Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5060/22 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 08.10.2024 tra:
con sede in Roma alla Via Tiburtina n. 1166, con capitale Parte_1 sociale di euro 120.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle imprese di Roma al n.
REA RM - 1531845, c.f. e p. iva n. in persona dell'amministratore P.IVA_1 unico e legale rappresentante, ing. Parte_2 Parte_2 in proprio [c.f. ], [c.f. CodiceFiscale_1 Parte_3 C.F._2
], [c.f. ], [c.f.
[...] Parte_4 CodiceFiscale_3 Parte_5 [...]
], [c.f. , e C.F._4 Parte_6 CodiceFiscale_5 Parte_7
[c.f. ] tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e
[...] CodiceFiscale_6 disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. prof. Domenico Porraro [c.f. ] e dell'avv. prof. Lugi CodiceFiscale_7
Principato [c.f. ] ed elettivamente domiciliati presso il CodiceFiscale_8 loro studio in Roma alla Via Federico Cesi n. 21
CONTRO
con sede legale in 00186 Roma (RM), Via del Gesù 62, Controparte_1
C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Balzola (C.F. Parte_8
– PEC e C.F._9 Email_1
Federico Bellan (C.F. – PEC C.F._10
del foro di Torino e Monica Bucarelli Email_2
( – PEC ) del C.F._11 Email_3 foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma,
Via del Tritone 169, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione.
- APPELLATA –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2763/2022 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli appellanti di cui in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 2763/2022 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta nei loro confronti dalla a socio unico, ha così Controparte_1 statuito:
“il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 2/10 1) in accoglimento della domanda attorea, dispone ex articolo 2932 c.c. il trasferimento della piena proprietà di numero 6781 azioni di da Parte_1 [...]
a , , , , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e ; Parte_6 Parte_7
2) Condanna , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in solido, al pagamento in favore della Parte_6 Parte_7 società attrice dell'importo complessivo di euro 630.000, oltre interessi convenzionali di mora dalla data di scadenza dell'obbligo di acquisto della partecipazione sino al saldo;
3) condanna la società Aster Holding srl, nonché , Parte_2 Parte_3
, , e in solido,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 alla refusione in favore della delle spese di lite che liquida in euro Controparte_1
16.481 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
A sostegno del gravame, gli appellanti hanno posto i seguenti motivi:
1) il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti le questioni inerenti all'asserito contrasto del patto parasociale del 21 Marzo 2012 con l'articolo 2665 codice civile, poiché gli obblighi inadempiuti dagli odierni appellanti troverebbero la loro fonte esclusivamente nel contratto preliminare del 20.2.2018
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che in ogni caso i patti parasociali del 2012 non avrebbero violato il divieto del Patto leonino. La tesi del tribunale non sarebbe condivisibile, infatti, non essendovi dubbio sul collegamento negoziale tra le pattuizioni parasociali sottoscritte dalle parti nel 2012 ed il contratto preliminare oggetto del presente giudizio del 2018. E, del resto, il prestito partecipativo sarebbe un contratto di mutuo con remunerazione proporzionale alla redditività della società finanziata con possibilità (e non obbligo) di rimborso a carico dei soci. Nel caso di specie, l'operazione realizzata dalla costituirebbe un vero e proprio investimento in capitale di rischio Controparte_1
e, quindi, per sua stessa definizione, a fondo perduto, assistito da un'opzione residuale di vendita ai soci fondatori e con il solo unico fine di assicurare, in ultima istanza, il disinvestimento e non piuttosto quello di determinare la remunerazione del finanziamento stesso. Nella fattispecie in esame, del resto, i patti parasociali del pag. 3/10 2012, come peraltro sostituiti nel corso del tempo con atti integrativi, stabiliscono che la società appellata, nel caso di suo esercizio dell'opzione Put, avrebbe avuto in ogni caso diritto alla corresponsione di un prezzo minimo di riacquisto pari ad euro
700.000,00 somma, questa, in realtà corrispondente ad oltre il doppio dell'investimento iniziale posto in essere dalla attrice.
3) Anche la formula relativa al calcolo del prezzo in caso di esercizio delle opzioni di vendita, conterrebbe un patto leonino, sicché sarebbe risultata comunque CP_1 esentata in modo assoluto e definitivo dal sopportare eventuali perdite.
4) In via puramente subordinata, il Giudicante avrebbe dovuto accogliere la domanda ex articolo, 2932 c.c. formulata dalla società attrice nella sola misura in cui il prezzo di riacquisto delle azioni di proprietà della attrice fosse stato calcolato sulla base del valore di mercato delle stesse, parametrato al patrimonio effettivo della società al 31 dicembre del 2017, come risultante dalle valutazioni effettuate dagli Parte_1 altri soci finanziari in situazioni analoghe, nonché dalla invocata c.t.u
5) Non avrebbe, infine, non potuto rilevare il Primo Giudice, l'eccessiva diminuzione di valore delle azioni rispetto al momento dell'acquisto da parte di Pt_1 CP_1 verificatosi per ragioni assolutamente imprevedibili non rientranti nell'ambito dell'area contrattuale, sicché sarebbe stato opportuno che venisse dichiarato risolto il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Sulla base di dette motivazioni, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Illustrissima Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di
Roma numero 2763/22 e in accoglimento del presente appello: preliminarmente, inaudita altera parte e, in via meramente subordinata, sentite le parti, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza appellata ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 283 c.p.c. Nel merito, in via principale rigettare le domande svolte dalla nei confronti degli appellanti tutti in Controparte_1 quanto infondate in punto di fatto e di diritto. In via subordinata trasferire, a norma dell'articolo 2932 c.c., la proprietà delle numero 6781 azioni di Parte_1 dall'Appellante ad Aster Holding srl. al prezzo di mercato delle Controparte_1 predette azioni e, comunque, al valore corrispondente alla relativa percentuale di patrimonio netto della . In via gradatamente subordinata, accertare e Parte_1
pag. 4/10 dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto preliminare di compravendita azionato dall'appellata. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la rescissione per lesione del contratto preliminare di compravendita azionato dall'appellante. Ancora, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che i convenuti non si sono resi inadempienti, trattandosi di contratto preliminare di compravendita inserito in una operazione economica complessiva. In via istruttoria si chiede sin d'ora l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio diretta a determinare il valore delle azioni in relazione al patrimonio netto della predetta società al 20.2.2018, Parte_1 ad accertare che le formule relative al calcolo del prezzo in caso di esercizio dell'opzione di vendita da parte di escludono dalla Controparte_1 Controparte_1 partecipazione alle perdite e al rischio di impresa. Con vittoria di spese anche generali, di competenze e di onorari del giudizio di primo grado, e del presente giudizio come per legge. Con ogni riserva di ordine formale e sostanziale”.
Si è costituita la società appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo, dire, improcedibile e/o inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“In via preliminare
- dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
- se del caso, confermare il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado
In via principale
- rigettare tutte le domande formulate dagli appellanti per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto;
- confermare integralmente la sentenza n. 2763/2022 del Tribunale di Roma.
In via istruttoria
- rigettare le istanze istruttorie avanzate da controparte per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA ed IVA come per legge e refusione delle anticipazioni”. pag. 5/10 Respinta la istanza di inibitoria, alla udienza a trattazione scritta dell'8.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello è certamente ammissibile, avendo gli appellanti ben evidenziato le parti della sentenza a loro dire da riformarsi e specificato le ragioni sottese all'atto impugnatorio, nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito:
il primo motivo del gravame attiene alla ritenuta erroneità della sentenza, non avendo il Giudice di prime cure rilevato l'evidente collegamento negoziale tra i patti parasociali sottoscritti dalle parti nel 2012 e il contratto preliminare sottoscritto nel
2018, sicchè, essendo nulli i predetti patti parasociali per violazione del divieto del
“patto leonino”, anche il contratto oggetto della domanda ex art. 2932 c.c. formulata nei loro confronti dalla società appellata ne sarebbe inevitabilmente rimasta travolta.
La tesi secondo cui vi sarebbe un collegamento negoziale tra i predetti atti troverebbe fondamento dalla stessa ricostruzione fattuale della vicenda, per cui se il
Giudicante avesse ben esaminato i fatti e i documenti relativi prodotti in giudizio, sarebbe certamente giusto a conclusioni diverse.
Ritiene la Corte di dover dissentire da detta tesi essendo, invece, pienamente condivisibile l'assunto del Giudice di prime cure il quale, peraltro, ha esaminato per evidente scrupolo anche il tema della violazione del “Patto leonino” in relazione ai patti sottoscritti nel 2012, pur avendo egli ritenuto chiaro l'evidente volontà novativa del contratto preliminare del 2018 rispetto ai patti stessi.
La sentenza è stata, pertanto, certamente esauriente.
Ma, andando per ordine, concorda il Collegio sul fatto che effettivamente gli obblighi degli odierni appellanti nei confronti della traggano Controparte_1 origine e la loro fonte esclusiva nel contratto preliminare del 2018 di cui è stata richiesta la esecuzione in forma specifica con domanda che è stata accolta dal
Tribunale. pag. 6/10 Non può certamente parlarsi di collegamento negoziale, trattandosi di contratto preliminare sottoscritto da altro soggetto neocostituito (la Haster Holding s.r.l.) oltre che dagli altri soggetti e che prevede condizioni del tutto differenti da quelle di cui agli originali patti parasociali sottoscritti nel 2012, per cui non può che ritenersi che sia stata precisa intenzione delle parti sostituire del tutto questi ultimi creando nuove condizioni da cui sono scaturiti obblighi diversi con una precisa volontà novativa.
Anche i richiami fattuali contenuti nella premessa non possono certamente far concludere in modo diverso.
Ma, come ha opportunamente fatto il Giudice di prime cure, va affrontato anche il tema della eccepita nullità dei patti parasociali sottoscritti nel 2012, come integrati e modificati con i successivi atti e dello stesso contratto preliminare oggetto del presente grado di giudizio.
La questione sollevata dagli appellanti è afferente alla presunta nullità dei predetti atti in quanto in violazione del divieto del c.d. “patto leonino” concretizzatosi mediante la previsione della c.d. “opzione put”.
Attraverso detta previsione, infatti, anche in considerazione del criterio di previsione del valore delle quote previsto per l'esercizio della detta opzione, avrebbe consentito alla società appellata di sottrarsi di fatto in modo assoluto e definitivo al qualunque rischio derivante dalla gestione della attività sociale, potendo recedere dal contratto recuperando nel contempo il maggiore importo tra il valore del conferimento e quello attuale al momento dell'esercizio della opzione e, quindi, dello scioglimento del vincolo contrattuale, in tal modo violandosi la disposizione dell'art. 2744 c.c.
La questione è stata già in precedenza affrontata dalla S.C. con le decisioni richiamate puntualmente dal Tribunale ed a cui non può che farsi richiamo e, in particolare, la n. 8927/94 e la n. 17498/2028).
Ma ancora più di recente i Giudici di Legittimità hanno affrontato la medesima questione rigettando il ricorso proposto dalla ricorrente che aveva lamentato la pag. 7/10 erroneità della decisione della Corte territoriale che aveva, appunto, ritenuto lecita la pattuizione.
Val la pena citare, ai fini dirimenti della presente vicenda processuale, quanto affermato nella citata pronuncia:
“Ciò posto, l'assunto della illiceità, per contrarietà al divieto del patto leonino, della c.d. “opzione put” si scontra con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. put” entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società” (Cass. Sez. I^ n. 7934/2024).
Ed è esattamente quanto accaduto nella fattispecie in oggetto, sicchè la impugnazione sul punto deve ritenersi infondata, anche in relazione alla lunga discussione fatta da parte appellante sulla presunta diversa natura dell'operazione posta in essere dalla società appellata che costituirebbe non un finanziamento partecipativo, bensì un semplice investimento in capitale di rischio. Del resto, è sufficiente leggere tutto il contratto e ancor prima anche il patto parasociale richiamato dalla difesa con cui si dovrebbe, secondo la stessa, ritenere sussistente il collegamento negoziale, per rendersi conto che di vero e proprio finanziamento partecipativo classico si trattava.
L'altro motivo per cui la pattuizione sarebbe stata affetta da nullità, dovrebbe ricercarsi nella formula di determinazione del prezzo di rivendita dei titoli, applicando la quale esso non avrebbe risentito dell'indebitamento finanziario della società, così di fatto restando a carico degli altri soci l'onere della perdita di valore ed il rischio di impresa.
pag. 8/10 La censura è ugualmente da respingersi, sia perché il criterio per la determinazione del prezzo era assolutamente certo e sia perché era fissato un termine ben definito, superato il quale la società avrebbe partecipato a pieno titolo al rischio di impresa che, in ogni caso, non risultava essere affatto eliminato dalla pattuizione.
In ogni caso, si ribadisce, sono le pattuizioni di cui al contratto preliminare a governare gli obblighi contrattuali e che ad essi gli odierni appellanti non hanno adempiuto è circostanza assolutamente pacifica e neanche contestata.
Ugualmente non meritevoli di accoglimento sono le altre doglianze.
Infatti, quanto alla questione della eccessiva onerosità del prezzo di riacquisto delle quote, il Giudice di prime cure bene ha fatto a tenere conto sia di quello effettivamente concordato dalle parti, sia della assenza della detta onerosità sopravvenuta, atteso che il “calo del valore del capitale economico della Haster
Holding s.r.l. come risultante dal bilancio dell'anno 2017 e dalle previsione del 2018 era ben chiaro alle odierne parti appellanti e, in ogni caso, non poteva assolutamente considerarsi una condizione sopravvenuta ed imprevedibile.
Per di più, effettivamente l'oggetto immediato del contratto preliminare era la traslazione della qualità di socio mediante l'acquisto delle quote e non il patrimonio della società, per cui alcuna incidenza poteva assumere la circostanza della perdita di valore.
Anche la presunta lesione legittimante la domanda di rescissione per lesione difetta delle sue condizioni essenziali e, anche con riferimento allo stato di bisogno neanche esso risulta essere stato documentato ed accertato, sicchè anche sul punto l'appello non è da accogliersi.
Per tutti i suesposti motivi, dunque, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2763/22 del Tribunale di Roma proposto dagli appellanti, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della società appellata, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 26.155,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 10/10