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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Elena Mara Grazioli ConSIliere rel dr. Silvia Brat ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 567/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in _1 C.F._1
presso l'avv.to MARTIGNETTI MARIA ( ) con studio in C.F._2
Roma, VIALE DELLE MILIZIE, 138;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Morbegno, via Ninguarda n. 39 C.F._3
dell'avv. PONCETTA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 17 (C.F. ), Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliato in Morbegno, via Ninguarda n. 39 presso lo studio dell'avv.
PONCETTA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5
elettivamente domiciliato in Morbegno, via Ninguarda n. 39 presso lo studio dell'avv.
PONCETTA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Servitù sulle seguenti conclusioni.
Per _1
Si chiede che la Corte di Appello, per le causali esposte nell'atto di appello, vista la c.t.u. in atti e l'allegata documentazione da cui emerge che: la c.d. “porticina fronte nord” alla piccola cascina di proprietà di è una _1
vera e propria porta di accesso, munita di serratura, che consentiva e consente, tramite una scala esterna, l'accesso al piano sottotetto del fabbricato della SI.ra _1
(destinato a ripostiglio per far seccare le castagne o il fieno); trattasi, quindi, di opera permanente destinata, in modo oggettivo, all'esercizio della servitù di passaggio di cui si controverte (vedi, in particolare, la fotografia allegata dal perito della (cfr. figura n. 11 a pag. 14 relazione CTU depositata in data 28.11.2018);
i fondi, oggetto di causa, presentano le caratteristiche del fondo inter-cluso, in quanto sono senza uscita sulla via pubblica e circondati sia da fondi di altra proprietà (mappali
860-975-389-47391-382-863) sia da fondi in comproprietà (mappali 380-384-869) senza diritto esclusivo del fondo;
l'accesso dalla strada pubblica alla cascina è sempre avvenuto tramite il _1
mappale 860 (vedi figura 14, pag. 17 della c.t.u., che raffigura il viottolo di accesso alla
AS ; _1
pagina 2 di 17 il viottolo di accesso a detta cascina serviva alla famiglia an-che per arrivare al _1
terreno antistante la cascina (mappale 380) tramite una ulteriore porta di collegamento
(vedi figura 12, pag. 15 della c.t.u); tant'è che il SI. ha perfino edificato nel _1
1996 un muretto regolarmente autorizzato nel mappale 380 (vedi allegati 3 alla c.t.u.); il SI. in qualità di proprietario, ha donato alla figlia , con atto Persona_1 Pt_1
del 1999 (allegato alla c.t.u.), non solo la predetta cascina (foglio 36 n.861) ma anche il terreno circostante (foglio 36 nn. 381, 383, 387); il SI. , dante causa dell'appellata, ha mutato lo stato dei luoghi negli Persona_2
anni 2012/2013 (vedi DIA 48/12 e PDC 52/2013 alle-gate alla c.t.u): - realizzando, tra l'altro, una nuova rampa carraia e dei locali interrati;
- dichiarando erroneamente di essere proprietario della predetta particella 387 (secondo il perito di ufficio il mappale
387 del fg.36 risulta intestato ai SI.ri a seguito di mera dichia-razione di Parte_2
possesso inserita nella successione del IG. , mentre all'epoca della CP_1
redazione della prima perizia in data 28.11.2018 l'immobile di cui sopra, era intestato alla IG.ra , vedi visura storica allegato 3); _1
per tale ragione, dal 2012 in poi, per raggiungere i fondi di proprietà dalla via _1
pubblica, la SI.ra ha dovuto utilizzare il passo carraio realizzato dal (di _1 CP_1
cui alle foto allegate alla c.t.u.), aggirando quanto costruito da quest'ultimo
(probabilmente in viola-zione della normativa sulle distanze); considerato che, alla luce delle suesposte documentate circostanze, il c.t.u. ha evidenziato che il percorso più agevole per raggiungere i fondi di proprietà di _1
, proprietà interclusa, deve insistere sui mappali 975-860-387-380 (soluzione
[...]
uno); diversamente la SI.ra non avrebbe altra possibilità di far un percorso _1
lunghissimo per raggiungere la via pubblica attraversando anche proprietà che non le appartengono;
occorrendo previa c.t.u. integrativa della perizia di ufficio espletata in primo grado, gradatamente e nell'ordine: pagina 3 di 17 1) accertato e che la SI.ra , direttamente e tramite i di lei danti causa _1
(ex art. 1146 c.c.), ha posseduto e possiede la servitù di passo pedonale sul mapp. 386,
387, 957 e 975 del fog. 36 in comune di Civo, in favore dei mapp. 861 e 381 a fog. 36 del comune di Civo, da tempo immemorabile, dichiari ex art. 1158 c.c. che la odierna attrice ha usucapito tale servitù di passo pedonale, divenendone _1
titolare a titolo originario, con conseguente ordine di trascrizione nei pubblici registri immobiliari;
2) accertato che i fondi di proprietà della SI.ra , censiti a fog. 36 mapp. _1
861 e 381 del comune di Civo sono interclusi, dichiari la costituzione della servitù coattiva di passo pedonale e carraio ex art. 1051 c.c. sul fondo di proprietà degli eredi del SI. , SI.ri e , censito a Persona_2 Per_3 CP_2 CP_3
mapp. 386, 387, 957 e 975 del fog. 36 del comune di Civo;
quantificando, se del caso,
l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. nella misura ritenuta di giustizia eventualmente disponendo apposita consulenza per la sua quantificazione;
in ogni caso respingendo le domande, eccezioni e contestazioni degli eredi del SI.
[...]
, e . Per_2 Per_3 CP_2 CP_3
Anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa rifusi, oltre il contri-buto unificato, anche per il giudizio di primo grado, oltre spese generali ed accessori come per legge, unitamente alla rifusione delle somme pa-gate al CTU di euro 1.000,00= più accessori, e condannando i convenuti alla rifusione delle spese del consulente tecnico di parte.
In via istruttoria si chiede che la Corte di Appello, sospeso di decidere, ammetta la prova per testi sui seguenti capitoli indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.:
2) Vero che il fabbricato, attualmente di proprietà della SI.ra era destinato, _1
sin dagli anni '60 del secolo scorso a ripostiglio, e vi veniva custodita la legna, gli attrezzi per la lavorazione dei fondi annessi ed il fieno falciato su tali fondi a mapp. 381,
383 e 387 del fog. 36, che mai sono stati recintati, e si facevano seccare le castagne?
pagina 4 di 17 7) Vero che la SI.ra , e prima di lei i suoi danti causa SI. _1 Per_1
e , hanno provveduto in diverse occa-sioni a pulire e manutenere
[...] Controparte_4
il sentiero/percorso che dalla strada comunale conduce alle di lei proprietà, lungo il lato est del mapp. 860, 957 e 386 , di proprietà del SI. ? Parte_3
8) Vero che nell'anno 1996 il SI. ha realizzato un muro di recinzione e Persona_1
posizionato un cancello pedonale, tutt'ora esistente, in fregio al confine tra i mapp. 860 di proprietà e 381 di proprietà CP_1 _1
9) Vero che il percorso di accesso carraio sul mapp. 380 e 869 e 384 del fog. 36 è stato realizzato alla fine degli anni '90 del secolo scorso?
10) Vero che tale percorso carraio è utilizzato per raggiungere i fondi a mapp. 384, 383 e
862 e 863 del fog. 36 allibrate a proprietari diversi dalla SI.ra ? _1
Si indicano a testi su tutti i capitoli: i SI.ri da Traona;
Testimone_1 Tes_2
da Traona;
da Traona;
da Civo;
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
da Roncaglia di Civo;
geom. da Civo. CP_5
Per , Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria azione ed eccezione disattese
- respingere, poiché totalmente infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 374/2023 del Tribunale di Sondrio pubblicata il _1
7.12.2023 rigettando definitivamente ogni istanza svolta dall'appellante in rito, merito ed in via istruttoria;
- in via meramente subordinata, ovvero incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di costituzione coattiva di qualsivoglia servitù di passaggio sui fondi di proprietà degli appellati ed a favore dei fondi e/o fabbricati di parte appellante, salva in ogni caso l'impugnazione contro siffatta statuizione, condannare la SI.ra al _1
pagamento in favore dei convenuti e Controparte_1 CP_2 CP_3
pagina 5 di 17 dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c. nella misura complessiva di € 5.190,00 ovvero a quella diversa ritenuta di giustizia (entro i limiti di valore dello scaglione) eventualmente disponendo apposita consulenza per la sua quantificazione;
- condannare parte attrice alla rifusione delle spese e del compenso professionale anche del giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso di essere proprietaria in comune di Civo, località Roncaglia, _1
del fabbricato censito a fog. 36 mapp. 861 con il terreno limitrofo a fog. 36 mapp. 381, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio, , proprietario del Parte_3
fabbricato limitrofo a fog. 36 mapp. 860 e di alcuni terreni confinanti (sempre a fog. 36 mapp. 386 – 387 -957 e 975), proponendo tre distinte domande.
Chiedeva anzitutto che venisse accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione di una servitù di passo pedonale sui fondi di proprietà del convenuto ed a favore della propria proprietà ( mapp.li n. 861-381), in subordine che venisse costituita una servitù coattiva di passaggio carraio sui fondi di proprietà del convenuto e a favore dei predetti mappali nn. 861-381 previo accertamento della loro interclusione e che il venisse CP_1
condannato al risarcimento dei danni, derivanti da infiltrazioni di acqua cagionate al fabbricato attoreo da opere eseguite dal convenuto sulla proprietà a monte.
Si costituiva il convenuto che chiedeva il rigetto delle domande.
Veniva espletata CTU e assunta la prova orale.
A seguito del decesso del convenuto , la causa veniva riassunta nei Persona_2
confronti dell'erede e a seguito del decesso di quest'ultimo veniva CP_1
nuovamente riassunta nei confronti dei suoi eredi.
Si costituivano i SInori (moglie di ) e i figli Controparte_1 CP_1 [...]
e confermando tutte le difese già svolte da . CP_2 CP_3 Parte_4
Assunta la causa in decisione, con ordinanza del 17 gennaio 2022 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per una soluzione conciliativa tra le parti. pagina 6 di 17 Successivamente all'udienza del 1 marzo 2022 il Tribunale disponeva una integrazione alla CTU all'esito della quale la causa passava nuovamente in decisione.
Con la sentenza qui impugnata n. 374/2023 pubblicata il 7 dicembre 2023, il Tribunale di Sondrio rigettava tutte le domande proposte da condannando _1
l'attrice a rifondere ai convenuti , e le Controparte_6 CP_2 CP_3
spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.077,00= per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ed euro 237,00= per esborsi.
In estrema sintesi il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento dell'usucapione della servitù di passo pedonale per mancanza di opere visibili e permanenti oggettivamente destinate all'esercizio della servitù, rilevando sulla scorta della CTU esperita che “ unico elemento visibile e permanente è la porticina presente al piano sottotetto della facciata nord del fabbricato di proprietà attrice”, ma che, tuttavia, “ più che una vera e propria porta, è una mera apertura posta al piano sottotetto del fabbricato della priva di pianerottoli esterni e/o scale di collegamento al _1
suolo, dunque non concretamente utilizzabile per l'accesso dal fabbricato attoreo ai fondi dei convenuti e viceversa”.
Ha poi rigettato la domanda di costituzione di un passaggio coattivo sulla proprietà di parte convenuta in quanto l'ipotesi di passaggio n. 1) elaborata dal CTU, percorso auspicato e chiesto dall'attrice, non rappresentava l'equo contemperamento tra le eSIenze ( brevità del percorso e minor aggravio del fondo servente) che l'art. 1051 c.c. impone al giudicante di valutare, anche tenuto conto della natura pertinenziale delle aree di proprietà di parte convenuta, su cui insisterebbe tale passaggio.
Ha, infine, rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attrice in quanto, sulla base della esperita CTU, non sono stati riscontrati segni evidenti di infiltrazioni di acqua o danni agli immobili, precisando che le leggere scrostature trovate in due punti sono da ascrivere alla vetustà del fabbricato ed allo stato di manutenzione e non alle assunte infiltrazioni. pagina 7 di 17 Avverso detta sentenza ha proposto appello la SInora chiedendo _1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe richiamate, evidenziando nel corpo dell'atto introduttivo l'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale l'aveva condannata al pagamento di euro 237,00 per esborsi trattandosi del contributo unificato che aveva già pagato e che non doveva rimborsare ai convenuti che non lo hanno anticipato.
Si sono costituiti i SInori , e , eredi di Controparte_6 CP_2 CP_3
, che hanno chiesto in principalità il rigetto dell'appello e la conferma Persona_2
della sentenza impugnata.
All'udienza del 9 luglio 2024 il conSIliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 17 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 17 dicembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello, affidando il gravame a due motivi di censura. _1
In via preliminare ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi “sulla domanda volta alla costituzione coattiva di un passaggio pedonale ovvero- alternativamente- assoluta mancanza di motivazione a fondamento del suo rigetto”.
Si duole che il Tribunale si sia concentrato esclusivamente sulla domanda di costituzione di una servitù di passaggio carraio.
pagina 8 di 17 Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda volta all'accertamento dell'usucapione di “servitù di passo pedonale sui mapp. 386,
387, 957, 958, 860 e 975 del fog. 36 in comune di Civo (ora parzialmente traslata - all'esito della edificazione del fabbricato interrato e della pavimentazione del SI.
[...]
a fog. 36 mapp. 976, 975, 386, 860, 957 e 958, oltre che 387 (di proprietà CP_1
dell'attrice), in favore dei mapp. 861 e 381 a fog. 36 del comune di Civo”.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “
“…circa la domanda di accertamento dell'usucapione della servitù di passo pedonale sui mappali 386,387,957 e 975 del fog. 36 in Comune di Civo, di proprietà del SI.
, in favore dei mappali 861 e 381 a fog. 36 del Comune di Civo, si osserva che CP_1
l'accertamento dell'acquisto per usucapione delle servitù prediali richiede
l'accertamento, necessariamente unitario, n.1) della sussistenza dell'utilitas per il fondo dominante, n.2) della presenza in loco di segni visibili atti a confermare l'effettivo esercizio del diritto di passaggio ed idonei a costituire il quid pluris, rispetto alla mera esistenza del tracciato, idoneo a comprovare l'effettivo esercizio del transito, n.3) dei requisiti del possesso previsti per la configurazione dell'usucapione del diritto di passaggio (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 09/02/2023) 23-03-2023, n. 8320).
In particolare, circa la presenza di opere visibili atte a confermare l'effettivo esercizio del diritto di passaggio, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato che si ritiene di condividere, ha affermato che “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi pagina 9 di 17 mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (cfr. Cass. ord.
06.05.2021 n. 11834; in termini Cass.7004/2017; id.24856/2019).
Nel caso di specie, il CTU, rispondendo al quesito numero 2) formulato dal G.I, con valutazione motivata, logica e quindi condivisibile, ha concluso che “sui fondi di proprietà non vi sono segni con i caratteri di visibilità e permanenza posti a CP_1
fondamento del diritto di servitù” (cfr. pag. 25 relazione depositata in data 28.11.2018).
Il consulente tecnico ha altresì precisato che “unico elemento visibile e permanente è la porticina presente al piano sottotetto della facciata nord del fabbricato di proprietà attrice”.
Orbene, osservando la fotografia allegata dal perito della “porticina fronte nord” (cfr. figura n. 11 a pag. 14 relazione CTU depositata in data 28.11.2018), si evince che la stessa, più che una vera e propria porta, è una mera apertura posta al piano sottotetto del fabbricato della priva di pianerottoli esterni e/o scale di collegamento al _1
suolo, dunque non concretamente utilizzabile per l'accesso dal fabbricato attoreo ai fondi dei convenuti e viceversa.
Pertanto, si ritiene che tale “porticina” non configuri un'opera permanente destinata, in modo oggettivo, all'esercizio della servitù.
Alla luce dell'assorbente considerazione in ordine la mancanza di opere visibili e permanenti oggettivamente destinate all'esercizio della servitù, la domanda di accertamento dell'usucapione formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.”.
Si duole che il Tribunale abbia dato rilievo all'elaborato peritale che aveva descritto la condizione attuale dei luoghi, ma non quella preesistente e non abbia tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dai testimoni che avevano, invece, confermato,
pagina 10 di 17 quanto meno in passato, l'esercizio interrotto del transito pedonale per il tempo necessario per usucapirlo, nonché l'esistenza di opere ad esso destinate.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato la domanda di costituzione di servitù coattive di passaggio pedonale e carraio.
Nello specifico afferma che l'ipotesi di passaggio n. 1) scartata dal Tribunale avrebbe dovuto essere preferibile in quanto coinvolge un numero di soggetti minore rispetto alle ipotesi n. 2 e n. 3 e che la sussistenza di un mero vincolo di pertinenzialità tra il fabbricato ad uso abitativo dei SInori e le aree circostanti non è ostativa CP_1
all'imposizione della servitù coattiva, vietata dall'art. 1051 c.c. solo per i cortili, giardini e le aie.
Ritiene la Corte l'appello infondato.
Preliminarmente si osserva che non è stata censurata dall'appellante la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda risarcitoria per le assunte infiltrazioni, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
Ciò detto, l'eccezione preliminare di nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale non può essere accolta.
Osserva infatti la Corte che l'omessa pronuncia su una domanda da parte del Tribunale non comporta la nullità della sentenza ma la necessità di provvedere nel merito da parte del giudice di appello.
Ciò detto deve osservarsi che la domanda volta alla costituzione forzosa della servitù di passaggio pedonale deve essere intesa quale domanda distinta ed autonoma rispetto a quella per l'imposizione coattiva del passaggio carraio (Cass. Civ. sent. 30.03.2000 n.
3906; Cass. Civ. sent. 23.07.2018 n. 19483), con la conseguenza che, essendo stata formulata dalla non nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, ma solo _1
con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto tardivamente proposta. Va, peraltro, osservato che tale domanda pagina 11 di 17 non era stata più riproposta in sede di riassunzione del processo a seguito del decesso di e a seguito del decesso di , ma reinserita solo con la Persona_2 CP_1
precisazione delle conclusioni.
In ogni caso, quand'anche si volesse accedere alla tesi dell'appellante secondo cui la domanda di costituzione coattiva del passaggio carraio deve ritenersi comprensiva anche di quella per il passaggio pedonale “tenuto conto che questa rappresenta un maius rispetto al minus della servitù di passo pedonale” (cfr. pag. 2 della memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. di parte attrice), la domanda non può essere accolta per le medesime considerazioni di seguito esposte per cui non può essere accolta quella di costituzione della servitù di passaggio carraio.
Con riferimento al primo motivo di censura, si deve valutare se parte appellante possa vantare un diritto di servitù sui fondi della parte appellata.
Sul punto si osserva quanto segue.
La costituzione della servitù avviene per atti tipici. L'unico elemento costitutivo allegato da parte attrice, ora appellante, per affermare la sussistenza del diritto è l'usucapione.
Va ricordato che possono essere usucapite solo le servitù apparenti ex art. 1061 c.c. Tali sono le servitù al cui esercizio sono destinate opere permanenti e visibili.
Le opere costituiscono un elemento obiettivo capace di rivelare all'esterno, ex se, il peso gravante sul fondo (Cass. 2650/93) nei confronti di tutti i terzi (Cass. 2953/83). Devono, poi, essere visibili dal fondo servente.
Il requisito dell'apparenza deve rivelare in modo inequivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente in quanto deve far presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito e deve persistere per tutto il tempo necessario per il completarsi della fattispecie.
Sotto tale profilo, si evidenzia che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, le dichiarazioni dei testi raccolte in fase istruttoria, non consentono di valutare la sussistenza di tali caratteri, contestati peraltro dalla parte convenuta, oggi appellata;
la pagina 12 di 17 sola esistenza di un passaggio, infatti, non è sufficiente per soddisfare il requisito delle opere visibili necessarie per l'acquisto del relativo diritto: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo pertanto sufficiente l'esistenza di una strada
o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. Ord.
6.05.2021 n. 11834; n.
29579/2021; sent. N. 7004/2017 n. 23/2017; Cass. 13238/10); In tema di servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. ai fini dell' usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso
e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. Le opere visibili permanenti devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Non è quindi sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un "quid pluris" che dimostri la specifica destinazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio poiché risultavano dimostrati soltanto alcuni sporadici passaggi risalenti a 30-40 anni prima, compiuti in periodi ben determinati dell'anno al solo scopo di raccogliere frutta) Cass. 15447/07.
Non è stata descritta la strada;
inoltre, oggi le condizioni attuali non consentono di accertare qual era la viabilità di un tempo e in ogni caso le fotografie agli atti rappresentative dello stato dei luoghi anteriormente agli interventi edilizi effettuati nel pagina 13 di 17 2013 dal sulla sua proprietà (fotografie 14-16-18 a pagg. 17/19 Parte_3
dell'elaborato peritale del 30 ottobre 2018) smentiscono la sussistenza, anche prima di tali lavori, di qualsivoglia tracciato, sentiero destinato al raggiungimento della proprietà
_1
Correttamente, pertanto, il Tribunale, appurata l'assenza di qualsivoglia opera visibile, ha rigettato la domanda di acquisto della servitù per usucapione.
A ciò si aggiungano, comunque, le conclusioni rese dal Consulente nel proprio elaborato peritale e condivise anche da questa Corte laddove ha dichiarato “ che, sui fondi di proprietà , non vi sono segni con i caratteri di visibilità e permanenza posti a CP_1
fondamento del diritto di servitù, unico elemento visibile e permanente posto a fondamento di servitù è la porticina presente a piano sottotetto della facciata nord del fabbricato di proprietà attrice”, che, tuttavia, essendo priva di pianerottoli esterni e/o scale di collegamento al suolo è concretamente inutilizzabile per l'accesso dal fabbricato di parte appellante ai fondi degli odierni appellati.
Di conseguenza il Tribunale ha correttamente escluso che tale “porticina” abbia alcuna valenza ai fini della prova dell'apparenza dell'assunta servitù di passaggio pedonale, non potendosi appunto esercitare alcun concreto passaggio.
Passando all'esame del secondo motivo di censura si deve esaminare la domanda proposta dalla in via subordinata volta alla costituzione di una servitù coattiva, _1
anch'essa rigettata dal Tribunale.
Sul punto si evidenzia che il CTU aveva individuato tre diverse ipotesi di passaggio carraio per il raggiungimento dei fondi interclusi, mappali n. 381 e n. 861, _1
ritenendo “più agevole” il percorso di cui all'ipotesi n. 1) che si snoda interamente sulla proprietà degli odierni appellati solo perché più breve e, quindi, con minore Parte_2
superficie occupata.
pagina 14 di 17 L'art. 1051 c.c. impone, tuttavia, di individuare il passaggio coattivo su quella parte del fondo per cui l'accesso alla pubblica via sia più breve, ma anche meno dannoso per il fondo servente.
Ed infatti “nell'applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. in tema di costituzione di servitù di passaggio coattivo, deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo, quando esso sia già in gran parte transitabile” Cass. Civ. sent. n. 25352 del
12.12.2016; conf. Cass. Civ. n. 6928 del 12.12.1982; ciò in ragione del fatto che “la determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua di entrambi i criteri enunciati dal comma 2 dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento” Cass. Civ. ord. n. 8779 del 12.05.2020; conformi sent. n. 10327 del 19.10.1998, sent. n. 2903 del 16.06.1989).
Nel caso di specie il Tribunale, attenendosi ai principi sopra richiamati, ha correttamente giudicato preferibili i percorsi di cui alle ipotesi n. 2) e 3) individuati dal CTU, che si snodano su fondi in comproprietà della stessa _1
Ha, infatti, osservato che: “le ipotesi n.2) elaborata dal CTU individua un percorso che insiste infatti quasi interamente su una rampa rettilinea di quasi venticinque metri già esistente su un terreno di comproprietà della stessa pavimentata, protetta da _1
parapetto ed illuminata, che non necessita di interventi aggiuntivi.
Inoltre, come espressamente rilevato dal CTU (cfr. pag. 10 relazione integrativa), l'uso di tale rampa da parte della non impedisce il pari uso degli altri _1
comproprietari e consente all'odierna attrice di raggiungere i suoi terreni di proprietà esclusiva n. 383 e n. 381, attraverso un raccordo parimenti in calcestruzzo sul mapp. n.
pagina 15 di 17 382 (di terzi – e ), anch'esso già esistente e percorribile Persona_4 Per_5
con mezzi.
Tale soluzione risulta quindi decisamente preferibile rispetto all'ipotesi 1), che invece contempla un passaggio posto interamente sulla proprietà esclusiva di parte convenuta
e comporta la necessità di effettuare delle opere edilizie, in quanto l'ipotetico passaggio attraverso i mappali 387 e 975, trattandosi in parte di rampa carraia e in parte di terreno libero adibito a prato, quest'ultimo avente una pendenza del 10%, implica la necessità di creare un idoneo accesso (scivolo o gradini) per superare il dislivello esistente con il terreno intercluso n. 381 della stessa (come attestato a pag. 11 _1
dell'elaborato suppletivo del CTU).
Si rileva altresì che anche l'ipotesi 3) elaborata dal CTU appare preferibile rispetto all'ipotesi sub. 1), posto che l'attrice dispone già, quale comproprietaria, di una rampa per l'accesso carraio, posta sul mapp. n. 869, che può utilizzare, senza alcun sacrificio per gli altri comproprietari (come rilevato dal CTU) e senza necessità di eseguire opere edili, per raggiungere i suoi fondi interclusi attraverso il terreno più a sud n. 384, sempre di sua comproprietà, dal quale si accede ai fondi nn. 383 e 381 di esclusiva proprietà attorea”.
A ciò si aggiunga che la costituzione coattiva dell'accesso carraio sui fondi degli odierni appellati comporterebbe la violazione del disposto dell'ultimo comma CP_1
dell'art. 1051 c.c. posto che il passaggio di cui all'ipotesi n. 1) insiste interamente sulle aree graffate al fabbricato dei n. 860 e sul mappale 975, ovvero su delle Parte_2
pertinenze del fabbricato n. 860, poiché ubicate all'interno di una corte residenziale esterna a servizio dell'edificio e in quanto tali soggette a esenzione ex art. 1051 c.c.
Quanto, infine, all'asserito errore materiale contenuto nella sentenza impugnata ritiene la
Corte che non possa trovare accoglimento, perché da intendersi rinunciato, non avendo l'appellante proposto la relativa istanza di correzione né nelle conclusioni di cui all'atto di appello, né in sede di precisazione delle conclusioni, né negli atti conclusivi. pagina 16 di 17 Per i motivi su esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ed _1
in favore della parte appellata.
Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in complessivi euro 3.000,00 come da nota spese allegata di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la parte decisionale, esclusa la fase di trattazione non celebratasi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e c.p.a come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 374/2023 pubblicata il _1
7 dicembre 2023, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore della parte _1
appellata che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, _1
pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano l'8 gennaio 2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Elena Catalano pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Elena Catalano Presidente dr. Elena Mara Grazioli ConSIliere rel dr. Silvia Brat ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 567/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in _1 C.F._1
presso l'avv.to MARTIGNETTI MARIA ( ) con studio in C.F._2
Roma, VIALE DELLE MILIZIE, 138;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Morbegno, via Ninguarda n. 39 C.F._3
dell'avv. PONCETTA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 17 (C.F. ), Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliato in Morbegno, via Ninguarda n. 39 presso lo studio dell'avv.
PONCETTA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5
elettivamente domiciliato in Morbegno, via Ninguarda n. 39 presso lo studio dell'avv.
PONCETTA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Servitù sulle seguenti conclusioni.
Per _1
Si chiede che la Corte di Appello, per le causali esposte nell'atto di appello, vista la c.t.u. in atti e l'allegata documentazione da cui emerge che: la c.d. “porticina fronte nord” alla piccola cascina di proprietà di è una _1
vera e propria porta di accesso, munita di serratura, che consentiva e consente, tramite una scala esterna, l'accesso al piano sottotetto del fabbricato della SI.ra _1
(destinato a ripostiglio per far seccare le castagne o il fieno); trattasi, quindi, di opera permanente destinata, in modo oggettivo, all'esercizio della servitù di passaggio di cui si controverte (vedi, in particolare, la fotografia allegata dal perito della (cfr. figura n. 11 a pag. 14 relazione CTU depositata in data 28.11.2018);
i fondi, oggetto di causa, presentano le caratteristiche del fondo inter-cluso, in quanto sono senza uscita sulla via pubblica e circondati sia da fondi di altra proprietà (mappali
860-975-389-47391-382-863) sia da fondi in comproprietà (mappali 380-384-869) senza diritto esclusivo del fondo;
l'accesso dalla strada pubblica alla cascina è sempre avvenuto tramite il _1
mappale 860 (vedi figura 14, pag. 17 della c.t.u., che raffigura il viottolo di accesso alla
AS ; _1
pagina 2 di 17 il viottolo di accesso a detta cascina serviva alla famiglia an-che per arrivare al _1
terreno antistante la cascina (mappale 380) tramite una ulteriore porta di collegamento
(vedi figura 12, pag. 15 della c.t.u); tant'è che il SI. ha perfino edificato nel _1
1996 un muretto regolarmente autorizzato nel mappale 380 (vedi allegati 3 alla c.t.u.); il SI. in qualità di proprietario, ha donato alla figlia , con atto Persona_1 Pt_1
del 1999 (allegato alla c.t.u.), non solo la predetta cascina (foglio 36 n.861) ma anche il terreno circostante (foglio 36 nn. 381, 383, 387); il SI. , dante causa dell'appellata, ha mutato lo stato dei luoghi negli Persona_2
anni 2012/2013 (vedi DIA 48/12 e PDC 52/2013 alle-gate alla c.t.u): - realizzando, tra l'altro, una nuova rampa carraia e dei locali interrati;
- dichiarando erroneamente di essere proprietario della predetta particella 387 (secondo il perito di ufficio il mappale
387 del fg.36 risulta intestato ai SI.ri a seguito di mera dichia-razione di Parte_2
possesso inserita nella successione del IG. , mentre all'epoca della CP_1
redazione della prima perizia in data 28.11.2018 l'immobile di cui sopra, era intestato alla IG.ra , vedi visura storica allegato 3); _1
per tale ragione, dal 2012 in poi, per raggiungere i fondi di proprietà dalla via _1
pubblica, la SI.ra ha dovuto utilizzare il passo carraio realizzato dal (di _1 CP_1
cui alle foto allegate alla c.t.u.), aggirando quanto costruito da quest'ultimo
(probabilmente in viola-zione della normativa sulle distanze); considerato che, alla luce delle suesposte documentate circostanze, il c.t.u. ha evidenziato che il percorso più agevole per raggiungere i fondi di proprietà di _1
, proprietà interclusa, deve insistere sui mappali 975-860-387-380 (soluzione
[...]
uno); diversamente la SI.ra non avrebbe altra possibilità di far un percorso _1
lunghissimo per raggiungere la via pubblica attraversando anche proprietà che non le appartengono;
occorrendo previa c.t.u. integrativa della perizia di ufficio espletata in primo grado, gradatamente e nell'ordine: pagina 3 di 17 1) accertato e che la SI.ra , direttamente e tramite i di lei danti causa _1
(ex art. 1146 c.c.), ha posseduto e possiede la servitù di passo pedonale sul mapp. 386,
387, 957 e 975 del fog. 36 in comune di Civo, in favore dei mapp. 861 e 381 a fog. 36 del comune di Civo, da tempo immemorabile, dichiari ex art. 1158 c.c. che la odierna attrice ha usucapito tale servitù di passo pedonale, divenendone _1
titolare a titolo originario, con conseguente ordine di trascrizione nei pubblici registri immobiliari;
2) accertato che i fondi di proprietà della SI.ra , censiti a fog. 36 mapp. _1
861 e 381 del comune di Civo sono interclusi, dichiari la costituzione della servitù coattiva di passo pedonale e carraio ex art. 1051 c.c. sul fondo di proprietà degli eredi del SI. , SI.ri e , censito a Persona_2 Per_3 CP_2 CP_3
mapp. 386, 387, 957 e 975 del fog. 36 del comune di Civo;
quantificando, se del caso,
l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. nella misura ritenuta di giustizia eventualmente disponendo apposita consulenza per la sua quantificazione;
in ogni caso respingendo le domande, eccezioni e contestazioni degli eredi del SI.
[...]
, e . Per_2 Per_3 CP_2 CP_3
Anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa rifusi, oltre il contri-buto unificato, anche per il giudizio di primo grado, oltre spese generali ed accessori come per legge, unitamente alla rifusione delle somme pa-gate al CTU di euro 1.000,00= più accessori, e condannando i convenuti alla rifusione delle spese del consulente tecnico di parte.
In via istruttoria si chiede che la Corte di Appello, sospeso di decidere, ammetta la prova per testi sui seguenti capitoli indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.:
2) Vero che il fabbricato, attualmente di proprietà della SI.ra era destinato, _1
sin dagli anni '60 del secolo scorso a ripostiglio, e vi veniva custodita la legna, gli attrezzi per la lavorazione dei fondi annessi ed il fieno falciato su tali fondi a mapp. 381,
383 e 387 del fog. 36, che mai sono stati recintati, e si facevano seccare le castagne?
pagina 4 di 17 7) Vero che la SI.ra , e prima di lei i suoi danti causa SI. _1 Per_1
e , hanno provveduto in diverse occa-sioni a pulire e manutenere
[...] Controparte_4
il sentiero/percorso che dalla strada comunale conduce alle di lei proprietà, lungo il lato est del mapp. 860, 957 e 386 , di proprietà del SI. ? Parte_3
8) Vero che nell'anno 1996 il SI. ha realizzato un muro di recinzione e Persona_1
posizionato un cancello pedonale, tutt'ora esistente, in fregio al confine tra i mapp. 860 di proprietà e 381 di proprietà CP_1 _1
9) Vero che il percorso di accesso carraio sul mapp. 380 e 869 e 384 del fog. 36 è stato realizzato alla fine degli anni '90 del secolo scorso?
10) Vero che tale percorso carraio è utilizzato per raggiungere i fondi a mapp. 384, 383 e
862 e 863 del fog. 36 allibrate a proprietari diversi dalla SI.ra ? _1
Si indicano a testi su tutti i capitoli: i SI.ri da Traona;
Testimone_1 Tes_2
da Traona;
da Traona;
da Civo;
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
da Roncaglia di Civo;
geom. da Civo. CP_5
Per , Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria azione ed eccezione disattese
- respingere, poiché totalmente infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 374/2023 del Tribunale di Sondrio pubblicata il _1
7.12.2023 rigettando definitivamente ogni istanza svolta dall'appellante in rito, merito ed in via istruttoria;
- in via meramente subordinata, ovvero incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di costituzione coattiva di qualsivoglia servitù di passaggio sui fondi di proprietà degli appellati ed a favore dei fondi e/o fabbricati di parte appellante, salva in ogni caso l'impugnazione contro siffatta statuizione, condannare la SI.ra al _1
pagamento in favore dei convenuti e Controparte_1 CP_2 CP_3
pagina 5 di 17 dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c. nella misura complessiva di € 5.190,00 ovvero a quella diversa ritenuta di giustizia (entro i limiti di valore dello scaglione) eventualmente disponendo apposita consulenza per la sua quantificazione;
- condannare parte attrice alla rifusione delle spese e del compenso professionale anche del giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso di essere proprietaria in comune di Civo, località Roncaglia, _1
del fabbricato censito a fog. 36 mapp. 861 con il terreno limitrofo a fog. 36 mapp. 381, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio, , proprietario del Parte_3
fabbricato limitrofo a fog. 36 mapp. 860 e di alcuni terreni confinanti (sempre a fog. 36 mapp. 386 – 387 -957 e 975), proponendo tre distinte domande.
Chiedeva anzitutto che venisse accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione di una servitù di passo pedonale sui fondi di proprietà del convenuto ed a favore della propria proprietà ( mapp.li n. 861-381), in subordine che venisse costituita una servitù coattiva di passaggio carraio sui fondi di proprietà del convenuto e a favore dei predetti mappali nn. 861-381 previo accertamento della loro interclusione e che il venisse CP_1
condannato al risarcimento dei danni, derivanti da infiltrazioni di acqua cagionate al fabbricato attoreo da opere eseguite dal convenuto sulla proprietà a monte.
Si costituiva il convenuto che chiedeva il rigetto delle domande.
Veniva espletata CTU e assunta la prova orale.
A seguito del decesso del convenuto , la causa veniva riassunta nei Persona_2
confronti dell'erede e a seguito del decesso di quest'ultimo veniva CP_1
nuovamente riassunta nei confronti dei suoi eredi.
Si costituivano i SInori (moglie di ) e i figli Controparte_1 CP_1 [...]
e confermando tutte le difese già svolte da . CP_2 CP_3 Parte_4
Assunta la causa in decisione, con ordinanza del 17 gennaio 2022 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per una soluzione conciliativa tra le parti. pagina 6 di 17 Successivamente all'udienza del 1 marzo 2022 il Tribunale disponeva una integrazione alla CTU all'esito della quale la causa passava nuovamente in decisione.
Con la sentenza qui impugnata n. 374/2023 pubblicata il 7 dicembre 2023, il Tribunale di Sondrio rigettava tutte le domande proposte da condannando _1
l'attrice a rifondere ai convenuti , e le Controparte_6 CP_2 CP_3
spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.077,00= per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ed euro 237,00= per esborsi.
In estrema sintesi il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento dell'usucapione della servitù di passo pedonale per mancanza di opere visibili e permanenti oggettivamente destinate all'esercizio della servitù, rilevando sulla scorta della CTU esperita che “ unico elemento visibile e permanente è la porticina presente al piano sottotetto della facciata nord del fabbricato di proprietà attrice”, ma che, tuttavia, “ più che una vera e propria porta, è una mera apertura posta al piano sottotetto del fabbricato della priva di pianerottoli esterni e/o scale di collegamento al _1
suolo, dunque non concretamente utilizzabile per l'accesso dal fabbricato attoreo ai fondi dei convenuti e viceversa”.
Ha poi rigettato la domanda di costituzione di un passaggio coattivo sulla proprietà di parte convenuta in quanto l'ipotesi di passaggio n. 1) elaborata dal CTU, percorso auspicato e chiesto dall'attrice, non rappresentava l'equo contemperamento tra le eSIenze ( brevità del percorso e minor aggravio del fondo servente) che l'art. 1051 c.c. impone al giudicante di valutare, anche tenuto conto della natura pertinenziale delle aree di proprietà di parte convenuta, su cui insisterebbe tale passaggio.
Ha, infine, rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attrice in quanto, sulla base della esperita CTU, non sono stati riscontrati segni evidenti di infiltrazioni di acqua o danni agli immobili, precisando che le leggere scrostature trovate in due punti sono da ascrivere alla vetustà del fabbricato ed allo stato di manutenzione e non alle assunte infiltrazioni. pagina 7 di 17 Avverso detta sentenza ha proposto appello la SInora chiedendo _1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe richiamate, evidenziando nel corpo dell'atto introduttivo l'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale l'aveva condannata al pagamento di euro 237,00 per esborsi trattandosi del contributo unificato che aveva già pagato e che non doveva rimborsare ai convenuti che non lo hanno anticipato.
Si sono costituiti i SInori , e , eredi di Controparte_6 CP_2 CP_3
, che hanno chiesto in principalità il rigetto dell'appello e la conferma Persona_2
della sentenza impugnata.
All'udienza del 9 luglio 2024 il conSIliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 17 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 17 dicembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello, affidando il gravame a due motivi di censura. _1
In via preliminare ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi “sulla domanda volta alla costituzione coattiva di un passaggio pedonale ovvero- alternativamente- assoluta mancanza di motivazione a fondamento del suo rigetto”.
Si duole che il Tribunale si sia concentrato esclusivamente sulla domanda di costituzione di una servitù di passaggio carraio.
pagina 8 di 17 Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda volta all'accertamento dell'usucapione di “servitù di passo pedonale sui mapp. 386,
387, 957, 958, 860 e 975 del fog. 36 in comune di Civo (ora parzialmente traslata - all'esito della edificazione del fabbricato interrato e della pavimentazione del SI.
[...]
a fog. 36 mapp. 976, 975, 386, 860, 957 e 958, oltre che 387 (di proprietà CP_1
dell'attrice), in favore dei mapp. 861 e 381 a fog. 36 del comune di Civo”.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato: “
“…circa la domanda di accertamento dell'usucapione della servitù di passo pedonale sui mappali 386,387,957 e 975 del fog. 36 in Comune di Civo, di proprietà del SI.
, in favore dei mappali 861 e 381 a fog. 36 del Comune di Civo, si osserva che CP_1
l'accertamento dell'acquisto per usucapione delle servitù prediali richiede
l'accertamento, necessariamente unitario, n.1) della sussistenza dell'utilitas per il fondo dominante, n.2) della presenza in loco di segni visibili atti a confermare l'effettivo esercizio del diritto di passaggio ed idonei a costituire il quid pluris, rispetto alla mera esistenza del tracciato, idoneo a comprovare l'effettivo esercizio del transito, n.3) dei requisiti del possesso previsti per la configurazione dell'usucapione del diritto di passaggio (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 09/02/2023) 23-03-2023, n. 8320).
In particolare, circa la presenza di opere visibili atte a confermare l'effettivo esercizio del diritto di passaggio, la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato che si ritiene di condividere, ha affermato che “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi pagina 9 di 17 mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (cfr. Cass. ord.
06.05.2021 n. 11834; in termini Cass.7004/2017; id.24856/2019).
Nel caso di specie, il CTU, rispondendo al quesito numero 2) formulato dal G.I, con valutazione motivata, logica e quindi condivisibile, ha concluso che “sui fondi di proprietà non vi sono segni con i caratteri di visibilità e permanenza posti a CP_1
fondamento del diritto di servitù” (cfr. pag. 25 relazione depositata in data 28.11.2018).
Il consulente tecnico ha altresì precisato che “unico elemento visibile e permanente è la porticina presente al piano sottotetto della facciata nord del fabbricato di proprietà attrice”.
Orbene, osservando la fotografia allegata dal perito della “porticina fronte nord” (cfr. figura n. 11 a pag. 14 relazione CTU depositata in data 28.11.2018), si evince che la stessa, più che una vera e propria porta, è una mera apertura posta al piano sottotetto del fabbricato della priva di pianerottoli esterni e/o scale di collegamento al _1
suolo, dunque non concretamente utilizzabile per l'accesso dal fabbricato attoreo ai fondi dei convenuti e viceversa.
Pertanto, si ritiene che tale “porticina” non configuri un'opera permanente destinata, in modo oggettivo, all'esercizio della servitù.
Alla luce dell'assorbente considerazione in ordine la mancanza di opere visibili e permanenti oggettivamente destinate all'esercizio della servitù, la domanda di accertamento dell'usucapione formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.”.
Si duole che il Tribunale abbia dato rilievo all'elaborato peritale che aveva descritto la condizione attuale dei luoghi, ma non quella preesistente e non abbia tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dai testimoni che avevano, invece, confermato,
pagina 10 di 17 quanto meno in passato, l'esercizio interrotto del transito pedonale per il tempo necessario per usucapirlo, nonché l'esistenza di opere ad esso destinate.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia rigettato la domanda di costituzione di servitù coattive di passaggio pedonale e carraio.
Nello specifico afferma che l'ipotesi di passaggio n. 1) scartata dal Tribunale avrebbe dovuto essere preferibile in quanto coinvolge un numero di soggetti minore rispetto alle ipotesi n. 2 e n. 3 e che la sussistenza di un mero vincolo di pertinenzialità tra il fabbricato ad uso abitativo dei SInori e le aree circostanti non è ostativa CP_1
all'imposizione della servitù coattiva, vietata dall'art. 1051 c.c. solo per i cortili, giardini e le aie.
Ritiene la Corte l'appello infondato.
Preliminarmente si osserva che non è stata censurata dall'appellante la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua domanda risarcitoria per le assunte infiltrazioni, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
Ciò detto, l'eccezione preliminare di nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale non può essere accolta.
Osserva infatti la Corte che l'omessa pronuncia su una domanda da parte del Tribunale non comporta la nullità della sentenza ma la necessità di provvedere nel merito da parte del giudice di appello.
Ciò detto deve osservarsi che la domanda volta alla costituzione forzosa della servitù di passaggio pedonale deve essere intesa quale domanda distinta ed autonoma rispetto a quella per l'imposizione coattiva del passaggio carraio (Cass. Civ. sent. 30.03.2000 n.
3906; Cass. Civ. sent. 23.07.2018 n. 19483), con la conseguenza che, essendo stata formulata dalla non nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, ma solo _1
con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto tardivamente proposta. Va, peraltro, osservato che tale domanda pagina 11 di 17 non era stata più riproposta in sede di riassunzione del processo a seguito del decesso di e a seguito del decesso di , ma reinserita solo con la Persona_2 CP_1
precisazione delle conclusioni.
In ogni caso, quand'anche si volesse accedere alla tesi dell'appellante secondo cui la domanda di costituzione coattiva del passaggio carraio deve ritenersi comprensiva anche di quella per il passaggio pedonale “tenuto conto che questa rappresenta un maius rispetto al minus della servitù di passo pedonale” (cfr. pag. 2 della memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. di parte attrice), la domanda non può essere accolta per le medesime considerazioni di seguito esposte per cui non può essere accolta quella di costituzione della servitù di passaggio carraio.
Con riferimento al primo motivo di censura, si deve valutare se parte appellante possa vantare un diritto di servitù sui fondi della parte appellata.
Sul punto si osserva quanto segue.
La costituzione della servitù avviene per atti tipici. L'unico elemento costitutivo allegato da parte attrice, ora appellante, per affermare la sussistenza del diritto è l'usucapione.
Va ricordato che possono essere usucapite solo le servitù apparenti ex art. 1061 c.c. Tali sono le servitù al cui esercizio sono destinate opere permanenti e visibili.
Le opere costituiscono un elemento obiettivo capace di rivelare all'esterno, ex se, il peso gravante sul fondo (Cass. 2650/93) nei confronti di tutti i terzi (Cass. 2953/83). Devono, poi, essere visibili dal fondo servente.
Il requisito dell'apparenza deve rivelare in modo inequivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente in quanto deve far presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito e deve persistere per tutto il tempo necessario per il completarsi della fattispecie.
Sotto tale profilo, si evidenzia che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, le dichiarazioni dei testi raccolte in fase istruttoria, non consentono di valutare la sussistenza di tali caratteri, contestati peraltro dalla parte convenuta, oggi appellata;
la pagina 12 di 17 sola esistenza di un passaggio, infatti, non è sufficiente per soddisfare il requisito delle opere visibili necessarie per l'acquisto del relativo diritto: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo pertanto sufficiente l'esistenza di una strada
o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. Ord.
6.05.2021 n. 11834; n.
29579/2021; sent. N. 7004/2017 n. 23/2017; Cass. 13238/10); In tema di servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. ai fini dell' usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso
e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. Le opere visibili permanenti devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Non è quindi sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un "quid pluris" che dimostri la specifica destinazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio poiché risultavano dimostrati soltanto alcuni sporadici passaggi risalenti a 30-40 anni prima, compiuti in periodi ben determinati dell'anno al solo scopo di raccogliere frutta) Cass. 15447/07.
Non è stata descritta la strada;
inoltre, oggi le condizioni attuali non consentono di accertare qual era la viabilità di un tempo e in ogni caso le fotografie agli atti rappresentative dello stato dei luoghi anteriormente agli interventi edilizi effettuati nel pagina 13 di 17 2013 dal sulla sua proprietà (fotografie 14-16-18 a pagg. 17/19 Parte_3
dell'elaborato peritale del 30 ottobre 2018) smentiscono la sussistenza, anche prima di tali lavori, di qualsivoglia tracciato, sentiero destinato al raggiungimento della proprietà
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Correttamente, pertanto, il Tribunale, appurata l'assenza di qualsivoglia opera visibile, ha rigettato la domanda di acquisto della servitù per usucapione.
A ciò si aggiungano, comunque, le conclusioni rese dal Consulente nel proprio elaborato peritale e condivise anche da questa Corte laddove ha dichiarato “ che, sui fondi di proprietà , non vi sono segni con i caratteri di visibilità e permanenza posti a CP_1
fondamento del diritto di servitù, unico elemento visibile e permanente posto a fondamento di servitù è la porticina presente a piano sottotetto della facciata nord del fabbricato di proprietà attrice”, che, tuttavia, essendo priva di pianerottoli esterni e/o scale di collegamento al suolo è concretamente inutilizzabile per l'accesso dal fabbricato di parte appellante ai fondi degli odierni appellati.
Di conseguenza il Tribunale ha correttamente escluso che tale “porticina” abbia alcuna valenza ai fini della prova dell'apparenza dell'assunta servitù di passaggio pedonale, non potendosi appunto esercitare alcun concreto passaggio.
Passando all'esame del secondo motivo di censura si deve esaminare la domanda proposta dalla in via subordinata volta alla costituzione di una servitù coattiva, _1
anch'essa rigettata dal Tribunale.
Sul punto si evidenzia che il CTU aveva individuato tre diverse ipotesi di passaggio carraio per il raggiungimento dei fondi interclusi, mappali n. 381 e n. 861, _1
ritenendo “più agevole” il percorso di cui all'ipotesi n. 1) che si snoda interamente sulla proprietà degli odierni appellati solo perché più breve e, quindi, con minore Parte_2
superficie occupata.
pagina 14 di 17 L'art. 1051 c.c. impone, tuttavia, di individuare il passaggio coattivo su quella parte del fondo per cui l'accesso alla pubblica via sia più breve, ma anche meno dannoso per il fondo servente.
Ed infatti “nell'applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. in tema di costituzione di servitù di passaggio coattivo, deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo, quando esso sia già in gran parte transitabile” Cass. Civ. sent. n. 25352 del
12.12.2016; conf. Cass. Civ. n. 6928 del 12.12.1982; ciò in ragione del fatto che “la determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua di entrambi i criteri enunciati dal comma 2 dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento” Cass. Civ. ord. n. 8779 del 12.05.2020; conformi sent. n. 10327 del 19.10.1998, sent. n. 2903 del 16.06.1989).
Nel caso di specie il Tribunale, attenendosi ai principi sopra richiamati, ha correttamente giudicato preferibili i percorsi di cui alle ipotesi n. 2) e 3) individuati dal CTU, che si snodano su fondi in comproprietà della stessa _1
Ha, infatti, osservato che: “le ipotesi n.2) elaborata dal CTU individua un percorso che insiste infatti quasi interamente su una rampa rettilinea di quasi venticinque metri già esistente su un terreno di comproprietà della stessa pavimentata, protetta da _1
parapetto ed illuminata, che non necessita di interventi aggiuntivi.
Inoltre, come espressamente rilevato dal CTU (cfr. pag. 10 relazione integrativa), l'uso di tale rampa da parte della non impedisce il pari uso degli altri _1
comproprietari e consente all'odierna attrice di raggiungere i suoi terreni di proprietà esclusiva n. 383 e n. 381, attraverso un raccordo parimenti in calcestruzzo sul mapp. n.
pagina 15 di 17 382 (di terzi – e ), anch'esso già esistente e percorribile Persona_4 Per_5
con mezzi.
Tale soluzione risulta quindi decisamente preferibile rispetto all'ipotesi 1), che invece contempla un passaggio posto interamente sulla proprietà esclusiva di parte convenuta
e comporta la necessità di effettuare delle opere edilizie, in quanto l'ipotetico passaggio attraverso i mappali 387 e 975, trattandosi in parte di rampa carraia e in parte di terreno libero adibito a prato, quest'ultimo avente una pendenza del 10%, implica la necessità di creare un idoneo accesso (scivolo o gradini) per superare il dislivello esistente con il terreno intercluso n. 381 della stessa (come attestato a pag. 11 _1
dell'elaborato suppletivo del CTU).
Si rileva altresì che anche l'ipotesi 3) elaborata dal CTU appare preferibile rispetto all'ipotesi sub. 1), posto che l'attrice dispone già, quale comproprietaria, di una rampa per l'accesso carraio, posta sul mapp. n. 869, che può utilizzare, senza alcun sacrificio per gli altri comproprietari (come rilevato dal CTU) e senza necessità di eseguire opere edili, per raggiungere i suoi fondi interclusi attraverso il terreno più a sud n. 384, sempre di sua comproprietà, dal quale si accede ai fondi nn. 383 e 381 di esclusiva proprietà attorea”.
A ciò si aggiunga che la costituzione coattiva dell'accesso carraio sui fondi degli odierni appellati comporterebbe la violazione del disposto dell'ultimo comma CP_1
dell'art. 1051 c.c. posto che il passaggio di cui all'ipotesi n. 1) insiste interamente sulle aree graffate al fabbricato dei n. 860 e sul mappale 975, ovvero su delle Parte_2
pertinenze del fabbricato n. 860, poiché ubicate all'interno di una corte residenziale esterna a servizio dell'edificio e in quanto tali soggette a esenzione ex art. 1051 c.c.
Quanto, infine, all'asserito errore materiale contenuto nella sentenza impugnata ritiene la
Corte che non possa trovare accoglimento, perché da intendersi rinunciato, non avendo l'appellante proposto la relativa istanza di correzione né nelle conclusioni di cui all'atto di appello, né in sede di precisazione delle conclusioni, né negli atti conclusivi. pagina 16 di 17 Per i motivi su esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ed _1
in favore della parte appellata.
Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in complessivi euro 3.000,00 come da nota spese allegata di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la parte decisionale, esclusa la fase di trattazione non celebratasi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e c.p.a come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 374/2023 pubblicata il _1
7 dicembre 2023, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore della parte _1
appellata che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, _1
pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano l'8 gennaio 2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Elena Catalano pagina 17 di 17