Sentenza 26 luglio 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2005, n. 15612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15612 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH IO, elettivamente domiciliato in Roma, via del Gesù 55, presso l'avv. Sandro Di Minco, e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. D'AMBROSIO Saverio;
- ricorrente -
contro
TO RM e ASSICURAZIONI NUOVA TIRRENA s.p.a.;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 407 del 25 ottobre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16 marzo 2005 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 dicembre 1996 il Giudice di pace di Agropoli condannò AR AS e la società Nuova Tirrena Assicurazioni a risarcire a UD HI - che ne aveva fatto domanda con atto di citazione del 14 giugno 1996 - il danno all'autovettura da lui subito a seguito di incidente stradale verificatosi il 24 marzo precedente, e la somma liquidata fu corrisposta in data 23.12.1996 al danneggiato, il quale dichiarò di non aver null'altro a pretendere e di rinunciare a qualsiasi pretesa o azione.
Con atto del 7.4.1997 - introduttivo del presente giudizio - lo stesso HI convenne nuovamente l'AS e la società nuova Tirrena Assicurazioni, e ne chiese la condanna al risarcimento del danno alla persona subito nel medesimo sinistro.
Con sentenza del 6 ottobre 1997 l'adito Giudice di pace di Agropoli respinse la domanda ritenendo ad essa ostativo l'atto del 23.12.1996, sopra indicato e qualificato come transazione.
Con la pronuncia, ora gravata, il Tribunale ha confermato, con diversa motivazione, tale decisione osservando che il HI - il quale, nel primo giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, aveva chiesto il risarcimento del danno all'autovettura senza riservarsi di chiedere in separata sede il risarcimento di quello alla persona - aveva consumato il diritto di azione. Per la cassazione di tale decisione - pubblicata il 25 ottobre 2000 e che non risulta notificata - lo stesso HI ha proposto ricorso con atto tempestivamente notificato, tenuto conto della sospensione feriale, il 10 dicembre 2001. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente deduce la violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 2043, 2909 c.c. ed agli art. 324 e 329 c.p.c. nonché vizi di motivazione,
extrapetizione e violazione del diritto di difesa, ed afferma che l'impugnata sentenza non poteva rilevare d'ufficio, come ha fatto, la violazione del principio di unitarietà dell'azione di danni, giacché tale violazione richiedeva l'eccezione della parte interessata, che non l'aveva sollevata, donde l'accettazione della scissione del giudizio di liquidazione del danno;
la stessa sentenza non ha, inoltre, affatto valutato se nella specie fosse esclusa a priori, in termini espliciti, la potenzialità della domanda a coprire tutte le possibili voci di danno, la qual cosa può accadere solo quando tale esclusione sia adeguatamente e nei modi opportuni manifestata dall'attore, all'inizio o nel corso del processo;
richiama la lettera del 29.3.1996, con la quale aveva chiesto il risarcimento del danno tanto all'autovettura che alla persona, e quella del 24.3.1997 della società assicuratrice, con la quale si invitava il HI a visita medica;
sostiene che la citazione introduttiva del primo giudizio non conteneva espressioni generiche (quale "risarcire tutto il danno") idonee ad ingenerare equivoco sulla maggiore estensione della domanda, ed implicita era in essa la riserva di richiedere successivamente il risarcimento del danno alla persona. Il ricorso è infondato.
Con sentenza n. 7275 del 1997 (sostanzialmente ribadita dalla successiva n. 10702/98) questa C.S. ha affermato il principio di diritto così massimato e seguito dalla sentenza impugnata: il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno si riflette, sul piano processuale, nel principio della ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione (effetto, a sua volta, dei canoni della concentrazione e della correttezza del giudizio), con la conseguenza che la domanda risarcitoria, fondata sul presunto illecito del convenuto, deve, di regola, contenere tutte le possibili voci di danno da esso originate (e non solo alcune di esse), a meno che non risulti esclusa, a priori, la sua idoneità a ricomprendere tutte tali possibili voci attraverso una manifestazione adeguatamente esplicita, intervenuta ab origine o nel corso del procedimento (con la precisazione, cioè, che la somma globalmente pretesa, ovvero i singoli importi riferiti a specifiche voci, non esauriscono l'intero danno patito, e con la esplicita riserva di rinviare ad altro procedimento il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate), in assenza della quale sarà da ritenersi preclusa la possibilità di una nuova azione, funzionale al risarcimento di altri danni derivanti dal medesimo illecito (pur se in relazione a voci nuove e diverse da quelle esposte nel precedente giudizio) attesa la preclusione derivante dal primo giudicato.
Orbene, la censura di extrapetizione - mossa dal ricorrente sul rilievo che, in assenza di eccezione di parte, la questione non poteva essere esaminata ex officio - non ha fondamento: la sentenza impugnata ha infatti - legittimamente, dopo Cass. sez. un. n. 226 del 2001 - dato atto del giudicato esterno formatosi sulla precedente domanda della stessa parte, giudicato del quale ha determinato i limiti oggettivi interpretandolo anche in relazione al contenuto della domanda stessa ed all'indirizzo giurisprudenziale sopra riferito, indirizzo che il ricorrente non pone in discussione - egli, al contrario, ne evidenzia "i chiari insegnamenti" - se non nel punto in cui esso afferma la necessità della "espressa riserva" di domandare in successivo giudizio il risarcimento di altre voci di danno, sostenendo che la riserva può, invece, essere anche implicita, e che tale essa era nella specie. La tesi non può essere seguita.
L'affermato carattere esplicito della riserva è, infatti, funzionale alla condotta che il convenuto nel giudizio nel quale la riserva è formulata, è abilitato a tenere: egli, in tal caso, può invero chiedere in via riconvenzionale che l'accertamento si estenda all'intera area del danno subito dall'attore, come questa Corte ha affermato con riferimento non solo alle domande di risarcimento del danno (sentenza n. 10702/98) ma anche di pagamento di obbligazioni pecuniarie (Cass. n. 3814, 10326 e 11265 del 1998, e sez. unite n. 108 del 2000, che hanno fatto proprio tale indirizzo) e di scissione tra domanda di interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c.. (Cass. n. 4277/95 e 3187/03). Tale indirizzo deve essere ribadito, non potendosi invero consentire al creditore di aggravare la posizione del debitore - se non con il suo assenso, il che comporta l'esplicitazione della riserva in questione - convenendolo, per lo stesso fatto in più giudizi. La parcellizzazione della domanda rileva, in senso negativo, non solo dal punto di vista del debitore, se non altro per l'aggravio di spese processuali che essa comporta, ma anche sul piano generale, per l'incidenza di essa su un contenzioso civile già di per sè abnorme, e per la sua contrarietà ai principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata di esso (art. 111 primo e secondo comma cost.): non può, invero, considerarsi giusto un processo che costringa il convenuto, senza la sua consapevole volontà, a difendersi in più giudizi originati dal medesimo fatto. Se, dunque, è giuridicamente irrilevante il carattere implicito della riserva, allegato dal ricorrente, l'interpretazione del giudicato esterno è attribuzione del giudice del merito, della quale il ricorrente pretende nella sostanza il riesame, inammissibile in sede di legittimità, per lo più sulla base di atti (la lettera del 29.3.1996 e quella del 24.3.1997) rispettivamente anteriore e successiva al primo giudizio, e che, dunque, non potevano rilevare quanto ai limiti del giudicato, in esso formatosi.
Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio, non avendo in esso gli intimati vittoriosi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 16 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2005