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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte al n. 10396/2021 ed al n. 10399/2021 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
(Avv.te SALERNO ROSALINDA e CUSUMANO Parte_1
ALESSIA GIUSEPPINA)
ricorrente
CONTRO
(Avv. TOCCO PASQUALE) Controparte_1
Avv. TOCCO PASQUALE) Controparte_2
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIUVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_3
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna la in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in ricorso,
della complessiva somma pari ad euro 21.230,25, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria alla data del 14/06/2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 15/06/2024 al soddisfo;
◊ condanna la in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in ricorso, della complessiva somma pari ad euro 3.461,99, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria alla data del 14/06/2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 15/06/2024 al soddisfo;
◊ condanna, altresì, la e la Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e per la quota di rispettiva competenza alla regolarizzazione contributiva del ricorrente presso l' CP_3
◊ condanna, inoltre, le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore ed in solido fra loro, al pagamento in favore dell'Erario degli onorari di difesa, liquidati in complessivi euro 3.993,50, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ pone a carico dell'Erario gli onorari di difesa delle Avv,te SALERNO
ROSALINDA e CUSUMANO ALESSIA GIUSEPPINA, come liquidati con separati decreti di pagamento;
◊ pone definitivamente a carico delle società convenute le spese di CTU, già
liquidate con separato decreto;
◊ compensa interamente le spese di lite tra le altre parti.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorsi separati depositati in data 12/11/2021 e in data 16/11/2021, il ricorrente – premesso di avere lavorato, con qualifica di addetto al volantinaggio,
alle dipendenze della dal giorno 08/09/2016 al giorno Controparte_1
13/05/2020 ed alle dipendenze della dal giorno Controparte_2
08/06/2020 al giorno 31/12/2020, percependo una retribuzione mensile pari ad euro 400,00 - esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa per un monte ore giornaliero superiore rispetto a quello contrattualizzato (ed esattamente dalle ore 6:00 alle ore 15:00) per un numero di quattro/cinque giorni alla settimana e talvolta pure sette, ivi incluse le festività; precisava di avere così
maturato nei confronti della un credito pari ad euro Controparte_1
53.179,00, per differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità,
ferie e permessi non goduti, nonché un credito pari ad euro 9.144,50, a titolo di trattamento di fine rapporto e nei confronti della un Parte_2
credito pari ad euro 7.656,00, per differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, nonché un credito pari ad euro 501,00, a titolo di trattamento di fine rapporto;
concludeva chiedendo al
Tribunale di volere condannare, in ragione dell'effettivo orario di lavoro osservato nell'esecuzione dei due rapporti di lavoro, la al Controparte_1
pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 62.323,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e la Controparte_2
al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad euro
[...]
8.157,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché di volere condannare le due società resistenti alla regolarizzazione contributiva della sua posizione.
Costituitesi nei rispettivi giudizi introitati nei loro confronti con memorie difensive depositate in data 09/03/2022 e in data 18/03/2022, le società
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro convenute chiedevano rigettarsi le domanda attoree, rappresentandone l'infondatezza.
Rifiutata dalle società convenute le proposte formulate in via conciliativa da questo Tribunale, disposta la rinnovazione della notifica dei ricorsi nei confronti dell'ente previdenziale, il quale si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11/05/2023 chiedendo al Tribunale adito di volere decidere secondo giustizia, la causa veniva istruita attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti e consulenza tecnica d'ufficio.
Fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte, viene quivi decisa attraverso il deposito di questa sentenza.
◊
I ricorsi sono fondati nei limiti e sulla scorta delle considerazioni che seguono.
La fase istruttoria del giudizio – anche prescindendo dalle testimonianze rese dal teste e dalla teste , della cui integrale Testimone_1 Testimone_2
attendibilità deve dubitarsi in ragione delle rivendicazioni a loro volta avanzate,
anche innanzi a questo Tribunale, per la stessa causa petendi - ha certamente dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro della ricorrente, dapprima alle dipendenze della e successivamente alle dipendenze Controparte_1
della che si è svolto secondo un'articolazione oraria Controparte_2
ben diversa e superiore rispetto a quella contrattualizzata.
Ed invero, il teste - che è parso particolarmente spontaneo e Testimone_3
genuino e che ha rappresentato ed esposto in modo puntuale, preciso e non contraddittorio i fatti in ordine ai quali è stato escusso all'udienza del giorno
24/05/2023 - ha riferito quanto segue: “… ADR. Conosco i signori Pt_1
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro e perché sono stati tutti e 3 Pt_1 Testimone_4 Testimone_5
dipendenti sia della che della Anche io sono stato e Parte_3 Parte_4
sono a tutt'ora un dipendente. Io sono il coordinatore delle squadre. I 3 cui
prima ho fatto riferimento facevano parte della stessa squadra. Erano addetti al
volantinaggio e la loro giornata di lavoro cominciava intorno alle ore 7, 7:30 del
mattino quando si caricava il furgone aziendale con i volantini da distribuire
nelle zone cui ogni sqaudra era assegnata. Completata la distribuzione i ragazzi
rientrano intorno alle 13, 13:30. Quelli descritti erano gli orari rispettati di
regola, per eventuali imprevisti come pioggia o altre difficoltà, guasti, si poteva
rientrare alle 14 come prima. L'attività descritta si svolgeva esclusivamente
lunedì, martedì e mercoledì poiché i volantini di cui si occupiamo devono essere
per contratto consegnati entro il mercoledì. Capita del tutto raramente, intendo
2 volte l'anno, che di un volantino occorra operare la distribuzione il giovedì. Ma
in tal caso non si lavora il lunedì. Altrettanto raramente poteva capitare che si
lavorasse un sabato o un domenica, non vi sono consegne da fare in quei giorni,
può essere capitato una volta del tutto eccezionalmente, ma in tal caso peraltro
non si lavora uno dei giorni della settimana successiva ricompreso fra il lunedì e
il mercoledì. Non ricordo con esattezza quali fossero i nostri fornitori all'epoca in
cui lavorano i signori e , penso il nostro appalto principale che Pt_1 Tes_4
è quello del e del forse qualche negozio di elettronica. Nessuno dei CP_4 Per_1
nostri clienti succedutesi nel tempo ha una distribuzione compresa fra il giovedì
e la domenica. Le offerte promozionali decorrono di regola dal mercoledì e
dunque se ne opera la distribuzione dal lunedì precedente sino al mercoledì
stesso. Il Conad 2 volte l'anno fa partire le offerte il giovedì. Può accadere del
tutto insolitamente che le offerte partano in giorni diversi. Quotidianamente i
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dipendenti apponevano la propria firma su un foglio nel quale si trovano
indicati esclusivamente nome e cognome, caposquadra, zona assegnata, targa
del mezzo utilizzato. Nei 3 giorni indicati coprivano varie zone, non le ricordo
tutte, ma credo vi fossero LL, AL, UR, LA, via Terrasanta.
Quotidianamente la caposquadra assegnava loro le varie aree Testimone_5
e ciascun comp0nente della squadra con il proprio zaino partiva per la
distribuzione. Una volta completata richiamavano la caposquadra per caricare
altri volantini. Li distribuivano sulle buche esterne ove presenti oppure
all'interno delle portinerie e in tal caso ovviamente spettavano che le stesse
fossero aperte, oppure bussavano laddove mancassero sia portieri che buche
esterne. I componenti della squadra che lavora con battagli erano molto Tes_5
affiatati tar di loro e tendevano sempre a voler lavorare insieme, anzi
insistevano. Operavo una distribuzione di circa 6000 volantini al giorno, dal
punto di vista tecnico non sono molti, ma erano restii a qualsiasi aggiunta o
collocazione in altre zone”.
Gli elementi di fatto e le circostanze riferite dal teste hanno Testimone_3
trovato, di fatto, sostanziale conferma nelle testimonianze rese dagli altri testi e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dal teste il quale, escusso Testimone_6
all'udienza del 24/05/2023, ha riferito che: “… ADR. Conosco i signori
[...]
, e poiché abbiamo lavorato insieme Tes_5 Testimone_4 Parte_1
alle dipendenze della Io ho cominciato nel mese di giugno del CP_2
2020 e vi lavoro a tutt'oggi. Mi occupo come loro della distribuzione del
volantinaggio. Io però lavoravo in un 'altra squadra. Tutte le squadre comunque
lavorano negli stessi giorni e negli stessi orari. La giornata di lavoro comincia
intorno alle 7, 7:30, ci si vede presso il magazzino di via Olio Di Lino. Viene
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro caricato il furgone della ditta e si parte per la distribuzione che di solito
prosegue sino alle 13:30 massimo alle 14:00. La distribuzione avviene sempre
dal lunedì al mercoledì, è più raro che si protragga anche nei giorni di giovedì e
venerdì, ciò può accadere in relazione ad eventuali offerte che partano in quelle
giornate, posso farne una quantificazione di massima dicendo che in 6 mesi può
accadere per 3 o 4 volte che si lavori anche il giovedì o il venerdì. Sabato e
domenica non capita mai. Al mattino troviamo lì che è il Testimone_3
responsabile. Firmiamo un foglio presenza al mattino in cui indichiamo i
componenti della squadra e i volantini da distribuire nonché le zone da coprire.
Il foglio noi lo firmiamo sul furgone e lo riconsegnavamo a fine giornata.
Distribuiamo i volantini presso abitazioni private, presso condomini o
inserendoli nelle buche, interne od esterne, o consegnandole nelle portinerie. Nel
periodo decorrente dal 2020 abbiamo operato la distribuzione dei volantini
Carrefour, Non mi è mai capitato di lavorare nella stessa squadra CP_4 Per_1
dei ricorrenti. Io con la mia squadra lavoravo principalmente all'interno del
comune di PALERMO, poteva capitare che ci fossero delle sostituzioni da fare
per altre squadre, ad esempio potevo andare al di Ficarazzi, ma era una CP_4
cosa assolutamente episodica, e in ogni caso anche tale attività aggiuntiva di
svolgeva dal lunedì al mercoledì. Il foglio presenze era un precompilato che
veniva compilato da ciascuna squadra”.
Dunque, l'esame, complessivo e critico, delle testimonianze rese da tutti i testi dimostra, senza lasciare spazio a dubbi e/o perplessità, che il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze delle due società convenute si sia effettivamente svolto secondo un'articolazione oraria pari quanto meno a sette ore giornaliere per tre giorni alla settimana e, quindi, secondo un'articolazione oraria superiore
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rispetto a quella contrattualizzata.
In conseguenza - richiamate le già menzionate testimonianze al fine di quantificare l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, tenuto conto anche degli elementi desumibili dalle prodotte buste paga, considerato ancora che il ricorrente ha percepito la retribuzione e gli acconti TFR riportati nelle prodotte buste paga - circa la quantificazione delle conseguenti somme dovute dalle società
resistenti per minimi salariali, lavoro supplementare, tredicesima mensilità,
festività e ferie non godute e TFR si richiamano i conteggi elaborati dall'Ausiliario
del Giudice, che le ha quantificate in complessivi euro 17.718,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi rispettivamente pari, alla data di deposito della relazione tecnica d'ufficio (14/06/2024) ad euro 3.027,99 ed euro 484,08, a carico della e in euro 2.916,50, oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi rispettivamente pari, alla data di deposito della relazione tecnica d'ufficio (14/06/2024) ad euro 488,10 ed euro 57,39, a carico della somme per le quali si dispone statuizione di Controparte_2
condanna.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza e sulla scorta dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro. E tenendo conto che il ricorrente è stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati in favore dell'Erario.
Sono poste a carico delle società resistenti le spese della CTU, come liquidate con separato decreto di pagamento.
◊
Così deciso in Palermo, il 25/02/2025.
GIUDICE
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
24/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte al n. 10396/2021 ed al n. 10399/2021 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
(Avv.te SALERNO ROSALINDA e CUSUMANO Parte_1
ALESSIA GIUSEPPINA)
ricorrente
CONTRO
(Avv. TOCCO PASQUALE) Controparte_1
Avv. TOCCO PASQUALE) Controparte_2
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIUVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_3
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna la in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in ricorso,
della complessiva somma pari ad euro 21.230,25, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria alla data del 14/06/2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 15/06/2024 al soddisfo;
◊ condanna la in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in ricorso, della complessiva somma pari ad euro 3.461,99, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria alla data del 14/06/2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 15/06/2024 al soddisfo;
◊ condanna, altresì, la e la Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e per la quota di rispettiva competenza alla regolarizzazione contributiva del ricorrente presso l' CP_3
◊ condanna, inoltre, le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore ed in solido fra loro, al pagamento in favore dell'Erario degli onorari di difesa, liquidati in complessivi euro 3.993,50, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ pone a carico dell'Erario gli onorari di difesa delle Avv,te SALERNO
ROSALINDA e CUSUMANO ALESSIA GIUSEPPINA, come liquidati con separati decreti di pagamento;
◊ pone definitivamente a carico delle società convenute le spese di CTU, già
liquidate con separato decreto;
◊ compensa interamente le spese di lite tra le altre parti.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorsi separati depositati in data 12/11/2021 e in data 16/11/2021, il ricorrente – premesso di avere lavorato, con qualifica di addetto al volantinaggio,
alle dipendenze della dal giorno 08/09/2016 al giorno Controparte_1
13/05/2020 ed alle dipendenze della dal giorno Controparte_2
08/06/2020 al giorno 31/12/2020, percependo una retribuzione mensile pari ad euro 400,00 - esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa per un monte ore giornaliero superiore rispetto a quello contrattualizzato (ed esattamente dalle ore 6:00 alle ore 15:00) per un numero di quattro/cinque giorni alla settimana e talvolta pure sette, ivi incluse le festività; precisava di avere così
maturato nei confronti della un credito pari ad euro Controparte_1
53.179,00, per differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità,
ferie e permessi non goduti, nonché un credito pari ad euro 9.144,50, a titolo di trattamento di fine rapporto e nei confronti della un Parte_2
credito pari ad euro 7.656,00, per differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, nonché un credito pari ad euro 501,00, a titolo di trattamento di fine rapporto;
concludeva chiedendo al
Tribunale di volere condannare, in ragione dell'effettivo orario di lavoro osservato nell'esecuzione dei due rapporti di lavoro, la al Controparte_1
pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 62.323,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e la Controparte_2
al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad euro
[...]
8.157,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché di volere condannare le due società resistenti alla regolarizzazione contributiva della sua posizione.
Costituitesi nei rispettivi giudizi introitati nei loro confronti con memorie difensive depositate in data 09/03/2022 e in data 18/03/2022, le società
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro convenute chiedevano rigettarsi le domanda attoree, rappresentandone l'infondatezza.
Rifiutata dalle società convenute le proposte formulate in via conciliativa da questo Tribunale, disposta la rinnovazione della notifica dei ricorsi nei confronti dell'ente previdenziale, il quale si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11/05/2023 chiedendo al Tribunale adito di volere decidere secondo giustizia, la causa veniva istruita attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti e consulenza tecnica d'ufficio.
Fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte, viene quivi decisa attraverso il deposito di questa sentenza.
◊
I ricorsi sono fondati nei limiti e sulla scorta delle considerazioni che seguono.
La fase istruttoria del giudizio – anche prescindendo dalle testimonianze rese dal teste e dalla teste , della cui integrale Testimone_1 Testimone_2
attendibilità deve dubitarsi in ragione delle rivendicazioni a loro volta avanzate,
anche innanzi a questo Tribunale, per la stessa causa petendi - ha certamente dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro della ricorrente, dapprima alle dipendenze della e successivamente alle dipendenze Controparte_1
della che si è svolto secondo un'articolazione oraria Controparte_2
ben diversa e superiore rispetto a quella contrattualizzata.
Ed invero, il teste - che è parso particolarmente spontaneo e Testimone_3
genuino e che ha rappresentato ed esposto in modo puntuale, preciso e non contraddittorio i fatti in ordine ai quali è stato escusso all'udienza del giorno
24/05/2023 - ha riferito quanto segue: “… ADR. Conosco i signori Pt_1
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro e perché sono stati tutti e 3 Pt_1 Testimone_4 Testimone_5
dipendenti sia della che della Anche io sono stato e Parte_3 Parte_4
sono a tutt'ora un dipendente. Io sono il coordinatore delle squadre. I 3 cui
prima ho fatto riferimento facevano parte della stessa squadra. Erano addetti al
volantinaggio e la loro giornata di lavoro cominciava intorno alle ore 7, 7:30 del
mattino quando si caricava il furgone aziendale con i volantini da distribuire
nelle zone cui ogni sqaudra era assegnata. Completata la distribuzione i ragazzi
rientrano intorno alle 13, 13:30. Quelli descritti erano gli orari rispettati di
regola, per eventuali imprevisti come pioggia o altre difficoltà, guasti, si poteva
rientrare alle 14 come prima. L'attività descritta si svolgeva esclusivamente
lunedì, martedì e mercoledì poiché i volantini di cui si occupiamo devono essere
per contratto consegnati entro il mercoledì. Capita del tutto raramente, intendo
2 volte l'anno, che di un volantino occorra operare la distribuzione il giovedì. Ma
in tal caso non si lavora il lunedì. Altrettanto raramente poteva capitare che si
lavorasse un sabato o un domenica, non vi sono consegne da fare in quei giorni,
può essere capitato una volta del tutto eccezionalmente, ma in tal caso peraltro
non si lavora uno dei giorni della settimana successiva ricompreso fra il lunedì e
il mercoledì. Non ricordo con esattezza quali fossero i nostri fornitori all'epoca in
cui lavorano i signori e , penso il nostro appalto principale che Pt_1 Tes_4
è quello del e del forse qualche negozio di elettronica. Nessuno dei CP_4 Per_1
nostri clienti succedutesi nel tempo ha una distribuzione compresa fra il giovedì
e la domenica. Le offerte promozionali decorrono di regola dal mercoledì e
dunque se ne opera la distribuzione dal lunedì precedente sino al mercoledì
stesso. Il Conad 2 volte l'anno fa partire le offerte il giovedì. Può accadere del
tutto insolitamente che le offerte partano in giorni diversi. Quotidianamente i
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dipendenti apponevano la propria firma su un foglio nel quale si trovano
indicati esclusivamente nome e cognome, caposquadra, zona assegnata, targa
del mezzo utilizzato. Nei 3 giorni indicati coprivano varie zone, non le ricordo
tutte, ma credo vi fossero LL, AL, UR, LA, via Terrasanta.
Quotidianamente la caposquadra assegnava loro le varie aree Testimone_5
e ciascun comp0nente della squadra con il proprio zaino partiva per la
distribuzione. Una volta completata richiamavano la caposquadra per caricare
altri volantini. Li distribuivano sulle buche esterne ove presenti oppure
all'interno delle portinerie e in tal caso ovviamente spettavano che le stesse
fossero aperte, oppure bussavano laddove mancassero sia portieri che buche
esterne. I componenti della squadra che lavora con battagli erano molto Tes_5
affiatati tar di loro e tendevano sempre a voler lavorare insieme, anzi
insistevano. Operavo una distribuzione di circa 6000 volantini al giorno, dal
punto di vista tecnico non sono molti, ma erano restii a qualsiasi aggiunta o
collocazione in altre zone”.
Gli elementi di fatto e le circostanze riferite dal teste hanno Testimone_3
trovato, di fatto, sostanziale conferma nelle testimonianze rese dagli altri testi e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dal teste il quale, escusso Testimone_6
all'udienza del 24/05/2023, ha riferito che: “… ADR. Conosco i signori
[...]
, e poiché abbiamo lavorato insieme Tes_5 Testimone_4 Parte_1
alle dipendenze della Io ho cominciato nel mese di giugno del CP_2
2020 e vi lavoro a tutt'oggi. Mi occupo come loro della distribuzione del
volantinaggio. Io però lavoravo in un 'altra squadra. Tutte le squadre comunque
lavorano negli stessi giorni e negli stessi orari. La giornata di lavoro comincia
intorno alle 7, 7:30, ci si vede presso il magazzino di via Olio Di Lino. Viene
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro caricato il furgone della ditta e si parte per la distribuzione che di solito
prosegue sino alle 13:30 massimo alle 14:00. La distribuzione avviene sempre
dal lunedì al mercoledì, è più raro che si protragga anche nei giorni di giovedì e
venerdì, ciò può accadere in relazione ad eventuali offerte che partano in quelle
giornate, posso farne una quantificazione di massima dicendo che in 6 mesi può
accadere per 3 o 4 volte che si lavori anche il giovedì o il venerdì. Sabato e
domenica non capita mai. Al mattino troviamo lì che è il Testimone_3
responsabile. Firmiamo un foglio presenza al mattino in cui indichiamo i
componenti della squadra e i volantini da distribuire nonché le zone da coprire.
Il foglio noi lo firmiamo sul furgone e lo riconsegnavamo a fine giornata.
Distribuiamo i volantini presso abitazioni private, presso condomini o
inserendoli nelle buche, interne od esterne, o consegnandole nelle portinerie. Nel
periodo decorrente dal 2020 abbiamo operato la distribuzione dei volantini
Carrefour, Non mi è mai capitato di lavorare nella stessa squadra CP_4 Per_1
dei ricorrenti. Io con la mia squadra lavoravo principalmente all'interno del
comune di PALERMO, poteva capitare che ci fossero delle sostituzioni da fare
per altre squadre, ad esempio potevo andare al di Ficarazzi, ma era una CP_4
cosa assolutamente episodica, e in ogni caso anche tale attività aggiuntiva di
svolgeva dal lunedì al mercoledì. Il foglio presenze era un precompilato che
veniva compilato da ciascuna squadra”.
Dunque, l'esame, complessivo e critico, delle testimonianze rese da tutti i testi dimostra, senza lasciare spazio a dubbi e/o perplessità, che il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze delle due società convenute si sia effettivamente svolto secondo un'articolazione oraria pari quanto meno a sette ore giornaliere per tre giorni alla settimana e, quindi, secondo un'articolazione oraria superiore
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rispetto a quella contrattualizzata.
In conseguenza - richiamate le già menzionate testimonianze al fine di quantificare l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, tenuto conto anche degli elementi desumibili dalle prodotte buste paga, considerato ancora che il ricorrente ha percepito la retribuzione e gli acconti TFR riportati nelle prodotte buste paga - circa la quantificazione delle conseguenti somme dovute dalle società
resistenti per minimi salariali, lavoro supplementare, tredicesima mensilità,
festività e ferie non godute e TFR si richiamano i conteggi elaborati dall'Ausiliario
del Giudice, che le ha quantificate in complessivi euro 17.718,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi rispettivamente pari, alla data di deposito della relazione tecnica d'ufficio (14/06/2024) ad euro 3.027,99 ed euro 484,08, a carico della e in euro 2.916,50, oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi rispettivamente pari, alla data di deposito della relazione tecnica d'ufficio (14/06/2024) ad euro 488,10 ed euro 57,39, a carico della somme per le quali si dispone statuizione di Controparte_2
condanna.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza e sulla scorta dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro. E tenendo conto che il ricorrente è stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati in favore dell'Erario.
Sono poste a carico delle società resistenti le spese della CTU, come liquidate con separato decreto di pagamento.
◊
Così deciso in Palermo, il 25/02/2025.
GIUDICE
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro