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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 255 R.G. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 22.1
2025 vertente
TRA
( c.f.: , rappresentato e difeso come da procura in atti Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Eriberto Di Blasio e Giuseppe Maturo;
attore
E
( c.f. ) e (c.f. ); Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
convenute contumaci
Conclusioni: la parte attrice ha concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , premesso di essere proprietario degli Parte_1
immobili siti in Cusano Mutri, identificati in catasto al foglio 16 particelle 765, 766 sub 3,6,7,8,9 e
10, nonché particella 1216, in virtù della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1437/2023, passata in giudicato, che gli aveva trasferito la proprietà di detti immobili ai sensi dell'art. 2932 c.c., ha agito nei confronti delle germane e deducendo che queste ultime CP_2 Controparte_1
sono nel possesso di detti immobili.
Nelle conclusioni del ricorso, ha chiesto al Tribunale di ordinare alle Parte_1
convenute di reintegrarlo nel possesso di detti immobili ai sensi degli art. 1476 e ss. c.c., astenendosi da ogni altra condotta volta a turbare il godimento del possesso da parte di esso ricorrente.
Le convenute nonostante la ritualità del contraddittorio non si sono costituite in giudizio.
Va evidenziato che il ricorrente ha dedotto e documentato di avere stipulato, in data 25.8.2012, con nonna materna delle convenute, contratto preliminare di compravendita degli Persona_1
1 immobili di cui è causa;
che per effetto di tale contratto sia era obbligata a trasferirgli Persona_1
la proprietà degli immobili innanzi indicati ed egli era stato immesso nel possesso dello stabile.
Il ricorrente ha altresì affermato e documentato che, nell'anno 2021, le convenute avevano ottenuto dal Tribunale di Benevento ordinanza di reintegra in possesso di tali immobili in loro favore, per cui ne erano state immesse nel possesso.
E' stato altresì documentato che, stante la mancata stipula del contratto definitivo di vendita,
[...]
aveva agito in giudizio, con azione ex art. 2932 c.c., nei confronti della promittente Parte_1
venditrice nonché nei confronti degli altri comproprietari a vario titolo degli Persona_1
immobili (tra cui le odierne convenute- quali eredi del nonno , per ottenere Persona_2
pronuncia costitutiva del trasferimento della proprietà degli immobili oggetto del contratto preliminare del 25.8.2012.
In atti risulta provato che la domanda ex art. 2932 c.c. avanzata da nei Parte_1
confronti delle convenute ( comproprietarie delle unità immobiliari oggetto del preliminare) è stata accolta da questo Tribunale con la pronuncia della sentenza n. 1437/2023, divenuta cosa giudicata, per cui deve affermarsi che l'attore è proprietario, in forza di un titolo contrattuale, degli immobili siti in Cusano Mutri identificati in catasto al foglio 16 particelle 765, 766 sub 3,6,7,8,9 e10, nonché particella 1216.
Nel ricorso l'attore chiede di essere reintegrato nel possesso di tali immobili ma, alla luce del contenuto del ricorso introduttivo, la sua domanda va qualificata come azione di rilascio.
Ed invero nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice ai sensi dell'art. 112 c.p.c., spetta al giudice qualificare la domanda tenendo conto del petitum e la causa petendi;
questi vanno determinati in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, tenuto conto del fondamento sostanziale della pretesa.
Orbene, l'attore nel presente giudizio ha dedotto, nonché provato, di essere divenuto proprietario degli immobili di cui è causa in virtù di un titolo contrattuale (si osserva che la sentenza ex art. 2932
c.c. produce gli effetti della compravendita non conclusa) e, come enunciato nel ricorso, quale proprietario vanta il proprio diritto ad ottenere la consegna dei beni compravenduti, come previsto dall'art. 1476 c.c..
Tale diritto è stato azionato dall'attore nei confronti delle convenute, nei cui confronti fa stato il giudicato di cui alla sentenza n. 1437/2023 di questo Tribunale, le quali, come documentato, sono attualmente nel possesso di tali immobili (in virtù di un'ordinanza di reintegra in possesso di questo
Tribunale del 20.7.2018) ma nel contempo, in virtù del giudicato ex art. 2932 c.c., sono obbligate
2 alla consegna degli immobili a favore dell'attore promissario acquirente che ne è divenuto proprietario.
Per tali argomentazioni, la domanda va qualificata come azione di rilascio.
La domanda è meritevole di accoglimento
Ed invero, come già detto, alla luce della documentazione in atti (cfr. contratto preliminare- sentenza del Tribunale di Benevento n. 1437/2023), l'attore è proprietario degli immobili indicati in ricorso e quindi ha diritto, ai sensi dell'art. 1476 c.c., ad ottenerne la consegna, per cui le convenute che ne hanno il possesso, devono essere condannate al rilascio.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di e con ricorso depositato il 22.1.2024, così
[...] Controparte_1 CP_2
provvede: accoglie la domanda e condanna le convenute al rilascio in favore dell'attore del fabbricato urbano, con annesso terreno pertinenziale, sito in Cusano Mutri, identificati in catasto al foglio 16 particelle n. 765, n. 766 sub 3,6,7,8,9,10 e n.1216, in particolare dell'appartamento ubicato nell'ala sud dello stabile, con ingresso al civico 23, del garage al piano seminterrato con accesso dallo stradone latistante l'edificio, nonché del terreno restrostante l'immobile; condanna le resistenti al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1241,00 per esborsi ed €
2.546,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 850,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consoalnte
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