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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 632/2022 del Ruolo
Generale della Corte promossa da:
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Boris
Ventura, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bassano del
Grappa alla Via Barbieri 36
APPELLANTE
contro
: curatela del fallimento della società (c.f. ), in CP_1 P.IVA_2
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 201/2022 del
Tribunale di Verona, depositata in data 8 febbraio 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Verona adito dalla società che ha opposto Parte_1
il decreto ingiuntivo recante il numero 2715/2019 emesso da quel tribunale nei suoi confronti ed in favore della società per un importo CP_1
complessivo di € 690.205,80 oltre accessori, nel rituale contraddittorio dell'opposta, ha condannato la società opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 451.736,06 oltre interessi previa compensazione del credito accertato a favore dell'opponente.
Avverso detta decisione ha interposto appello innanzi a questa Corte la società chiedendone la riforma. Parte_1
L'appellata ha resistito all'impugnazione instando per il suo rigetto indi all'esito della dichiarazione del suo fallimento e dell'interruzione del giudizio il contraddittorio processuale nel grado è stato ritualmente ricostituito nei confronti della curatela.
In data 9 aprile 2025 le parti costituite, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno congiuntamente depositato note scritte con le quali hanno dichiarato essere tra loro cessata la materia del contendere ed hanno pertanto chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che la dichiarazione di rinuncia agli atti e la correlata accettazione sono regolari né sussistono reciproche contestazioni sul punto.
Ulteriormente osserva che i diritti in contesa sono nella piena disponibilità delle parti.
Ed infine, le parti hanno inteso regolare le spese del giudizio instando per la loro integrale compensazione.
Va dunque adottato il provvedimento di estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 306 comma terzo cpc regolando le spese di lite mediante compensazione in coerenza con la congiunta richiesta delle parti.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 201/2022 del Tribunale di Verona, depositata in data 8 febbraio 2022, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Venezia, li 5 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni