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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa di primo grado iscritta al n. 2154 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e dife- Parte_1 C.F._1
sa dagli Avv.ti IULIANO MARIA DONATA e FANFONI LUCA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso da- Controparte_1 C.F._2
gli Avv.ti POGGI LONGOSTREVI FILIPPO e SBARRA MARIA LINDA parte resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del 25/03/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 9/07/2024, , coniugata con Parte_1
per matrimonio concordatario celebrato in Salsomaggiore Controparte_1
Terme il 29/09/2007, chiedeva al Tribunale adìto di dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito a carico del marito, dando atto della disgregazione del rap- porto coniugale e della intollerabilità della convivenza. Parte ricorrente formula- va, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione del figlio minore e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti, previa adozione di provve- dimenti indifferibili.
Con memoria depositata il 24/01/2025 si costituiva nella fase di merito
[...]
, il quale aderiva alla domanda di separazione, contestando, però, la Parte_2
domanda di addebito avanzata nei suoi confronti;
chiedeva, inoltre, una diversa regolamentazione delle ulteriori questioni accessorie inerenti gli aspetti parentali ed economici.
Con ordinanza del 4/04/2025, resa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie alla prosecuzione del giudi- zio nel merito.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
§
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice delegato, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le par- ti, occorre rimettere la causa in istruttoria.
pagina 2 di 3 Ogni determinazione in merito alla regolamentazione delle spese di lite viene rin- viata alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) pronunzia la separazione personale fra i coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
FIDENZA (PR) il 25/01/1979, unitisi in matrimonio a Salsomaggiore Terme
(PR) il 29/09/2007 con atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Co- mune, al n. 26, Parte II, Serie A dell'anno 2008;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza parziale, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Salsomaggiore Terme per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per tutte le altre questioni;
4) rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 7/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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