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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/10/2024, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8859/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 8859/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
12.02.1958
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to LUIGI PRETE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 18.07.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio (04.01.1994); Per_1
pagina 1 di 3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 19.09.2013 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 24.05.2016;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del P.M. in data 22/08/2024; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, (nato a [...] il [...]) e
[...] Parte_2
(nata a [...] il [...]), celebrato a BOLOGNA il 28/06/1992 trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA al n. 469 parte II anno 1992;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
A. Entrambi i coniugi danno atto che il figlio nato a [...] il [...] vive stabilmente in Per_1
Australia ed è economicamente autosufficiente per cui nessun contributo di mantenimento è ad esso dovuto dai genitori;
B. Il Sig. e la sig.ra si danno reciprocamente Parte_1 Parte_2 Parte_2
atto di aver regolato ogni loro precedente rapporto economico e di rinunciare a qualsivoglia assegno di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
C. Entrambi i coniugi dichiarano, altresì, di aver già regolamentato la consegna di tutti i libri e di tutti i vasi in favore del sig. che erano rimasti nell'abitazione della sigra Parte_1
e, pertanto, allo stato le parti danno atto che nulla è dovuto a tale titolo dalla dott.ssa Parte_2
al dott. che ha ricevuto quanto di sua spettanza avendone preventivamente Parte_2 Parte_1
verificato attentamente che quanto consegnato si trovasse in ottimo stato e, conseguentemente, il dott. si dichiara soddisfatto rinunciando a qualsiasi ed ulteriore pretesa in tal senso;
Parte_1
pagina 2 di 3 D. Le spese legali in favore del patrocinatore per accordo inter-partes restano a carico della dott.ssa
Parte_2
E. con la sottoscrizione del ricorso le parti dichiarano di aver integralmente risolto fra loro ogni e qualunque situazione patrimoniale intercorsa e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a nessun titolo o ragione.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 01.10.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 8859/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
12.02.1958
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to LUIGI PRETE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 18.07.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio (04.01.1994); Per_1
pagina 1 di 3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 19.09.2013 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 24.05.2016;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del P.M. in data 22/08/2024; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, (nato a [...] il [...]) e
[...] Parte_2
(nata a [...] il [...]), celebrato a BOLOGNA il 28/06/1992 trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA al n. 469 parte II anno 1992;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
A. Entrambi i coniugi danno atto che il figlio nato a [...] il [...] vive stabilmente in Per_1
Australia ed è economicamente autosufficiente per cui nessun contributo di mantenimento è ad esso dovuto dai genitori;
B. Il Sig. e la sig.ra si danno reciprocamente Parte_1 Parte_2 Parte_2
atto di aver regolato ogni loro precedente rapporto economico e di rinunciare a qualsivoglia assegno di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
C. Entrambi i coniugi dichiarano, altresì, di aver già regolamentato la consegna di tutti i libri e di tutti i vasi in favore del sig. che erano rimasti nell'abitazione della sigra Parte_1
e, pertanto, allo stato le parti danno atto che nulla è dovuto a tale titolo dalla dott.ssa Parte_2
al dott. che ha ricevuto quanto di sua spettanza avendone preventivamente Parte_2 Parte_1
verificato attentamente che quanto consegnato si trovasse in ottimo stato e, conseguentemente, il dott. si dichiara soddisfatto rinunciando a qualsiasi ed ulteriore pretesa in tal senso;
Parte_1
pagina 2 di 3 D. Le spese legali in favore del patrocinatore per accordo inter-partes restano a carico della dott.ssa
Parte_2
E. con la sottoscrizione del ricorso le parti dichiarano di aver integralmente risolto fra loro ogni e qualunque situazione patrimoniale intercorsa e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a nessun titolo o ragione.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 01.10.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3