00
per diritti ed € 980,08 per spese, oltre spese generali determinate nella misura del 12,50%,
IVA e CPA come per legge;
o in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari di e di per Parte_1 Parte_2
il giudizio di appello (R.G. n. 15/2008) in € 10.500,00 per onorari, € 3.227,00 per diritti ed €
833,00 per spese, oltre spese generali determinate nella misura del 12,50%, IVA e CPA
come per legge;
o in favore di e di per il giudizio davanti alla Suprema Parte_1 Parte_2
Corte (R.G. n. 15375/2012) in € 1.253,46 per spese e in € 10.260,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
o in favore di e di per il giudizio di appello (R.G. Parte_1 Parte_2
414/2019) in € 1.863,50 per spese e in € 13.000,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
o in favore di e di per il giudizio davanti alla Suprema Parte_1 Parte_2
Corte (R.G. n. 10444/2021) in € 2.655,00 per spese e in € 10.773,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
o in favore di e di per il presente giudizio in € 1.241,00 per Parte_1 Parte_2
spese e in € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
pagina 18 di 19 Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 2.04.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Giuseppe Ondei
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott. Giuseppe Ondei Presidente
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2756/2023, promossa
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2
elettivamente domiciliati in NAPOLI, VIA TASSO, 290, e Email_1
presso lo studio degli avvocati GIUSEPPE Email_2
MENSITIERI e FABIO MASCOLO, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata in atti,
RICORRENTI
contro pagina 1 di 19 Controparte_1
(P.I. ) e
[...] P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. C.F. ,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliate in MILANO, VIA FREGUGLIA, 8, presso lo studio degli avvocati
FEDERICO CAMOZZI E ANTONINO MOBILIA, che le rappresentano e difendono per procure speciali allegate alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per e : “codesta Ecc.ma Corte di Appello di AN, Parte_1 Parte_2
contrariis reiectis, in limine litis, rigettare la richiesta di estromissione dalla causa della
[...]
come ex adverso richiesta, alla quale si Controparte_3
rinnova l'opposizione in quanto permangono intatti tutti i dubbi sulla legittimazione passiva
concorrente od alternativa delle due società convenute nella presente causa già espressi nell'Atto di
citazione in riassunzione ex art. 392 cpc introduttivo, opportunamente ribadendosi, in questa sede, che
i contratti stipulati erano sia di servizi di intermediazione finanziaria, sia di servizi bancari;
in via
istruttoria, rigettare l'avversa richiesta di nomina di C.T.U. (sebbene formulata in via subordinata),
del tutto inammissibile perché avente chiara natura e contenuto esplorativi, gravando sulle convenute
(giusta quanto affermato nella citata ordinanza n.17002/2023 della Corte Suprema di Cassazione a
quo) l'onere di provare l'eventuale mancanza di nesso di causalità tra gli inadempimenti
dell'appellata originaria ed i danni prodottisi a carico dei sigg. e CP_1 Parte_1
, e ciò sulla base della sola documentazione già in atti e delle istruttorie svolte;
nel Parte_2
merito, e previa dichiarazione di totale inammissibilità e, comunque, di totale infondatezza delle
eccezioni formulate nell'avversa comparsa di costituzione relative ad un presunto passaggio in
giudicato di talune affermazioni contenute nella sentenza n.2706/2020 resa da codesta On.le Corte
pagina 2 di 19 d'Appello di AN (quale giudice del primo rinvio disposto dalla Corte di Cassazione) poi impugnata
di legittimità, accogliere l'appello e riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di AN n.
14080/2006, del 29-03-2006, depositata in cancelleria il 29-12-2006, e, per l'effetto, accogliere le
seguenti domande (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 394 II comma c.p.c., le relative
conclusioni qui precisate non possono essere “diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu
pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di
cassazione”; nella fattispecie, quelle relative alle domande di condanna dell'appellata alle spese ed ai
compensi dei due procedimenti innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e dei due giudizi di
riassunzione ex art. 392 c.p.c. innanzi a codesta On.le Corte d'Appello di AN): 1) accertare e
dichiarare l'inadempimento degli obblighi contrattuali e della normativa di settore dell'appellata
società (già ; e, per l'effetto, 2) condannarla al risarcimento dei danni in favore CP_1
dell'Ing. , n.q. di cessionario del credito da inadempimento contrattuale del sig. Parte_1
, della somma di € 249.691,73 in riferimento al conto n.20/01/45046, e delle Controparte_4
commissioni indebitamente percepite pari alla somma di € 15.877,50 o della somma maggiore o
minore che l'Ecc.ma Corte d'Appello vorrà quantificare, oltre ad interessi e svalutazione;
3)
condannare, altresì, la società appellata al risarcimento dei danni in favore del Dott. Parte_2
della somma di € 117.686,50 in riferimento al conto cointestato n.20/01/45028, e delle commissioni
indebitamente percepite pari alla somma di € 78.322,09, o della somma maggiore o minore che
l'Ecc.ma Corte d'Appello Vorrà quantificare, oltre ad interessi e svalutazione;
4) condannare la
società appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, I.V.A. e
C.P.A., in attribuzione ai sottoscritti avvocati che dichiarano di averne fatto anticipo;
5) condannare la
società appellata anche al pagamento delle spese e competenze legali del procedimento R.G.
n.15375/2012 della Corte Suprema di Cassazione, della prima causa di rinvio R.G. n.414/2019 della
Corte d'Appello di AN e del procedimento R.G. n.10444/2021 della Corte Suprema di Cassazione,
oltre spese generali forfettarie, I.V.A. e C.P.A.; 6) condannare le società oggi appellate al pagamento
pagina 3 di 19 delle spese e competenze legali del presente giudizio di riassunzione, oltre spese generali forfettarie,
I.V.A. e C.P.A.”;
per Controparte_1
e “Voglia CP_1 Controparte_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni diversa istanza deduzione e difesa, accogliere le
seguenti CONCLUSIONI Nel merito: -Respingere in tutto l'appello formulato dai signori Parte_1
e in quanto le domande in esso formulate risultano inammissibili ed infondate
[...] Parte_2
in fatto e in diritto, per le ragioni svolte nella presente difesa, non precluse dalla statuizione di
legittimità, e tenuto altresì conto delle eccezioni di nullità della citazione introduttiva del primo grado
di giudizio per genericità ed indeterminatezza delle domande con la stessa formulate, confermando la
sentenza impugnata n. 14080/2006 del Tribunale di AN in ogni sua parte. Condannare gli
appellanti a rifondere alla Società appellata le spese del presente giudizio nonché quelle relative al
precedente giudizio di Cassazione, non liquidate dalla Corte Suprema. In subordine, nella denegata e
non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, tenuto conto del giudicato già formatosi
sui capi della sentenza di appello n. 2706/2020 come evidenziato in comparsa di risposta, previa
disposizione di CTU contabile volta alla quantificazione delle perdite subite dagli attori/appellanti con
esclusivo riferimento alle operazioni di investimento da essi effettuate in data 31.10.2002, ridurre in
maniera corrispondente il risarcimento dei danni che potesse essere in loro favore determinato,
adottando ogni opportuno provvedimento in relazione alla compensazione delle spese di difesa delle
precedenti fasi e gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.11.2004, quale cessionario del credito Parte_1
vantato da , e agivano in giudizio davanti al tribunale di AN nei Controparte_4 Parte_2
confronti di già chiedendo che venisse accertata e dichiarata la CP_1 Controparte_5
pagina 4 di 19 violazione da parte di quest'ultima dell'art. 28, comma 3, del Reg. n. 11522/1998, dell'art. C9, CP_6
comma 5, delle norme contrattuali, dell'art. 21 TUF e dei generali principi di correttezza, buona fede,
diligenza e trasparenza, con conseguente diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e condanna al risarcimento dei danni. A fondamento delle loro domande, gli attori affermavano: 1) di avere stipulato con la banca due contratti di negoziazione di titoli, il primo, il n. 200145046, in data
22.04.2002, intestato a , e il secondo, il n. 2001445028, in data 8.03.2022, intestato a Controparte_4
e a , indicando a titolo di provvista e di garanzia, per il primo, la Controparte_4 Parte_2
somma di € 30.000,00 e, per il secondo, la somma di € 1,00, per l'esecuzione di operazioni di investimento in strumenti finanziari derivati e in covered warrant; 2) che, in data 30.10.2002, operando in strumenti derivati e covered warrant, era stata riportata una perdita di € 74.248,38 sul conto n.
200145046 e di € 31.260,77 sul conto n. 2001445028; 3) che il giorno successivo, in data 31.10.2002,
non essendo stati informati della perdita subita e operando, sempre, in strumenti derivati e covered
warrant, avevano riportato l'ulteriore perdita di € 175.443,35 sul conto n. 200145046 e di circa €
100.000,00 sul conto n. 2001445028; 4) che, infatti, la banca aveva comunicato tempestivamente, in data 1.11.2002, solo le perdite verificatesi in data 31.10.2002, avendo comunicato le perdite subite in data 30.10.2002 a distanza di oltre dieci giorni, ossia in data 11.11.2002 a mezzo dell'invio di semplici missive, impedendo loro di agire in modo informato e di non aggravare la posizione debitoria;
5) che la banca, non avendo informato tempestivamente gli investitori, aveva violato l'art. 28, comma 3, del
Reg. n. 11522/1998, nonché l'art. 21 TUF e gli obblighi generali di diligenza, di correttezza e CP_6
di trasparenza;
6) che in data 31.05.2003 il aveva ceduto a il credito P_ Parte_1
derivante dai contratti di negoziazione titoli;
7) che era evidente il loro diritto a essere risarciti per le perdite subite.
Con comparsa del 20.01.2005, si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, il CP_1
mutamento del rito da quello ordinario a quello speciale disciplinato ai sensi del d.lgs. 5/2003 ed eccependo la inammissibilità delle domande proposte dal RG per carenza di legittimazione attiva e pagina 5 di 19 la radicale nullità della citazione avversaria per totale indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Nel merito, chiedeva, inoltre, il rigetto delle domande svolte, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A fondamento delle sue eccezioni, la banca affermava: 1) che il e il avevano P_ Pt_2
effettuato, nel periodo tra marzo e novembre 2002, centinaia di operazioni in strumenti finanziari
(derivati e covered warrant) in totale autonomia tramite internet, operando personalmente dai loro
personal computer di casa con frequenza pressoché giornaliera, avvalendosi della piattaforma messa a disposizione dalla banca;
2) che, peraltro, in relazione alle asserite perdite verificatesi in data
30.10.2002 non sussisteva alcun obbligo di informazione da parte della banca, non essendovi stata una perdita superiore al 50 % del capitale iniziale investito, non corrispondendo, comunque, al vero che gli attori non fossero stati tempestivamente avvisati, con conseguente impossibilità di adottare gli opportuni accorgimenti per evitare ulteriori perdite alla data del 31.10.2002; 3) che, in realtà, le perdite in contestazione, cioè quelle tali da comportare il superamento della soglia del 50% del capitale inziale di riferimento, erano state subite dai due clienti solo in data 31.10.2002, delle quali gli stessi erano stati tempestivamente avvisati in data 1.11.2002 fra le 8 e le 9 di mattina sia per posta elettronica sia telefonicamente, con telefonata registrata;
4) che, inoltre, per quanto concerne il conto n. 45046,
intestato al solo , con un capitale di riferimento di € 30.000,00, il P&L (Profit & Loss) aveva P_
avuto nel corso del rapporto un andamento positivo, atteso che: a) alla data del 29.10.2002, il conto aveva un valore di € 171.380,45 (e, quindi, dal sorgere del rapporto aveva fatto conseguire un utile di €
141.380,45); b) alla data del 30.10.2002 si era verificata una perdita di € 46.551,63 lasciando comunque il conto al di sopra della soglia di € 15.000,00 (limite per la segnalazione); c) solo alla data del 31.10.2002 si era verificata una perdita di € 153.755,44 che aveva comportato il superamento della soglia limite;
5) che, inoltre, anche per quanto concerne il conto n. 45028, cointestato al e al P_
, con un capitale di riferimento di € 1,00, il P&L (Profit & Loss) aveva avuto nel corso del Pt_2
rapporto un andamento positivo, atteso che: a) alla data del 29.10.2002 il conto aveva un valore di €
97.052,29; b) alla data del 30.10.2002 si era verificata una perdita di € 28.327,92 lasciando comunque pagina 6 di 19 il conto al di sopra della soglia di € 0,50 (limite per la segnalazione); c) solo alla data del 31.10.2002 si era verificata una perdita di € 86.426,45, che aveva comportato il superamento della soglia limite.
Il tribunale di AN, alla prima udienza del 1.02.2005, visto l'art. 1, comma 5, d.lgs. 5/2003,
disponeva il mutamento di rito.
Gli attori, con memoria notificata in data 2.03.2005, replicavano alla comparsa di costituzione e risposta, a cui parte convenuta replicava con memoria del 22.03.2005. Successivamente, a seguito dello scambio di ulteriori memorie e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, il tribunale di
AN, con sentenza n. 14080/2006, pubblicata in data 29.12.2006, accoglieva l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva in capo al svolta dalla banca e rigettava le domande di parte Pt_1
attrice, con condanna di questa ultima al rimborso delle spese di lite.
Contro tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 28.12.2007, e Parte_1 Pt_2
proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, insistendo nelle
[...]
domande già svolte.
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25.03.2008, chiedeva il rigetto CP_1
dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
La Corte di appello di AN, con sentenza n. 1325/2011, rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale pronuncia, e agivano davanti alla Suprema Corte, Parte_1 Parte_2
proponendo i seguenti motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264, 1376,
1173, 1218, 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. in relazione alla motivazione con cui la Corte d'appello di
AN aveva ribadito la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale del b) Pt_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 3, e dell'art. 30, comma 2, lett. e) Reg. Consob n.
11522/1998, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 1, lett. a), TUF;
c) violazione pagina 7 di 19 dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello pronunciato una motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo.
si costituiva nel giudizio di legittimità con controricorso depositato il 19.07.2012, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso proposto.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31896/2018, depositata il 10/12/2018, cassava con rinvio la sentenza della Corte d'appello di AN, accogliendo i motivi di ricorso. In particolare, con riferimento al primo motivo affermava la legittimazione attiva di per il principio Parte_1
dell'ammissibilità della cessione di crediti futuri anche di carattere risarcitorio. Con riferimento al secondo motivo, quello relativo all'asserita errata interpretazione e applicazione del disposto di cui all'art. 28, comma 3, Reg. n. 11522/1998, affermava il principio di diritto secondo cui: “In CP_6
tema di operazioni in strumenti derivati e in warrant, l'obbligo dell'intermediario di segnalazione
delle perdite che abbia subito l'investitore nella misura non inferiore al 50 % del capitale di
riferimento scatta, ai sensi dell'art 28 del Regolamento n. 11522 del 1998 (nel tenore CP_6
normativo applicabile, dopo il 2000, ratione temporis), in rapporto al valore dei mezzi costituiti a
titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni, valore che – pur essendo
originariamente determinato per contratto – subisce variazioni sia in occasione della comunicazione
all'investitore di una precedente perdita e sia in caso di versamenti o prelievi (immediati, perché
disposti dall'investitore; mediati, perché frutto delle operazioni ordinate dall'intermediario). Tale
nuovo valore è, tuttavia, vincolante per l'investitore solo ove sia stato tempestivamente comunicato
dall'intermediario, applicandosi – in mancanza di comunicazione della variazione della misura del
capitale di riferimento – quello originariamente determinato o, in caso di ripetute variazioni, quello
comunicato per ultimo”.
pagina 8 di 19 e , quindi, riassumevano il giudizio davanti alla Corte d'appello di Parte_1 Parte_2
AN, ex art. 392 c.p.c., e, richiamata la vicenda processuale, si riportavano al precedente atto di appello, insistendo nelle domande già svolte.
costituitasi nel giudizio con comparsa del 23.05.2019, chiedeva il rigetto delle CP_1
domande avversarie, nonostante i principi affermati dalla Cassazione, contestando la sussistenza di un nesso causale tra l'addebito di omessa informazione (a essa attribuito) e il lamentato danno, e, ciò, sia in considerazione della qualità degli appellanti (accaniti investitori/speculatori che avevano fatto in piena autonomia centinaia di operazioni ad alto rischio), sia per il fatto che gli appellanti, quand'anche fossero stati informati un giorno prima, ossia in data 31/10/2002, non avrebbero potuto fare nulla per evitare le perdite per le quali era stata avanzata la pretesa risarcitoria.
La Corte d'appello di AN, con sentenza n. 2706/2020, depositata il 26.10.2020, rigettava le domande proposte dai ricorrenti, condannandoli al pagamento delle spese di lite del giudizio e del procedimento davanti alla Cassazione.
Contro tale pronuncia, con ricorso notificato in data 19.04.2021, e Parte_1 Parte_2
proponevano nuovamente ricorso in Cassazione, lamentando: a) la violazione/falsa applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c.; b) la violazione/falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c..
costituitasi nel giudizio con controricorso del 20.05.2021, chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
e la conferma della sentenza d'appello impugnata.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17002/2023, depositata il 14/06/2023, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di AN,
affermando che il nesso di causalità potesse essere presunto e che l'elevata propensione al rischio del cliente non fosse idonea a sollevare l'intermediario dal rispetto degli obblighi informativi.
Con ricorso dell'11.10.2023, e hanno nuovamente provveduto a Parte_1 Parte_2
riassumere il giudizio ex art. 392 c.p.c. davanti alla Corte d'appello di AN e, richiamata la vicenda pagina 9 di 19 processuale, si sono riportati al precedente atto di appello, insistendo nelle domande già svolte e chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio svolti.
Con comparsa di costituzione, già e Controparte_7 CP_1 [...]
si sono costituite in giudizio, rilevando che, per effetto di Controparte_8
un'operazione di scissione e cessione, con specifico riferimento alle cause e ai procedimenti giudiziari in corso, la seconda banca era diventata legittimata per tutte le cause passive facenti capo alla prima,
compresa quella oggetto del presente giudizio, essendosi verificata la successione nei diritti controversi. Per tale ragione è stato chiesto, in via preliminare, che Controparte_7
fosse estromessa dal giudizio e, nel merito, che fossero respinte le domande di parte attrice, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite anche relative al giudizio di Cassazione.
La Corte d'appello di AN, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato ex art. 352 c.p.c. per la rimessione della causa davanti al Collegio l'udienza del 2.04.2025. A tale udienza, la Corte, ritenuto che per il procedimento de quo non trovassero applicazione le nuove disposizione previste dalla riforma Cartabia, di cui al d.lgs. 149/2022, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa rinuncia da parte di quest'ultime al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
ha trattenuto la causa in decisione immediata. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte ritiene opportuno specificare quali siano le norme processuali applicabili al giudizio de quo rappresentato dal procedimento per riassunzione ex art. 392 c.p.c., il quale è necessario per dare completamento alla sentenza della Cassazione che riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, costituendo, come più volte affermato dalla Suprema Corte, la fase rescissoria del giudizio di Cassazione (cfr. Cass. 6298/2014; Cass. 23813/2012; Cass. 1527/2012). La riassunzione, pertanto,
non è un atto di impugnazione e non comporta l'introduzione di un nuovo giudizio, ma costituisce il pagina 10 di 19 mezzo per continuare un processo già pendente, avendo esclusivamente la funzione di riattivare il giudizio e proseguire l'impugnazione (cfr. Cass. 7983/2020; Cass. 2309/2007; Cass. 7243/2006; Cass.
8492/2005).
Alla luce di tali principi, è dunque, evidente che in tale giudizio, introdotto nel 2004 e appellato nel
2007 e riassunto davanti alla Corte d'appello di AN dopo due rinvii dalla Cassazione, una prima volta nel 2019 e una seconda volta nel 2023, non possono trovare applicazione le norme procedimentali introdotte dalla riforma Cartabia, essendo esse applicabili solo nei procedimenti d'appello proposti avverso le sentenze depositate successivamente al 28.02.2023, ex art. 35, comma 4, d.lgs. 149/2022.
Nel caso di specie, pertanto, non può trovare applicazione la nuova disciplina di cui all'art. 352 c.p.c.,
ma quella antecedente che prevedeva che “Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il
giudice, ove non provveda ai a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e
dispone lo scambio delle comparse conclusionali e di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è
depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle
memorie di replica”. Alla luce di ciò, è evidente la necessità da parte della Corte di fare precisare le conclusioni davanti al Collegio, a seguito delle quali la causa è stata trattenuta in decisione immediata,
stante la rinuncia dei procuratori delle parti ai termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso in ordine alla disciplina applicabile, la Corte ritiene che sia necessario evidenziare che oggetto di tale giudizio di rinvio propriamente rescissorio (c.d. rinvio proprio) sia il riesame della causa solo limitatamente a quanto impugnato per cassazione e poi annullato in sede di legittimità. Il principio di diritto stabilito dalla Corte in sede rescindente, ex art. 384 c.p.c., infatti, rappresenta un decisum
intangibile, con conseguente preclusione al riesame, in facto e in iure, dei presupposti in applicazione del principio di diritto stesso. In altri termini, in un'ipotesi, come quella di specie, in cui con una sentenza la Corte di Cassazione ha fissato i criteri per la decisione della causa, tutte le questioni in origine dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto. La sentenza di rinvio, quindi, vincola il giudice di pagina 11 di 19 merito non solo ai principi di diritto in essa affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto (cfr. Cass. 20981/2015; Cass. 17535/2010).
Nel caso di specie, il principio a cui la Corte deve necessariamente attenersi è quanto affermato dalla
Suprema Corte, laddove, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha dichiarato che la responsabilità accampata in danno della banca non è di tipo oggettivo sicché non esiste una correlazione automatica tra inadempimento della banca e danno degli attori. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che: “nella giurisprudenza in materia di questa Corte, poiché il rapporto di
intermediazione è connotato da un'asimmetria informativa tra investitore e l'intermediario, «scaturisce
una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio»
(Cass., Sez. I, 17/04/2020, n. 7905), che pur se suscettibile di prova contraria, non è tuttavia
superabile mediante la «dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta
da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e
disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni
dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve
segnalare» (Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33596) e «gli obblighi sanciti "ratione temporis" dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del Reg. n. 11522 del 1998, non vengono CP_6
meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla
sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio
dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo,
al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole» (Cass., Sez. I, 6/12/2022, n. 35789). Il
deliberato oggetto qui di impugnativa, nell'escludere la responsabilità della banca sul presupposto che
non sarebbe ravvisabile un nesso di causalità tra l'inadempimento della stessa ed il danno lamentato
dai ricorrenti in ragione della loro spiccata indole speculativa non si allinea, all'evidenza, al quadro di
principio testé sintetizzato, discostandosene tanto dove questo è portato a ritenere che nella materia
che ne occupa il nesso di causalità possa essere presunto, quanto dove reputa che l'elevata pagina 12 di 19 propensione al rischio del cliente non sollevi l'intermediario dal rispetto degli obblighi informativi.
Onde consentire la definizione della lite in adesione in conformità allo stato dell'arte si giustifica,
dunque, in accoglimento di questo motivo di ricorso, la cassazione dell'impugnata sentenza e la
rimessione della causa nuovamente al giudice a quo”.
Il Collegio, dunque, partendo da tale principio di diritto in ordine al nesso causale, a cui deve necessariamente attenersi, ritiene che sia necessario accertare se la banca abbia assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la irrilevanza della inosservanza degli obblighi su di lei gravanti ai fini del verificarsi del danno.
In via preliminare, si rileva la infondatezza di quanto eccepito da parte resistente, secondo la quale sarebbero inammissibili la domanda di risarcimento del danno per le perdite registrate, nonché quella di rimborso delle commissioni applicate, stante l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi della sentenza della Corte d'appello di AN n. 2706/2020. Il Collegio rileva, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che il principio dettato dall'art. 336 c.p.c., secondo cui la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi dipendenti dalla parte riformata o cassata,
debba trovare applicazione rispetto ai capi non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad un altro che sia stato impugnato (cfr. Cass. ord. 22776/2018). Nel caso di specie, è evidente che l'accoglimento del secondo motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 e 1223 c.c.
abbia riguardato anche quelle parti della sentenza di appello relative al risarcimento del danno,
trattandosi di capi strettamente connessi e dipendenti con l'accertamento del nesso di causalità tra responsabilità contrattuale e l'obbligo al risarcimento del danno, in quanto, altrimenti ragionando, in difetto della prova del danno, l'impugnazione sarebbe stata respinta e non cassata con rinvio.
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, la Corte ritiene, alla luce dell'allegato inadempimento da parte dei ricorrenti, che parte resistente non abbia assolto al proprio onere probatorio in ordine alla irrilevanza della inosservanza degli obblighi su di lei gravanti ai fini del verificarsi del danno, non pagina 13 di 19 rilevando al riguardo la circostanza che il e il , avvalendosi dei propri personal CP_9 Pt_2
computer, avessero effettuato in autonomia le operazioni in strumenti finanziari e avessero posto in essere tra il marzo e il novembre 2002, su entrambi i conti, più di 3.000 transazioni su contratti futures
e, negli specifici due giorni del 30.10.2022 e del 31.10.2002, ben 169 operazioni di acquisto e di vendita di contratti sul conto cointestato e 290 operazioni sul conto intestato solo al , Pt_3 P_
atteso che tale intensa attività non esclude il loro diritto a essere tempestivamente informati delle perdite subite in data 30 ottobre 2002, in modo tale da poter liberamente e consapevolmente decidere in ordine ai futuri investimenti. Si rileva, peraltro, che la banca ben avrebbe potuto assolvere a tale onere probatorio, dimostrando, a esempio, che i ricorrenti, sebbene regolarmente informati, presso un altro intermediario, avevano posto in essere le operazioni speculative della medesima tipologia, dimostrando la loro predisposizione ad acquisire in portafoglio proprio quei titoli. Ai fini di tale prova è irrilevante quanto asserito da parte resistente in ordine al fatto che i ricorrenti avevano, nonostante la perdita del
30.10.2002, acquistato in data 31.10.2002 “la medesima tipologia di titoli fortemente speculativi”, in quanto tale circostanza, anche se provata, cosa che allo stato non è, non dimostra una specifica volontà
di acquistare tali titoli anche a seguito di un'adeguata informazione.
Non rileva, ai fini della prova dell'esclusione del nesso di causalità, la circostanza dedotta da parte della banca secondo cui le perdite subite in data 31.10.2002 sarebbero stato frutto delle diverse centinaia di contratti autonomamente negoziati dai due clienti nei mesi precedenti, che nell'occasione venivano a scadenza, così come indicato dalla Corte d'appello di AN n. 2706/2020, laddove ha affermato “Da ultimo, al fine di escludere il nesso causale tra l'omessa tempestiva informazione della
banca e il danno lamentato in causa dagli attori, pare decisivo il rilievo della banca convenuta, mai in
alcun modo contestato dagli attori in corso di causa, secondo cui, quand'anche gli attori fossero stati
informati un giorno prima dalla banca (ossia in data 31/10/2002), nulla si sarebbe potuto a tale punto
effettuare per evitare le ingenti perdite che vennero registrate in data 31/10/2002 e di cui si dolgono
gli attori, posto che tali perdite erano frutto delle diverse centinaia di contratti autonomamente pagina 14 di 19 negoziati dai due clienti nei mesi precedenti e che nell'occasione venivano a scadenza”. Si ritiene,
infatti, alla luce della motivazione che precede, che, contrariamente da quanto affermato dalla resistente, su tale punto motivazionale non si sia formato alcun giudicato, essendo rimasto assorbito nel rinvio operato dalla Cassazione al giudice di appello per verificare la sussistenza del danno e del nesso causale, atteso che, ritenendo altrimenti la insussistenza, a prescindere, del nesso causale, non sarebbe stato disposto alcun rinvio. Si osserva, peraltro, che su tale circostanza non possa ritenersi applicabile il principio di non contestazione, dovendosi rilevare il difetto di specificità di tale deduzione, con conseguente onere di controparte di contestare, in quanto la parte non ha mai chiaramente indicato quali fossero tali operazioni e a quanto ammontasse il loro valore, dettagliando così la censura svolta.
Alla luce di tale motivazione, accertato l'inadempimento da parte della banca e la sussistenza di un nesso di causalità tra esso e il pregiudizio subito, è, quindi, necessario verificare l'effettiva sussistenza del danno.
Ai fini della prova del danno, la Corte ritiene che non sia stato oggetto di specifica e tempestiva contestazione che in data 30.10.2002, il e il , operando su strumenti derivati e P_ Pt_2
covered warren, abbiano subito una perdita pari a € 74.248,38 sul conto intestato solo al e P_
pari a € 31.260,77 sul conto intestato a entrambi. E', inoltre, circostanza non contestata che il giorno successivo i ricorrenti, sempre operando in strumenti derivati in covered warrent, non avendo avuto alcuna informazione sulle precedenti perdite, abbiano subito, in relazione al conto intestato solo al
, una perdita pari a € 175.443,35 e sul conto cointestato una perdita pari a € 86.426,25, così P_
come indicato in atto di citazione del giudizio di primo grado. In particolare, per il conto intestato al solo , è stato dedotto che “il danno subito per effetto immediato e diretto dell'inadempimento P_
della banca è, dunque, stato di € 74.248,38 nella giornata del 30-10-2002 e di € 175.443,35 nella
giornata del 31-10-2002. Il danno complessivo di € 249.691,73 (€ 74.248,38 + € 175.443,35) sarebbe
stato sicuramente evitato se l'informazione fosse stata comunicata prontamente come vuole la
pagina 15 di 19 disciplina di settore al maturare di perdite pari al 50% del capitale di riferimento (€ 15.000,00). A
questo bisogna aggiungere l'ammontare delle commissioni addebitate dalla banca nei giorni in cui si
consumava l'inadempimento e che devono essere restituite fino a concorrenza di € 5.227,50 per il 30-
10-2002 e di € 10.650,00 per il 31-10-2002”. Per il conto cointestato a e , inoltre, è P_ Pt_2
stato rilevato che: “nella giornata del 30-10-2002, sul conto cointestato si è registrata una perdita di €
31.260,77, mentre in data 31-10-2002 la perdita ammontava ad € 86.426,25 per un totale di €
117.686,5 che costituiscono il danno economico che si sarebbe certamente evitato se la banca avesse
comunicato l'informativa prontamente come le impone l'art. 28 Reg. CONSOB”; che, inoltre, “pur
essendo stata la soglia d'allarme delle perdite bassissima (solo € 0,50) ed essendosi verificati
innumerevoli sforamenti, la banca non ha mai comunicato alcuna informativa e ha sempre addebitato
commissioni che, in questo caso, andranno tutte restituite per un totale di € 78.322,09”.
Ai fini di una esatta liquidazione del danno, il Collegio ritiene che debbano essere riconosciute solo le perdite verificatesi in data 31.10.2002, le quali, contrariamente a quelle subite in data 30.10.2002,
avrebbero potuto essere evitate qualora gli investitori fossero stati effettivamente avvertiti di quanto era accaduto il giorno antecedente, in modo tale da decidere di non effettuare investimenti o, comunque, di effettuarne altri in diversi ambiti.
Alla luce di ciò, dunque, tenuto conto delle perdite subite in data 31.10.2002 dal e dal P_
per non essere stati tempestivamente resi edotti in ordine alle pesanti perdite subite il giorno Pt_2
prima, in modo tale da decidere eventualmente di procedere ad altri investimenti o di non investire affatto, la Corte ritiene che debba essere riconosciuto a titolo di risarcimento la somma pari a quanto perso, la quale ammonta per il conto intestato al solo , a € 175.443,35, oltre a € 10.650,00 a P_
titolo di commissioni indebitamente versate, per un totale di € 186.903,35, nonché per il conto cointestato a e a € 86.426,25, oltre € 6.375,00 a titolo di commissioni, per un totale P_ Pt_2
di € 92.801,25.
pagina 16 di 19 Su tali importi, trattandosi di debiti di valore, devono essere calcolati la rivalutazione e gli interessi dal
31.10.2002 all'attualità, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione n.
1712/1995, con la conseguenza che la somma dovuta per la perdita subita sul conto intestato al solo ammonta a € 370.672,28 e quella dovuta per la perdita subita sul conto cointestato CP_9
ammonta a € 183.832,17. Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite dei vari gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale di
[...]
, già e di Controparte_10 CP_1 [...]
quali parti soccombenti, avuto riguardo della natura della causa, Controparte_2
delle questioni affrontate, delle somme effettivamente richieste e riconosciute e delle note spese depositate, tenuto conto dei parametri normativi applicabili ratione temporis ai vari giudizi. Per i giudizi di appello non viene tenuto conto della fase istruttoria, non svolta in tali procedimenti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di AN, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 14080/2006 del tribunale di AN,
condanna in solido , già Controparte_10 CP_1
e al pagamento in favore di
[...] Controparte_2 Parte_1
e di della somma di € 183.832,17, oltre interessi legali dalla pubblicazione
[...] Parte_2
della sentenza al saldo effettivo e a favore esclusivamente di della somma di € Parte_1
370.672,28, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
pagina 17 di 19 - condanna in solido , già Controparte_10 CP_1
e al pagamento delle spese di lite, che
[...] Controparte_2
liquida:
o in favore dei procuratori dix chiaratisi antistatari di e di Parte_1 Parte_2
per il giudizio di primo grado (RG n. 70462/2004) in € 10.000,00 per onorari, € 3.236,00
per diritti ed € 980,08 per spese, oltre spese generali determinate nella misura del 12,50%,
IVA e CPA come per legge;
o in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari di e di per Parte_1 Parte_2
il giudizio di appello (R.G. n. 15/2008) in € 10.500,00 per onorari, € 3.227,00 per diritti ed €
833,00 per spese, oltre spese generali determinate nella misura del 12,50%, IVA e CPA
come per legge;
o in favore di e di per il giudizio davanti alla Suprema Parte_1 Parte_2
Corte (R.G. n. 15375/2012) in € 1.253,46 per spese e in € 10.260,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
o in favore di e di per il giudizio di appello (R.G. Parte_1 Parte_2
414/2019) in € 1.863,50 per spese e in € 13.000,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
o in favore di e di per il giudizio davanti alla Suprema Parte_1 Parte_2
Corte (R.G. n. 10444/2021) in € 2.655,00 per spese e in € 10.773,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
o in favore di e di per il presente giudizio in € 1.241,00 per Parte_1 Parte_2
spese e in € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
pagina 18 di 19 Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 2.04.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Giuseppe Ondei
pagina 19 di 19