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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22748/2023 promossa da:
[C.F. ], con gli avv.ti CIGNO MARIO, DE Parte_1 P.IVA_1
MARTINIS LORENZO e (FRUNCILLO ELIANA MARIA ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; , del Foro di
RICORRENTE contro
[C.F. ], con gli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti BRUNO BIAGIO e BARDI ANDREA LEO
RESISTENTE
C.F. ], con l'avv. CAPIZZI PAOLO Controparte_2 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
Nel merito:
(i) revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 7187/2023 opposto per le
Co ragioni illustrate in atti, accertando che nulla è dovuto da a stante l'intervenuto CP_1
Co pagamento della fattura n. 83/2022 e il difetto di legittimazione passiva di con riferimento Co alla fattura n. 84/2022, oltre che, in ogni caso, l'intervenuto pagamento da parte di a favore di di tutto quanto dovuto in relazione all'Immobile sito in Milano, Piazza Oberdan n. CP_2
10 nel periodo agosto-dicembre 2021; (ii) in ogni caso, dichiarare insussistente ogni e qualsiasi pretesa formulata dalla società
Co
nei confronti della società in relazione ai fatti dedotti nel ricorso per ingiunzione CP_1
del 24/3/2023 per cui è causa, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che destituita di prova, per le ragioni esposte in atti e rigettare altresì la domanda riconvenzionale formulata da
Co
nei confronti di , in quanto coperta da giudicato e, in ogni caso, infondata e CP_1
destituita di prova;
Co (iii) per effetto di quanto sopra, condannare a restituire a l'importo di Euro CP_1
15.067,15 corrisposto in data 192/2024 in forza della provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi;
(iv) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle
Co Co domanda avanzate da nei confronti di , condannare a tenere CP_1 CP_2
indenne e manlevata da tali pretese, versando quanto dovuto a ovvero restituendo a CP_1
Co
gli importi indebitamente trattenuti e non riversati ad . CP_1
In ogni caso:
(v) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Parte resistente:
“ In via preliminare
- Pronunciare nuovo decreto per la fissazione dell'udienza di discussione ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 c.p.c.;
- autorizzare, ai sensi degli art. art. 269 e 420, comma 9 c.p.c., la chiamata in causa della
(C.F. – P.IVA ), in persona del proprio Controparte_4 P.IVA_3 liquidatore, con sede legale in Varese, Via Magatti n. 7 e fissare all'uopo nuova udienza;
- concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 7187/2023 (R.G.
13181/2023), emesso in data 07/04/2023 e pubblicato in data 19/04/2023 dal Tribunale di
Milano, sussistendone i presupposti di legge.
In via principale e nel merito
- Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo de quo in relazione alla fattura n. 84/2022 in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 7187/2023 (R.G. 13181/2023), emesso in data
07/04/2023 e pubblicato in data 19/04/2023 dal Tribunale di Milano in relazione alla sola fattura n. 84/2022 (l'indennità di occupazione da agosto a dicembre 2021).
In via riconvenzionale
- Condannare a corrispondere alla società la Parte_1 Controparte_1
somma di denaro complessiva pari ad € 117.309,16 di cui: i) € 38.633,34, IVA inclusa, a titolo di differenza tra le somme dovute in forza del contratto di locazione del 26.5.2017 e il maggior canone di locazione previsto nel contratto che avrebbe dovuto essere stipulato tra e CP_1
Per_
nel mese di luglio 2019, somma che, tenuto conto del rilascio dei locali avvenuto nel mese di novembre 2022, si quantifica in € 31.666,67, oltre IVA;
ii) € 78.675,82, IVA inclusa, per le opere necessarie al ripristino dei locali di Piazza Oberdan n. 10 per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e/o il diverso importo che sarà ritenuto di giustia.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accertare e Co dichiarare che nulla sia dovuto da a in relazione alla fattura n. 84/2022, si Controparte_1
chiede la condanna di , società terza chiamata in causa, alla Controparte_4 restituzione della somma di denaro pari ad € 27.826,42 indebitamente dalla stessa trattenuta.
In via istruttoria
Al fine di dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da per i CP_1
danni dalla stessa subiti a seguito della mancata conclusione del contratto di locazione con
Co a decorrere da luglio 2019 a causa della condotta illegittima posta in essere da Parte_2
(occupazione sine titolo dei locali per oltre 3 anni), si chiede di essere ammessi a prova per testi sui capitoli di prova di seguito formulati con i seguenti testi:
Testi: Sig.ra domiciliata in Milano, Via Palermo n. 12; Sig.ri Parte_3 [...]
, e tutti domiciliati presso la Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
sede della sita in Milano, Via Amilcare Ponchielli n. 7; Sig.ri Parte_2 Testimone_5
e , tutti domiciliati in Milano, Corso Buenos Aires n.
[...] Persona_2 Persona_3
64 c/o la Silvera & Associati – Gruppo Silvera.
1. Vero che sin dal mese di aprile 2019 la decideva di chiudere l'attività di CP_2 pasticceria esercitata sotto l'insegna “La Patisserie des Reves” nei locali siti in Milano, Piazza
Oberdan n. 10 di proprietà della;
CP_1
2. vero che, in ragione di ciò, comunicava alla la propria volontà di CP_2 CP_1
cessare anticipatamente il contratto di locazione del 26/05/2017;
3. vero che la aderiva alla volontà di di cessare anticipatamente il CP_1 CP_2
contratto di locazione in essere tra le parti a condizione che venisse reperito un nuovo inquilino;
4. vero che a far data dal mese di aprile 2019 intercorrevano trattative tra , CP_2 CP_1
e soggetti terzi interessati alla conduzione dell'immobile;
5. vero che a partire dalla fine del mese di maggio 2019 sono intercorse delle trattative tra
, e la aventi ad oggetto la locazione dell'immobile sito in CP_1 CP_2 Parte_2 Milano, Piazza Oberdan n. 10, con l'intermediazione della Silvera & Associati – Gruppo
Silvera;
6. vero che alla fine del mese di giugno 2019 si raggiungeva tra la la Controparte_4 CP_1
e la con l'intermediazione della Silvera & Associati - Gruppo Silvera, un
[...] Parte_2
accordo in forza del quale, previo versamento da parte della dei canoni di locazione CP_2
Per_ e degli oneri condominiali arretrati, la e la avrebbero stipulato un nuovo CP_1
contratto di locazione, con il contestuale rilascio dei locali di Piazza Oberdan n. 10 da parte di
; CP_2
7. vero che dalla metà di giugno 2019 i locali di Piazza Oberdan, ove veniva svolta attività di pasticceria da parte di , venivano chiusi al pubblico;
CP_2
8. vero che in data 10/06/2019, 13/06/2019 e 18/06/2029, avendo necessità di accedere ai locali di Piazza Oberdan n. 10 ed essendo tali locali chiusi al pubblico, ha chiesto alla Sig.ra Pt_4
Amministratrice di la sua collaborazione al fine di poter accedere
[...] Controparte_4 all'immobile ed effettuare i sopralluoghi prodromici all'apertura della nuova attività da parte Per_ della;
9. vero che nei mesi di maggio, giugno e luglio 2019 sono intercorse delle trattative tra la
e la aventi ad oggetto la locazione dell'immobile Controparte_1 Controparte_4 Parte_2 sito in Milano, Piazza Oberdan n. 10, già occupato da , con l'intermediazione della CP_2
Silvera & Associati – Gruppo Silvera;
10. vero che, poiché ed avevano deciso di risolvere consensualmente il CP_2 CP_1 contratto di locazione tra loro in essere, si sarebbe dovuta concludere un'operazione per cui, previa formalizzazione dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto tra ed CP_2
Per_
, quest'ultima e la avrebbero concluso un nuovo contratto di locazione avente ad CP_1
oggetto i locali di Piazza Oberdan n. 10;
11. vero che e avevano manifestato la propria Controparte_4 Controparte_1 Parte_2 disponibilità ad un incontro tra tutte le parti per la definizione dell'operazione per le date del
18-19/07/2019.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e indicare mezzi di prova. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
Parte terza chiamata:
“ Nel merito: rigettare integralmente tutte le domande svolte da e da Parte_1 [...]
a Socio Unico nei confronti di , poiché Controparte_1 Controparte_4
infondate in fatto e in diritto, per i motivi svolti;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, spese generali, contributo previdenziale forense ed IVA ai sensi di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7187/2023 emesso in data 07/04/2023, con cui il Tribunale di Milano gli aveva ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di € 52958,22, a titolo di canoni di Controparte_1
locazione e indennità ex art. 1591 c.c. in relazione al contratto di locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, P.zza Oberdan 10. .
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva che: la fattura n. 83/2022 oggetto di ingiunzione ( relativa ai canoni da luglio 2022 al 09/11/2022) era stata saldata successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo;
quanto invece alla fattura n. 84/2022, emessa per canoni di locazione relativi al periodo agosto/dicembre 2021, che tutti i pagamenti erano avvenuti in favore di CP_2 affittuario dell'azienda esercitata nei locali per cui è causa, ed in virtù dell'art. 3 del contratto predetto.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente il Controparte_1
quale: confermava l'intervenuto pagamento di quanto portato dalla fattura n. 83; quanto alla fattura n.84, rilevava che il pagamento era stato effettuato a soggetto non legittimato a riceverlo, e che pertanto essa ricorrente ne doveva rispondere nei confronti del locatore.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva il terzo chiamato che deduceva di aver pagato tutto quanto CP_2
dovuto a e di nulla dovere all'odierna opponente. CP_1
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
Va preliminarmente dato atto che costituisce circostanza pacifica l'intervenuto pagamento della fattura n.83 dopo la notifica del decreto ingiuntivo di cui parte ricorrente, per come si evince anche dalle conclusioni rassegnate in atti, si è riconosciuta effettivamente debitrice, trattandosi di indennità ex art. 1591 c.c. maturate per l'anno 2022 ed in data successiva alla sentenza n.
8988/2021 con cui questo Tribunale ha accertato la risoluzione per mutuo consenso sin dal 30/06/2019 del contratto di locazione stipulato tra e . CP_1 CP_2
Pertanto, in ragione del detto pagamento parziale, giusto il noto principio di cui alla sentenza n.
21840 del 2013 della Suprema Corte , il decreto opposto deve essere revocato.
Ciò detto, come rilevato da questo giudice nell'ordinanza riservata in data 20/02/2024 la fattura n. 84 è stata emessa in data 13/12/2022 in relazione ai canoni di affitto del periodo luglio – dicembre 2021, che l'opponente ha provato di aver saldato nei confronti di CP_2
da ultimo in data 06/12/2021.
La sentenza con cui questo Tribunale ha accertato la risoluzione per mutuo consenso alla data del 30/06/2019 del contratto di locazione stipulato in data 26/05/2017 tra
[...]
e ( quest'ultima dante causa dell'opponente nel Controparte_1 CP_2
rapporto di affitto di azienda) è stata pubblicata il 03/11/2021, ed è quindi precedente alle contabili di pagamento delle mensilità di novembre e dicembre, per complessivi € 11.420,12 ( docc. 12 a e 13a) di cui alla fattura n.84 contestata, risultando invece successiva al pagamento delle altre n.4 mensilità di cui alla ridetta fattura n.84.
Con ordinanza n. 12600/2023, la Corte di Cassazione ha statuito in punto di pagamento al creditore apparente ex art.. 1189 c.c. che “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”.
Nel caso in esame per le n.4 mensilità luglio-ottobre 2021 di cui alla fattura n.84, può ritenersi sussistente la buona fede. atteso che la sentenza che ha accertato la risoluzione del contratto di locazione tra e è Controparte_1 CP_2
temporalmente successiva ai relativi pagamenti.
Tale buona fede non appare invece rinvenibile nei pagamenti ( n.2 mensilità di novembre e dicembre 2021) successivi al deposito della detta sentenza, avvenuto il 03/11/2021, atteso che da tale data l'odierno opponente aveva contezza dell'intervenuta cessazione degli effetti del contratto di locazione, essendo stato parte del giudizio presupposto.
Quanto invece ai pagamenti anteriori alla sentenza che, come detto, devono considerarsi assistiti da buona fede dell'opponente, va rilevato che è documentato in atti che ha CP_2 corrisposto a l'importo complessivo di € 22.840,24 ( € 5710,06 * 4 mensilità- cfr. CP_1
docc. da 3 a 6 ) imputando specificamente tali pagamenti alle mensilità di agosto- CP_2
novembre 2021.
Della mensilità di novembre 2021 si è già detto, essendone responsabile e per Parte_1
tale ragione già condannata in via provvisoriamente esecutiva al pagamento.
Quanto alle mensilità antecedenti ( agosto – ottobre 2021) l'opposto EXCLUSIVE allega che detti pagamenti sono stati da lui imputati a morosità pregresse, e che pertanto non sarebbero satisfattivi del debito oggetto ingiunzione.
Tuttavia, in base all'art. 1193 c.c. “ Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare(…)”
Dunque, il creditore ha errato nell'imputare tali pagamenti a debiti pregressi, CP_1
avendo il conduttore proceduto egli stesso all'imputazione. CP_2
Tali pagamenti sono avvenuti alle scadenze previste dal contratto di locazione, e comunque prima della fattura n.84 oggetto di ingiunzione, emessa il 13/12/2022.
Quindi, oltre a non poter esigere tali pagamenti, EXCLUSIVE non poteva neppure fatturare – per la prima volta - un canone maggiorato (presumibilmente della rivalutazione ISTAT) rispetto a quello contrattualmente applicata al momento del pagamento.
Dunque, nulla è dovuto da ad tale titolo, atteso che le mensilità CP_2 CP_1
da agosto ad ottobre 2021 sono da lui state già saldate, laddove per le mensilità di novembre e dicembre 2021 deve ritenersi esclusivamente responsabile I LOVE POKE.
Vi è poi che ha effettuato altri pagamenti non assistiti da buona fede in favore di Parte_1
( come sopra precisati), di cui deve rispondere nei confronti di e CP_2 CP_1
rispetto ai quali deve essere manlevata da stessa, che ha incassato indebitamente CP_2
dette somme.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da sia con riferimento al lucro CP_1
cessante rispetto al maggior canone pattuito con sia con riferimento al danno Pt_2
emergente relativo ai costi di ripristino dei locali, si osserva quanto segue.
Come già rilevato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 2823/2023 resa tra le stesse odierne parti, quanto al lucro cessante non è stata fornita adeguata prova circa la definitiva volontà di di stipulare il contratto di locazione con già a far data dal Pt_2 CP_1
luglio 2019 ed a corrispondere la somma indicata in assenza del rilascio dell'immobile da parte della conduttrice.
Infatti: “ La valutazione si impone considerando l'interesse della società alla Pt_2
conclusione del contratto solo dopo la liberazione dell'immobile da parte del detentore, evidente sulla base del contratto preliminare dell'aprile 2022 sottoposto alla condizione risolutiva del mancato recupero della disponibilità dell'immobile da parte della proprietà, a cui ha fatto seguito stipula del definitivo nel dicembre 2022, a seguito del rilascio dei locali da parte di avvenuta nel mese di novembre 2022”( cfr. sentenza Corte d'Appello di Parte_1
Milano citata)
Quanto al danno emergente, invece, non è stata fornita alcuna prova né delle presunte modifiche realizzate da all'interno dell'immobile, né dell'entità dei costi di ripristino, non CP_2
avendo articolato alcun mezzo istruttorio sul punto e non essendo a tal fine CP_1
sufficiente la mera relazione di parte, avente valore di mera allegazione.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 22748/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. n. 7187/2023, emesso in data 7/4/2023 dal Tribunale di Milano
[. in favore di ed a carico di CP_1 Controparte_1 CP_1
; Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 11420, 12, ove già non Controparte_1
corrisposti, oltre interessi come da ricorso monitorio;
Con 3) condanna . al pagamento in favore di Controparte_5
[...]
della somma di € 11.420,12 oltre interessi dal 19/02/2024 al saldo effettivo;
Parte_1
4) rigetta nel resto;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 12/03/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22748/2023 promossa da:
[C.F. ], con gli avv.ti CIGNO MARIO, DE Parte_1 P.IVA_1
MARTINIS LORENZO e (FRUNCILLO ELIANA MARIA ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; , del Foro di
RICORRENTE contro
[C.F. ], con gli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti BRUNO BIAGIO e BARDI ANDREA LEO
RESISTENTE
C.F. ], con l'avv. CAPIZZI PAOLO Controparte_2 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
Nel merito:
(i) revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 7187/2023 opposto per le
Co ragioni illustrate in atti, accertando che nulla è dovuto da a stante l'intervenuto CP_1
Co pagamento della fattura n. 83/2022 e il difetto di legittimazione passiva di con riferimento Co alla fattura n. 84/2022, oltre che, in ogni caso, l'intervenuto pagamento da parte di a favore di di tutto quanto dovuto in relazione all'Immobile sito in Milano, Piazza Oberdan n. CP_2
10 nel periodo agosto-dicembre 2021; (ii) in ogni caso, dichiarare insussistente ogni e qualsiasi pretesa formulata dalla società
Co
nei confronti della società in relazione ai fatti dedotti nel ricorso per ingiunzione CP_1
del 24/3/2023 per cui è causa, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che destituita di prova, per le ragioni esposte in atti e rigettare altresì la domanda riconvenzionale formulata da
Co
nei confronti di , in quanto coperta da giudicato e, in ogni caso, infondata e CP_1
destituita di prova;
Co (iii) per effetto di quanto sopra, condannare a restituire a l'importo di Euro CP_1
15.067,15 corrisposto in data 192/2024 in forza della provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi;
(iv) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle
Co Co domanda avanzate da nei confronti di , condannare a tenere CP_1 CP_2
indenne e manlevata da tali pretese, versando quanto dovuto a ovvero restituendo a CP_1
Co
gli importi indebitamente trattenuti e non riversati ad . CP_1
In ogni caso:
(v) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Parte resistente:
“ In via preliminare
- Pronunciare nuovo decreto per la fissazione dell'udienza di discussione ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 c.p.c.;
- autorizzare, ai sensi degli art. art. 269 e 420, comma 9 c.p.c., la chiamata in causa della
(C.F. – P.IVA ), in persona del proprio Controparte_4 P.IVA_3 liquidatore, con sede legale in Varese, Via Magatti n. 7 e fissare all'uopo nuova udienza;
- concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 7187/2023 (R.G.
13181/2023), emesso in data 07/04/2023 e pubblicato in data 19/04/2023 dal Tribunale di
Milano, sussistendone i presupposti di legge.
In via principale e nel merito
- Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo de quo in relazione alla fattura n. 84/2022 in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 7187/2023 (R.G. 13181/2023), emesso in data
07/04/2023 e pubblicato in data 19/04/2023 dal Tribunale di Milano in relazione alla sola fattura n. 84/2022 (l'indennità di occupazione da agosto a dicembre 2021).
In via riconvenzionale
- Condannare a corrispondere alla società la Parte_1 Controparte_1
somma di denaro complessiva pari ad € 117.309,16 di cui: i) € 38.633,34, IVA inclusa, a titolo di differenza tra le somme dovute in forza del contratto di locazione del 26.5.2017 e il maggior canone di locazione previsto nel contratto che avrebbe dovuto essere stipulato tra e CP_1
Per_
nel mese di luglio 2019, somma che, tenuto conto del rilascio dei locali avvenuto nel mese di novembre 2022, si quantifica in € 31.666,67, oltre IVA;
ii) € 78.675,82, IVA inclusa, per le opere necessarie al ripristino dei locali di Piazza Oberdan n. 10 per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e/o il diverso importo che sarà ritenuto di giustia.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accertare e Co dichiarare che nulla sia dovuto da a in relazione alla fattura n. 84/2022, si Controparte_1
chiede la condanna di , società terza chiamata in causa, alla Controparte_4 restituzione della somma di denaro pari ad € 27.826,42 indebitamente dalla stessa trattenuta.
In via istruttoria
Al fine di dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da per i CP_1
danni dalla stessa subiti a seguito della mancata conclusione del contratto di locazione con
Co a decorrere da luglio 2019 a causa della condotta illegittima posta in essere da Parte_2
(occupazione sine titolo dei locali per oltre 3 anni), si chiede di essere ammessi a prova per testi sui capitoli di prova di seguito formulati con i seguenti testi:
Testi: Sig.ra domiciliata in Milano, Via Palermo n. 12; Sig.ri Parte_3 [...]
, e tutti domiciliati presso la Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
sede della sita in Milano, Via Amilcare Ponchielli n. 7; Sig.ri Parte_2 Testimone_5
e , tutti domiciliati in Milano, Corso Buenos Aires n.
[...] Persona_2 Persona_3
64 c/o la Silvera & Associati – Gruppo Silvera.
1. Vero che sin dal mese di aprile 2019 la decideva di chiudere l'attività di CP_2 pasticceria esercitata sotto l'insegna “La Patisserie des Reves” nei locali siti in Milano, Piazza
Oberdan n. 10 di proprietà della;
CP_1
2. vero che, in ragione di ciò, comunicava alla la propria volontà di CP_2 CP_1
cessare anticipatamente il contratto di locazione del 26/05/2017;
3. vero che la aderiva alla volontà di di cessare anticipatamente il CP_1 CP_2
contratto di locazione in essere tra le parti a condizione che venisse reperito un nuovo inquilino;
4. vero che a far data dal mese di aprile 2019 intercorrevano trattative tra , CP_2 CP_1
e soggetti terzi interessati alla conduzione dell'immobile;
5. vero che a partire dalla fine del mese di maggio 2019 sono intercorse delle trattative tra
, e la aventi ad oggetto la locazione dell'immobile sito in CP_1 CP_2 Parte_2 Milano, Piazza Oberdan n. 10, con l'intermediazione della Silvera & Associati – Gruppo
Silvera;
6. vero che alla fine del mese di giugno 2019 si raggiungeva tra la la Controparte_4 CP_1
e la con l'intermediazione della Silvera & Associati - Gruppo Silvera, un
[...] Parte_2
accordo in forza del quale, previo versamento da parte della dei canoni di locazione CP_2
Per_ e degli oneri condominiali arretrati, la e la avrebbero stipulato un nuovo CP_1
contratto di locazione, con il contestuale rilascio dei locali di Piazza Oberdan n. 10 da parte di
; CP_2
7. vero che dalla metà di giugno 2019 i locali di Piazza Oberdan, ove veniva svolta attività di pasticceria da parte di , venivano chiusi al pubblico;
CP_2
8. vero che in data 10/06/2019, 13/06/2019 e 18/06/2029, avendo necessità di accedere ai locali di Piazza Oberdan n. 10 ed essendo tali locali chiusi al pubblico, ha chiesto alla Sig.ra Pt_4
Amministratrice di la sua collaborazione al fine di poter accedere
[...] Controparte_4 all'immobile ed effettuare i sopralluoghi prodromici all'apertura della nuova attività da parte Per_ della;
9. vero che nei mesi di maggio, giugno e luglio 2019 sono intercorse delle trattative tra la
e la aventi ad oggetto la locazione dell'immobile Controparte_1 Controparte_4 Parte_2 sito in Milano, Piazza Oberdan n. 10, già occupato da , con l'intermediazione della CP_2
Silvera & Associati – Gruppo Silvera;
10. vero che, poiché ed avevano deciso di risolvere consensualmente il CP_2 CP_1 contratto di locazione tra loro in essere, si sarebbe dovuta concludere un'operazione per cui, previa formalizzazione dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto tra ed CP_2
Per_
, quest'ultima e la avrebbero concluso un nuovo contratto di locazione avente ad CP_1
oggetto i locali di Piazza Oberdan n. 10;
11. vero che e avevano manifestato la propria Controparte_4 Controparte_1 Parte_2 disponibilità ad un incontro tra tutte le parti per la definizione dell'operazione per le date del
18-19/07/2019.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e indicare mezzi di prova. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
Parte terza chiamata:
“ Nel merito: rigettare integralmente tutte le domande svolte da e da Parte_1 [...]
a Socio Unico nei confronti di , poiché Controparte_1 Controparte_4
infondate in fatto e in diritto, per i motivi svolti;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, spese generali, contributo previdenziale forense ed IVA ai sensi di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7187/2023 emesso in data 07/04/2023, con cui il Tribunale di Milano gli aveva ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di € 52958,22, a titolo di canoni di Controparte_1
locazione e indennità ex art. 1591 c.c. in relazione al contratto di locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, P.zza Oberdan 10. .
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva che: la fattura n. 83/2022 oggetto di ingiunzione ( relativa ai canoni da luglio 2022 al 09/11/2022) era stata saldata successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo;
quanto invece alla fattura n. 84/2022, emessa per canoni di locazione relativi al periodo agosto/dicembre 2021, che tutti i pagamenti erano avvenuti in favore di CP_2 affittuario dell'azienda esercitata nei locali per cui è causa, ed in virtù dell'art. 3 del contratto predetto.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente il Controparte_1
quale: confermava l'intervenuto pagamento di quanto portato dalla fattura n. 83; quanto alla fattura n.84, rilevava che il pagamento era stato effettuato a soggetto non legittimato a riceverlo, e che pertanto essa ricorrente ne doveva rispondere nei confronti del locatore.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva il terzo chiamato che deduceva di aver pagato tutto quanto CP_2
dovuto a e di nulla dovere all'odierna opponente. CP_1
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
Va preliminarmente dato atto che costituisce circostanza pacifica l'intervenuto pagamento della fattura n.83 dopo la notifica del decreto ingiuntivo di cui parte ricorrente, per come si evince anche dalle conclusioni rassegnate in atti, si è riconosciuta effettivamente debitrice, trattandosi di indennità ex art. 1591 c.c. maturate per l'anno 2022 ed in data successiva alla sentenza n.
8988/2021 con cui questo Tribunale ha accertato la risoluzione per mutuo consenso sin dal 30/06/2019 del contratto di locazione stipulato tra e . CP_1 CP_2
Pertanto, in ragione del detto pagamento parziale, giusto il noto principio di cui alla sentenza n.
21840 del 2013 della Suprema Corte , il decreto opposto deve essere revocato.
Ciò detto, come rilevato da questo giudice nell'ordinanza riservata in data 20/02/2024 la fattura n. 84 è stata emessa in data 13/12/2022 in relazione ai canoni di affitto del periodo luglio – dicembre 2021, che l'opponente ha provato di aver saldato nei confronti di CP_2
da ultimo in data 06/12/2021.
La sentenza con cui questo Tribunale ha accertato la risoluzione per mutuo consenso alla data del 30/06/2019 del contratto di locazione stipulato in data 26/05/2017 tra
[...]
e ( quest'ultima dante causa dell'opponente nel Controparte_1 CP_2
rapporto di affitto di azienda) è stata pubblicata il 03/11/2021, ed è quindi precedente alle contabili di pagamento delle mensilità di novembre e dicembre, per complessivi € 11.420,12 ( docc. 12 a e 13a) di cui alla fattura n.84 contestata, risultando invece successiva al pagamento delle altre n.4 mensilità di cui alla ridetta fattura n.84.
Con ordinanza n. 12600/2023, la Corte di Cassazione ha statuito in punto di pagamento al creditore apparente ex art.. 1189 c.c. che “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”.
Nel caso in esame per le n.4 mensilità luglio-ottobre 2021 di cui alla fattura n.84, può ritenersi sussistente la buona fede. atteso che la sentenza che ha accertato la risoluzione del contratto di locazione tra e è Controparte_1 CP_2
temporalmente successiva ai relativi pagamenti.
Tale buona fede non appare invece rinvenibile nei pagamenti ( n.2 mensilità di novembre e dicembre 2021) successivi al deposito della detta sentenza, avvenuto il 03/11/2021, atteso che da tale data l'odierno opponente aveva contezza dell'intervenuta cessazione degli effetti del contratto di locazione, essendo stato parte del giudizio presupposto.
Quanto invece ai pagamenti anteriori alla sentenza che, come detto, devono considerarsi assistiti da buona fede dell'opponente, va rilevato che è documentato in atti che ha CP_2 corrisposto a l'importo complessivo di € 22.840,24 ( € 5710,06 * 4 mensilità- cfr. CP_1
docc. da 3 a 6 ) imputando specificamente tali pagamenti alle mensilità di agosto- CP_2
novembre 2021.
Della mensilità di novembre 2021 si è già detto, essendone responsabile e per Parte_1
tale ragione già condannata in via provvisoriamente esecutiva al pagamento.
Quanto alle mensilità antecedenti ( agosto – ottobre 2021) l'opposto EXCLUSIVE allega che detti pagamenti sono stati da lui imputati a morosità pregresse, e che pertanto non sarebbero satisfattivi del debito oggetto ingiunzione.
Tuttavia, in base all'art. 1193 c.c. “ Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare(…)”
Dunque, il creditore ha errato nell'imputare tali pagamenti a debiti pregressi, CP_1
avendo il conduttore proceduto egli stesso all'imputazione. CP_2
Tali pagamenti sono avvenuti alle scadenze previste dal contratto di locazione, e comunque prima della fattura n.84 oggetto di ingiunzione, emessa il 13/12/2022.
Quindi, oltre a non poter esigere tali pagamenti, EXCLUSIVE non poteva neppure fatturare – per la prima volta - un canone maggiorato (presumibilmente della rivalutazione ISTAT) rispetto a quello contrattualmente applicata al momento del pagamento.
Dunque, nulla è dovuto da ad tale titolo, atteso che le mensilità CP_2 CP_1
da agosto ad ottobre 2021 sono da lui state già saldate, laddove per le mensilità di novembre e dicembre 2021 deve ritenersi esclusivamente responsabile I LOVE POKE.
Vi è poi che ha effettuato altri pagamenti non assistiti da buona fede in favore di Parte_1
( come sopra precisati), di cui deve rispondere nei confronti di e CP_2 CP_1
rispetto ai quali deve essere manlevata da stessa, che ha incassato indebitamente CP_2
dette somme.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da sia con riferimento al lucro CP_1
cessante rispetto al maggior canone pattuito con sia con riferimento al danno Pt_2
emergente relativo ai costi di ripristino dei locali, si osserva quanto segue.
Come già rilevato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 2823/2023 resa tra le stesse odierne parti, quanto al lucro cessante non è stata fornita adeguata prova circa la definitiva volontà di di stipulare il contratto di locazione con già a far data dal Pt_2 CP_1
luglio 2019 ed a corrispondere la somma indicata in assenza del rilascio dell'immobile da parte della conduttrice.
Infatti: “ La valutazione si impone considerando l'interesse della società alla Pt_2
conclusione del contratto solo dopo la liberazione dell'immobile da parte del detentore, evidente sulla base del contratto preliminare dell'aprile 2022 sottoposto alla condizione risolutiva del mancato recupero della disponibilità dell'immobile da parte della proprietà, a cui ha fatto seguito stipula del definitivo nel dicembre 2022, a seguito del rilascio dei locali da parte di avvenuta nel mese di novembre 2022”( cfr. sentenza Corte d'Appello di Parte_1
Milano citata)
Quanto al danno emergente, invece, non è stata fornita alcuna prova né delle presunte modifiche realizzate da all'interno dell'immobile, né dell'entità dei costi di ripristino, non CP_2
avendo articolato alcun mezzo istruttorio sul punto e non essendo a tal fine CP_1
sufficiente la mera relazione di parte, avente valore di mera allegazione.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 22748/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. n. 7187/2023, emesso in data 7/4/2023 dal Tribunale di Milano
[. in favore di ed a carico di CP_1 Controparte_1 CP_1
; Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 11420, 12, ove già non Controparte_1
corrisposti, oltre interessi come da ricorso monitorio;
Con 3) condanna . al pagamento in favore di Controparte_5
[...]
della somma di € 11.420,12 oltre interessi dal 19/02/2024 al saldo effettivo;
Parte_1
4) rigetta nel resto;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 12/03/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati