Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2014, n. 6298
CASS
Sentenza 19 marzo 2014

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La forma dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio in materia elettorale è quella del ricorso, ma la riassunzione è tempestiva ove avvenga mediante atto di citazione depositato in cancelleria entro il termine di dieci giorni prescritto dall'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

In tema di contenzioso elettorale, l'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel prevedere che il ricorso, notificato con il pedissequo decreto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del primo, va depositato nei successivi dieci giorni in cancelleria "insieme con tutti gli atti e i documenti del processo", si riferisce al giudizio di primo grado e non si estende al giudizio di rinvio, traducendosi, una diversa soluzione, in una non consentita applicazione della norma oltre il caso da essa disciplinato, né potendosi trarre argomenti in senso contrario dalla disciplina processuale generale di cui all'art. 392 cod. proc. civ., che non commina alcuna decadenza per il mancato deposito dei documenti prodotti nelle precedenti fasi al momento della produzione in giudizio del ricorso per riassunzione, tanto più che l'esigenza di concentrazione del processo è già soddisfatta dalla perentorietà del termine fissato per la notificazione dell'atto e del deposito di esso in cancelleria.

Nei ricorsi in materia elettorale la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata non è inammissibile, ma di per sé irrilevante, in quanto, come si desume dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, la Corte di cassazione può, nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi e ritualmente riprodotte, riesaminare direttamente la controversia a prescindere dalla motivazione addotta dal giudice di merito. Ne consegue che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio resta "pleno iure" vincolato alle valutazioni della Corte di cassazione anche con riguardo alle indicazioni sul significato da attribuire agli elementi di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello, che, in sede di rinvio, invece di procedere all'effettiva verifica delle spese sostenute dal consigliere eletto, gravando quest'ultimo o nominando un c.t.u., aveva rimesso in discussione il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del cittadino elettore ricorrente, già dato per soddisfatto dalla sentenza con cui era stato disposto il rinvio).

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    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 ottobre 2014
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2014, n. 6298
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6298
Data del deposito : 19 marzo 2014

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