Articolo 783 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 797Articolo 783
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13 settembre 2016
Art. 783-bis. (( (Corso di specializzazione per carabinieri dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare).)) (( 1. I carabinieri arruolati nella riserva prevista all'articolo 708, comma 1-bis, al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 783, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione, della durata non inferiore a tre mesi. ))
Entrata in vigore il 13 settembre 2016