Sentenza 10 ottobre 1983
Massime • 2
L'attribuzione al coniuge divorziato della pensione di riversibilità che sarebbe potuta spettare, qualora fosse esistito, al coniuge superstite, non ha funzione tipicamente alimentare, ma partecipa della natura propria dell'assegno di divorzio, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza di detta pensione, deve farsi riferimento non al disposto dell'art. 445 cod. civ. ma alla disposizione dell'art. 5 del d.lgt. 18 gennaio 1945 n. 39, in forza del quale la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dello assicurato o pensionato, e con l'ulteriore conseguenza che la relativa controversia non può essere annoverata tra quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie per le quali l'art. 443 cod. proc. civ. prescrive a pena di improcedibilità, che siano preventivamente sperimentati ed esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in Sede amministrativa o siano comunque decorsi i termini indicati nella norma. ( Conf 652/83, mass n 425400, sulla prima parte).*
La pensione di reversibilità attribuibile a norma dell'art. 2 legge 1 agosto 1978 n. 436 al coniuge divorziato decorre dal momento della presentazione della relativa domanda, atteso che la natura costitutiva del provvedimento del giudice che riconosce la sussistenza dei presupposti e delle condizioni cui è subordinato il diritto del coniuge divorziato non è incompatibile con la decorrenza degli effetti del provvedimento stesso da un momento anteriore a quello della sua emanazione. ( V 652/83, mass n 425400).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/1983, n. 5886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5886 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 1983 |
Testo completo
L'attribuzione al coniuge divorziato della pensione di riversibilità che sarebbe potuta spettare, qualora fosse esistito, al coniuge superstite, non ha funzione tipicamente alimentare, ma partecipa della natura propria dell'assegno di divorzio, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza di detta pensione, deve farsi riferimento non al disposto dell'art. 445 cod. civ. ma alla disposizione dell'art. 5 del d.lgt. 18 gennaio 1945 n. 39, in forza del quale la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dello assicurato o pensionato, e con l'ulteriore conseguenza che la relativa controversia non può essere annoverata tra quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie per le quali l'art. 443 cod. proc. civ. prescrive a pena di improcedibilità, che siano preventivamente sperimentati ed esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in Sede amministrativa o siano comunque decorsi i termini indicati nella norma. ( Conf 652/83, mass n 425400, sulla prima parte).*