Rigetto
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/05/2025, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04683/2025REG.PROV.COLL.
N. 01963/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2022, proposto da
LE DO UP AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Tagliaferri, Niccolo' Seghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Tagliaferri in Roma, via Bisagno, n. 14;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1025/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e preso atto che i difensori delle parti hanno presentato istanza di passaggio in decisione senza preventiva discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. LE DO UP AN, proprietario di un immobile sito in Firenze, Viale Giacomo Matteotti n. 12, in data 2.08.2019, presentava una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di due nuovi lucernari al servizio di due unità immobiliari poste al secondo piano, attesa la scarsa illuminazione dei locali. Considerato che il fabbricato era considerato vincolato ai sensi dell’art. 136 d.lgs. 42/2004, l’appellante aveva avviato il sub-procedimento di autorizzazione paesaggistica, conclusosi positivamente con parere favorevole della Soprintendenza, emesso in data 25.10.2018, in linea con la proposta di provvedimento favorevole del Comune di Firenze n. 945 del 19.09.2018.
Con nota del 9.09.2019, il Comune di Firenze, sulla base del parere della Commissione edilizia n. 344 del 5.09.2019, comunicava a sig. AN “ l’avvio del procedimento di diniego della pratica in oggetto ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., in quanto: - l’intervento prevede l’inserimento di lucernari su locali già legittimati quali locali di abitazione primaria (soggiorno), dove risulta già verificato il rapporto di aeroilluminazione minimo ammissibile ai sensi degli artt. 41 e 48 del Regolamento Edilizio vigente, pertanto non risulta ammissibile ai sensi dell’art. 76 comma 4 del Regolamento Edilizio che prevede la realizzazione di lucernari solo per reali esigenze funzionali ”. L’istante replicava presentando osservazioni corredate da una relazione tecnica e da apposita documentazione fotografica, che l’Amministrazione non accoglieva.
Il Comune di Firenze, con provvedimento n. 589 del 10.03.2020, negava il rilascio del permesso di costruire poiché l’intervento, prevedendo l’inserimento di due nuovi lucernari, si poneva in contrasto con la disciplina di decoro del Regolamento Edilizio e, in particolare, con le prescrizioni dell’art. 76 commi 2 e 4.
2. LE DO UP AN impugnava il suddetto diniego dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, lamentando difetto di istruttoria e di motivazione, nonché il fatto che il medesimo provvedimento non era stato preceduto dal parere della Commissione Edilizia.
Il ricorrente sosteneva che il provvedimento di rigetto dell’istanza edilizia era viziato da un’interpretazione del tutto fuorviante del Regolamento Edilizio del Comune di Firenze che, se letto correttamente, consentiva la realizzazione del progetto, nel senso che il rispetto dei requisiti aeroilluminanti minimi stabiliti dal Regolamento edilizio non impediva la realizzazione di nuovi lucernari in presenza di comprovate esigenze funzionali, come del resto implicitamente riconosciuto dall’art. 76 comma 2 dello stesso Regolamento.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con sentenza n. 1025 del 2021, respingeva il ricorso. Secondo il Collegio di prima istanza, nella specie, non era ravvisabile un difetto di istruttoria in quanto il Comune di Firenze aveva notificato al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241 del 1990. Il provvedimento impugnato era legittimo, in quanto la decisione, sostanzialmente, si basava sul parere negativo rilasciato dalla Commissione edilizia, che aveva ritenuto insussistenti le condizioni utili ai fini della disapplicazione della disciplina di decoro edilizio prevista dall'art. 73, comma 3, del Regolamento edilizio (articolo poi corretto nel provvedimento finale). Secondo il giudicante, il Comune non aveva confuso la disciplina regolamentare applicabile, essendo incorso in un mero errore materiale, atteso che il richiamo all'art. 73 comma 3 (invece del corretto art. 74 comma 3), contenuto nel parere della Commissione edilizia, era stato, poi, corretto nel provvedimento finale, che conteneva il corretto richiamo all’art. 74 comma 3 del medesimo Regolamento. La mancata riconvocazione della Commissione edilizia, invece, era giustificata dal fatto che le osservazioni del ricorrente erano riepilogative di quelle più specifiche contenute nella relazione tecnica allegata all’istanza di rilascio del permesso di costruire, e pertanto non era necessario un rinnovato esame (anche ex art. 1 co. 2 l. n. 241/1990). Nel merito, il fabbricato de quo era classificato dal regolamento urbanistico fiorentino nell’ambito del “ tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale ”, tipologia relativamente alla quale l’art. 48 del Regolamento edilizio comunale ammetteva la possibilità di ridurre la superficie finestrata degli ambienti abitativi fino al limite massimo di 1/12 della superficie di pavimento.
Il T.A.R. precisava che le due abitazioni poste al secondo piano dello stabile rispettavano questo rapporto aeroilluminante minimo, dovendosi dare rilevo al fatto che il diniego del Comune di Firenze si fondava sull'art. 76 del Regolamento edilizio che, al secondo comma, stabiliva che la costruzione di nuovi lucernari, il loro spostamento o la variazione delle loro dimensioni, era ammessa solo previa dimostrazione di reali esigenze funzionali, se non contrastanti con altre norme del Regolamento.
4. LE DO UP AN ha appellato la suddetta pronuncia, sollevando le seguenti censure: “ 1. Omessa motivazione su un aspetto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione artt. 10 bis e 3 L. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, difetto di motivazione; 2. Omessa motivazione su un aspetto decisivo della controversia (sotto ulteriore profilo); violazione e falsa applicazione art. 148 LRT n. 65/2014; violazione e falsa applicazione art. 7 del Regolamento edilizio di Firenze; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, difetto di motivazione; 3. Omessa motivazione su un aspetto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione art. 5 d.m. 5/7/1975; violazione e falsa applicazione artt. 41, 48, 74 e 76 del Regolamento edilizio di Firenze; illegittimità derivata; 4. Omessa motivazione su un aspetto decisivo della controversia (sotto ulteriore profilo); violazione e falsa applicazione art. 74 comma 3 del Regolamento edilizio di Firenze”.
5. Il Comune di Firenze si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello.
6. All’udienza straordinaria del 5 marzo 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo e secondo motivo di censura, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente, l’appellante denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto di non accogliere le doglianze con le quali ha denunciato la omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di permesso di costruire, lamentando la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, relativo all’obbligo, precedente alla formale adozione di un provvedimento negativo, di dare comunicazione agli istanti dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda (c.d. preavviso di rigetto).
Secondo la tesi del ricorrente, l’Amministrazione comunale avrebbe ignorato il disposto della norma invocata, pregiudicando il diritto di partecipazione al procedimento e configurando un vizio di eccesso di potere. Inoltre, il diniego impugnato si limiterebbe a ribadire quanto affermato in sede di preavviso di rigetto, ignorando dunque gli ulteriori elementi offerti all’attenzione degli Uffici comunali nella relazione dell’Arch. Pierattelli del 12 settembre 2019, ove si sottolinea l’esigenza funzionale di eseguire una nuova apertura sulla copertura, sia sotto il profilo del rispetto del rapporto di 1/8 fra la superficie finestrata e quella del pavimento, sia per quanto riguarda il rispetto della percentuale del fattore luce del 2%.
L’appellante lamenta che è mancato un ulteriore coinvolgimento della Commissione edilizia, la quale è chiamata a esprimersi obbligatoriamente sulle istanze di permesso a costruire ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Edilizio di Firenze. Il Tribunale amministrativo adito avrebbe erroneamente ritenuto non necessario tale nuovo coinvolgimento, in ragione del contenuto meramente riepilogativo delle osservazioni presentate dall’appellante, laddove, al contrario, la natura del contributo partecipativo della Commissione edilizia non deve essere valutata dal Giudice, ma dall’organo deputato farlo, ovvero la Commissione stessa.
7.1. Le denunce sono infondate.
Come rilevato dal T.A.R. nella sentenza impugnata, già con l’avvio del procedimento il Comune di Firenze, in data 9 settembre 2010, aveva chiaramente informato il ricorrente delle ragioni dell’esito negativo della domanda di permesso a costruire da esso rappresentata.
Né si può predicare che vi sia stato un difetto di istruttoria o di motivazione da parte dell’Amministrazione, in quanto il provvedimento finale richiama e confuta le osservazioni endoprocedimentali trasmesse dal ricorrente a seguito del preavviso di diniego, con riferimento sia all’art. 75 del Regolamento edilizio, che al parere paesaggistico.
Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ( ex multis , sentenza n. 9263 del 2024), “ L'onere di cui all'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite. ”
Pertanto, il rigetto delle osservazioni non necessitava di una particolare motivazione, atteso il loro carattere meramente riepilogativo, laddove la richiesta di realizzazione di nuovi lucernari, ai sensi dell’art. 76 del Regolamento cit., avrebbe necessitato della prova di reali esigenze funzionali, onere procedimentale a cui l’appellante non ha ottemperato.
7.2. Anche le ulteriori critiche non possono trovare condivisione, tenuto conto che il parere della Commissione edilizia è stato acquisito ai sensi dell’art. 7 del Regolamento edilizio. Nella specie, l'istanza non aveva ricevuto l'assenso definitivo del Comune, pertanto si deve escludere la sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova convocazione della Commissione.
Come si è già detto, le osservazioni presentate dall’appellante erano meramente riepilogative e non necessitavano di un nuovo esame, sicché un nuovo coinvolgimento dell’organo sarebbe risultato superfluo, necessario solo laddove il responsabile del procedimento avesse ritenuto opportuno approfondire taluni aspetti non previamente considerati.
Pertanto, un ulteriore coinvolgimento dell’organo tecnico – consultivo sarebbe stato possibile, in definitiva, solo laddove il responsabile del procedimento, nell’ambito di una valutazione largamente discrezionale, avesse ritenuto opportuno approfondire taluni aspetti non previamente considerati. Invero, il rinnovo del parere della Commissione edilizia avrebbe determinato un inammissibile ed ingiustificato aggravio procedimentale, in contrapposizione all’interesse del ricorrente alla celere definizione del procedimento amministrativo.
8. Con il terzo mezzo, l’appellante lamenta che, nella sentenza impugnata, vi sarebbe stata un'errata interpretazione della normativa.
Secondo il ricorrente, il Regolamento edilizio del Comune di Firenze stabilirebbe che le nuove costruzioni e gli interventi su quelle esistenti devono garantire un’adeguata illuminazione e una sufficiente areazione dei locali. I criteri di valutazione sono indicati negli articoli 41, 44 e 48 del medesimo Regolamento, che recepiscono quanto disposto dal d.m. 5 luglio 1975 (relativo ai requisiti igienico-sanitario dei locali di abitazione), pena l’inagibilità dei locali. In ogni caso, oltre a quanto stabilito dagli artt. 41 e 48, vi possono essere delle criticità che richiedono comunque una risoluzione.
A tale riguardo, l’appellante evidenzia che le disposizioni del d.m. 5 luglio 1975 prevalgono sulla normativa comunale e sono inderogabili, poiché stabiliscono i parametri per un'adeguata illuminazione degli alloggi, e confermano la necessità di rispettare i parametri tramite i lucernari
In particolare, la relazione tecnica allegata alla domanda di permesso di costruire dimostrerebbe la necessità di due lucernari per rispettare il rapporto di 1/8 e la percentuale del 2% di luce diurna, previsti dall'art. 5 del d.m. 5 luglio 1975 e, nella specie, l'art. 76 del Regolamento edilizio consentirebbe i nuovi lucernari solo per comprovate esigenze funzionali, a patto che queste non contrastino, con altre norme dello stesso Regolamento; circostanza, secondo il ricorrente, non sussistente, nel caso di specie.
L’esponente deduce, altresì, che il Comune e il T.A.R. hanno citato gli articoli 44 e 76, comma 4, del Regolamento per giustificare il diniego, ma tali riferimenti sarebbero privi di rilievo, atteso che l'art. 44 è una disposizione generale sui requisiti igienici degli alloggi e non preclude la realizzazione di nuovi lucernari (al contrario, consentirebbe alcuni interventi manutentivi in deroga ai requisiti di aerazione e illuminazione, non annullando l'importanza dei requisiti igienico-sanitari), mentre l’art. 76, comma 4, precluderebbe la realizzazione dei lucernari, poiché il riferimento ai rapporti aeroilluminanti minimi include la disciplina del d.m. 1975, confermando le esigenze funzionali della richiesta edilizia.
Nel caso in esame, ad avviso del sig. AN, sarebbe stata documentata la necessità di rispettare detti parametri tramite la realizzazione dei lucernai, sicché sussisterebbero le specifiche esigenze funzionali legate alla realizzazione degli stessi.
Una diversa interpretazione dell'art. 76 citata risulterebbe illegittima per contrasto con i precedenti artt. 41 e 48, e con il d.m. 5 luglio 1975, rendendo illegittimo anche il provvedimento impugnato.
Queste disposizioni sarebbero eccezionali e non eliminerebbero l'importanza dei requisiti del d.m. 1975, soprattutto in presenza di specifiche esigenze funzionali, oltre al fatto che l'art. 10 del "decreto semplificazioni" del 2020 non potrebbe essere applicato retroattivamente alla presentazione dell'istanza edilizia e al provvedimento di diniego.
8.1. Il mezzo non può trovare accoglimento.
Questo Collegio condivide l’approdo argomentativo a cui giunge il Giudice di prime cure, secondo cui il Comune di Firenze, ritenendo di opporre un diniego all’istanza del privato, ha correttamente interpretato il Regolamento edilizio, riconoscendo che, per gli interventi eseguiti in zona A e realizzati prima del 1968, non si dovesse dare applicazione ai requisiti minimi di illuminazione dettati dal d.m. del 5 luglio 1975, secondo quanto disposto dall’art. 10 del d.l. n. 70 del 2020 (conv. in legge n. 120 del 2020).
Nella specie, il diniego del Comune di Firenze si fonda sull'art. 76 del Regolamento edilizio, che al secondo comma stabilisce che la costruzione di nuovi lucernari, il loro spostamento o la variazione delle loro dimensioni, è ammessa solo previa dimostrazione di reali esigenze funzionali, e a condizione che non contrastino con altre norme del Regolamento.
Le " reali esigenze funzionali " sono definite nel quarto comma dell’articolo e riguardano la necessità di areare e illuminare i locali sottotetto destinati ad abitazione permanente.
In assenza di un rinvio al d.m. 5 luglio 1975, i rapporti aeroilluminanti minimi citati dall'articolo 76 coincidono con quelli previsti dal medesimo Regolamento edilizio, anche se diversi dal decreto ministeriale, che non viene applicato indistintamente.
Atteso che l’art. 48 del Regolamento edilizio ammette la possibilità di ridurre la superficie finestrata per gli edifici classificati dal Regolamento urbanistico come storici o di pregio, al fine di tutelare l'integrità architettonica, e che l’art. 76 del Regolamento edilizio è parte delle norme che proteggono gli edifici storici, ciò non implica che il rapporto aeroilluminante prescritto dal d.m. del 1975 debba essere raggiunto tramite nuovi lucernari, se non raggiungibile tramite le finestrature a parete.
I lucernari sono considerati una soluzione eccezionale e residuale, utilizzabile solo quando manchi il rapporto aeroilluminante minimo, ancorché inferiore a quanto prescritto dal d.m. 1975.
Il Collegio, pertanto, condivide la soluzione interpretativa offerta dal T.A.R., secondo cui non sussistono motivi per dubitare della legittimità dell'articolo 76 del Regolamento edilizio rispetto agli articoli 41 e 48, così come appare giustificata la scelta del Comune di tutelare gli edifici di interesse architettonico dalla volontà di conservare i caratteri tipici dell'insediamento urbano storico, come previsto dall'articolo 73 del medesimo Regolamento.
In linea con questi principi, risulta conforme l’applicazione dell’art. 44 del Regolamento edilizio, che consente di derogare ai requisiti minimi di cui al citato Decreto ministeriale.
In particolare, l’art. 44, comma 4, prescrive alcune eccezioni riferite al patrimonio edilizio esistente, stabilendo che: “ Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, diversi dalla demolizione e ricostruzione e dalla ristrutturazione urbanistica, è consentito il mantenimento di condizioni in essere che non verifichino il rispetto dei requisiti prescritti in materia di posizione rispetto al terreno, aerazione, illuminazione, altezza, dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali a condizione che: a) non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico sanitario, ovvero che l’intervento nel suo complesso consegua un miglioramento della stessa; b) nei cambi d’uso non sia trasformata la funzione dei singoli locali inserendo utilizzi di maggior pregio rispetto a quelli presenti, con riferimento alle classi di pregio definite all’art. 59; c) siano integralmente rispettati, per i soli interventi di recupero dei sottotetti a norma della L.R. 5/2010, i particolari requisiti previsti da tale norma, nonché le ulteriori specifiche prescrizioni definite dal vigente strumento urbanistico in recepimento della L.R. 5/2010”.
Dalla piana lettura della disposizione si evince che, secondo il Regolamento edilizio, il patrimonio edilizio esistente prima dell’emanazione del predetto decreto, conserva le proprie caratteristiche anche quando non soddisfi pienamente i requisiti igienico sanitari. Si tratta di una previsione che è in realtà conforme alla disciplina ministeriale, la quale non trova applicazione agli immobili preesistenti. Nella specie, non è contestato che l’edificio di cui si tratta è stato edificato prima del 1975, pertanto, la possibilità di creare due nuove finestre a tetto non trova supporto nella regolamentazione edilizia, in quanto i locali oggetto dell’intervento non devono essere adeguati ai parametri igienico sanitari statali, pertanto il decreto ministeriale non trova applicazione, e comunque già soddisfano i requisiti minimi previsti dall’art. 48 del Regolamento edilizio.
Va rammentato, inoltre, che il fabbricato di proprietà del ricorrente è classificato dal Regolamento urbanistico del Comune di Firenze nell’ambito del ‘ tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale ’, tipologia relativamente alla quale l’art. 48 del Regolamento edilizio comunale ammette la possibilità di ridurre la superficie finestrata degli ambienti abitativi fino al limite massimo di 1/12 della superficie di pavimento.
Come sopra precisato, le due abitazioni ricavate al secondo piano dello stabile rispettano detto rapporto aeroilluminante minimo, e, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, nella specie, trova applicazione l’art. 10, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, disposizione avente portata retroattiva, avendo natura interpretativa.
La suddetta norma prevede che: ‘ le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsi non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali’. Ne consegue che tale previsione esclude che la realizzazione dei lucernari possa essere imposta dalla disciplina ministeriale, in quanto l’edificio ricade in zona A.
9. Con la quarta censura la sentenza impugnata nella parte in cui si sostiene che l’art. 74, comma 3, del Regolamento edilizio trova applicazione solo agli immobili “ notificati quali beni culturali ai sensi del D. lgs. n. 42/2004 ” e non a quelli vincolati ex art. 136 del medesimo decreto, mentre, al contrario, essendo l’intervento stato autorizzato dall’Ente preposto alla tutela del vincolo, il Comune di Firenze avrebbe dovuto applicare il disposto di cui all’art. 74, comma 3, del Regolamento edilizio.
9.1. La critica è infondata.
Come evidenziato dal Comune di Firenze, il fatto che l'intervento ipotizzato abbia ottenuto l'autorizzazione paesaggistica non è rilevante, dato che la proprietà si trova in un'area soggetta a vincolo paesaggistico, ma non è un immobile notificato e, come tale, non è soggetto alla previsione regolamentare di cui all'art. 74, comma 3, la cui natura derogatoria non consente un'interpretazione estensiva. I profili paesaggistici e culturali sono autonomi e distinti da quelli edilizi, pertanto la valutazione operata sotto uno di tali aspetti non può sostituirsi, né assorbire quella da svolgere sotto l’altro. La valutazione effettuata per gli immobili vincolati riguarda esclusivamente la tutela di interessi relativi all’ambito storico – artistico – culturale che sono all’evidenza diversi rispetto a quelli che disciplinano l’attività edilizia.
Come precisato dal T.A.R.: “ Sul punto sia sufficiente osservare che la deroga riguarda i soli immobili sottoposti a vincolo diretto di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, come si ricava dal riferimento della disposizione alla ‘notifica’ della dichiarazione di interesse, e non anche agli immobili non direttamente vincolati, seppure ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, come quello di proprietà del ricorrente”.
10. In definitiva, l’appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.
11. La complessità, anche fattuale, delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO