TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2014/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
SILEI LUDOVICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to VARNIER PAOLO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trieste (TS) il 03/09/2016,
in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con accordo di negoziazione assistita sottoscritta in data 12/11/2022,
provvedimento del PM di data 14/11/2022 e comunicazione agli avvocati il
16/11/2022 a mezzo PEC;
1 con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
28/09/2017;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/03/2025 e cioè “premettendo che nell'immediato la signora CP_1
farà rientro in Russia per proseguire le sue cure mediche e vi rimarrà
indicativamente fino al 30 settembre 2025.
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori e collocato in Per_1
via prevalente presso il padre (attualmente a Pordenone in Viale Cossetti
n.16); laddove la stessa signora dovesse trovare un lavoro stabile in CP_1
Russia decidendo di permanervi, i genitori concordano fin d'ora l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, mantenendo la madre il diritto Per_1
di visita del figlio nei giorni poi indicati che concretizzerà con periodiche visite in Italia;
nel frattempo comunque, in assenza della madre, viene garantita al padre la potestà per l'assolvimento in autonomia di tutti gli incombenti quotidiani o urgenti in favore del figlio.
2. trascorrerà e pernotterà: Per_1
o col padre le giornate di mercoledì giovedì e venerdì
o con la madre le giornate di lunedì e martedì
o nel periodo scolastico il bambino verrà preso a scuola al termine dell'orario scolastico (o del doposcuola) dal genitore presso cui è
collocato in tale giornata o da persona da quest'ultimo delegata o il sabato e la domenica il bambino starà a week end alterni con il padre e la madre;
relativamente al padre il periodo si prolungherà
direttamente dal venerdì, mentre la madre si recherà alle ore 10.00 del sabato presso l'abitazione del padre per prendere il bambino e terrà il figlio fino al mercoledì mattina (con consegna a scuola in periodo
2 scolastico)
o nel caso in cui la giornata sia festiva, ovvero in caso di sciopero o comunque di chiusura della scuola, il bambino starà - durante la giornata, a partire dalle ore 8.00 - col genitore affidatario in tale giornata.
3. Nel periodo dell'anno non scolastico starà, in via alternata, ogni Per_1
due settimane consecutive con un genitore. La scelta delle settimane dipenderà dagli impegni lavorativi dei genitori. Ognuno di loro dovrà – in via autonoma e con le proprie risorse – scegliere cosa fare col proprio figlio
(vacanza, centro estivo, ecc.).
4. Durante le vacanze di Natale e Pasqua i genitori programmeranno –
alternativamente – il collocamento del figlio presso di loro proseguendo quanto già stabilito al punto 3) dell'accordo di separazione, ovvero durante le vacanze natalizie i genitori si divideranno al 50% i periodi alternando le festività di Natale e di Capodanno e dunque o dal 23.12 sera al 30.12 sera o dal
30.12 sera al 6.01 sera.
5. Fino all'inizio del 1^ anno di scuola secondaria di primo grado (che coincide con il compimento degli 11 anni) i genitori concordano il divieto di espatrio del minore e che pertanto non verranno effettuati da viaggi in Per_1
Russia. Dopo tale data, la decisione verrà rivalutata e condivisa tra i genitori tenendo conto della situazione geopolitica del momento.
6. Laddove al padre venga spostata dall'Ente datoriale la propria sede lavorativa ad oltre 100 chilometri dall'attuale residenza (Pordenone), questi potrà spostare in qualunque momento la propria sede abitativa e quella del figlio nella nuova località assegnata, dandone comunicazione anticipata – di almeno 3 mesi - alla signora . CP_1
7. Con la presente il signor si impegna, previo ottenimento di Parte_1
delibera di mutuo bancario per il quale ha già informalmente ottenuto il
3 benestare della banca e avviato l'iter, a versare alla signora la Controparte_1
somma di 167.400€ a titolo di una tantum divorzile corrisposti con le seguenti modalità:
o € 5.000,00.= alla firma del presente accordo o € 5.400,00.= pari a € 600 per 9 mensilità e precisamente da aprile a dicembre 2025
o € 157.000,00.= alla firma del rogito avanti il notaio per la cessione della quota di casa familiare, dei quali - per richiesta della signora stessa - €
6.500,00.= saranno versati direttamente all'avv. Paolo Varnier (e i residui 150.500,00.= alla signora)
8. Contestualmente al versamento di tale somma la signora cederà CP_1
all'ex coniuge signor la sua quota del 50% dell'immobile di Via San Pt_1
Valentino 19 (con annessa cantina, garage e mobilio: Catasto Fabbricati
Pordenone Foglio 14 mapp. 45 sub 77 (C/6), sub 103 (A/2), sub 104 (C/2)), con consegna delle chiavi e il signor prenderà immediatamente possesso Pt_1
di tale immobile.
9. Gli ex coniugi con il presente accordo si obbligano a firmare il rogito di cui ai punti 8 e 9 entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il signor
[...]
avrà comunicato alla signora l'ottenimento della delibera del Pt_1 CP_1
mutuo.
10. Il mutuo stipulato per l'acquisto dell'appartamento di Via San Valentino 19
verrà interamente accollato al signor ad oggi ammonta ad € Pt_1
110.252,65.= pertanto la quota a carico della signora, di cui ottiene la liberatoria, che ammonta a € 55.126,33.= deve considerarsi quale pagamento della cessione del bene.
11. La signora , invece, si impegna, al ricevimento della somma sopra CP_1
indicata, a trasferirsi immediatamente presso altro domicilio.
12. Posto che il signor deve necessariamente accedere al notaio per il Pt_1
4 nuovo mutuo che dovrà sottoscrivere, anche il trasferimento immobiliare ora dettagliato e il versamento dell'importo pattuito avverrà contestualmente davanti al Notaio e lui ne sosterrà le spese.
13. La signora a fronte del versamento dell'una tantum divorzile CP_1
rinuncia all'assegno di mantenimento.
14. A partire dalla firma del presente accordo, l'assegno di mantenimento del figlio (attualmente pari a € 754,44) verrà rideterminato in € 500, in quanto importo congruo a garantire il contributo al mantenimento del figlio nel nuovo assetto di gestione dello stesso sopra descritto.
15. Considerato che la signora rientrerà in Russia a fine mese e vi CP_1
rimarrà indicativamente fino al 30 settembre 2025 il signor che Pt_1
gestirà al 100% il figlio, non verserà l'importo previsto come contributo al suo mantenimento fintanto che la signora resterà all'estero; in ogni caso in futuro,
considerati i frequenti e lunghi periodi trascorsi dalla signora in CP_1
Russia, qualora quest'ultima dovesse nell'arco di un mese tenere meno giorni il figlio (per viaggi in Russia, per richieste di aiuto al marito in giorni suoi,
etc.), riducendo pertanto la gestione di , il padre ridurrà il versamento Per_1
dell'assegno per il figlio del mese successivo. Nello specifico laddove su un totale medio di 12 pernottamenti mensili con la madre, il collocamento con quest'ultima si dovesse ridurre di un terzo (4 pernottamenti in meno), della metà (6 pernottamenti in meno), o di due terzi (9 pernottamenti in meno)
l'assegno verrà rispettivamente ridotto a 350€, 250€, 180€ mensili. In caso di assenza/impossibilità a gestire il figlio nell'arco dell'intero mese, nel mese successivo non verrà erogato l'assegno per il figlio. Per il mese di aprile 2025
l'assegno per il figlio viene già rideterminato in 350€.
16. L'AUU per l'anno 2025 continuerà ad essere percepito dalla madre indipendentemente dal tempo che trascorrerà con il figlio;
per il 2026, non appena sarà consentito, il padre procederà a farne richiesta per sé.
5 17. Le spese straordinarie del figlio , a partire dal 1 gennaio 2026, Per_1
verranno divise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
18. L'automobile Toyota RAV4 tg FP729XS – attualmente in comproprietà tra i due coniugi – con il presente accordo viene trasferita alla signora , CP_1
che se ne occuperà in via esclusiva per ogni tipo di spesa, impegnandosi a volturare a proprio nome, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo,
l'assicurazione RCA obbligatoria.
19. I genitori si impegnano a seguire congiuntamente, almeno una volta alla settimana, a partire dal mese di settembre 2025, un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità, per la durata di almeno 2 anni, a spese del padre signor Gli ex coniugi prestano inoltre fin d'ora il loro consenso a far Pt_1
sottoporre, periodicamente, il loro figlio ad una consulenza Per_1
psicologica per le valutazioni relative a possibili difficoltà
emotivo/psicologiche e a fargli seguire, ove necessario, un percorso di sostegno psicologico.
20. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente al di fuori di quanto espressamente concordato con il presente atto.
21. Spese di lite interamente compensate, con rinuncia alla solidarietà
professionale ex art. 13 co 8 Legge Professionale-“.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 07/11/2024, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trieste (TS), in data 03/09/2016 con CP_1
; ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in
[...]
virtù di separazione avvenuta mediante accordo di negoziazione assistita sottoscritta in data 12/11/2022, provvedimento del PM di data 14/11/2022; che
6 dalla loro unione era nato il figlio , in atti generalizzato, e che era Per_1
ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, inoltre, l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre per i motivi dettagliati in atti, con assegnazione della casa familiare in cui vi abiterà
insieme con il figlio , con termine per il rilascio da parte della Per_1
convenuta al giorno della comparazione avanti al Giudice;
ha descritto in atti i tempi e le modalità di frequentazione genitori-figlio; ha dichiarato la necessità
per i genitori di seguire un percorso di recupero del rapporto genitoriale che aiuti ad avere una equilibrata quotidianità con entrambi;
ha chiesto Per_1
la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie a carico del marito, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, per i motivi descritti in atti;
ha chiesto la riduzione, in considerazione del minor tempo dedicato dalla madre al figlio, del contributo al mantenimento di ad Per_1
euro 500,00, mantenuto anche quando la signora reperirà lavoro, con assegno unico in suo favore, del quale ha chiesto comunque sin da subito di conoscerne l'importo; ha confermato che le spese straordinarie per Per_1
restino al 100% a carico del padre, fino al reperimento di una occupazione lavorativa da parte della convenuta e, comunque, non oltre la comparizione dei coniugi avanti il Giudice;
ha chiesto, infine, di confermarsi il divieto di espatrio in Russia per il minore fino a quando la situazione Persona_2
internazionale e i rapporti della Russia con l'Italia non tornino alla normalità,
con rifusione integrale delle spese di lite in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento il 03/01/2025, non si è Controparte_1
opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non si
è opposta alla proposta di affidamento congiunto del figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, ma ha chiesto il collocamento prevalente presso la madre, confermandosi, pertanto, l'assegnazione della casa familiare alla
7 medesima;
ha dichiarato di aderire alla regolamentazione delle visite, dei pernottamenti, del collocamento per le ferie e le festività del figlio minore così come indicate dal ricorrente;
ha dichiarato, inoltre, di aderire Per_1
all'attività da svolgere, per il percorso di recupero del rapporto genitoriale,
suggerito dai servizi sociali, volto a favorire il figlio a un rapporto Per_1
equilibrato ed equidistante rispetto ai genitori;
ha chiesto che il ricorrente versi, a titolo di assegno divorzile di mantenimento, la somma pari ad euro
1.600,00 mensili, oltre a rivalutazione Istat, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso introduttivo;
ha chiesto che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore, la somma di euro 750,00
mensili, oltre a rivalutazione ISTAT, a decorrere dal giorno del deposito del ricorso introduttivo;
ha chiesto che le spese straordinarie per il figlio , Per_1
siano poste al 50% a carico esclusivo del ricorrente, così come da Protocollo
del Tribunale di Pordenone vigente, con rifusione integrale delle spese di lite.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 24/03/2025,
tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dall'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data
12/11/2022, provvedimento del PM di data 14/11/2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai
8 trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle domande accessorie, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa,
sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Trieste (TS), in data 03/09/2016;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TRIESTE (TS) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 96, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
9 Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2014/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
SILEI LUDOVICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to VARNIER PAOLO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trieste (TS) il 03/09/2016,
in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con accordo di negoziazione assistita sottoscritta in data 12/11/2022,
provvedimento del PM di data 14/11/2022 e comunicazione agli avvocati il
16/11/2022 a mezzo PEC;
1 con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
28/09/2017;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/03/2025 e cioè “premettendo che nell'immediato la signora CP_1
farà rientro in Russia per proseguire le sue cure mediche e vi rimarrà
indicativamente fino al 30 settembre 2025.
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori e collocato in Per_1
via prevalente presso il padre (attualmente a Pordenone in Viale Cossetti
n.16); laddove la stessa signora dovesse trovare un lavoro stabile in CP_1
Russia decidendo di permanervi, i genitori concordano fin d'ora l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, mantenendo la madre il diritto Per_1
di visita del figlio nei giorni poi indicati che concretizzerà con periodiche visite in Italia;
nel frattempo comunque, in assenza della madre, viene garantita al padre la potestà per l'assolvimento in autonomia di tutti gli incombenti quotidiani o urgenti in favore del figlio.
2. trascorrerà e pernotterà: Per_1
o col padre le giornate di mercoledì giovedì e venerdì
o con la madre le giornate di lunedì e martedì
o nel periodo scolastico il bambino verrà preso a scuola al termine dell'orario scolastico (o del doposcuola) dal genitore presso cui è
collocato in tale giornata o da persona da quest'ultimo delegata o il sabato e la domenica il bambino starà a week end alterni con il padre e la madre;
relativamente al padre il periodo si prolungherà
direttamente dal venerdì, mentre la madre si recherà alle ore 10.00 del sabato presso l'abitazione del padre per prendere il bambino e terrà il figlio fino al mercoledì mattina (con consegna a scuola in periodo
2 scolastico)
o nel caso in cui la giornata sia festiva, ovvero in caso di sciopero o comunque di chiusura della scuola, il bambino starà - durante la giornata, a partire dalle ore 8.00 - col genitore affidatario in tale giornata.
3. Nel periodo dell'anno non scolastico starà, in via alternata, ogni Per_1
due settimane consecutive con un genitore. La scelta delle settimane dipenderà dagli impegni lavorativi dei genitori. Ognuno di loro dovrà – in via autonoma e con le proprie risorse – scegliere cosa fare col proprio figlio
(vacanza, centro estivo, ecc.).
4. Durante le vacanze di Natale e Pasqua i genitori programmeranno –
alternativamente – il collocamento del figlio presso di loro proseguendo quanto già stabilito al punto 3) dell'accordo di separazione, ovvero durante le vacanze natalizie i genitori si divideranno al 50% i periodi alternando le festività di Natale e di Capodanno e dunque o dal 23.12 sera al 30.12 sera o dal
30.12 sera al 6.01 sera.
5. Fino all'inizio del 1^ anno di scuola secondaria di primo grado (che coincide con il compimento degli 11 anni) i genitori concordano il divieto di espatrio del minore e che pertanto non verranno effettuati da viaggi in Per_1
Russia. Dopo tale data, la decisione verrà rivalutata e condivisa tra i genitori tenendo conto della situazione geopolitica del momento.
6. Laddove al padre venga spostata dall'Ente datoriale la propria sede lavorativa ad oltre 100 chilometri dall'attuale residenza (Pordenone), questi potrà spostare in qualunque momento la propria sede abitativa e quella del figlio nella nuova località assegnata, dandone comunicazione anticipata – di almeno 3 mesi - alla signora . CP_1
7. Con la presente il signor si impegna, previo ottenimento di Parte_1
delibera di mutuo bancario per il quale ha già informalmente ottenuto il
3 benestare della banca e avviato l'iter, a versare alla signora la Controparte_1
somma di 167.400€ a titolo di una tantum divorzile corrisposti con le seguenti modalità:
o € 5.000,00.= alla firma del presente accordo o € 5.400,00.= pari a € 600 per 9 mensilità e precisamente da aprile a dicembre 2025
o € 157.000,00.= alla firma del rogito avanti il notaio per la cessione della quota di casa familiare, dei quali - per richiesta della signora stessa - €
6.500,00.= saranno versati direttamente all'avv. Paolo Varnier (e i residui 150.500,00.= alla signora)
8. Contestualmente al versamento di tale somma la signora cederà CP_1
all'ex coniuge signor la sua quota del 50% dell'immobile di Via San Pt_1
Valentino 19 (con annessa cantina, garage e mobilio: Catasto Fabbricati
Pordenone Foglio 14 mapp. 45 sub 77 (C/6), sub 103 (A/2), sub 104 (C/2)), con consegna delle chiavi e il signor prenderà immediatamente possesso Pt_1
di tale immobile.
9. Gli ex coniugi con il presente accordo si obbligano a firmare il rogito di cui ai punti 8 e 9 entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il signor
[...]
avrà comunicato alla signora l'ottenimento della delibera del Pt_1 CP_1
mutuo.
10. Il mutuo stipulato per l'acquisto dell'appartamento di Via San Valentino 19
verrà interamente accollato al signor ad oggi ammonta ad € Pt_1
110.252,65.= pertanto la quota a carico della signora, di cui ottiene la liberatoria, che ammonta a € 55.126,33.= deve considerarsi quale pagamento della cessione del bene.
11. La signora , invece, si impegna, al ricevimento della somma sopra CP_1
indicata, a trasferirsi immediatamente presso altro domicilio.
12. Posto che il signor deve necessariamente accedere al notaio per il Pt_1
4 nuovo mutuo che dovrà sottoscrivere, anche il trasferimento immobiliare ora dettagliato e il versamento dell'importo pattuito avverrà contestualmente davanti al Notaio e lui ne sosterrà le spese.
13. La signora a fronte del versamento dell'una tantum divorzile CP_1
rinuncia all'assegno di mantenimento.
14. A partire dalla firma del presente accordo, l'assegno di mantenimento del figlio (attualmente pari a € 754,44) verrà rideterminato in € 500, in quanto importo congruo a garantire il contributo al mantenimento del figlio nel nuovo assetto di gestione dello stesso sopra descritto.
15. Considerato che la signora rientrerà in Russia a fine mese e vi CP_1
rimarrà indicativamente fino al 30 settembre 2025 il signor che Pt_1
gestirà al 100% il figlio, non verserà l'importo previsto come contributo al suo mantenimento fintanto che la signora resterà all'estero; in ogni caso in futuro,
considerati i frequenti e lunghi periodi trascorsi dalla signora in CP_1
Russia, qualora quest'ultima dovesse nell'arco di un mese tenere meno giorni il figlio (per viaggi in Russia, per richieste di aiuto al marito in giorni suoi,
etc.), riducendo pertanto la gestione di , il padre ridurrà il versamento Per_1
dell'assegno per il figlio del mese successivo. Nello specifico laddove su un totale medio di 12 pernottamenti mensili con la madre, il collocamento con quest'ultima si dovesse ridurre di un terzo (4 pernottamenti in meno), della metà (6 pernottamenti in meno), o di due terzi (9 pernottamenti in meno)
l'assegno verrà rispettivamente ridotto a 350€, 250€, 180€ mensili. In caso di assenza/impossibilità a gestire il figlio nell'arco dell'intero mese, nel mese successivo non verrà erogato l'assegno per il figlio. Per il mese di aprile 2025
l'assegno per il figlio viene già rideterminato in 350€.
16. L'AUU per l'anno 2025 continuerà ad essere percepito dalla madre indipendentemente dal tempo che trascorrerà con il figlio;
per il 2026, non appena sarà consentito, il padre procederà a farne richiesta per sé.
5 17. Le spese straordinarie del figlio , a partire dal 1 gennaio 2026, Per_1
verranno divise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
18. L'automobile Toyota RAV4 tg FP729XS – attualmente in comproprietà tra i due coniugi – con il presente accordo viene trasferita alla signora , CP_1
che se ne occuperà in via esclusiva per ogni tipo di spesa, impegnandosi a volturare a proprio nome, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo,
l'assicurazione RCA obbligatoria.
19. I genitori si impegnano a seguire congiuntamente, almeno una volta alla settimana, a partire dal mese di settembre 2025, un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità, per la durata di almeno 2 anni, a spese del padre signor Gli ex coniugi prestano inoltre fin d'ora il loro consenso a far Pt_1
sottoporre, periodicamente, il loro figlio ad una consulenza Per_1
psicologica per le valutazioni relative a possibili difficoltà
emotivo/psicologiche e a fargli seguire, ove necessario, un percorso di sostegno psicologico.
20. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente al di fuori di quanto espressamente concordato con il presente atto.
21. Spese di lite interamente compensate, con rinuncia alla solidarietà
professionale ex art. 13 co 8 Legge Professionale-“.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 07/11/2024, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trieste (TS), in data 03/09/2016 con CP_1
; ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in
[...]
virtù di separazione avvenuta mediante accordo di negoziazione assistita sottoscritta in data 12/11/2022, provvedimento del PM di data 14/11/2022; che
6 dalla loro unione era nato il figlio , in atti generalizzato, e che era Per_1
ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, inoltre, l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre per i motivi dettagliati in atti, con assegnazione della casa familiare in cui vi abiterà
insieme con il figlio , con termine per il rilascio da parte della Per_1
convenuta al giorno della comparazione avanti al Giudice;
ha descritto in atti i tempi e le modalità di frequentazione genitori-figlio; ha dichiarato la necessità
per i genitori di seguire un percorso di recupero del rapporto genitoriale che aiuti ad avere una equilibrata quotidianità con entrambi;
ha chiesto Per_1
la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie a carico del marito, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, per i motivi descritti in atti;
ha chiesto la riduzione, in considerazione del minor tempo dedicato dalla madre al figlio, del contributo al mantenimento di ad Per_1
euro 500,00, mantenuto anche quando la signora reperirà lavoro, con assegno unico in suo favore, del quale ha chiesto comunque sin da subito di conoscerne l'importo; ha confermato che le spese straordinarie per Per_1
restino al 100% a carico del padre, fino al reperimento di una occupazione lavorativa da parte della convenuta e, comunque, non oltre la comparizione dei coniugi avanti il Giudice;
ha chiesto, infine, di confermarsi il divieto di espatrio in Russia per il minore fino a quando la situazione Persona_2
internazionale e i rapporti della Russia con l'Italia non tornino alla normalità,
con rifusione integrale delle spese di lite in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento il 03/01/2025, non si è Controparte_1
opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non si
è opposta alla proposta di affidamento congiunto del figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, ma ha chiesto il collocamento prevalente presso la madre, confermandosi, pertanto, l'assegnazione della casa familiare alla
7 medesima;
ha dichiarato di aderire alla regolamentazione delle visite, dei pernottamenti, del collocamento per le ferie e le festività del figlio minore così come indicate dal ricorrente;
ha dichiarato, inoltre, di aderire Per_1
all'attività da svolgere, per il percorso di recupero del rapporto genitoriale,
suggerito dai servizi sociali, volto a favorire il figlio a un rapporto Per_1
equilibrato ed equidistante rispetto ai genitori;
ha chiesto che il ricorrente versi, a titolo di assegno divorzile di mantenimento, la somma pari ad euro
1.600,00 mensili, oltre a rivalutazione Istat, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso introduttivo;
ha chiesto che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore, la somma di euro 750,00
mensili, oltre a rivalutazione ISTAT, a decorrere dal giorno del deposito del ricorso introduttivo;
ha chiesto che le spese straordinarie per il figlio , Per_1
siano poste al 50% a carico esclusivo del ricorrente, così come da Protocollo
del Tribunale di Pordenone vigente, con rifusione integrale delle spese di lite.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 24/03/2025,
tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dall'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data
12/11/2022, provvedimento del PM di data 14/11/2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai
8 trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle domande accessorie, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa,
sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Trieste (TS), in data 03/09/2016;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TRIESTE (TS) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 96, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
9 Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
10