Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la domanda 1° maggio 1906 del presidente della Deputazione provinciale di Roma, con la quale si chiede che sia dichiarato obbligatorio, ai sensi dell' articolo 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561 , il sussidio di L. 400 a chilometro per anni 35, accordato dal Consiglio provinciale di Roma con deliberazione 27 giugno 1904 a favore dei concessionari della tramvia Roma-Civitacastellana;
Viste le leggi 23 luglio 1894, n. 340 , sulle sovrimposte comunali e provinciali e 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica;
Visto l'art. 237 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 4 maggio 1898, n. 161;
Attesa l'evidente utilita' pubblica della tramvia per lo sviluppo commerciale ed economico che da tale linea derivera' a parecchi Comuni della Provincia;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con il ministro segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La provincia di Roma e' autorizzata ad accordare alla Societa' concessionaria della tramvia Roma-Civitacastellana un sussidio chilometrico di L. 400, per la durata di anni 35 a decorrere dal giorno dell'apertura all'esercizio della linea suddetta.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 28 settembre 1906.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
GIANTURCO.
Visto, Il guardasigilli: GALLO.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la domanda 1° maggio 1906 del presidente della Deputazione provinciale di Roma, con la quale si chiede che sia dichiarato obbligatorio, ai sensi dell' articolo 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561 , il sussidio di L. 400 a chilometro per anni 35, accordato dal Consiglio provinciale di Roma con deliberazione 27 giugno 1904 a favore dei concessionari della tramvia Roma-Civitacastellana;
Viste le leggi 23 luglio 1894, n. 340 , sulle sovrimposte comunali e provinciali e 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica;
Visto l'art. 237 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 4 maggio 1898, n. 161;
Attesa l'evidente utilita' pubblica della tramvia per lo sviluppo commerciale ed economico che da tale linea derivera' a parecchi Comuni della Provincia;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con il ministro segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La provincia di Roma e' autorizzata ad accordare alla Societa' concessionaria della tramvia Roma-Civitacastellana un sussidio chilometrico di L. 400, per la durata di anni 35 a decorrere dal giorno dell'apertura all'esercizio della linea suddetta.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 28 settembre 1906.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
GIANTURCO.
Visto, Il guardasigilli: GALLO.