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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 27/08/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.n.2575/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2575/2021 promossa da:
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Sarnataro Parte_1 P.IVA_1 so lo st tto difensore sito in Napoli, via Posillipo n.382
-attrice opponente-
CONTRO
Il (c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Jamila Beltrammi Controparte_1 P.IVA_2 ed do lo studio dei predetti difensori sito in Spoleto, piazza Garibaldi n.36/A
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente ex art.127 ter c.p.c. in sede di udienza del 08.05.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la proponeva opposizione nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n.514/2021 ibunale di Spoleto, R.G.n.1579/2021, richiesto ed ottenuto dal per il mancato pagamento di spese ed oneri condominiali Controparte_2 relativi ad u lla base dell'opposizione la Parte_1 eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva, deducendo di non essere lei la proprietaria dei beni immobili in questione ma di detenerli soltanto in qualità di utilizzatrice di un contratto di locazione finanziaria, rispetto al quale il locatore proprietario veniva indicato nel Mediocredito Italiano s.p.a.; eccepiva inoltre di avere ricevuto la notifica dell'atto di precetto e del ricorso per decreto ingiuntivo ma di non avere ricevuto la notifica del titolo e cioè del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio il il quale contestava il dedotto difetto di Controparte_1 legittimazione passiva -riaffermando quindi la proprietà, in capo alla opponente, dei beni immobili oggetto di pretesa monitoria- ed affermava la regolarità della avvenuta notifica;
in ogni caso, vista la regolare opposizione, richiamava il principio del raggiungimento dello scopo.
pagina 1 di 4 Depositate dalle parti le memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 08.05.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***** L'opposizione spiegata dalla non risulta fondata ed in quanto tale non può Parte_1 ricevere legittimo accoglimento. Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che l'eccezione di mancata notifica del decreto ingiuntivo invocata da parte opponente -la quale, più precisamente, ha dedotto di avere ricevuto la notifica del precetto e del ricorso per ingiunzione ma non la notifica del titolo vero e proprio e cioè del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale- non può determinare decisive conseguenze invalidanti. Ed invero sul punto si consideri che “la consegna al destinatario della notifica di copia incompleta dell'atto non determina l'inesistenza ma la nullità della notificazione, difettando il presupposto dell'inesistenza giuridica, costituito dal mancato perfezionamento della fattispecie come delineata dall'ordinamento” (Cass.Civ.n.26364 del 07.12.2011). A ciò si aggiunga che la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente: situazioni, queste ultime, sicuramente non rinvenibili nel caso di specie. Non a caso infatti si è affermato -in fattispecie sostanzialmente assimilabile a quella di cui è causa- che “in tema di notificazione del decreto ingiuntivo, l'art.643 c.p.c. impone al ricorrente di notificare il ricorso e il decreto ai fini della pendenza della lite;
il successivo art. 644 c.p.c. dispone l'inefficacia del decreto in caso di mancata notificazione entro i termini ivi prescritti. Sebbene la prima norma citata preveda la notificazione del decreto e del ricorso, l'omessa allegazione del ricorso non può comportare l'inefficacia del decreto che sia stato ritualmente notificato. Infatti, la nullità degli atti processuali, come rappresentata dall'opposta, non segue il medesimo regime sostanziale dell'invalidità ex artt. 1418 ss. c.c., operando in tal caso il principio generale della sanatoria degli atti nulli, anche detto criterio del raggiungimento dello scopo, per cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato” (Trib. Roma, n.22052 del 15.11.2019); nello stesso senso “la notifica di un atto processuale privo di qualche pagina rileva unicamente ove detta mancanza abbia impedito al destinatario la piena comprensione dell'atto stesso e, quindi, abbia menomato il suo diritto di difesa, rendendo in ogni caso configurabile un vizio del procedimento notificatorio e non dell'atto, con conseguente possibilità di una sanatoria ex tunc, fatta salva la possibilità di concedere al destinatario un termine per integrare le sue difese” (Cass.Civ.n.13362 del 15.05.2024). Ecco allora che, alla luce dei principi sopra richiamati ed a prescindere dal rilievo -evidenziato dalla parte opposta- della mancata attestazione di conformità del file depositato telematicamente in atti all'originale cartaceo notificato (e quindi anche a prescindere dalle oggettive perplessità in ordine al che cosa sia stato realmente notificato alla
[...]
), la notifica incompleta come dedotta dall'opponente non può ritenersi inesistente ma Parte_1 ll'interno del residuale ampio perimetro della nullità, in quanto tale sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo. Parte opponente infatti non solo ha compiutamente articolato le proprie difese sotto ogni profilo, contestando nel merito la avversa pretesa monitoria, ma non ha nemmeno anche solo dedotto o allegato una menomazione e/o lesione del proprio diritto di difesa né chiesto un termine per integrare le proprie difese. In altri termini la notifica in questione non risulta avere impedito all'opponente la piena comprensione dell'oggetto della pretesa monitoria né risulta avere determinato alcuna compressione del suo diritto di difesa (pienamente esercitato nella tempestiva opposizione di cui è causa); anche successivamente alla costituzione in giudizio della parte opposta ed alle difese da questa articolate sul punto in questione, nessuna contestazione o allegazione di lesione del proprio diritto di difesa è stata dedotta dall'opponente. Ne discende che la eventuale incompletezza della notifica effettuata dalla parte opposta può ritenersi completamente sanata avendo compiutamente raggiunto lo scopo cui era destinata. pagina 2 di 4 Tutto ciò preliminarmente rilevato, nel merito l'opposizione non risulta fondata. Ed invero alla base dell'opposizione la ha eccepito il difetto della propria Parte_1 legittimazione passiva, deducendo di n eni immobili oggetto della pretesa monitoria ma di detenerli soltanto in qualità di utilizzatrice di un contratto di locazione finanziaria, rispetto al quale il locatore proprietario veniva indicato nel Mediocredito Italiano s.p.a. ed a conferma di tale assunto ha prodotto in atti un ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato dal predetto Mediocredito Italiano s.p.a. presso il Tribunale di Milano (nel quale veniva richiesta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria nei confronti della odierna opponente e la conseguente restituzione dei beni immobili locati) ed un'ordinanza di accoglimento di tale ricorso. Tale eccezione tuttavia non può dispiegare alcuna positiva efficacia nell'odierno giudizio. Come infatti espressamente evidenziato dalla parte opposta la pretesa monitoria azionata nei confronti di
[...]
ha ad oggetto la richiesta di pagamento di spese ed oneri condominiali relativi ad unità Parte_1
e da quelle oggetto del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano. Sul punto si consideri che nel ricorso ex art.702 bis c.p.c. -depositato da parte opponente- l'azione e le pretese del Mediocredito Italiano s.p.a. avevano ad oggetto le unità immobiliari site in Spoleto, loc. , ubicate Parte_1 nella Palazzina C2 ed identificate specificatamente al C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2126, sub. 36; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2126, sub. 3; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2117, sub. 1; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2117, sub.3; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2117, sub.5; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.1; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.4; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.9; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.10; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.11; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.5; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.6. C La pretesa monitoria azionata da risulta invece avere ad oggetto spese ed Controparte_1 oneri condominiali relativi alle unità immobiliari site in Spoleto, loc. , identificate Parte_1 specificatamente al C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2121, s l Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2121, sub.24; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2121, sub.25; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2121, sub.26; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2120, sub.3; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2120, sub.4; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2120, sub.5; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2120, sub.6; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2120, sub.7; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2120, sub.
8. Il fatto che la pretesa monitoria azionata dal opposto ha CP_1 ad oggetto unità immobiliari diverse da quelle di proprietà del Mediocredito Italiano s.p.a. risulta chiaramente dal raffronto tra le identificazioni catastali contenute nel ricorso ex art.702 bis c.p.c. (depositato dalla parte opponente) e l'elenco delle unità immobiliari con i relativi dati catastali attestato e sottoscritto dall'amministratore del relativo all'esercizio ordinario 2021, il regolamento di CP_1 condominio e relative tabelle millesimali e le planimetrie del supercondominio (depositati dalla parte opposta). La circostanza in questione peraltro, comprovata dal opposto attraverso la CP_1 documentazione sopra menzionata, non è stata mai smentita né contestata sotto nessun profilo dalla società opponente e può quindi ritenersi un dato comprovato ed incontestato. Nessun dubbio inoltre in ordine alla effettiva proprietà dei beni immobili oggetto della pretesa monitoria in capo alla
[...]
, in quanto documentalmente comprovata dalle univoche risultanze del Parte_1 ipotecarie e delle visure catastali prodotte in atti dal Condominio opposto, mai contestate né poste in discussione sotto nessun profilo dalla società opponente. Alla luce quindi di quanto sopra rilevato, tenuto conto del verbale dell'assemblea di approvazione delle spese ed oneri condominiali del 31.05.2021 e del relativo estratto conto riferito alla situazione complessiva della , considerato che nessuna contestazione è stata dedotta dalla opponente Parte_1 in or ndominiali così come nessuna questione è stata minimamente sollevata in ordine alla validità ed efficacia della predetta delibera di approvazione, preso atto che il fatto del mancato pagina 3 di 4 pagamento da parte dell'opponente del credito dedotto dalla parte opposta costituisce un dato pacifico ed incontestato (e comunque non vi è in atti alcuna prova di adempimento: Cass.Civ.n.19721 del 11.07.2023; Cass.Civ.n.16324 del 10.06.2021), non rinviene questo Tribunale alcun fondato motivo per non confermare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte opponente
[...]
nei confronti della parte convenuta opposta Il Parte_1 Controparte_1 d eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.514/2021 del 02.09.2021 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.1579/2021 e di cui è causa;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta opposta;
spese di lite che liquida in euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge.
Spoleto, 26.08.2025
Andrea Giuliani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2575/2021 promossa da:
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Sarnataro Parte_1 P.IVA_1 so lo st tto difensore sito in Napoli, via Posillipo n.382
-attrice opponente-
CONTRO
Il (c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Jamila Beltrammi Controparte_1 P.IVA_2 ed do lo studio dei predetti difensori sito in Spoleto, piazza Garibaldi n.36/A
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente ex art.127 ter c.p.c. in sede di udienza del 08.05.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la proponeva opposizione nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n.514/2021 ibunale di Spoleto, R.G.n.1579/2021, richiesto ed ottenuto dal per il mancato pagamento di spese ed oneri condominiali Controparte_2 relativi ad u lla base dell'opposizione la Parte_1 eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva, deducendo di non essere lei la proprietaria dei beni immobili in questione ma di detenerli soltanto in qualità di utilizzatrice di un contratto di locazione finanziaria, rispetto al quale il locatore proprietario veniva indicato nel Mediocredito Italiano s.p.a.; eccepiva inoltre di avere ricevuto la notifica dell'atto di precetto e del ricorso per decreto ingiuntivo ma di non avere ricevuto la notifica del titolo e cioè del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio il il quale contestava il dedotto difetto di Controparte_1 legittimazione passiva -riaffermando quindi la proprietà, in capo alla opponente, dei beni immobili oggetto di pretesa monitoria- ed affermava la regolarità della avvenuta notifica;
in ogni caso, vista la regolare opposizione, richiamava il principio del raggiungimento dello scopo.
pagina 1 di 4 Depositate dalle parti le memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 08.05.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***** L'opposizione spiegata dalla non risulta fondata ed in quanto tale non può Parte_1 ricevere legittimo accoglimento. Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che l'eccezione di mancata notifica del decreto ingiuntivo invocata da parte opponente -la quale, più precisamente, ha dedotto di avere ricevuto la notifica del precetto e del ricorso per ingiunzione ma non la notifica del titolo vero e proprio e cioè del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale- non può determinare decisive conseguenze invalidanti. Ed invero sul punto si consideri che “la consegna al destinatario della notifica di copia incompleta dell'atto non determina l'inesistenza ma la nullità della notificazione, difettando il presupposto dell'inesistenza giuridica, costituito dal mancato perfezionamento della fattispecie come delineata dall'ordinamento” (Cass.Civ.n.26364 del 07.12.2011). A ciò si aggiunga che la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente: situazioni, queste ultime, sicuramente non rinvenibili nel caso di specie. Non a caso infatti si è affermato -in fattispecie sostanzialmente assimilabile a quella di cui è causa- che “in tema di notificazione del decreto ingiuntivo, l'art.643 c.p.c. impone al ricorrente di notificare il ricorso e il decreto ai fini della pendenza della lite;
il successivo art. 644 c.p.c. dispone l'inefficacia del decreto in caso di mancata notificazione entro i termini ivi prescritti. Sebbene la prima norma citata preveda la notificazione del decreto e del ricorso, l'omessa allegazione del ricorso non può comportare l'inefficacia del decreto che sia stato ritualmente notificato. Infatti, la nullità degli atti processuali, come rappresentata dall'opposta, non segue il medesimo regime sostanziale dell'invalidità ex artt. 1418 ss. c.c., operando in tal caso il principio generale della sanatoria degli atti nulli, anche detto criterio del raggiungimento dello scopo, per cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato” (Trib. Roma, n.22052 del 15.11.2019); nello stesso senso “la notifica di un atto processuale privo di qualche pagina rileva unicamente ove detta mancanza abbia impedito al destinatario la piena comprensione dell'atto stesso e, quindi, abbia menomato il suo diritto di difesa, rendendo in ogni caso configurabile un vizio del procedimento notificatorio e non dell'atto, con conseguente possibilità di una sanatoria ex tunc, fatta salva la possibilità di concedere al destinatario un termine per integrare le sue difese” (Cass.Civ.n.13362 del 15.05.2024). Ecco allora che, alla luce dei principi sopra richiamati ed a prescindere dal rilievo -evidenziato dalla parte opposta- della mancata attestazione di conformità del file depositato telematicamente in atti all'originale cartaceo notificato (e quindi anche a prescindere dalle oggettive perplessità in ordine al che cosa sia stato realmente notificato alla
[...]
), la notifica incompleta come dedotta dall'opponente non può ritenersi inesistente ma Parte_1 ll'interno del residuale ampio perimetro della nullità, in quanto tale sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo. Parte opponente infatti non solo ha compiutamente articolato le proprie difese sotto ogni profilo, contestando nel merito la avversa pretesa monitoria, ma non ha nemmeno anche solo dedotto o allegato una menomazione e/o lesione del proprio diritto di difesa né chiesto un termine per integrare le proprie difese. In altri termini la notifica in questione non risulta avere impedito all'opponente la piena comprensione dell'oggetto della pretesa monitoria né risulta avere determinato alcuna compressione del suo diritto di difesa (pienamente esercitato nella tempestiva opposizione di cui è causa); anche successivamente alla costituzione in giudizio della parte opposta ed alle difese da questa articolate sul punto in questione, nessuna contestazione o allegazione di lesione del proprio diritto di difesa è stata dedotta dall'opponente. Ne discende che la eventuale incompletezza della notifica effettuata dalla parte opposta può ritenersi completamente sanata avendo compiutamente raggiunto lo scopo cui era destinata. pagina 2 di 4 Tutto ciò preliminarmente rilevato, nel merito l'opposizione non risulta fondata. Ed invero alla base dell'opposizione la ha eccepito il difetto della propria Parte_1 legittimazione passiva, deducendo di n eni immobili oggetto della pretesa monitoria ma di detenerli soltanto in qualità di utilizzatrice di un contratto di locazione finanziaria, rispetto al quale il locatore proprietario veniva indicato nel Mediocredito Italiano s.p.a. ed a conferma di tale assunto ha prodotto in atti un ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato dal predetto Mediocredito Italiano s.p.a. presso il Tribunale di Milano (nel quale veniva richiesta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria nei confronti della odierna opponente e la conseguente restituzione dei beni immobili locati) ed un'ordinanza di accoglimento di tale ricorso. Tale eccezione tuttavia non può dispiegare alcuna positiva efficacia nell'odierno giudizio. Come infatti espressamente evidenziato dalla parte opposta la pretesa monitoria azionata nei confronti di
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ha ad oggetto la richiesta di pagamento di spese ed oneri condominiali relativi ad unità Parte_1
e da quelle oggetto del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano. Sul punto si consideri che nel ricorso ex art.702 bis c.p.c. -depositato da parte opponente- l'azione e le pretese del Mediocredito Italiano s.p.a. avevano ad oggetto le unità immobiliari site in Spoleto, loc. , ubicate Parte_1 nella Palazzina C2 ed identificate specificatamente al C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2126, sub. 36; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2126, sub. 3; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2117, sub. 1; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2117, sub.3; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2117, sub.5; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.1; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.4; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.9; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.10; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.11; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.5; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2116, sub.6. C La pretesa monitoria azionata da risulta invece avere ad oggetto spese ed Controparte_1 oneri condominiali relativi alle unità immobiliari site in Spoleto, loc. , identificate Parte_1 specificatamente al C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2121, s l Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2121, sub.24; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2121, sub.25; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2121, sub.26; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2120, sub.3; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2120, sub.4; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2120, sub.5; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2120, sub.6; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2120, sub.7; C.F del Comune di Spoleto, foglio 123, particella n.2120, sub.
8. Il fatto che la pretesa monitoria azionata dal opposto ha CP_1 ad oggetto unità immobiliari diverse da quelle di proprietà del Mediocredito Italiano s.p.a. risulta chiaramente dal raffronto tra le identificazioni catastali contenute nel ricorso ex art.702 bis c.p.c. (depositato dalla parte opponente) e l'elenco delle unità immobiliari con i relativi dati catastali attestato e sottoscritto dall'amministratore del relativo all'esercizio ordinario 2021, il regolamento di CP_1 condominio e relative tabelle millesimali e le planimetrie del supercondominio (depositati dalla parte opposta). La circostanza in questione peraltro, comprovata dal opposto attraverso la CP_1 documentazione sopra menzionata, non è stata mai smentita né contestata sotto nessun profilo dalla società opponente e può quindi ritenersi un dato comprovato ed incontestato. Nessun dubbio inoltre in ordine alla effettiva proprietà dei beni immobili oggetto della pretesa monitoria in capo alla
[...]
, in quanto documentalmente comprovata dalle univoche risultanze del Parte_1 ipotecarie e delle visure catastali prodotte in atti dal Condominio opposto, mai contestate né poste in discussione sotto nessun profilo dalla società opponente. Alla luce quindi di quanto sopra rilevato, tenuto conto del verbale dell'assemblea di approvazione delle spese ed oneri condominiali del 31.05.2021 e del relativo estratto conto riferito alla situazione complessiva della , considerato che nessuna contestazione è stata dedotta dalla opponente Parte_1 in or ndominiali così come nessuna questione è stata minimamente sollevata in ordine alla validità ed efficacia della predetta delibera di approvazione, preso atto che il fatto del mancato pagina 3 di 4 pagamento da parte dell'opponente del credito dedotto dalla parte opposta costituisce un dato pacifico ed incontestato (e comunque non vi è in atti alcuna prova di adempimento: Cass.Civ.n.19721 del 11.07.2023; Cass.Civ.n.16324 del 10.06.2021), non rinviene questo Tribunale alcun fondato motivo per non confermare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte opponente
[...]
nei confronti della parte convenuta opposta Il Parte_1 Controparte_1 d eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.514/2021 del 02.09.2021 emesso dal Tribunale di Spoleto, R.G.n.1579/2021 e di cui è causa;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta opposta;
spese di lite che liquida in euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge.
Spoleto, 26.08.2025
Andrea Giuliani
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