Articolo 742 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 737Articolo 743
Versione
9 ottobre 2010
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16 luglio 2016
Art. 742. Dimissioni dai corsi 1. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno ((due terzi)) delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. 2. Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
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