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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2153 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2153/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto emesso il 5.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in NOTO, VIA CAV. DI VITTORIO VENETO N. 23-INT. 28, presso lo studio dell'avv. MASCELLARI MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in NOTO, VIA CAV. DI VITTORIO
VENETO N. 23-INT. 28, presso lo studio dell'avv. MASCELLARI MICHELE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 25.6.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 03/06/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 20.8.1988.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 20.8.1988 in Comune di Noto;
- che dall'unione nascevano le figlie e il 18.3.1992, entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
- di essersi separati con sentenza n. 925/2023 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 12.5.2023,
e di non essersi più riconciliati.
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
a) i ricorrenti saranno liberi di risiedere ove vorranno, anche all'estero, con l'obbligo reciproco della comunicazione dei cambi di residenza e numeri telefonici, anche di telefonia mobile, nonché si rilasciano in via definitiva autorizzazione per loro al rilascio del documento d'identità valido per
l'espatrio e del passaporto, per poter effettuare viaggi all'estero;
b) a seguito ed in ottemperanza dell'accordo di separazione il sig. con atto rogato in Avola Pt_1
dal Notar dott.ssa in data 28.07.23, di cui al rep n. 5981 e racc. n. 4488, (doc. n. 3) ha Persona_3 trasferito alla sig.ra il 50 % della propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa Pt_2
coniugale sito in Noto, Via Salvemini n. 54, censito in NCEU al F 254, part 1338/6, cat A/3, classe
2, vani 5 rendita cat. € 224,66, nonché la propria quota del 50% dell'annesso garage di pertinenza sito al F. 254 part. 1338/27, piano seminterrato, cat. C/6, classe terza, mq 17, rendita catastale €
64,09, con tutti gli arredi che la compongono, quale corresponsione una tantum dell'assegno di mantenimento della medesima, che ha accettato. La sig.ra , essendosi perfezionato il Pt_2 trasferimento predetto, non ha null'altro a pretendere dal sig. a titolo del proprio Pt_1
mantenimento.
c) I predetti ricorrenti, dichiarano di essere entrambi soddisfatti e tacitati e di non avere più altro a pretendere o ad avere reciprocamente, avendo definitivamente regolato e definito, con le pattuizioni
e gli accordi sopra descritti, ogni loro rapporto patrimoniale.
All'esito dell'udienza del 4.2.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine (12 mesi), infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 20.8.1988, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Noto dell'anno 1988
(Anno 1988 – n. 460 – Parte II); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2153/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto emesso il 5.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in NOTO, VIA CAV. DI VITTORIO VENETO N. 23-INT. 28, presso lo studio dell'avv. MASCELLARI MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in NOTO, VIA CAV. DI VITTORIO
VENETO N. 23-INT. 28, presso lo studio dell'avv. MASCELLARI MICHELE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 25.6.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 03/06/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 20.8.1988.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 20.8.1988 in Comune di Noto;
- che dall'unione nascevano le figlie e il 18.3.1992, entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
- di essersi separati con sentenza n. 925/2023 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 12.5.2023,
e di non essersi più riconciliati.
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
a) i ricorrenti saranno liberi di risiedere ove vorranno, anche all'estero, con l'obbligo reciproco della comunicazione dei cambi di residenza e numeri telefonici, anche di telefonia mobile, nonché si rilasciano in via definitiva autorizzazione per loro al rilascio del documento d'identità valido per
l'espatrio e del passaporto, per poter effettuare viaggi all'estero;
b) a seguito ed in ottemperanza dell'accordo di separazione il sig. con atto rogato in Avola Pt_1
dal Notar dott.ssa in data 28.07.23, di cui al rep n. 5981 e racc. n. 4488, (doc. n. 3) ha Persona_3 trasferito alla sig.ra il 50 % della propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa Pt_2
coniugale sito in Noto, Via Salvemini n. 54, censito in NCEU al F 254, part 1338/6, cat A/3, classe
2, vani 5 rendita cat. € 224,66, nonché la propria quota del 50% dell'annesso garage di pertinenza sito al F. 254 part. 1338/27, piano seminterrato, cat. C/6, classe terza, mq 17, rendita catastale €
64,09, con tutti gli arredi che la compongono, quale corresponsione una tantum dell'assegno di mantenimento della medesima, che ha accettato. La sig.ra , essendosi perfezionato il Pt_2 trasferimento predetto, non ha null'altro a pretendere dal sig. a titolo del proprio Pt_1
mantenimento.
c) I predetti ricorrenti, dichiarano di essere entrambi soddisfatti e tacitati e di non avere più altro a pretendere o ad avere reciprocamente, avendo definitivamente regolato e definito, con le pattuizioni
e gli accordi sopra descritti, ogni loro rapporto patrimoniale.
All'esito dell'udienza del 4.2.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine (12 mesi), infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 20.8.1988, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Noto dell'anno 1988
(Anno 1988 – n. 460 – Parte II); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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