Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2024, n. 13210
CASS
Sentenza 14 maggio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 9 aprile 2024 e pubblicata il 14 maggio 2024. Le parti in causa erano un attore e un convenuto, con l'attore che richiedeva la nullità di un contratto di compravendita per violazione del divieto di patto commissorio e per annullamento per violenza morale. Il convenuto, al contrario, sosteneva che il contratto fosse valido e che le pretese dell'attore derivassero da un debito non onorato, contestando le accuse di coercizione.

Il giudice ha accolto il ricorso dell'attore, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel negare la sussistenza di un patto commissorio. La Corte ha sottolineato l'importanza di considerare l'intera sequenza di atti negoziali, evidenziando che la vendita immobiliare potesse essere stata finalizzata a garantire il pagamento di un debito preesistente. Inoltre, ha criticato la valutazione dell'attendibilità dei testimoni, affermando che non si potesse escludere a priori la loro credibilità solo per il vincolo di parentela. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'appello, rinviando la causa per una nuova valutazione conforme ai principi di diritto stabiliti.

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Massime1

In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva escluso la sussistenza della patto illecito di garanzia in relazione ad una vendita, qualificata come datio in solutum dando assorbente prevalenza alla mancanza del patto di retrovendita nel contratto definitivo, senza considerare che tale negozio costituiva l'ultimo di quelli conclusi tra le medesime parti per saldare un debito pregresso accertato, quali la scrittura privata di concessione d'iscrizione ipoteca, il rilascio di titoli bancari, la stipula di un preliminare di vendita contenente patto di retrovendita collegato al saldo del debito e non già al pagamento di un prezzo, indici dello scopo finale di garanzia piuttosto che di quello di scambio).

Commentari2

  • 1Il patto commissorio: le ultime dalla Cassazione
    Avv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 18 ottobre 2024

    Il patto commissorio è vietato in quanto con esso, in caso di inadempimento, il mutuatario si obbliga a trasferire al mutuante la proprietà dell'immobile acquistato con le somme date a mutuo, con spese a proprio carico oltre al risarcimento del maggior danno subito. In sostanza, nel patto commissorio il creditore diviene proprietario del bene del debitore inadempiente senza corrispondergli l'eventuale differenza tra il valore del bene e quello del debito. La ratio del divieto del patto commissorio, invero, sta nella tutela del debitore da approfittamenti del creditore, circostanza che lo differenzia, ad esempio, dal patto marciano in cui il rischio di tali approfittamenti è nullo. Stante …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 23 febbraio 2026

    FATTI DI CAUSA 1. Alfredo D.M. conveniva, davanti al Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Ischia), Elda S. e Pierpaolo P., al fine di sentire: A) in via principale, dichiarare che la procura speciale a vendere - conferita all'Avv. Pierpaolo P. con atto notarile del 23 aprile 2009, rep. n. 6.393 - e il contratto di compravendita immobiliare per atto notarile dell'8 luglio 2010, rep. n. 17.158, racc. n. 9.761, stipulato tra P., quale procuratore speciale del venditore Alfredo D.M., e Elda S., quale acquirente, costituivano atti e/o negozi attraverso i quali era stato contratto un patto commissorio tra il creditore P. e il debitore D.M. (in ordine al prestito concesso per estinguere i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2024, n. 13210
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13210
Data del deposito : 14 maggio 2024

Testo completo