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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Allegato al verbale di udienza in data 13 Marzo 2025.
Reg.Gen. N.204/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
all'udienza di discussione in data 13 Marzo 2025, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 11.06.2024, e vertente tra
(appellante) contro Parte_1 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rispettivamente coniuge, figli e nipoti di (già Controparte_5 Persona_1
dipendente di e deceduto in data 26.04.2014) (appellati), avente ad oggetto: appello avverso Parte_1
la sentenza n°425/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data
12.12.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato parzialmente accolto il ricorso proposto da Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
[...] [...]
rispettivamente coniuge, figli e nipoti di già dipendente di
[...] Persona_1 Parte_1
e deceduto in data 26.04.2014 per mesotelioma pleurico, patologia contratta per prolungata esposizione a fibre di amianto nello svolgimento delle mansioni di manutentore e manovratore del materiale rotabile di teso ad ottenere la condanna della datrice di lavoro al risarcimento iure hereditatis dei Parte_1
danni patiti dal de cuius a causa della continuativa esposizione all'amianto e iure proprio dei danni da perdita del rapporto parentale. Più in dettaglio, la sentenza impugnata, previa disamina del corposo compendio documentale e degli esiti della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, ha dichiarato civilmente responsabile del decesso di condannandola “a Parte_1 Persona_1
risarcire il danno non patrimoniale causato ai ricorrenti che liquida, per ciascuno dei tre eredi, in euro
69.500,00 iure hereditatis, da cui detrarre il danno biologico corrisposto dall'Inail, nonché in euro
249.010,00 a titolo di danno non patrimoniale, a favore di , euro 235.550,00 a favore di Controparte_1
, euro 228.820,00 a favore di , oltre agli interessi legali dalla Controparte_3 Controparte_2 sentenza fino al soddisfo e oltre agli interessi legali sulle somme devalutate alla data dell'evento secondo gli indici ISTAT del cosiddetto costo della vita e annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso fino ad oggi”.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la sentenza impugnata: 1) per Parte_1
aver recepito acriticamente la consulenza tecnica d'ufficio, “omettendo di dare adeguato rilievo alle emergenze probatorie desumibili dalle testimonianze assunte in corso di causa e/o dalla documentazione ritualmente versata in atti, sulla scorta delle quali, di contro, non emergeva alcun elemento idoneo a suffragare le avverse pretese” e senza tener conto della circostanza che l'ausiliario aveva proceduto alla ricostruzione delle mansioni svolte e alla conseguente verifica della nocività dell'ambiente di lavoro
“avvalendosi autonomamente di documentazione ed elementi di prova estranei al giudizio, in quanto non ritualmente acquisiti nel corso del procedimento, in palese violazione del principio della domanda e del principio dispositivo”, con conseguente nullità dell'elaborato; 2) per aver ritenuto sussistente la responsabilità del datore di lavoro ex art.2087 c.c. per non aver adottato le opportune e necessarie cautele ai fini della tutela dei lavoratori, senza tener conto della collocazione temporale dei fatti di causa e delle normative vigenti in materia di adozione di misure di sicurezza;
3) per aver erroneamente liquidato il danno non patrimoniale iure hereditatis in termini di danno biologico da invalidità temporanea in assenza di “qualsivoglia elemento idoneo a comprovare l'effettivo decorso della malattia e le reali condizioni fisiche del IG. nel corso della stessa”, per aver ritenuto erronemanete sussistenti i Per_1
presupposti per la liquidazione del danno catastrofale e per aver accordato una personalizzazione del danno nella misura massima in assenza qualsivoglia motivazione che giustifichi la stessa;
4) per aver erroneamente liquidato nella misura massima il risarcimento del danno iure proprio da perdita del
2 rapporto parentale, senza tener conto dell'età avanzata del de cuius e senza che fossero in alcun modo provate la “qualità ed intensità della relazione affettiva”.
Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, il rigetto del ricorso avversario, siccome infondato in fatto ed in diritto, con le correlate statuizioni di ordine restitutorio. In subordine, ha chiesto ridursi la somme ritenute dovute. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
Hanno altresì proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata: 1) nella parte in cui ha liquidato il danno iure hereditatis con il criterio previsto dalla tabella del Tribunale di Milano in primo luogo, trattandosi di criterio non adeguato a risarcire il pregiudizio subito dal de cuius nel lungo periodo di sopravvivenza ovvero, in via subordinata, perché la liquidazione avrebbe dovuto esser fatta con i valori aggiornati indicati nell'edizione 2024 della citata Tabella e con l'attribuzione del 100% di invalidità temporanea per ogni giorno di sopravvivenza;
2) nella parte in cui ha escluso il diritto al risarcimento del danno parentale in favore dei due nipoti.
1.- Con i primi due motivi dell'appello principale, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, Parte_1
erroneamente valutando il compendio documentale e valorizzando eccessivamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (di cui eccepisce la nullità per aver acquisito documentazione ed elementi di prova estranei al giudizio), la sussistenza del nesso eziologico tra le mansioni di svolte da nel corso del rapporto di lavoro e le gravi patologie che hanno poi condotto al suo Persona_1
decesso, denunciando la carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria (mansioni, nesso eziologico, assenza di fattori causali alternativi, etc.) e l'insussistenza di profili di imputabilità colpevole all'appellante di una responsabilità ex art.2087 c.c..
I motivi non sono fondati.
Preliminarmente, non si ravvisa la dedotta nullità della consulenza tecnica d'ufficio, atteso che il perito era stato previamente autorizzato ad assumere “informazioni, anche presso pubblici uffici, circa acquisire documentazione circa i luoghi in cui ha lavorato il (cfr. ordinanza 16.02.2022). Per_1
Nella fattispecie, peraltro, la parte attrice aveva ritualmente allegato ed offerto di provare i fatti costitutivi della domanda (periodi lavorativi, inquadramento lavorativo, mansioni, sede di servizio, etc.), per cui il CTU si è solo limitato a recepire notizie e dati di riscontro, rilevabili dagli atti processuali di analogo procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Ancona (in cui aveva svolto incarico di consulente tecnico d'ufficio), al fine di poter espletare convenientemente il compito affidatogli,
3 indicando le fonti e consentendo così alle parti di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (v. Cass. n. 13686 del 2001, Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 13428 del 2008; Cass. n.
1901 del 2010) e senza esercitare alcun ruolo di supplenza rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti al rispettivo onere probatorio. In buona sostanza l'acquisizione da parte del CTU delle informazioni acquisite nell'analogo procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Ancona è avvenuta non per colmare le lacune dell'attività difensiva svolta dalla parte attrice, ma solo con funzione di riscontro e di verifica rispetto alle allegazioni già ritualmente acquisite al processo. L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure va dunque disattesa.
Ciò premesso, costituisce principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione quello secondo il quale “Al fine dell'accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo”. (così tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 4840 del 07/03/2006). Ne consegue quindi che “la disposizione di cui all'art.2087 c.c. si qualifica alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore
l'obbligo di tutelare l'integrità fisio - psichica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - di tutte le misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi che non sono coperti specificamente dalla normativa antinfortunistica, giustificandosi l'interpretazione estensiva della cennata norma sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.), sia per il principio di correttezza e buona fede (art.
1175 e 1375 c.c.) cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattuale (od aquiliana), ex art. 2043 c.c. in tema di "neminem laedere"” (Cass.Civ., sez. lav., 11/04/2013 n.8855). In applicazione di siffatti principi, e quale naturale corollario degli stessi, “esula ogni aspetto di responsabilità qualora, nel caso concreto, il datore di lavoro abbia correttamente ed esaustivamente adempiuto a detti obblighi, sicchè non sia possibile ravvisare a suo carico alcun margine od elemento di colpa” (Cass. civ., Sez.lav.,
03/09/1997, n.8422). Pertanto, sia che si qualifichi la domanda in termini di responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c., sia che si lamenti la violazione del principio del “neminem laedere”, ai sensi dell'art.2043 c.c., grava comunque sul lavoratore, il quale lamenti di aver subito, a causa dell'attività
4 lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonchè la connessione tra l'uno e l'altra. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito ovvero che la malattia non è ricollegabile alla violazione degli obblighi a suo carico. In altri termini, la responsabilità dell'imprenditore in tanto può essere affermata, in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del danno non è di per sè sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza
(suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, mentre non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva (Cass. civ., Sez.lav., 05/03/2002, n.3162).
Fissate tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che gli appellati hanno fornito sufficiente prova, il cui onere era su di loro ricadente, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno.
In punto di fatto, risulta per tabulas che ha lavorato alle dipendenze della Persona_1 Pt_1
dal 14.07.1962 al 17.05.1986 dapprima come manovale presso la Stazione di Torino e poi (dal
[...]
01.05.1967) come manovratore, trasferendosi alla Stazione di Ancona a far data dal 26.09.1969 (v. nota
24.08.2012 e deposizioni testimoniali testi e ), Parte_1 Testimone_1 Testimone_2
occupandosi di mansioni che, secondo quanto allegato dagli appellati, lo esponevano ad inalazione di polveri disperse di amianto presenti nel materiale rotabile di cui curava la manutenzione. E' altresì incontestato che il ha contratto un grave mesotelioma polmonare, i cui primi sintomi si sono Per_1
manifestati tra il settembre 2011 (comparsa di herpes ascellare) e l'inizio dell'anno 2012 (ricovero per
“versamento pleurico destro”), che lo ha condotto al decesso, avvenuto in data 26.04.2014.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale, la copiosa documentazione acquisita agli atti e gli esiti dell'istruttoria espletata in prime cure danno adeguato sostegno all'affermazione degli appellati circa l'effettiva prestazione lavorativa resa dal proprio dante causa per quasi ventiquattro anni alle dipendenze della Società appellante, con mansioni di manovale e di manovratore, e con modalità tali da implicare necessariamente il costante contatto con materiali rotabili in cui, alla stregua di quanto riferito dai testi ( e , sulla cui attendibilità non vi è Testimone_1 CP_6 Testimone_2
ragionevole motivo di dubitare in ragione della diretta conoscenza dei fatti) e di quanto chiarito dal nominato CTU, era presente sotto varie forme l'amianto (nei freni, nei dischi della frizione e nella
5 coibentazione dei vagoni), sia pure in quantità che sono state nel corso degli anni gradualmente ridotte.
L'accertamento peritale ha evidenziato, altresì, che le lavorazioni generalmente eseguite dal personale adibito, come il de cuius alle mansioni suindicate, determinavano il rilascio di fibre Persona_1 di amianto, non potendosi, del resto, altrimenti spiegare l'iniziativa della Società ferroviaria di dismettere gradualmente le carrozze coibentate con il materiale in questione.
Pertanto, in relazione al lungo periodo lavorativo dedotto in causa (dal 14.07.1962 al 17.05.1986), del tutto correttamente il Tribunale ha riconosciuto la stretta correlazione fra le mansioni lavorative svolte dal dante causa degli appellati presso la e la malattia dal medesimo contratta, Parte_1 ascrivendo quest'ultima a diretta responsabilità della società appellante.
Ed infatti, rispetto all'utilizzo dell'amianto ed ai sistemi di protezione contro la sua pericolosità, all'epoca dei fatti di causa, oltre all'art.2087 c.c., valeva quanto disposto dal d.P.R. n.303 del 1956, contenente norme per l'igiene sul lavoro ed indicativo dei requisiti generali degli ambienti di lavoro, con prescrizione anche di visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive.
Dall'analisi della normativa richiamata rileva, in primo luogo, la necessità, per il datore di lavoro, dell'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione, previsto dall'art.4 del d.P.R. cit., in virtù del quale egli è tenuto a “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”. L'importanza della realtà aziendale di impresa leader nel settore, imponeva obblighi di informazione particolarmente elevati, in Parte_1 relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente all'epoca in tema di amianto, per cui risultava del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che anche la normativa violata in materia di sicurezza all'epoca vigente mirava a evitare ed il cui rispetto ben avrebbe potuto essere assicurato mediante ricorso a competenze tecnico-scientifiche idonee a garantire adeguatamente la salute dei dipendenti.
Altre norme di rilievo si rinvengono nell'art.9, riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro (da individuarsi, nella fattispecie, nei mezzi rotabili ove il svolgeva le sue mansioni), nell'art.15, Per_1 che regola la pulizia dei locali, in quanto “il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori” e nell'art.19, in materia di separazione dei lavori nocivi, che prescrive, specificamente, che “il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”.
6 Di particolare rilievo è anche l'art.387 del d.P.R. n.547 del 1955 che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e che prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: “I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale” (sul punto, i testi e Testimone_1 Tes_2
hanno riferito che tra i D.P.I. forniti ai lavoratori non erano ricomprese le mascherine protettive).
[...]
Un'altra norma fondamentale per la valutazione della responsabilità dei datori di lavoro nel caso in esame è l'art. 21 del d.P.R. n.303 cit., la cui rubrica è “difesa contro le polveri”. La norma disciplina in modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori di lavoro e si ritiene utile riportarne il testo dal quale si ricava chiaramente l'importanza che il legislatore, fin dagli anni cinquanta, ha voluto dare all'adozione di idonee misure dirette a prevenire le malattie derivanti dall'inalazione di sostanze pericolose.
La disposizione così recita:
“Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.
7 Orbene, a giudizio del Collegio, il primo giudice ha effettuato un attento esame del materiale probatorio a sua disposizione e, in modo altrettanto specifico, ha dato atto del diffuso utilizzo dell'amianto da parte della Società convenuta negli anni di riferimento;
ha, poi, verificato la normativa all'epoca in vigore, riscontrando gli oneri gravanti su ciascun datore di lavoro e le omissioni delle tutele che, poi, hanno provocato la malattia in danno del lavoratore.
Quanto alla deduzione secondo cui le parti attrici non avrebbero specificamente allegato e dimostrato,
Parte in fatto, le mansioni lavorative svolte dal de cuius alle dipendenze delle è sufficiente rilevare che le mansioni espletate emergono chiaramente dalla denuncia di malattia professionale del 30.05.2012 e dalla relazione di R.F.I. del 24.08.2012 (v. doc. nn. 3 e 5 parte ricorrente), la cui ricostruzione non è stata specificamente smentita da che d'altro canto non ha offerto alcuna ricostruzione fattuale Parte_1 alternativa, né ha puntualmente indicato quali efficaci mezzi di protezione individuale fossero all'epoca concretamente in uso al lavoratore, limitandosi a riferire in maniera oltremodo generica dell'adozione di misure di sicurezza di comune uso all'epoca.
Il materiale probatorio acquisito agli atti consente di affermare che la appellante non abbia Pt_3
esattamente adempiuto agli obblighi di prevenzione della salute del lavoratore, nemmeno adottando i più elementari accorgimenti prescritti dalla legislazione vigente fin dall'epoca di inizio della di lui attività lavorativa. In altri termini, non è emersa l'adozione, da parte di neanche del rudimentale Parte_1
sistema di sicurezza esigibile alla stregua del remoto contesto storico nel quale ha iniziato a svolgersi l'attività lavorativa del dante causa degli appellati. Nulla è emerso, ad esempio, circa l'esecuzione di una periodica pulizia ed asportazione della polvere;
non è risultata l'esistenza di un generale sistema di dispersione delle polveri all'interno di spazi chiusi, né l'adozione di idonee maschere protettive;
tantomeno è emersa l'adozione di misure di informazione nei confronti dei lavoratori.
Trattasi, a giudizio del Collegio, di misure comunque idonee a diminuire l'entità delle fibre disperse nell'ambiente di lavoro e a ridurre le possibilità di contrarre la malattia, esigibili dalla società datrice di lavoro, la quale, impiegando l'amianto in dosi massicce nella propria attività produttiva, non poteva ignorarne la nocività per la salute umana, già all'epoca evidenziata dagli studi scientifici.
Non è, quindi, seriamente dubitabile che il dante causa degli appellati nel corso dell'intero servizio prestato presso sia stato costantemente soggetto alle inalazioni di polveri di amianto sia in Parte_1
ragione della specifica attività di lavoro svolta, sia perché quotidianamente inserito in un ambiente di lavoro nel quale nessuna idonea precauzione era stata presa per impedire che le polveri dell'amianto, utilizzato in tutti i principali settori produttivi, si disperdessero nell'aria.
Non è del resto priva di rilievo la circostanza che l'Inail abbia acclarato la natura professionale della malattia contratta dal con un gradiente invalidante del 60% (v. doc. n.26 parte appellata), e Per_1
8 tale riconoscimento deve ragionevolmente presumersi frutto di un'accurata indagine autonomamente compiuta dall'Istituto assicuratore e conclusasi con la riscontrata presenza di significative quantità di polveri di amianto aerodisperse nell'ambiente di lavoro, il che costituisce un elevato indice sintomatico della sussistenza del nesso causale fra la malattia in discorso e le lavorazioni svolte presso la Società convenuta (v. Linee Guida Contarp Inail per la valutazione del rischio amianto per i lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato e Parere Tecnico Contarp Inail in data 29.08.2011 – doc. nn.6 e 9 parte appellata).
Non può, poi, costituire una valida ragione di esonero da responsabilità dell'odierna appellante la circostanza che durante il periodo lavorativo in esame l'amianto fosse comunemente utilizzato.
Sul punto va ribadito che, a proposito dello stesso rischio rappresentato dalle polveri d'amianto, non mancava, già all'epoca, nell'ordinamento un esplicito richiamo all'obbligo del datore di osservare tutte le norme del d.P.R. 303 cit. (e quindi anche l'art.21). Il rispetto delle norme di igiene dettate dal d.P.R. da ultimo indicato è specificamente richiamato ed imposto per la protezione dalle malattie da asbesto ai sensi degli artt.174 e 155 del d.P.R. n.1124 del 1965. Infatti, l'art.155 stabilisce che “ferme restando nel resto le disposizioni degli artt.10 e 11, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all'art.173”. Quest'ultima norma prevede, in generale, una delega per l'emanazione di disposizioni ministeriali particolari per tutte le malattie professionali. Ma il successivo art.174 avvertiva, comunque, della necessità di prescrivere che nel frattempo venisse rispettato il d.P.R. n.303 del 1956, già più volte richiamato.
Deve quindi ritenersi che l'impiego delle misure di precauzione all'epoca vigenti (rispetto ad una esposizione all'amianto durata ininterrottamente dal 1962 al 1986) presentava comunque una indiscutibile idoneità a ridurre il rischio di contrarre la malattia che ne ha causato il decesso. È stata del resto ripetutamente riconosciuta nell'ambito della giurisprudenza di legittimità l'idoneità delle misure menzionate a diminuire il rischio di contrarre il mesotelioma ed anche a ridurre la virulenza del male
(ovvero a ridurre le dosi di esposizioni nocive e ad allungare, insieme al periodo di latenza della malattia, la vita dei lavoratori).
A tal fine la Suprema Corte, in sede penale, ha statuito che “in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione. (Fattispecie in tema di inalazione di polveri di amianto)” (così, Cass. Pen., Sez. 4, n.
38991 del 10/06/2010). Su questo specifico punto, inoltre, nemmeno rileva il tempo ed il grado di esposizione dal momento che, come ha affermato la Suprema Corte, “in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio
9 delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R.
n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri
(visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (così
Cass. civ., Sez. L, n. 18503 del 21/09/2016 e, negli stessi termini, Cass. civ., Sez. L, n.24217 del
13/10/2017).
Quanto alla censura secondo cui il primo giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato la circostanza che il prima di essere assunto da aveva prestato attività Persona_1 Parte_1
lavorativa quale manovale in imprese edili, si rileva che la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui nella materia in esame “trova applicazione la regola contenuta nell'art.41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (così Sez. L, n. 27952 del 31/10/2018; Cass. civ., Sez. L, n.13954 del
19/06/2014 e, in passato, Sez. L, n.17959 del 09/09/2005, Sez. L, n. 13361 del 17/06/2011)
Al riguardo, la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale svolta in prime cure, frutto di esaurienti ed accurate indagini ed immune da vizi logici o da errori di metodo, ha accertato che Persona_1
ha contratto il mesotelioma pleurico da esposizione a fibre di asbesto (malattia che ne ha determinato il decesso), che sussiste il nesso causale tra detta patologia e l'esposizione a polveri contenenti fibre di amianto subìta presso e che non sussistono fattori di natura ambientale preesistenti, Parte_1
simultanei o sopravvenuti che abbiano concorso nell'esposizione all'asbesto.
Ad ogni buon conto, stante il principio di equivalenza delle cause (art.41 Cod.Pen.), una eventuale esposizione verificatasi in altri periodi lavorativi non esclude l'efficienza causale, nella genesi del mesotelioma, dell'assai più lungo periodo lavorativo trascorso presso le Ferrovie dello Stato in condizioni lavorative tali da far ritenere pressoché certa la di lui esposizione qualificata ad amianto (cfr. elaborato peritale Dr. in cui si evidenzia che le mansioni di manovale e di manutentore Persona_2 svolte dal “comportavano una costante esposizione indiretta e occasionalmente diretta a Per_1
polveri contenenti fibre di asbesto in quanto al tempo tutto il materiale rotabile circolante era coibentato
10 con amianto e non era ancora iniziata l'opera di de-coibentazione né erano adottate misure di confinamento delle lavorazioni più pericolose per proteggere quei lavoratori non direttamente adibiti a manutenzioni ordinarie”).
In conclusione, una volta raggiunta la prova della sicura presenza di quantità elevate di polveri aerodisperse di amianto negli ambienti di lavoro, nei periodi in cui vi lavorava il de cuius (dal 1962 al
1986), ed una volta acclarata la natura e la genesi della patologia letale, per la cui insorgenza è risultata sufficiente la durata dell'esposizione in concreto dimostrata (cfr.Cass.n.7640/2019 sul criterio proporzionale e probabilistico di valutazione del rischio di insorgenza), il criterio della causalità efficiente può dirsi soddisfatto, così che sarebbe stato onere di neutralizzare la valenza Parte_1
probatoria degli elementi acquisiti agli atti offrendo specifici, puntuali e concreti riferimenti spazio- temporali cui ricondurre l'origine della malattia di cui si discute, invece che trincerarsi dietro l'asserzione astratta e generica circa l'ipotetica esistenza di contesti professionali parimenti nocivi, rimasti tuttavia indeterminati.
A giudizio di questa Corte va, pertanto, affermata la responsabilità civile della “per Parte_1 colpa”, in relazione non tanto al richiesto utilizzo - in sé lecito ed autorizzato - dell'amianto nelle lavorazioni affidate ai dipendenti, quanto piuttosto alle modalità secondo cui tale utilizzo è stato in concreto effettuato, del tutto avulse dalle cautele imposte dalla legge in vigore all'epoca dei fatti di causa. , quindi, non viene chiamata a rispondere a titolo di responsabilità Controparte_7 oggettiva, poiché ad essa si ascrive l'omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge vigenti ratione temporis (in tal senso, vedi Cass. n. 8292/2019; Cass.n.7640/2019).
In definitiva, le emergenze documentali provano adeguatamente i presupposti della durata e della continuità dell'esposizione al rischio denunziato, per cui, alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata in primo grado, ritiene il Collegio che gli appellati abbiano fornito prova sufficiente, il cui onere era su di loro ricadente, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno.
È del resto noto che, ai fini della individuazione del nesso causale, non è indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta ma, pur con tutte le cautele e le limitazioni del caso singolo, è sufficiente anche una legge statistica, purchè la prova della correlazione causale tra fatto ed evento attinga, nel singolo caso concreto, ad un livello di alta probabilità logica. Perché l'evento risulti attribuibile ad un agente partendo da una legge statistica o da una indagine epidemiologica è quindi necessario dimostrare nel singolo caso, in modo razionalmente controllabile, che, senza il comportamento dell'agente, con un alto grado di probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato.
11 Per quanto fin qui esposto, pur se la responsabilità datoriale ex art.2087 c.c. non ha carattere oggettivo e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, deve concludersi che gli appellati hanno compiutamente soddisfatto l'onere di allegazione e prova su di loro ricadente.
Per le esposte ragioni, i motivi qui in disamina vanno entrambi disattesi.
***
2.- Con il terzo motivo dell'appello principale, censura i criteri di quantificazione adottati Parte_1
dal Tribunale per la liquidazione del danno non patrimoniale, sia iure hereditatis (pregiudizio subìto dal dante causa degli appellati in conseguenza della malattia contratta, nella duplice componente del danno c.d. “biologico” e del danno c.d. “morale”), sia iure proprio (perdita del rapporto parentale).
Con riguardo all'azione di risarcimento del danno iure hereditatis, sostiene Parte_1 nell'appello principale che nella fattispecie difetterebbe “qualsivoglia elemento idoneo a comprovare
l'effettivo decorso della malattia e le reali condizioni fisiche del IG. nel corso della stessa”, Per_1
non sussisterebbero i presupposti per la liquidazione del danno catastrofale e sarebbe stata accordata una personalizzazione del danno nella misura massima in assenza qualsivoglia motivazione che giustifichi la stessa.
Va trattato congiuntamente, in quanto strettamente connesso, il primo motivo dell'appello incidentale, con cui la sentenza impugnata viene sottoposta a censura nella parte in cui ha liquidato il danno iure hereditatis con il criterio previsto dalla tabella del Tribunale di Milano in primo luogo, trattandosi di criterio non adeguato a risarcire il pregiudizio subito dal de cuius nel lungo periodo di sopravvivenza ovvero, in via subordinata, perché la liquidazione avrebbe dovuto esser fatta con i valori aggiornati indicati nell'edizione 2024 della citata Tabella e con l'attribuzione del 100% di invalidità temporanea per ogni giorno di sopravvivenza.
Ciò premesso, per liquidare in favore degli appellati le somme loro spettanti iure hereditatis a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal dante causa, il primo giudice ha inteso applicare un criterio equitativo basato sulle tabelle del Tribunale di Milano sul danno biologico da invalidità temporanea in vigore al momento della decisione, tenendo conto delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure.
La Corte ritiene di poter condividere, in linea di massima, i criteri di calcolo adottati dal primo giudice.
In punto di fatto, è asseverato dal CTU un iter della malattia i cui primi sintomi si sono manifestati nel mese di settembre 2011 (comparsa di un “episodio di herpes zoster ascellare sinistro che, nonostante la localizzazione controlaterale, era da ricondurre causalmente alle alterazioni immunologiche derivanti dalla presenza del tumore”), cui è seguito un ricovero dal 05 al 21 gennaio 2012 “per dolore lombare
12 insorto da circa quattro mesi e riscontro radiologico di massivo versamento pleurico destro, sintomi e segni inequivocabilmente attribuibili esclusivamente alla presenza del mesotelioma”. Il perito ha altresì accertato che “dal dicembre 2013 si era verificato anche un peggioramento della sintomatologia con comparsa di sindrome ipocinetica e peggioramento della dispnea e le condizioni del sig. Per_1
risultavano a quella data gravissimamente compromesse con evidenza di cachessia e con punteggio di 4 alla scala Norton plus equivalente ad una massima dipendenza nelle attività quotidiane del soggetto”, sino al decesso in data 26.04.2014. Secondo il CTU, quindi, il periodo da assumere a riferimento come base del calcolo è pari a 969 giorni ininterrotti (dall'inizio di settembre 2011 fino al 26 aprile 2014), nel corso dei quali, in base alle ineccepibili conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure, il de cuius ha riportato una condizione di temporanea invalidità, tenuto conto Persona_1 del fatto che il periodo di danno biologico temporaneo è stato caratterizzato “da elevata sofferenza soggettiva (basti pensare alla sintomatologia dolorosa descritta in cartella) e da ripercussione sulle attività dinamico relazionali del soggetto, entrambe certamente eccedenti quelle già ricomprese nella valutazione del danno biologico. Ciò rende equo considerare un grado di personalizzazione del danno al suo massimo (25/25). Inoltre tale periodo fu caratterizzato da una lucida percezione della morte imminente” (cfr. elaborato peritale Dr. . Persona_2
L'arco temporale di riferimento posto a base del calcolo in argomento ha quindi come momento iniziale l'epoca della comparsa dei primi sintomi nel mese di settembre 2011 (da cui è successivamente scaturita la definitiva diagnosi di mesotelioma pleurico nel ricovero del gennaio 2012) ed ha come momento finale che l'exitus (26.04.2014), senza che sussista soluzione di continuità tra questi due termini estremi, tenuto conto della circostanza che sin dai primi sintomi e dalla notizia della diagnosi della patologia - conosciuta come malattia ad esito infausto, ossia come malattia che, in base alle conoscenze medico scientifiche del tempo, non regala alcuna speranza di guarigione -, sorge inevitabilmente a carico dell'interessato una condizione di particolare sofferenza psichica, che merita adeguato ristoro.
Sul punto, secondo l'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, cui si è fatto cenno innanzi, “la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio
13 dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.(Cass.n.1361/2014).
Muovendo da tale condivisibile premessa, ed alla stregua del petitum cristallizzato nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, in cui è stato univocamente chiesto adeguato ristoro anche alla sofferenza psichica patita dal dante causa degli appellati, in conseguenza dell'assai travagliato decorso della malattia ad esito infausto che lo ha colpito, dall'epoca della relativa diagnosi sino a quella del decesso, si può ritenere acquisito alla sfera giuridica dell'infermo il diritto al risarcimento del “danno morale da malattia terminale”, inteso quale pregiudizio meritevole di autonoma considerazione rispetto al “ danno biologico terminale”.
Invero, quest'ultimo consiste nella lesione dell'integrità psico-fisica, vale a dire nel pregiudizio rappresentato dalla malattia in sé considerata, nella menomazione del fondamentale bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost..
Viceversa, il danno morale - dedotto in modo puntuale come sofferenza psichica provata dal dante causa delle ricorrenti, ossia come patema d'animo, ragionevolmente desumibile dall'iter particolarmente travagliato della malattia, documentato dagli organi sanitari che hanno avuto in cura il soggetto, e ricostruito attraverso le indagini medico-legali condotte dal ctu nominato in primo grado - va qualificato in termini di lesione alla dignità personale dell'individuo, o personalità, quest'ultima intesa come l'insieme delle caratteristiche individuali non fisiche del soggetto, oggetto di fondamentale tutela giuridica in forza delle disposizioni di cui all'art. 2 Cost..
Nel danno morale la giurisprudenza di legittimità ha in un primo tempo ravvisato uno dei molteplici, possibili pregiudizi di tipo non patrimoniale, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dall'illecito, dal turbamento dello stato d'animo, considerati a prescindere dalle conseguenze negative che lo stesso illecito abbia provocato alla salute del soggetto (c.d.danno biologico) ovvero alla qualità dei rapporti con altri soggetti (c.d. danno relazionale o esistenziale).
Sempre in virtù di un consolidato orientamento della Suprema Corte, il giudice nel liquidare il danno non patrimoniale deve ricorrere a meccanismi che garantiscano al soggetto danneggiato l'integralità del risarcimento, ossia l'adeguata considerazione, al fine di determinare la misura del danno non patrimoniale per equivalente monetario, circa “…la indefettibile necessità che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro, dovendo essere essi presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto al danneggiato/creditore….” (così Cass.n.1361/2014 cit., che richiama Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
14 26972; Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 9/5/2011, n. 10108; Cass.,
6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844).
Insomma, la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972/2008) già da tempo ha adeguatamente chiarito che il danno morale assurge a singola componente dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, meritevole di considerazione appropriata ai fini della complessiva quantificazione del danno risarcibile, anche nelle ipotesi, come quella di specie, in cui la sofferenza morale, meramente soggettiva, ossia la condizione di patema d'animo, si protragga per lungo tempo.
Peraltro, presso i Giudici di legittimità si registra un'evoluzione di tale iniziale impostazione di pensiero, come evidenzia la lettura della parte motiva della citata sentenza n. 1361/2014, del seguente tenore: “….La qualificazione del danno morale in termini di dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 190), risulta peraltro già da tempo recepita (anche) dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 12/12/2008, n. 29191; Cass.,
11/6/2009, n. 13530; Cass., 10/3/2010, n. 5770), che nel segnalarne l'ontologica autonomia, in ragione della diversità del bene protetto, attinente alla sfera della dignità morale della persona, ha sottolineato la conseguente necessità di tenersene autonomamente conto, rispetto agli altri aspetti in cui si sostanzia la categoria del danno non patrimoniale, sul piano liquidatorio. Laddove i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata onnicomprensiva (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e, successivamente, Cass., 13/5/2011, n. 10527), sotto quest'ultimo profilo si è escluso che il valore della integrità morale possa stimarsi in una mera quota minore del danno alla salute, e di potersi fare ricorso
a meccanismi semplificativi di tipo automatico (v. Cass., 26/6/2013, n. 16041; Cass., 13/12/2012, n.
22909; Cass., 12/9/2011, n. 18641; Cass., 19/1/2010, n. 702), in quanto inidonei a consentire di cogliere il punto di riferimento dai giudici di merito in concreto preso in considerazione nel caso di specie ai fini della debita personalizzazione della liquidazione del danno morale;
nonché di far intendere in quali termini si sia al riguardo tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, al fine di potersi essa considerare congrua e adeguata risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana (v. Cass.,
16/2/2012, n. 2228). La definizione del danno morale è pertanto venuta ormai a connotarsi di significati ulteriori rispetto al mero patema d'animo, alla sofferenza interiore o perturbamento psichico, secondo la relativa accezione come detto accolta dalle Sezioni Unite del 2008. E il danno morale, inteso quale lesione della dignità o integrità morale, massima espressione della dignità umana, assume specifico e autonomo rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale, anche laddove la sofferenza interiore non degeneri in danno biologico o in danno esistenziale (v. Cass., 26/6/2013, n.
15 16041; Cass., 16/2/2012, n. 2228. V. altresì Cass., 20/11/2012, n. 20292, e, da ultimo, Cass., 3/10/2013,
n. 22585).
La Suprema Corte, nel ribadire i suesposti principi, ha posto l'accento sulla necessità che il "danno morale soggettivo puro", quale sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, non possa essere calcolato “….secondo astratti criteri aritmetici od in una relazione percentuale della invalidità biologica, trattandosi di un danno -anch'esso non patrimoniale- ma ontologicamente diverso dal danno biologico, e che deve essere dimensionato in modo diverso da persona a persona, in quanto parametrato alla gravità del pregiudizio arrecato dalla lesione subita ai diversi peculiari interessi nei quali si compendiava il precedente "sistema di vita" del soggetto danneggiato…” (cfr. Cass. Ord. n.27482/2018).
Ancor più recentemente, la Suprema Corte ha sottolineato che “deve ribadirsi la configurabilità e trasmissibilità iure hereditatis del danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico
"terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo
(Cass. n. 26727 del 2018; n. 21060 del 2016; n. 23183 del 2014; n. 22228 del 2014; n. 15491 del 2014) e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. n. 13537 del 2014; n.
7126 del 2013; n. 2564 del 2012)”. Quanto ai criteri di liquidazione, nella medesima decisione la
Cassazione ha specificato come “mentre per la componente di danno biologico la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, per la seconda componente, avente natura affatto peculiare, la liquidazione deve affidarsi ad un criterio equitativo puro - ancorchè sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio. Difatti, il danno alla salute, se pure temporaneo, deve considerarsi massimo nella sua entità ed intensità, in quanto la relativa lesione è così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte. Di tale esito certamente infausto deve tenersi conto, dovendosi escludere che la liquidazione della componente di danno catastrofico possa essere effettuata attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso” (v. Cass.Civ., sez. lav., 25/03/2019,
n.8292).
L'autonomo rilievo del danno morale rispetto al danno biologico, a fini di quantificazione dell'integrale risarcimento, trova significativa espressione nella fattispecie all'odierno vaglio, in cui,
16 come detto innanzi, risulta documentato un iter della malattia, che ha portato al decesso del dante causa dei ricorrenti, definibile in termini di vero e proprio “calvario”, senz'altro gravante in senso molto peggiorativo, e senza soluzione di continuità, sull'intero sistema di vita del danneggiato. In tal senso, appaiono significative le considerazioni del CTU Dr. nominato in prime cure, secondo Persona_2 cui il periodo di malattia del fu caratterizzato “da elevata sofferenza soggettiva (basti Per_1 pensare alla sintomatologia dolorosa descritta in cartella) e da ripercussione sulle attività dinamico relazionali del soggetto, entrambe certamente eccedenti quelle già ricomprese nella valutazione del danno biologico. Ciò rende equo considerare un grado di personalizzazione del danno al suo massimo
(25/25). Inoltre tale periodo fu caratterizzato da una lucida percezione della morte imminente”.
Ebbene, accanto alle molteplici espressioni di sofferenza psichica inscindibilmente correlate alla notizia di insorgenza della malattia ed all'evolversi delle relative manifestazioni e complicazioni, nonché al carattere particolarmente invasivo degli accertamenti diagnostici cui l'infermo ha dovuto sottoporsi e dei trattamenti terapeutici per l'effetto somministratigli, occorre, altresì, riconoscere e considerare in modo autonomo il notevole turbamento che ha pervaso l'animo di quest'ultimo per la consapevolezza che la lesione della propria salute fosse irreversibile, quindi che la malattia in questione non integrasse una condizione di menomazione temporanea, bensì un progressivo attuarsi della definitiva perdita della vita, per giunta imputabile all'illecito contegno della parte datoriale, così che, oltre agli stati psichici innanzi elencati, si può ragionevolmente presumere una condizione di totale frustrazione dell'individuo, collegata anche al sorgere di rancori e tumulti dell'animo nei confronti di quei soggetti che, in relazione ai fatti accaduti, potessero esserne considerati responsabili.
Tale ultimo aspetto, si badi, non inerisce alla “imputabilità” del contegno datoriale, quindi non incide sulla natura e sulla funzione del risarcimento, che resta uno strumento di riparazione del pregiudizio subito e non una misura sanzionatoria;
in altri termini, la considerazione dei profili di responsabilità dell'autore dell'illecito non rileva come criterio per “accrescere” le conseguenze a carico di questo, ma vale esclusivamente come indice di misurazione dell'affatto peculiare modo di atteggiarsi della sofferenza del danneggiato, allo scopo di commisurare a questa l'entità della riparazione.
Da ciò discende che nella considerazione della particolare componente di danno non patrimoniale definibile “danno morale da malattia ad esito infausto” o “danno morale terminale”, ossia da malattia che, come detto innanzi, non esita nella guarigione bensì nella totale perdita del bene supremo della vita, occorre avere riguardo a molteplici fattori di massima valorizzazione degli elementi di calcolo, onde realizzare il più possibile l'adeguamento della misura del risarcimento all'eccezionalità della fattispecie, quindi garantire l'integrale ristoro del particolarmente grave pregiudizio patito.
Si tratta di un pregiudizio che non coincide con il c.d. danno “catastrofale” di creazione giurisprudenziale, ossia con la manifestazione dell'animo umano, di improvviso ed immane
17 sconvolgimento, di vero e proprio “terrore”, nel momento in cui l'individuo, vittima di un sinistro, percepisce l'imminenza della morte nel senso più stretto e più realistico del termine, dunque piomba repentinamente in uno stato di sgomento della massima intensità concepibile, altrimenti definito
“panico”, poiché di grado così elevato da implicare la momentanea, totale perdita della capacità di riflessione.
Quest'ultimo stato d'animo, invero, non può che verificarsi ed esaurirsi in tempi piuttosto brevi, in relazione al dato di comune esperienza secondo cui la situazione oggettiva di imminente e tragica portata che lo determina (sciagura, o catastrofe che dir si voglia) è caratterizzata, di regola, (in ipotesi di incidenti stradali, crolli di edifici, ecc.) da una successione rovinosa di eventi che conduce, per ciò stesso, ad un nuovo e diverso assetto della realtà in un arco temporale piuttosto limitato.
Viceversa, il tipo di sofferenza psichica che ci occupa in questa sede si connota proprio per l'indeterminatezza dei tempi di durata della malattia, ed in ogni caso per la tendenzialmente non immediata risoluzione definitiva dell'evento tragico, che determina nella vittima di un sinistro la sensazione di sgomento e di panico di cui innanzi.
In quest'ordine di concetti, al fine di ristorare adeguatamente, alla stregua di una valutazione equitativa, il danno prospettato in questa sede si possono mutuare i criteri suggeriti dalle tabelle del
Tribunale di Milano (anno 2024), non esistendo parametri di calcolo specificamente previsti dalla legge, che indichino un criterio di liquidazione congiunta del danno biologico e del danno morale, sotto l'unitaria voce di “danno non patrimoniale”, che ha il pregio di offrire una certa omogeneità di trattamento e di adattamento alle situazioni più particolari, sia riguardo agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia riguardo agli aspetti di sofferenza soggettiva, attraverso il meccanismo della
“personalizzazione”, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
Quanto alla liquidazione in termini monetari del danno iure hereditario, non si può prescindere dall'indicazione contenuta nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure, secondo cui il periodo da assumere a riferimento come base del calcolo è pari a n.969 giorni ininterrotti, nel corso dei quali ritiene il Collegio che il de cuius abbia riportato una condizione di Persona_1
temporanea invalidità mai inferiore al 100% (laddove il primo giudice ha invece fatto riferimento alle percentuali indicate dal CTU Dr. e cioè ad “un danno biologico temporaneo parziale al Persona_2
60% di giorni 273 (duecento settanta tre), al 75% di giorni 273 (duecento settanta tre) e al 90% di giorni 274 (duecento settanta quattro) e un danno biologico temporaneo totale (100%) di giorni 148
(cento quarantotto)”).
18 Ne segue che va riconosciuto un risarcimento del danno di €.278.965,50 (considerando l'importo massimo giornaliero previsto per il danno non patrimoniale da inabilità assoluta pari a €.172,50
(€.115,00/die con aumento personalizzato massimo nella misura del 50%) in ragione delle enormi sofferenze subite e degli invasivi trattamenti terapici), importo derivante dalla somma di €.129.063,00 per gli ultimi 100 giorni (€.35.247,00 fissi per i primi tre giorni ed €.62.544,00 per i successivi 97 gg. maggiorati del 50%) e di €.149.902,50 per il restante periodo (considerando l'importo massimo giornaliero previsto per il danno non patrimoniale da inabilità assoluta pari a €.172,50 in ragione delle massime sofferenze subite e delle cure invasive).
Premesso che la trasposizione in termini monetari di danni di carattere psicofisico necessita sempre di una valutazione equitativa da parte del giudice, deve rilevarsi che in fattispecie come quella per cui è causa è difficoltoso individuare un criterio di valutazione scevro da possibili rilievi critici. Acquisito dalla giurisprudenza che occorre riferirsi alle tabelle relative al danno non patrimoniale temporaneo
(come ha fatto il Tribunale di Ancona), stante la prevedibile durata circoscritta del periodo di sopravvivenza, e ritenuto inadeguato un utilizzo matematico/formale dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale temporaneo – criteri invero introdotti per valutare situazioni invalidanti transeunti, seguite dal riacquisto di una situazione psico-fisica paragonabile a quella precedente l'evento o comunque stabilizzata -, reputa il Collegio che possa essere validamente utilizzata, anche per ragioni di uniformità a livello applicativo, l'indicazione contenuta nelle più recenti tabelle milanesi del 2024 a proposito della liquidazione del danno cd. terminale, che contengono la quantificazione – con l'intento di realizzare una certa omogeneità in ambito nazionale, pur garantendo una personalizzazione - anche del danno cd. terminale, sia pure con gli adattamenti che si rendono necessari per la peculiarità della fattispecie del decesso conseguente a malattia ad esito infausto, che differisce dalle tipiche fattispecie a cui si applica la nozione di “danno terminale”. Si reputa, così, equo riconoscere quale danno non patrimoniale sofferto in vita da l'importo di €.278.965,50, in tal modo calcolato: a) Persona_1
€.129.063,00 quale danno terminale, collocato negli ultimi 100 giorni, così determinato: 1) €.35.247,00 non ulteriormente personalizzabili per i primi tre giorni;
2) €.93.816,00 dal 4° al 100° giorno, quantificato operando al massimo la personalizzazione consentita dalle tabelle milanesi 2024, considerati la perdurante sofferenza di grado elevato patita dal l'assoggettamento ad accertamenti Per_1
diagnostici e trattamenti terapeutici molto invasivi e di difficile sopportazione, nonchè la ineluttabile consapevolezza dell'avvicinarsi a termine della propria esistenza;
b) €.149.902,50 con riferimento al danno non patrimoniale riferito al periodo residuale di invalidità temporanea (giorni 869), quantificato utilizzando per ogni giorno di invalidità l'importo massimo di cui alle tabelle milanesi di €.172,50
(€.115,00/die con aumento personalizzato massimo nella misura del 50%) in considerazione della peculiarità della fattispecie, tenendo conto in particolare che le limitazioni funzionali si sono associate ad
19 un grado di sofferenza assai elevato e che lo stato di invalidità ha esitato non nella guarigione, ma nel decesso (869 x 172,50 = 149.902,50).
La somma finale pari ad €.278.965,50 va divisa per i tre eredi (moglie e due figli), con conseguente riconoscimento, iure hereditatis a ciascuno degli eredi, della somma di €.92.988,50.
Dall'importo del danno non patrimoniale così calcolato va detratto, ad avviso del Collegio, in ciò confortato da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., 30857/17; Cass., 13819/17), quanto indennizzato dall'INAIL al per danno non patrimoniale, in misura pari alla somma delle Per_1
quote riferite al danno biologico dei ratei di rendita maturati dalla data di decorrenza della rendita
(18.04.2012) fino al decesso (26.04.2014). Si tratta infatti di somme che il de cuius degli attuali appellati ha percepito dall'INAIL a parziale (e forfetario) ristoro del danno non patrimoniale subìto per effetto di menomazioni permanentemente invalidanti derivate da malattia professionale, avente dunque omogeneità rispetto ai danni iure hereditario azionati in questa sede, a prescindere dai criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione del danno civilistico.
La va dunque condannata a corrispondere a , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
a titolo di danno patito in vita dal de cuius e del quale essi Controparte_3 Persona_1 sono eredi legittimi, l'importo di cui sopra, da cui va detratto quanto indennizzato dall'INAIL al per danno non patrimoniale, in misura pari alla somma delle quote riferite al danno biologico Per_1
dei ratei di rendita maturati dalla data di decorrenza della rendita (18.04.2012) fino al decesso
(26.04.2014). Detta somma costituisce l'equivalente monetario del complessivo pregiudizio derivato al de cuius tanto dalla lesione all'integrità psico-fisica quanto dalla sofferenza morale causate dalla malattia ad esito infausto;
quest'ultima consistita in una condizione dell'animo che, pur non sfociata nella patologia psichica (che altrimenti sarebbe essa pure danno biologico), comunque ha inevitabilmente condizionato in modo altamente negativo la vita residua del danneggiato, ed altamente ha inciso sulla qualità della vita lungo l'intero percorso residuo che ha preceduto il decesso.
La somma suddetta, liquidata all'attualità, spetterà a ciascun appellato in misura pari al valore della sua quota ereditaria.
Su tale importo spettano gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso (26.04.2014)
e via via rivalutata anno per anno sino ad oggi e sulla somma rivalutata in moneta attuale da oggi sino al saldo.
Il primo motivo dell'appello incidentale va dunque accolto nei termini sopra indicati, con conseguente rigetto del terzo motivo dell'appello principale.
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20 3.- Con riguardo al danno iure proprio (perdita del rapporto parentale), sostiene Parte_1 nell'appello principale che la liquidazione operata dal primo giudice sarebbe eccessiva, essendo stati erroneamente liquidati nella misura massima “i 30 punti ricondotti dal sistema tabellare alla “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, sulla base di motivazioni insufficienti e sostanzialmente tautologiche e comunque non provate e senza tenere in debito conto che, come peraltro rilevato dallo stesso Giudice, il IG. decedeva a 87 anni, in Per_1 età avanzata, superiore alla speranza di vita media in Italia”.
Va trattato congiuntamente, in quanto strettamente connesso, il secondo motivo dell'appello incidentale, con cui la sentenza impugnata viene sottoposta a censura nella parte in cui ha escluso il diritto al risarcimento del danno parentale in favore dei due nipoti.
Entrambi i motivi sono infondati.
Va premesso che il Tribunale ha ritenuto configurabile un pregiudizio oggettivo da perdita del rapporto parentale, quale perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti. Il giudice, a tale titolo, ha liquidato, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, i seguenti importi: “per la moglie si devono calcolare 8 Controparte_1 punti per l'età del coniuge al momento del decesso (87 anni), 8 punti per la sua età al momento della perdita (84 anni), 16 punti per la convivenza, 12 punti per la sopravvivenza di due membri della famiglia primaria e 30 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva, per un totale di 74 punti che moltiplicati per l'importo del valore a punto di €. 3.365,00, conducono alla somma di €. 249.010,00.
Per il figlio si devono calcolare 8 punti per l'età del padre al momento del decesso Controparte_2
(87 anni), 18 punti per la sua età al momento della perdita del padre (54 anni), 12 punti per la sopravvivenza di due membri della famiglia primaria e 30 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva, per un totale di 68 punti che moltiplicati per l'importo del valore a punto di €.
3.365,00, conducono alla somma di €. 228.820,00.
Per la figlia si devono calcolare 8 punti per l'età del padre al momento del decesso (87 CP_3
anni), 20 punti per la sua età al momento della perdita del padre (50 anni), 12 punti per la sopravvivenza di due membri della famiglia primaria e 30 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva, per un totale di 70 punti che moltiplicati per l'importo del valore a punto di €.
3.365,00, conducono alla somma di €. 235.550,00”.
Nell'appello principale sostiene che la sentenza sarebbe errata esclusivamente con Parte_1 riguardo al riconoscimento di 30 punti correlati alla “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, stante l'assenza di specifica allegazione e prova sul punto.
21 Tale censura, tuttavia, non può evidentemente riguardare il coniuge ed i figli, per i quali non sono in discussione né l'effettività del rapporto parentale, nè la particolare intensità di detto vincolo, stante lo stretto legame familiare e non essendo state allegate dall'appellante principale circostanze di fatto che possano essere in concreto poste a fondamento di una riduzione del risarcimento per particolari dinamiche familiari e relazionali.
Ne segue che, non essendo stato proposto un appello incidentale in ordine al quantum del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale da parte del coniuge e dei figli, e in assenza di altri motivi di censura da parte dell'appellante principale, le statuizioni già prese dal Tribunale di Ancona in ordine ai danni iure proprio subìti dal coniuge e dai figli e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
vanno integralmente confermate.
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Con riferimento al danno iure proprio asseritamente subìto dai nipoti (oggetto del secondo motivo dell'appello incidentale), occorre muovere dal principio giurisprudenziale secondo cui “La perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina la perdita dei reciproci affetti in corso, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, "dimensioni oggettive" del pregiudizio, ossia
"utilità" la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto. Pertanto, la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle "utilità" che il rapporto consente, è necessariamente una perdita attuale, che consiste nella definitiva impossibilità di godere di quel legame, con la conseguenza che costituisce pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, non in senso formale, ma nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. Il danno futuro dell'infante, ovvero la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, è dunque un danno eventuale che non può essere ritenuto rilevante ora per allora, in quanto se si può riconoscere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, non si può ammettere un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente” (Cassazione civile sez. III, 26/04/2022, n.12987).
Ciò premesso, con riguardo ai nipoti e (di età Controparte_4 Controparte_5
rispettivamente di anni 19 e di anni 16 al momento della morte del nonno), siamo in presenza di soggetti non più in età infantile, e quindi in grado di gestire autonomamente la perdita della sintonizzazione affettiva con il nonno, con il supporto dell'ambiente familiare circostante e, in particolare, delle figure genitoriali. Ne consegue che nulla può essere liquidato ai nipoti e Controparte_4
a titolo di danno da perdita del vincolo parentale, essendo verosimile che la perdita Controparte_5 del nonno in questo caso, data l'età non più infantile e la presenza delle figure genitoriali, e tenuto conto anche dell'età del nonno al momento del decesso (88 anni), non ha prodotto (in prospettiva) un apprezzabile sconvolgimento delle abitudini di vita e della sfera relazionale.
22 Il secondo motivo dell'appello incidentale va quindi disatteso.
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4.- Alla stregua dei suesposti argomenti, pertanto, l'appello principale va respinto e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei termini di cui al dispositivo, con esclusivo riguardo ai criteri di determinazione del danno non patrimoniale liquidato iure hereditatis.
Le spese del grado di appello seguono la regola generale della soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°425/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 12.12.2023, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, liquida in favore di e Controparte_1 Controparte_2
quali eredi di e nei limiti della quota ereditaria a Controparte_3 Persona_1 ciascuno spettante, la complessiva somma di €.278.965,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal dante causa, importo da cui va detratto quanto indennizzato dall'INAIL a per danno non patrimoniale, in misura pari alla somma delle quote riferite al Persona_1
danno biologico dei ratei di rendita maturati dalla data di decorrenza della rendita (18.04.2012) fino al decesso (26.04.2014); sull'importo differenziale spettano gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso (26.04.2014) e via via rivalutata anno per anno sino ad oggi e sulla somma rivalutata in moneta attuale da oggi sino al saldo;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante principale a rifondere agli appellati le spese del grado, che liquida in complessivi €.25.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso in Ancona in data 13 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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