Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 3
La forma dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio in materia elettorale è quella del ricorso, ma la riassunzione è tempestiva ove avvenga mediante atto di citazione depositato in cancelleria entro il termine di dieci giorni prescritto dall'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
In tema di contenzioso elettorale, l'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel prevedere che il ricorso, notificato con il pedissequo decreto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del primo, va depositato nei successivi dieci giorni in cancelleria "insieme con tutti gli atti e i documenti del processo", si riferisce al giudizio di primo grado e non si estende al giudizio di rinvio, traducendosi, una diversa soluzione, in una non consentita applicazione della norma oltre il caso da essa disciplinato, né potendosi trarre argomenti in senso contrario dalla disciplina processuale generale di cui all'art. 392 cod. proc. civ., che non commina alcuna decadenza per il mancato deposito dei documenti prodotti nelle precedenti fasi al momento della produzione in giudizio del ricorso per riassunzione, tanto più che l'esigenza di concentrazione del processo è già soddisfatta dalla perentorietà del termine fissato per la notificazione dell'atto e del deposito di esso in cancelleria.
Nei ricorsi in materia elettorale la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata non è inammissibile, ma di per sé irrilevante, in quanto, come si desume dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, la Corte di cassazione può, nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi e ritualmente riprodotte, riesaminare direttamente la controversia a prescindere dalla motivazione addotta dal giudice di merito. Ne consegue che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio resta "pleno iure" vincolato alle valutazioni della Corte di cassazione anche con riguardo alle indicazioni sul significato da attribuire agli elementi di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello, che, in sede di rinvio, invece di procedere all'effettiva verifica delle spese sostenute dal consigliere eletto, gravando quest'ultimo o nominando un c.t.u., aveva rimesso in discussione il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del cittadino elettore ricorrente, già dato per soddisfatto dalla sentenza con cui era stato disposto il rinvio).
Commentario • 1
- 1. le sentenze 2014 più importanti della Cassazione CivileRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2014, n. 6298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6298 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12075/2013 proposto da:
RO UC (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso l'avvocato BRIGUGLIO Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIGRAZIA ROMEO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OP RI IS, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, REGIONE VENETO;
- intimati -
nonché da:
OP RIIS ISI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 27, presso l'avvocato PANZARANI MASSIMO, rappresentata e difesa dagli avvocati BIANCHINI ALFREDO, MALASOMA PAOLA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RO UC (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso l'avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIGRAZIA ROMEO, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, REGIONE VENETO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 904/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2014 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato BRUGUGLIO ANTONIO che si riporta;
uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale, gli Avvocati MALASOMA PAOLA e BIANCHINI ALFREDO che si riportano;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per manifesta fondatezza del principale con specifico annullamento delle prove testimoniali assunte e rigetto di quello incidentale, rinvio con specifiche direttive operative.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SS UC propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia del 23 aprile 2013 che, pronunciando in sede di rinvio, ha respinto il ricorso proposto dal medesimo il 15 febbraio 2011.
Con tale ricorso il SS, in qualità di cittadino elettore, ha chiesto al Tribunale di Venezia l'accertamento della violazione, da parte di LA Marialuisa, della L. 23 febbraio 1995, n. 43, art. 5, per superamento del tetto di spesa, e della L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 7, in ragione dell'omessa rendicontazione delle spese
(in particolare, per svariate iniziative propagandistiche, il cui costo poteva stimarsi in circa Euro 255.080,00) sostenute nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, che avevano condotto al rinnovo del consiglio regionale del Veneto, ove la medesima era risultata eletta nella circoscrizione di Rovigo, con conseguente accertamento della sua ineleggibilità e decadenza, secondo la medesima L. n. 515 del 1993, art. 15, commi 6 e 9, previa disapplicazione della deliberazione del Consiglio regionale del Veneto che aveva convalidato l'elezione, e del provvedimento del Collegio regionale di garanzia elettorale che aveva approvato la dichiarazione di spesa.
La Corte di appello di Venezia, dopo avere assunto la prova testimoniale dedotta dalla resistente, nella decisione oggi impugnata ha ritenuto che:
- non disponendo la L. 23 dicembre 1966, n. 1147, alcunché con riguardo alle forme dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, era corretto effettuarla mediante atto di citazione, ai sensi dell'art. 392 c.p.c.; laddove la forma corretta, poi, dovesse reputarsi quella del ricorso come per i gradi di merito, l'atto è stato comunque tempestivo, in quanto notificato il 4 settembre 2012 e depositato il 16 settembre successivo, mentre il termine trimestrale di riassunzione sarebbe scaduto solo il 2 novembre;
- peraltro, il SS ha omesso di depositare, entro il termine perentorio di cui al D.P.R. 16 aprile 1960, n. 570, art. 82, il fascicolo di parte con i relativi documenti, situazione ininfluente ai fini dell'ammissibilità della riassunzione, ma rilevante quanto all'onere della prova;
- tale omissione, in particolare, ha reso inammissibile la c.t.u., che non avrebbe avuto elementi fattuali su cui fondarsi;
- viceversa, la prova per testi, richiesta dalla LA, ha dimostrato che le manifestazioni propagandistiche cui essa ha partecipato sono state organizzate autonomamente da gruppi di sostenitori e che ad esse partecipavano i vari candidati del medesimo schieramento, come è avvenuto anche per alcuni punti di incontro, mentre le confezioni-regalo contenevano prodotti dell'azienda agricola del marito, senza alcuna esigenza di rendicontazione;
- la circostanza della manifestazione tenuta presso il Teatro comunale di Lendinara non era esaminabile, per la suddetta mancanza di produzione documentale.
Avverso questa sentenza viene proposto nuovamente ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Controparte resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I motivi del ricorso principale. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 394 c.p.c. e del D.P.R. 16 aprile 1960, n. 570, artt. 82, 82 bis, 82 ter (come modificato dalla
L. 23 dicembre 1966, n. 1147), in quanto il giudizio di rinvio richiede, ai sensi della prima norma, il deposito della sentenza di cassazione in copia autentica, onde la parte riassumente deve produrre il ricorso notificato, ma non anche depositare i documenti entro un termine perentorio, costituendo esso la mera riattivazione del giudizio di appello, con conseguente esclusione di un'interpretazione estensiva od analogica dell'art. 82, comma 3 del citato D.P.R. e dovendo la corte d'appello semplicemente valutare i documenti già depositati in precedenza e contenuti nel fascicolo di parte, nella specie posti nella sua piena disponibilità alla data della prima udienza.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., con violazione del principio dell'efficacia preclusiva del rinvio e della sua natura "chiusa", per avere la sentenza impugnata violato il decisum della pronuncia di questa Corte n. 13919 del 2012, laddove aveva riconosciuto come adempiuto l'onere probatorio in capo al ricorrente mediante la sua produzione documentale ed accertato l'eccedenza dei costi sopportati dalla LA per importi ben superiori al dichiarato, cristallizzando, in tal modo, le prove fornite ed i documenti a supporto prodotti, e precludendo dunque qualsiasi riesame dei presupposti di fatto a fondamento della sentenza di cassazione (in particolare, quelli comprovati dai documenti relativi all'allestimento dei c.d. isipoint, alle inserzioni su giornali, al noleggi di un camper e di un automezzo c.d. a vela, agli eventi conviviali gratuiti, alla distribuzione di prodotti vari, alle spese di tipografia, spedizione e distribuzione di materiale elettorale ed, infine, all'uso del teatro comunale di Lendinara il 21 marzo 2010).
Con il terzo motivo, deduce la violazione degli art. 345, 384 e 394 c.p.c., per avere la corte territoriale permesso alla LA di assumere una nuova prova testimoniale in precedenza mai dedotta, in contrasto con la natura del giudizio di rinvio ad istruzione sostanzialmente chiusa, limitata ai fatti sopravvenuti od alle necessità indotte dalla sentenza di cassazione, nella specie insussistenti;
laddove la sentenza di questa Corte aveva solo affermato che la LA aveva bensì l'onere di dimostrare la sua estraneità a quelle iniziative, ma non lo aveva assolto, rinviando solo al fine dell'espletamento di una c.t.u. per verificare la congruità dei costi indicati in via presuntiva dal ricorrente. Con il quarto motivo, lamenta la violazione dell'art. 384 c.p.c. e della L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 6, richiamato dalla L. n. 43 del 1995, art. 5, laddove la sentenza impugnata ha escluso ogni rilievo dei contributi di terzi con riguardo alle manifestazioni propagandistiche, ai c.d. isipoint ed alle confezioni regalo provenienti dal marito della candidata;
in particolare, queste ultime o rientrano nelle spese personali per il regime di comunione dei beni, oppure sono contributi di terzi, in entrambi i casi da dichiarare e rendicontare.
Con il quinto motivo, denunzia la violazione degli artt. 346, 384 e 394 c.p.c. e l'omesso esame di fatto decisivo, per avere la sentenza impugnata escluso ogni rilievo dell'allegato uso della sala teatrale, che invece era già stato oggetto di accertamento da parte della prima sentenza d'appello pubblicata il 18 gennaio 2012, la quale aveva comminato una sanzione pecuniaria ed era stata impugnata dalla candidata con ricorso incidentale, dichiarato assorbito da questa Corte: onde il giudice del rinvio non avrebbe potuto, al riguardo, pronunciarsi, in mancanza di riproposizione della questione innanzi a sè. Inoltre, deduce il vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata omesso di tener conto del fatto decisivo, consistente nella presenza della relativa fattura nel fascicolo della candidata. 2.- I motivi del ricorso incidentale. Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia la violazione degli artt. 392, 393, 394 c.p.c., del D.P.R. 16 aprile 1960, n. 570, artt. 82, 82 bis, 82 ter, per avere la corte territoriale reputato ammissibile la riassunzione operata con atto di citazione, in luogo che con ricorso, mentre in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento innanzi al giudice stesso, ivi compreso l'atto introduttivo, onde sarebbe stata necessaria la presentazione del ricorso ex art. 82 bis del citato D.P.R..
Il secondo motivo deduce ancora la violazione delle medesime disposizioni, per avere comunque la corte territoriale reputato tempestiva la riassunzione mediante citazione, senza considerare che, con il deposito di questa, non era avvenuto anche quello del fascicolo di parte e delle sentenze di primo e secondo grado, come richiesto dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, entro dieci giorni dalla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, termine perentorio, posto che la parte resistente è tenuta, a sua volta, a depositare i propri atti e documenti entro soli quindici giorni dalla notifica. Il mancato deposito del fascicolo di controparte avrebbe, nell'assunto, prodotto l'estinzione del giudizio. 3. - Le questioni. I motivi del ricorso principale ed incidentale pongono questioni afferenti i caratteri del giudizio di rinvio, specificamente in materia elettorale, chiedendo le parti alla Corte di delinearne i connotati formali e sostanziali con riguardo:
a) alla forma dell'atto di riassunzione ed alle conseguenze dell'introduzione con atto diverso (primo motivo del ricorso incidentale);
b) alla necessità di ridepositare, a pena di decadenza, il fascicolo di parte entro il termine di dieci giorni, insieme ai documenti già tempestivamente depositati nei precedenti gradi innanzi ai giudici di merito (primo motivo del ricorso principale, secondo dell'incidentale);
c) al vincolo derivante al giudice del rinvio in forza dei presupposti di fatto alla base della pronuncia di rinvio da parte della SA (secondo e quarto motivo del ricorso principale);
d) alla possibilità di richiedere ed espletare una nuova prova testimoniale (terzo motivo del ricorso principale);
e) alla sorte degli accertamenti e della relativa comminatoria di sanzioni, operata dalla prima sentenza d'appello, in mancanza della riproposizione del ricorso incidentale al riguardo dichiarato assorbito dalla sentenza di legittimità che ha operato il rinvio (quinto motivo del ricorso principale).
4. - Forma dell'atto di riassunzione. Il primo motivo del ricorso incidentale - cui dare la precedenza, per ragioni di priorità logica e giuridica, ponendo esso la questione indicata sub a) - non merita accoglimento.
La riassunzione appartiene invero alla categoria degli atti di impulso processuale, i quali esprimono il diritto di azione e possono essere compiuti da una qualunque parte, non necessariamente dall'attore in primo grado.
Essa costituisce categoria unitaria, pur nelle differenti forme e contenuti, in quanto, in ciascuna fattispecie, non comporta comunque l'introduzione di un nuovo giudizio, ma costituisce semplicemente il mezzo per continuare un processo già pendente: è l'atto con cui si ripropone, e non certo si pone ex novo, la domanda.
Il principio costantemente affermato da questa Corte è nel senso che, posto che nel giudizio di rinvio riassunto a norma dell'art. 392 c.p.c., le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio: la riassunzione ha, dunque, la funzione di riattivare il giudizio e non instaura, ma prosegue l'impugnazione (e plurimis, Cass., sez. 3, 2 febbraio 2007, n. 2309; sez. 3, 29 marzo 2006, n. 7243; sez. 2, 22 aprile 2005, n. 8492). Ai sensi del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, l'azione popolare si propone innanzi al tribunale con ricorso, da notificare con il pedissequo decreto entro dieci giorni dalla comunicazione di questo, e quindi da depositare nei successivi dieci giorni in cancelleria "insieme con tutti gli atti e i documenti del processo"; termini perentori, per l'espressa disposizione del comma quinto. Anche in appello è previsto il ricorso dall'art. 82 bis, ma nulla si dice dei documenti;
la norma prevede peraltro un rinvio al codice di rito (mediante il rinvio alle disposizioni dettate per il primo grado, ove l'art. 82, comma 7, appunto a quello rimanda). Infine, per il giudizio di cassazione è ancora previsto il ricorso ed il rinvio alle norme del codice di procedura civile.
Da tale sistema si desume che la forma propria dell'introduzione di tali giudizi è il ricorso (solitamente prescelto dal legislatore per dichiarate ragioni di celerità ed al fine di lasciare la fissazione dell'udienza al potere del giudicante).
E tale forma, con i relativi termini, va estesa all'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, quale norma speciale che prevale sul generale disposto dell'art. 392 c.p.c.; ma l'utilizzo dell'atto di citazione non la rende tardiva, laddove la scansione dei termini del rito sia rispettata.
Costituisce, invero, principio costante quello secondo cui, in caso di annullamento con rinvio, ove la controversia sia retta da un rito speciale, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, laddove sia eseguita in forma di citazione anziché in quella di ricorso, il giudizio risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dagli artt. 392 e 393 c.p.c., qualora l'atto sia stato altresì depositato in cancelleria entro il termine di decadenza stabilito dalla legge (per il rito del lavoro, Cass., sez. lav., 12 aprile 2012, n. 5777; sez. 1, 14 ottobre 2010, n. 21255, in tema di giudizio per l'equa riparazione del danno cagionato dall'irragionevole durata del processo;
sez. 1, 20 luglio 2004, n. 13422, in tema di procedimenti di separazione e divorzio). Questa conclusione discende dall'ancor più generale principio di sanatoria in via di conversione ex art. 156 cod. proc. civ., a condizione appunto che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice (per recenti applicazioni del principio, Sez. un., 8 ottobre 2013, n. 22848, sull'appello contro la sentenza reiettiva di reclamo proposto contro declaratoria di estinzione del processo;
Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21675, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato con ricorso, invece che con citazione).
Alla questione sub a) deve, dunque, rispondersi affermando il principio di diritto, secondo cui la forma dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio in materia elettorale è quella del ricorso, ma la riassunzione è tempestiva, ove avvenga mediante atto di citazione depositato in cancelleria entro il termine di dieci giorni prescritto dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, comma 3. Ad esso la corte territoriale si è attenuta, e, dunque, al riguardo la censura è infondata.
5. - Il deposito dei documenti già prodotti in precedenza. Alla questione se occorra, a pena di decadenza, che la parte, la quale procede alla riassunzione, provveda pure a ridepositare il suo fascicolo con i relativi documenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione all'eletto (supra, sub b), reputa il Collegio di dare risposta negativa.
Secondo il D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, il ricorso va notificato, con il pedissequo decreto, entro dieci giorni dalla comunicazione di questo, e va depositato nei successivi dieci giorni in cancelleria "insieme con tuffigli atti e i documenti del processo". È evidente che tale disposizione riguarda il giudizio di primo grado, avendo il legislatore inteso predisporre, come già rilevato, un procedimento a scansione temporale celere, nell'interesse generale, particolarmente intenso in quanto collegato alla vita democratica del paese, alla sollecita definizione di tali controversie. Ciò impone che il ricorrente debba depositare i propri documenti insieme al ricorso (art. 82, comma 3), così come anche il resistente ha l'onere di depositare il controricorso con gli atti ed i documenti offerti entro quindici giorni dalla ricezione della notificazione (art. 82, comma 4).
Diversa, però, è la situazione in sede di giudizio di rinvio, dove la regola è proprio la preclusione di ogni nuova attività (deduzioni, domande, eccezioni, documenti e prove), come meglio si dirà (cfr. il par. 6), ciò risultando dal menzionato art. 394 c.p.c. e dalla conseguente inapplicabilità dell'art. 345 c.p.c.
Laddove sono proprio i documenti già prodotti e le prove costituende, già espletate in primo grado o nei ristretti limiti consentiti in grado d'appello, a costituire ormai il corredo probatorio del processo.
Per quanto riguarda il profilo afferente l'atto di riassunzione, occorre ricordare come, in fattispecie diverse, ma involgenti analoga ratio, la Corte ha ritenuto che, dopo l'ordine di integrazione del contraddittorio, il deposito in cancelleria dell'atto di integrazione non è soggetto ad alcun termine, potendo esso avvenire sino all'udienza di discussione ne' essendo applicabile, in assenza di un'esplicita previsione, il termine perentorio previsto dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, comma 3, per il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo (Cass., sez. 1, 4 settembre 2009, n. 19233); e che (Cass., sez. 1, 23 aprile 2008, n. 10546) l'instaurazione del giudizio di appello richiede sia compiuto, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, il deposito in cancelleria del ricorso notificato, integrante la costituzione in giudizio dell'appellante, non potendo invece essere ritenuta sufficiente la presenza dell'atto nel fascicolo dell'appellante: in tal modo confermando che deposito dell'atto e deposito del fascicolo sono adempimenti che restano ontologicamente diversi.
Orbene, anche nel caso all'esame l'estensione di quel termine perentorio non potrebbe trarsi da una non consentita applicazione delle norma oltre il caso da essa disciplinato, ne' si desume dalla disciplina processuale generale ex art. 392 c.p.c., che non commina alcuna decadenza per il mancato deposito dei documenti prodotti nelle precedenti fasi al momento della produzione in giudizio del ricorso per riassunzione;
mentre l'esigenza di concentrazione del processo, propria del contenzioso elettorale, è soddisfatta dalla perentorietà del termine fissato per la notificazione dell'atto e del deposito di esso in cancelleria.
Nessun documento, nemmeno quelli già acquisiti, deve dunque essere prodotto necessariamente entro il termine perentorio fissato per il deposito dell'atto di riassunzione.
La contraria lettura operata dalla corte territoriale si palesa, pertanto, erronea: essendo incontestato che i documenti depositati nei precedenti gradi, e contenuti nel fascicolo di parte ricorrente, fossero nella piena disponibilità del giudice del rinvio già alla data della prima udienza, onde lo stesso non avrebbe potuto ometterne l'esame con l'argomento della loro intempestiva produzione. 6. - I limiti agli accertamenti ammessi innanzi al giudice del rinvio in materia elettorale. Occorre ora esaminare i motivi secondo e quarto (supra, sub c), da un lato, e terzo (supra, sub d), dall'altro, del ricorso principale, da trattare congiuntamente in quanto fra di loro connessi.
Al riguardo, occorre ricordare i principi che qui rilevano:
1) l'art. 384 c.p.c., comma 2, dispone che il giudice di rinvio debba uniformarsi al principio di diritto "e comunque a quanto statuito dalla Corte": tale espressione attiene a tutte le affermazioni necessariamente presupposte o implicate dalla decisione del giudice di legittimità, onde è precluso al giudice di rinvio di ammettere il novum, dovendo il limite in questione parametrarsi al generale criterio dell'attitudine del nuovo accertamento a vanificare la portata e gli effetti delle statuizioni di diritto, o delle affermazioni di un fatto processuale, contenute nella sentenza di cassazione, nel senso che il giudizio di rinvio non può mettere capo ad una pronuncia che in qualunque modo ne ecceda i limiti di riferimento;
per contro, deve ritenersi reiterabile ogni altra attività funzionale alla decisione di merito, la quale non contraddica le soluzioni accolte in sede di legittimità (così Cass., sez. 2, 30 marzo 2012, n. 5145, la quale richiama le precedenti conformi).
2) dal suo canto, l'art. 394 c.p.c., comma 3, prevede che nel giudizio di rinvio "può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione". Il riferimento al solo giuramento decisorio, da un lato, ed alle "conclusioni" già in precedenza assunte, dall'altro lato, va interpretato nel senso dell'esclusione di qualsiasi novità, intendendosi conclusioni come riferito anche alle asserzioni ed alle prove relative (che appunto costituiscono la premessa di nuove conclusioni), salvo - ed è parimenti la generale eccezione - che sia reso necessario proprio grazie alla sentenza di rinvio. Invero, come di recente ben puntualizzato (Cass., sez. 2, 26 giugno 2013, n. 16180), detta norma "contiene, ad un tempo, la regola generale del carattere c.d. chiuso del giudizio di rinvio c.d. proprio o prosecutorio, e la sua eccezione, sicché l'interpretazione dell'una non è scindibile da quella dell'altra. La piana esegesi di tale disposizione conduce ad affermare che come il divieto di nuove conclusioni riguarda anche quelle istruttorie, di guisa che non sono ammesse nuove prove (eccettuato il giuramento decisorio, non a caso espressamente menzionato), così, ove la necessità di conclusioni diverse derivi dalla sentenza di cassazione, sono senz'altro ammissibili anche le nuove prove che servano a supportarle". 3) Pertanto, il giudice del rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione, restando vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decise, formandosi giudicati interni: la regola generale è il divieto di qualsiasi nuova attività assertiva o probatoria, nel senso che non sono ammessi nuovi fatti, domande, eccezioni, documenti o prove testimoniali.
Ciò vuoi dire che (secondo i passaggi del procedimento decisorio logico-giuridico) al giudice del rinvio non è consentita l'ulteriore ricostruzione dei fatti, ne' qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, ne' di può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità: il giudizio di rinvio è un procedimento c.d. chiuso, onde non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 7 marzo 2011, n. 5381). L'accertamento, di diritto e di fatto, non può più essere rimesso in discussione, neanche sotto profili diversi, in sede di giudizio di rinvio: rimanendo in definitiva in quella sede intangibile il decisum della Corte di cassazione, salva solo l'evenienza di jus superveniens o di dichiarazioni di illegittimità costituzionale, ovvero di sentenze della Corte di giustizia su di esso incidenti (Cass., sez. un., 3 luglio 2009, n. 15602) o la stessa sentenza di cassazione renda necessaria un'ulteriore attività del genere (Cass., sez. 2, 12 ottobre 2009, n. 21587). 4) In sede di rinvio, poi, non sono ammesse nuove prove e, per quanto ora rileva, una nuova prova testimoniale;
certamente, non sono riaperti i termini in ipotesi di preclusioni ormai formatesi. L'art. 345 c.p.c., non trova applicazione, vigendo la speciale disciplina dell'art. 394 c.p.c., al riguardo "autosufficiente" e che "sintonizza il criterio per scrutinare le novità (assertive e probatorie) ammissibili sulla diversa lunghezza d'onda dell'indagine fattuale imposta dalla sentenza di cassazione" (così Cass., sez. 2, 26 marzo 2013, n. 16180). Tale norma è dunque autonoma dalla prima disposizione (nel testo sia anteriore e sia successivo alle modifiche di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 18 e D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. 0b, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134): perciò ritenendo la giurisprudenza di legittimità
che le nuove prove potrebbero essere ammesse, soltanto quando sia la stessa corte di cassazione ad avere ordinato il rinvio allo scopo di consentirne l'assunzione (cfr. Cass., sez. 2, 26 giugno 2013, n. 16180, con riguardo ai documenti;
sez. lav., 1 marzo 2012, n. 3186, con riguardo alla prova testimoniale, secondo cui il giudice del rinvio, al quale la S.C. abbia demandato il compito di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, non può sottrarvisi adducendo la tardività delle relative istanze istruttorie;
sez. 2, 12 ottobre 2009, n. 21587, con riguardo alla produzione di una nota di trascrizione;
sez. 1, 28 aprile 2006, n. 9859; sez. 3, 21 febbraio 1996, n. 1339). 5) Si deve osservare, infine, come, nei ricorsi in materia elettorale, i limiti della discrezionalità del giudice del rinvio vadano adeguati per tenere conto dei poteri di merito, eccezionalmente affidati alla Corte di cassazione: dal momento che, infatti, la Corte è in tali casi giudice non solo di legittimità ma anche di merito - ed a tal fine dispone, nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi, di poteri di diretta cognizione e analisi dei fatti di causa - la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata non è deducibile in via autonoma, o, meglio, è di per sè irrilevante, potendo essa riesaminare direttamente la controversia a prescindere dalla motivazione addotta dal giudice di merito (Cass., sez. 1, 18 ottobre 2006, n. 22346; sui poteri di merito nelle controversie elettorali, cfr. Cass., sez. 1, 28 luglio 2004, n. 14199; 21 aprile 2004, n. 7593; 27 marzo 2000, n. 3684; 9 febbraio 1995, n. 1465; 7 marzo 1990, n. 1808); e ciò, sebbene il giudizio della Corte di cassazione si svolga al di fuori di ogni governo istruttorio e la conoscenza dei fatti le sia consentita solo in base agli atti e ai documenti già prodotti in giudizio e ritualmente riprodotti nella fase di cassazione, non essendo tale principio derogato dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1147 (Cass., sez. 1, 28 luglio 2004, n. 14199; 21 aprile
2004, n. 7593; 9 febbraio 1995, n. 1465; 1 febbraio 1991, n. 966; 2 marzo 1988, n. 2197; 24 marzo 1984, n. 1939; 15 aprile 1982, n. 2258;
17 dicembre 1980, n. 6530; 11 marzo 1980, n. 1622).
Al riguardo, in conclusione, le normali regole devono essere adattate al giudizio di rinvio nella materia elettorale: nel senso che quando la Corte di cassazione, all'esito di tale giudizio in cui ha poteri di merito, operi il rinvio dopo avere effettuato determinate valutazioni, a queste il giudice del rinvio resta pieno iure vincolato e le indicazioni in ordine al significato da attribuire ad alcuni elementi di prova valgono anch'esse a circoscrivere in una sfera invalicabile i suoi poteri.
7. - Fondatezza dei motivi all'esame. Nella specie, la corte d'appello non ha fatto buon governo di alcuno di detti principi. La sentenza della SA n. 13919 del 2012, come risulta dalla sua chiara motivazione, aveva invero accertato:
1) che l'onere della prova era stato adempiuto dal ricorrente mediante i documenti prodotti, mentre sulla controparte sarebbe gravato l'onere, oramai non assolto, di fornire la prova contraria dell'assunto, anche per il principio della prossimità della prova;
2) che non potessero essere esclusi dall'obbligo di rendiconto i contributi ed i servizi provenienti da terzi, purché destinati e comunque oggettivamente utilizzati per la campagna elettorale, con l'eccezione dei soli contributi e servizi provenienti da persone fisiche e di importo o valore complessivamente non superiore ad Euro 20.000,00 (L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 6). Inoltre, a maggior chiarezza dei suoi enunciati, sottolineava questa Corte come il giudice di merito avesse "incongruamente svalutato la potenziale rilevanza delle allegazioni e della produzione documentale", avendo essa constatato, nell'ambito dei poteri di merito afferenti tale tipo di controversie al giudice di legittimità, che il ricorrente aveva "analiticamente indicato le attività e le iniziative riferibili alla campagna elettorale della LA, con i relativi costi presumibili, per importi ben superiori a quelli dichiarati".
A conforto di tali argomenti, la sentenza precisava come l'eletta non avesse fornito la prova contraria dell'assunto, su di essa gravante:
non certo al fine di riaprire i termini per una tale prova (che invece, come era ovvio, avrebbe dovuto essere dedotta secondo le scansioni processuali del codice di rito ex art. 183 c.p.c.), ma unicamente per ben fissare il relativo riparto dell'onere probatorio, di cui il giudice d'appello aveva fatto mal governo: nel senso cioè che il SS aveva già analiticamente indicato le attività, onde spettava alla LA (anche per il principio di vicinanza della prova, osservata dalla controparte) dimostrare "la sua assoluta estraneità a quelle iniziative oppure di averne usufruito, sostenendo spese o ricevendo da terzi contributi o servizi regolarmente dichiarati nel rendiconto".
Quanto all'addebito di omessa rendicontazione del contributo di Euro 985,00 ed alla relativa sanzione, la sentenza n. 13919 del 2012 ha reputato la questione assorbita.
Infine, si è proceduto ad annullare la sentenza d'appello ed a rinviare ad altra sezione, demandando di "adeguarsi alle indicazioni sopra esposte, anche mediante gli opportuni accertamenti istruttori":
e ciò perché anche la c.t.u. va inclusa fra gli strumenti di accertamento dei fatti, nella specie il valore dei beni e servizi fruiti.
Insomma, dall'interpretazione di tale sentenza (da condurre ai sensi dei criteri di cui all'art. 12 preleggi, per Cass., Sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501, od in applicazione analogica degli artt. 1362- 1371 c.c., es. per Cass., sez. lav., 18 febbraio 2005, n. 3352:
criteri che peraltro si avvicinano, posta la preminenza dei criteri letterale e dell'interpretazione complessiva del testo, quali canoni ermeneutici di natura logico-razionale) appariva del tutto inequivoco che al giudice del rinvio competesse non già di rimettere in discussione la ripartizione dell'onere della prova tra le parti, avendo su di essa già statuito la stessa sentenza di rinvio (per quanto si è detto, non più modificabile sul punto), ma unicamente di verificare, se del caso mediante c.t.u., il valore di quelle "attività" ed "iniziative" ormai certe, per quantificare con precisione la misura indicata, come altrimenti non poteva avvenire, con l'espressione "ben superiori": perché, ove il valore dei contributi avesse superato il tetto di Euro 40.282.33, il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere ad applicare, a seconda degli accertamenti peritali, le sanzioni previste dalla L. n. 515 del 1993, art. 15, che commina la decadenza, invocata dall'elettore, solo in ipotesi di spesa pari almeno al doppio del tetto stesso. Il mandato affidato al giudice di rinvio, volto alla prosecuzione degli accertamenti istruttori, era strettamente legato proprio alla ritenuta sussistenza del fatto che il SS avesse "analiticamente indicato le attività e le iniziative riferibili alla campagna elettorale della LA, con i relativi costi presumibili, per importi ben superiori a quelli dichiarati" ed alla necessità in sede di rinvio di applicare il principio secondo cui la L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 6, "pone sullo stesso piano e, agli effetti dell'obbligo di rendiconto, non distingue tra le spese e i contributi o servizi ne' limita quell'obbligo alle spese direttamente sostenute dal candidato eletto, il quale è tenuto a rendicontare anche i contributi e servizi provenienti da terzi, purché destinati e comunque oggettivamente utilizzati per la campagna elettorale". Dunque, occorreva che il giudice di rinvio, esaminate le prove già offerte dalla LA ed ormai in atti, quantificasse tali contributi, anche mediante la c.t.u.; si è, invece, proceduto ad ammettere ed assumere una nuova, e tardiva, prova contraria, la cui inammissibilità fu, fra l'altro, immediatamente eccepita dal SS con l'istanza del 28 novembre 2012 di revoca dell'ordinanza istruttoria (egli ne da conto nell'odierno ricorso). 8. - Anche il quinto motivo è fondato, per effetto del giudicato interno derivato dalla sentenza della Corte di cassazione che ha disposto il rinvio. È, infatti, principio di diritto quello secondo cui l'obbligo del giudice di rinvio di pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione presuppone che esse siano state espressamente riproposte davanti a lui, atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio, nel quale, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il dictum della SA ad un materiale già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato di istruzione anteriore alla sentenza cassata (Cass., sez. 1, 8 gennaio 2007, n. 90; sez. I, 23 settembre 2002, n. 13833). 9. - Conclusivamente, la sentenza impugnata va interamente cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Venezia che in diversa composizione si adeguerà ai principi già esposti da Cass. n. 13919 del 2012, disattesi dalla sentenza di rinvio e quindi riaffermati dalla presente sentenza, con mandato al giudice di rinvio di provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014