Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9959/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – in funzione di Sezione Specializzata per le controversie agrarie – composto dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio Cassano Presidente
Dott.ssa Cristina Fasano Giudice
Dott. Gianluca Tarantino Giudice relatore e dai Signori Esperti: dott. C.T. Modesti dott. R. Francesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9959/2024 del Ruolo Generale decisa all'udienza collegiale del 23.5.2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Losavio Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso depositato il 30.9.2024 ha adito il Tribunale di Bari Parte_1 esponendo: - di aver concesso in affitto ad , in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, con contratto sottoscritto il 1°.6.2019 (e registrato il 14.6.2019), il fondo rustico sito in agro di MO alla contrada Caramanna, “dell'estensione di ha 28 (ventotto), individuato al foglio
41, particella 123 del catasto terreni di Bari, con annesso rustico rurale individuato al foglio 41, particella 124 sub 1 categoria C/2 classe 2 mq 33 rendita € 61,35”; - che il canone pattuito ammonta ad € 500,00 annui da versarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1°.6.2022 “in quanto il conduttore a compensazione delle prime tre annualità si farà completamente carico delle spese di
1
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione innanzi agli organi competenti, nel presente giudizio ha chiesto di: “
1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento del Sig. CP_1
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente alla
[...] C.F._1
Contrada Santa Teresa n.c.), in proprio, nonché quale titolare dell'impresa agricola individuale
(sezione speciale) " ", P. IV , per l'avvenuta violazione dell'art. 3 CP_1 P.IV_1 del contratto di affitto di fondo rustico stipulato con l'odierna istante nonché dell'art. 5 della L. n.
203/1982, e nello specifico per morosità nel pagamento dei canoni di affitto dall'anno 2022 e per omessa conservazione e manutenzione del fondo;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico dell'01/06/2019 della durata di 15 anni, regolarmente registrato (atto n. 11022 serie 3T del 14/06/2019), sito in agro di MO (Ba) alla
Contrada Caramanna n.c. dell'estensione di ha 28 (ventotto), individuato al foglio 41, particella 123 del catasto terreni di Bari, con annesso rustico rurale individuato al foglio 41, particella 124 sub 1 categoria C/2 classe 2 mq 33 rendita € 61,35, stipulato tra le odierne parti in causa;
3. Ordinare al
Sig. , in proprio, nonché quale titolare dell'impresa agricola individuale (sezione CP_1
speciale) " ", P. IV , di liberare e rilasciare il fondo oggetto del su CP_1 P.IV_1 menzionato contratto di affitto libero e sgombero da persone e cose, in favore dell'odierna ricorrente, con fissazione del termine per l'esecuzione del rilascio;
4. Condannare il Sig. , in CP_1
proprio, nonché quale titolare dell'impresa agricola individuale (sezione speciale) " CP_1
", P. IV , al pagamento dei canoni di affitto scaduti e non corrisposti
[...] P.IV_1 dall'anno 2022 e fino al dì del definitivo rilascio del fondo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle singole scadenze sino al soddisfo;
5. Condannare il Sig. , CP_1
in proprio, nonché quale titolare dell'impresa agricola individuale (sezione speciale) " CP_1
", P. IV al pagamento della somma di € 219,60 portata dalla fattura
[...] P.IV_1
allegata sub doc. n. 12 del fascicolo della scrivente difesa;
6. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi anticipatario”.
Instauratosi il contraddittorio, , sebbene ritualmente evocato, non si è costituito CP_1
in giudizio e, pertanto, all'udienza del 23.5.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Il processo è stato istruito con produzione documentale.
All'odierna udienza la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa nei modi di legge.
2 2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito precisati.
Va innanzitutto premesso che la ricorrente ha adempiuto alle formalità prescritte dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 (promuovendo tentativo di conciliazione presso il Dipartimento
“Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - SEZIONE Coordinamento dei Servizî territoriali”).
Inoltre, con raccomandata A.R. del 13.4.2023 ha diffidato formalmente Pt_1 CP_1
invitandolo all'adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e al pagamento dei canoni spettanti alla parte concedente.
Dalla documentazione versata in atti, stante peraltro la mancata costituzione del resistente, è emerso che: - ha concesso in affitto a il fondo rustico di sua proprietà (sopra Pt_1 CP_1
identificato) con contratto sottoscritto il 1°.6.2019 (registrato il 14 giugno successivo), della durata di anni quindici (con scadenza prevista al 31.5.2034),; - il canone pattuito ammonta ad € 500,00 annui, da corrispondersi entro il 31 dicembre di ogni annualità; - l'affittuario si è reso inadempiente sia nel pagamento dei canoni (che non ha mai corrisposto) sia nell'effettuare gli interventi di pulizia e manutenzione straordinaria del fondo (che non ha mai eseguito), tanto da determinare l'instaurazione del presente giudizio.
Ebbene, alla luce delle evidenziate circostanze, non può non concludersi nel senso della gravità (ossia della non “scarsa importanza”) dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., considerato in particolare che non ha, in sostanza, mai adempiuto a nessuna delle obbligazioni CP_1
assunte con la sottoscrizione del contratto e il suo inadempimento si protrae, ormai, da oltre tre anni, come peraltro confermato dalla documentazione fotografica in atti e dal verbale di constatazione dello stato dei luoghi redatto il 24.6.2021 dai Carabinieri del Gruppo Forestale di Bari – Stazione di
MO.
Sicché, l'odierno resistente risulta essersi reso inadempiente all'art. 3 del contratto.
Ne discende che il resistente va condannato: - a rilasciare il fondo rustico per cui è causa in favore di parte ricorrente entro la fine dell'annata agraria in corso ossia entro il 10.11.2025; - a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di € 1.500,00 (pari ai canoni dovuti e non pagati relativamente alle anzidette annualità), oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo.
Non può, invece, essere riconosciuta in favore dell'istante la somma di € 219,60 (di cui è stata richiesta la corresponsione a titolo di spese asseritamente sostenute per interventi di manutenzione eseguiti sul fondo) in quanto, a sostegno di tale pretesa, è stata depositata esclusivamente una fattura,
3 peraltro non quietanzata, non essendo presente in atti alcuna documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'anzidetto importo (considerato, peraltro, su questo specifico aspetto non sono stati articolati mezzi istruttori).
3 – La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), in base al valore della controversia desumibile dal decisum, facendo applicazione degli onorari minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni in fatto e diritto trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato e dichiarato il grave inadempimento dell'affittuario, dichiara risolto il contratto di affitto del 1°.6.2019 (registrato il 14.6.2019) e per l'effetto condanna al rilascio nella disponibilità del ricorrente entro il CP_1
10.11.2025 del fondo rustico sito in agro di MO alla contrada Caramanna,
“dell'estensione di ha 28 (ventotto), individuato al foglio 41, particella 123 del catasto terreni di Bari, con annesso rustico rurale individuato al foglio 41, particella 124 sub 1 categoria
C/2 classe 2 mq 33 rendita € 61,35”;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.500,00, CP_1
oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo, a titolo di canoni di affitto dovuti e non pagati;
- condanna il resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 173,41 per esborsi ed € 1.276,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa sulle voci come per legge, per compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Tarantino Dott. Sergio Cassano
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