Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 186/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 29/04/2025 nella causa n. 186/2022 RGL, promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1 assistito dall'avv. FERRETTI PIERFRANCO Parte_2
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio e quale legale rappresentante di ha proposto Parte_1 Controparte_1 opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-000014197 e OI-000017568, con le quali l ordinava di pagare la somma di € 19.000,00 a titolo di Parte_3 sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento all'annualità 2012
(omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha eccepito l'incostituzionalità della normativa applicata e comunque la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla violazione riscontrata e ha concluso chiedendo
“in via preliminare ed urgente, - sospendere l'esecutorietà delle ordinanze ingiunzione n. OI-
000014197 e n. OI-000017568 emesse dall in data 05.01.2022 di cui alla narrativa, per le CP_2 ragioni di cui in atto;
- sospendere il presente processo e rimettere alla Corte Costituzionale la
1
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8; nel merito annullare per i motivi tutti in atto le ordinanze ingiunzione n. OI- 000014197 e n. OI-000017568 emesse dall in data CP_2
05.01.2022 di cui alla narrativa;
in subordine, previ gli opportuni provvedimenti, rideterminare nel minimo edittale l'importo delle sanzioni applicate;
in ulteriore subordine, gli opponenti propongono istanza di rateizzazione, versando nelle disagiate condizioni economiche risultanti dalla documentazione allegata. Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_2 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_2 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate (rideterminata la sanzione in € 369,00), precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 10/12/2024, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il 4/12/2024 (e così entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, celebrata il
9/4/2024, quale previsto dallo stesso provvedimento in autotutela), al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
2 RGL n. 186/2022
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 29/4/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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