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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2983/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- LA OR OR ed estensore
- ER Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2983/2025 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio pendente tra
, rappresentato e difeso da Avv. DI BARI DONATELLA, Parte_1
- ricorrente-
e
Controparte_1
- resistente contumace- nonché
MINISTERO presso il Tribunale di Bari, CP_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in Parte_1 forza di matrimonio civile celebrato in data 26.10.2020 in Bari. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha allegato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale
(sentenza n. 838/2023 pubblicata il 09.03.2023) ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 07.03.2025). pagina 1 di 3 I.2.- Il Giudice delegato, all'udienza di comparizione del 26.09.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ha disposto procedersi in assenza del coniuge resistente. Nella medesima sede, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa riservandosi, all'esito, di riferire al Collegio.
I.3.- La parte resistente non si è costituita in giudizio. Controparte_1
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
II.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
III.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
III.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del Tribunale di Bari Sentenza n.
838/2023 del 09.03.2023, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte resistente che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da
€ 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
2983/2025 introdotto con ricorso del 07.03.2025 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 26.10.2020 tra
(Bari, 17/04/1968) e (AG (GEORGIA), 16/11/1966) e Parte_1 Controparte_1 pagina 2 di 3 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 195, parte I, anno
2020;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di , di spese e Controparte_1 Parte_1 compensi di giudizio che si liquidano in € 1453,00 oltre ad euro € 98,00 per esborsi oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025. Il Giudice estensore Il Presidente LA OR Giuseppe Disabato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- LA OR OR ed estensore
- ER Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2983/2025 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio pendente tra
, rappresentato e difeso da Avv. DI BARI DONATELLA, Parte_1
- ricorrente-
e
Controparte_1
- resistente contumace- nonché
MINISTERO presso il Tribunale di Bari, CP_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in Parte_1 forza di matrimonio civile celebrato in data 26.10.2020 in Bari. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha allegato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale
(sentenza n. 838/2023 pubblicata il 09.03.2023) ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 07.03.2025). pagina 1 di 3 I.2.- Il Giudice delegato, all'udienza di comparizione del 26.09.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ha disposto procedersi in assenza del coniuge resistente. Nella medesima sede, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa riservandosi, all'esito, di riferire al Collegio.
I.3.- La parte resistente non si è costituita in giudizio. Controparte_1
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
II.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
III.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
III.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del Tribunale di Bari Sentenza n.
838/2023 del 09.03.2023, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte resistente che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da
€ 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
2983/2025 introdotto con ricorso del 07.03.2025 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 26.10.2020 tra
(Bari, 17/04/1968) e (AG (GEORGIA), 16/11/1966) e Parte_1 Controparte_1 pagina 2 di 3 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 195, parte I, anno
2020;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di , di spese e Controparte_1 Parte_1 compensi di giudizio che si liquidano in € 1453,00 oltre ad euro € 98,00 per esborsi oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025. Il Giudice estensore Il Presidente LA OR Giuseppe Disabato
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