Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 92 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 17 febbraio 2025 e vertente TRA
( ), con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
Roberto Savarese e Riccardo Signore PARTE APPELLANTE E ( ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
Gianfranco Testa PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1262/2018 emessa dal Tribunale di Cassino, pubblicata in data 15/11/2018 in materia di ricognizione di debito. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, CP
ha citato in giudizio dinnanzi al Tribunale
[...] Parte_1 di Cassino al fine di accertarsi l'avvenuta vendita di due appartamenti siti in FO, via Porto di Mola, per la somma di
€250.000,00, come da scrittura privata del 07.08.2013, rassegnando le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'avvenuta vendita da
[...]
a favore di , di due appartamenti e, Pt_1 Controparte_1 precisamente: due unità immobiliari site in FO, Via Ponte di Mola, piano tessa, in catasto al F. 8, p. 32 e 33 s, con le attigue
1
- accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento del corrispettivo pari ad euro 250.000,00, corrispondente al credito vantato dal concludente nei confronti del convenuto ed imputato integralmente al prezzo di acquisto (datio in solutum). Il tutto con ordine di trascrizione e con esonero del conservatore da ogni conseguente responsabilità. Voglia, inoltre, il giudice adito:
- accertare e dichiarare illegittima, ingiusta ed inefficace la revoca del mandato rappresentativo rilasciato con atto per notaio
del 09.10.13, Rep. 192, e per l'effetto, Persona_1 condannare il convenuto al rimborso delle spese sostenute dal mandatario oltre al risarcimento dei danni, da quantificare in corso di causa.
In subordine e nel caso di rigetto della domanda dichiarativa dell'avvenuta vendita, emettersi sentenza di condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 250.000,00, corrispondente al credito vantato dall'attore nei confronti del , con gli interessi e la rivalutazione del dovuto Pt_1 al saldo. Vittoria di spese, diritti ed onorari»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio deducendo l'inesistenza del debito Parte_1 riconosciuto nella scrittura del 07.08.2013 nonché la falsità della stessa e comunque l'invalidità ex artt. 428 e 1439 c.c., conseguentemente, chiedendo il rigetto delle domande attoree e rassegnando le seguenti conclusioni: «In via preliminare dichiari l'inammissibilità delle domande proposte con l'atto di citazione per i motivi di cui al punto 1) della premessa;
nel merito rigetti le domande proposte dal Sig. CP
perché infondate in fatto e in diritto e, comunque non
[...] provate;
in via riconvenzionale:
- annulli il preliminare di vendita del 7.8.2013, la ricognizione di debito e la quietanza di pagamento del prezzo in esso contenute, ex art. 428 c.c.;
2 -in subordine, annulli il preliminare di vendita del 7.8.2013, la ricognizione di debito e la quietanza di pagamento del prezzo in esso contenute, ex art. 1439 c.c.;
-in via ancor più gradata, dichiari la nullità del preliminare di vendita del 7.8.2013 per i motivi di cui ai punti 5) e 6);
-accerti che il Sig. non vanta alcun credito nei CP confronti dell'odierno convenuto;
-annulli ex art. 428 c.c., ovvero, gradatamente, ex art. 1439
c.c., la procura ad amministrare, conferita dal Sig. al Sig. Pt_1
con atto del 9.10.2013, ricevuto dal notaio CP [...]
di FO (rep. 192; racc. 158); Per_1
-in via gradata, dichiari la nullità della procura per nullità, annullabilità e/o inesistenza del rapporto sottostante la stessa, per i motivi esposti in premessa;
-in via ancor più gradata, dichiari, comunque, la legittimità dell'atto di revoca per giusta causa della procura ad amministrare del 9.10.2013, effettuata in data 20.01.2014 con atto ricevuto dal notaio di FO (rep. 462, racc. 369); Per_1
-condanni il sig. alla restituzione in favore Controparte_1 del Sig. della somma di €44.250,00, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
- condanni l'attore al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2043 c.c. in favore del Sig. nella Pt_1 misura che sarà accertata incorso di causa ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
-condanni l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per aver agito con palese malafede. Condanni l'attore alla refusione delle spese di giudizio;
Ordini al Conservatore dei RRII la cancellazione della domanda giudiziale, ponendo le relative spese a carico dell'attore»;
- il Tribunale, istruita la causa mediante prove testimoniali e CTU al fine di accertare la capacità di intendere e di volere del
, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. Pt_1 all'udienza del 27 giugno 2018.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «condanna al pagamento della somma di Parte_1 euro 250.000,00 a favore di con gli interessi e la Controparte_1 rivalutazione dal dovuto al saldo. Rigetta tutte le altre richieste.
3 Condanna il al pagamento delle spese di questo Pt_1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 9.500,00 oltre accessori (e spese di ctu)».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sul contratto di vendita Nella specie non ricorre una vendita vera e propria perché la scrittura allegata ha come intestazione “contratto preliminare di compravendita”: in effetti, non è di per sé rilevante la denominazione data dalle parti perché occorre esaminare il contenuto effettivo e l'effettiva volontà dei contraenti espressa in quel documento ma la scelta della denominazione non può considerarsi un elemento inservibile. Da una analisi svolta ai sensi dell'art. 1362 c.c. si desume che nella specie ci sia stato un semplice preliminare: è vero che era stato deciso il prezzo già pagato con la compensazione del credito di euro 250.000,00 che il aveva CP maturato per i lavori eseguiti nell'immobile, che il bene è stato compiutamente individuato ed è stato espresso il consenso della cessione;
tuttavia, la cessione vera e propria è stata rinviata a un secondo momento […].
Non è possibile che un effetto come quello del trasferimento immediato di proprietà non sia stato sancito in maniera espressa trattandosi di beni immobili di una certa rilevanza, particolare non secondario nell'economia della vicenda.
- sull'accoglimento della domanda in via subordinata – ricognizione di debito Può invece accogliersi la richiesta subordinata formulata dal CP perché fondata sulla ricognizione di debito del , pienamente valida ed Pt_1 efficace. Le argomentazioni contrarie del sul punto non sono condivisibili Pt_1 perché smentite dalle testimonianze acquisite e dalle CTU svolta.
- sulle prove testimoniali dell'attore Il TE di parte attorea, ha confermato diverse Testimone_1 circostanze come la sottoscrizione della scrittura del 2013 ed ha curato per entrambe le parti la variazione catastale;
ciò esclude una sua inattendibilità, come sostenuto dal , ed eventuali contenziosi fra i due non inficiano la veridicità Pt_1 della testimonianza che ha trovato conferma anche in elementi esterni come i documenti prodotti dall'attore e quelli sottoscritti dal convenuto come la ricognizione di debito, oltre alle altre testimonianze acquisite, come quella del
CP_2 Il teste di parte attorea, è stato invece più analitico sui Testimone_2 lavori svolti dal . CP
- sulle prove testimoniali del convenuto Il TE , di parte convenuta, ha rilasciato una serie di “non Persona_2 so” verso le domande poste dal : egli ha dato risposta solo sui lavori, eseguiti Pt_1 solo in un secondo momento e sul punto ha ben risposto il teste Tes_3
[...] Il teste di parte convenuta, ha anch'egli rilasciato una Testimone_4 serie di “non so”.
4 Il TE di parte attorea, ha riferito di circostanze Testimone_3 apprese direttamente e non “de relato” come l'incontro tra il e l'avv. Pt_1 CP_3 presso lo studio del padre , incontro al quale ha assistito per intero e la Tes_1 redazione del contratto in sua presenza. Il teste di parte convenuta, ha rilasciato una serie di “non Testimone_5 so” o riferito circostanze apprese solo “de relato” dallo stesso : la Pt_1 testimonianza “de relato actoris” è nulla persino in presenza di altre risultanze probatorie a suo suffragio (Cass. sez. 3, sent. n. 12477 del 31 gennaio 2017).
- Sull'incapacità di intendere e di volere del - CTU Pt_1
Quanto esposto riguarda gli aspetti materiali: per quanto concerne quelli spirituali e psicologici, cifra dominante delle difese del , decisiva si è Pt_1 rivelata la CTU medico legale del prof. che ha escluso qualsiasi Per_3 incapacità di intendere e di volere in capo al sia in generale sia al momento Pt_1 della redazione degli atti che interessano. Le critiche del alla CTU, fra Pt_1 l'altro solo da lui richiesta, non sono condivisibili: circa l'uso dell' Pt_2 (farmaco ipnoinduttore, erroneamente indicato dal come “Halcin”) non è Pt_1 vero che il CTU non ne abbia tenuto conto perché esso è citato alla pag. 7 della perizia e il test di oggettiva attendibilità è stato superato dall'analisi personale e degli atti fatta dal CTU. La CTU ha poi trovato riscontri non solo interni ma anche esterni come le note del Commissariato di FO del 23 dicembre 2014, le dichiarazioni del medico curante del 7 maggio 2015, atti Persona_4 provenienti dal procedimento penale per circonvenzione di incapace e dai quali non emerge alcuna patologia, e le testimonianze assunte in questa sede.
- Sull'incapacità di intendere e di volere del – prove Pt_1 testimoniali I testi sentiti, infatti, specie quelli addotti dallo stesso , pur avendo Pt_1 riferito di comportamenti stravaganti non hanno dichiarato di non sapere nulla al riguardo, come il , e del procedimento penale non si conoscono le vicende Per_2 né gli esiti né il li ha accennati in questa sede. Pt_1
- Sulla ricognizione di debito – inversione onere della prova A questo punto resta la ricognizione di debito, che ha valore a sé e slegato rispetto al contratto e verso la quale il non ha fornito prova contraria: la Pt_1 relativa domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 104 c.p.c. Il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 15353 del 2002, n. 9097 del 2018).
In adesione ai principi esposti, non vi è dubbio che i dati accertati integrano gli estremi di un riconoscimento di debito tanto più che i principali argomenti contrari addotti dal (incapacità di intendere e di volere e dolo) Pt_1 sono venuti meno.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
5 - sulla decisione sulle spese Come da dispositivo
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in forma della sentenza n. 1262/2018 dal Tribunale di Cassino: 2) respinge integralmente le originarie domande proposte dal sig. e per Controparte_1
l'effetto mandare esente l'odierno appellante da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
3) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierno appellante nel primo grado di giudizio e conseguentemente:
- Annullare il preliminare di vendita del 7.8.2013, la ricognizione di debito e la quietanza di pagamento del prezzo in esso contenute, ex art. 428 c.c.;
- In subordine, annullare il preliminare di vendita del 7.8.2013, la ricognizione di debito e la quietanza di pagamento del prezzo in esso contenute, ex art. 1439 c.c.;
- In via ancora più gradata, dichiarare la nullità del preliminare di vendita del 7.8.2013;
- Annullare ex art. 428 c.c., ovvero, gradatamente, ex art. 1439 c.c., la procura ad amministrare, conferita dal Sig.
al Sig. con atto del 9.10.2013, ricevuto Pt_1 CP dal notaio di FO (Rep. 192; racc. Persona_1
158);
- In via gradata, dichiarare la nullità della procura per nullità, annullabilità e/o inesistenza del rapporto sottostante la stessa;
- In via ancora più gradata, dichiarare, comunque, la legittimità dell'atto di revoca per giusta causa della procura ad amministrare del 9.10.2013, effettuata in data 20.1.2014 con atto ricevuto dal notaio Per_1 di FO (rep. 462, racc. 369);
- Condannare il Sig. alla restituzione in Controparte_1 favore del Sig. della somma di € Parte_1
44.250,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
- Condannare l'appellato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2043 c.c. in favore del Sig. in via equitativa ex art. 1226 c.c.; Pt_1
- Condannare l'appellato al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per aver agito con palese malafede.
6 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del doppio grado di giudizio”.
ha resistito al gravame ed ha così Controparte_1 concluso: “nel merito, per il rigetto dell'appello, del tutto infondato in fatto ed in diritto e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese ed onorari oltre che, ai sensi dell'art. 96 cpc, al risarcimento dei danni, equitativamente determinati”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 17 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, senza assegnazione di ulteriori termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica, in quanto le parti, in virtù della concessione dei termini anticipati come da decreto pubblicato il 24.12.2024, avevano già rassegnato le proprie conclusioni.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che la ricognizione di debito avesse valore a sé e slegato rispetto al contratto preliminare e in ordine alla quale il non ha fornito Pt_1 prova contraria.
L'appellante, infatti, ritiene di aver fornito la prova contraria ex art. 1988, non solo consistente nel raggiro consumato in suo danno da parte del , ma anche dell'inesistenza del credito CP vantato dal per opere non realizzate. CP
A tal riguardo, prosegue l'appellante, dimostrazione dell'inesistenza del credito del è il fatto che le opere di CP completamento dell'immobile sono state eseguite dall'
[...]
e e sull'intero immobile, nel 2008, CP_4 Persona_2 dall'Impresa 2M Costruzioni di (v. fatture in Controparte_5 atti).
- Inattendibilità dei testi escussi.
Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha erroneamente superato l'eccezione di inattendibilità dei testi tempestivamente proposta dal , ed ha fondato sulla Tes_3 Pt_1 scorta delle medesime testimonianze la propria decisione.
7 Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere inattendibili i fratelli attesa la pendenza di altro Tes_3 giudizio proposto dai sig.ri e Testimone_3 Testimone_1
c/ al fine di ottenere il corrispettivo di prestazioni Pt_1 professionali prestate a fronte di un contratto di prestazione d'opera stipulato con il sig. proprio in forza della procura CP ad amministrare al medesimo rilasciata dal . Pt_1
Precisa altresì l'appellante che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato dal avverso l'ingiunzione Pt_1 emessa a favore dei il ha eccepito il difetto di Tes_3 Pt_1 legittimazione passiva, in quanto il contratto di mandato professionale posto a base del decreto ingiuntivo era stato sottoscritto, in nome e per conto del , da Pt_1 Controparte_1 senza che quest'ultimo avesse il potere di rappresentare il primo in ragione della revoca della procura ad amministrare. Pertanto, secondo l'appellante i erano interessati Tes_3 affinché si accertasse l'illegittimità della revoca della procura de qua.
- Errata valutazione delle prove;
fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale. Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto provata la totale menomazione della capacità di intendere e di volere del sig. , al momento della stipula del contratto o, Pt_1 comunque, di una situazione soggettiva di fragilità psichica che aveva consentito al Cassetta di privarlo del personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio al punto tale da condurlo al compimento di atti dannosi per la propria sfera giuridico-patrimoniale. Secondo l'appellante, lo stato di grave turbamento e agitazione psichica e di profonda angoscia del trovava Pt_1 riscontro nella deposizione resa dal sig. escusso CP_4 all'udienza dell'11 maggio 2016
- Adesione acritica del giudice di prime cure ai risultati (errati) della consulenza tecnica d'ufficio. Con il quarto motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha fondato la propria decisione sulla CTU medico legale del prof. Per_3
Secondo l'appellante detta CTU sarebbe superficiale ed errata, in quanto basata unicamente su un brevissimo colloquio avuto con il periziando.
8 Infatti, prosegue l'appellante, il CTU avrebbe omesso di a) sottoporre il periziando a test di oggettiva attendibilità per la valutazione delle caratteristiche strutturali di personalità e dei disturbi di tipo emotivo;
b) valutare che il all'epoca dei fatti Pt_1 per cui è causa assumeva un farmaco ipnoinduttore (l'Halcion) che notoriamente, in caso di assunzione prolungata senza sospensione, causa gravi disturbi psichiatrici.
§ 5. — L'appello è parzialmente fondato. Va anzitutto osservato che l'oggetto della materia del contendere del presente giudizio, non avendo il CP impugnato il rigetto di tutte le altre domande proposte in via principale relative alla qualificazione giuridica della scrittura privata, è circoscritto:
- innanzitutto, alla validità 1) del contratto preliminare stipulato in data 07.08.2013, 2) della ricognizione di debito di cui all'art. 6 della medesima scrittura e 3) della procura ad amministrare, conferita dal sig. al sig. con atto del Pt_1 CP
09.10.2013, a fronte della dedotta incapacità di intendere e di volere del;
Pt_1
- in secondo luogo, alla valutazione del materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado con riferimento alla ricognizione di debito e all'inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c. Per ordine logico, vanno preliminarmente esaminate le doglianze relative al rigetto delle domande riconvenzionali riproposte nel presente grado dal e quelle concernenti le Pt_1 critiche alla CTU di cui al terzo e al quarto motivo di appello.
Il terzo motivo di appello è infondato. Nello specifico, non possono trovare accoglimento le domande di annullabilità della scrittura privata, della ricognizione del debito e della procura ad amministrare per incapacità di intendere e di volere al momento della sottoscrizione dei medesimi atti del ex art. 428 c.c. e per dolo ex art. 1439 c.c. Pt_1
Ad avviso di questa Corte, il non ha dimostrato, pur Pt_1 contestando le risultanze della CTU, che versasse al momento della stipula di detti atti in una situazione soggettiva di fragilità psichica ovvero di inconsapevolezza a fronte dei raggiri del idonea ad intaccare il proprio potere di CP autodeterminazione e di valutazione della realtà patrimoniale al punto tale da indurlo al compimento di atti dannosi per la propria sfera giuridico-patrimoniale.
9 Quanto all'incapacità di intendere e di volere, secondo pacifica giurisprudenza, sebbene ai fini dell'annullamento del negozio ai sensi dell'art. 428 c.c. non sia necessaria la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, è comunque necessario un sufficiente turbamento psichico idoneo ad impedire la determinazione di una volontà cosciente e a minare la capacità di discernimento, anche con riguardo alla consapevolezza dell'importanza dell'atto compiuto (cfr. Cass. n. 30126 del 2018; cfr. anche Cass. n. 21050 del 2004 e Cass. n. 17977 del 2011). Quanto alla sussistenza del dolo, la giurisprudenza non dà rilevanza a qualsiasi forma di influenza psicologica sull'altro contraente, ma richiede la sussistenza imprescindibile degli artifizi, dei raggiri o delle menzogne che in virtù di una falsa rappresentazione della realtà genera un errore essenziale in capo al contraente di normale diligenza (Cfr. Cass. n. 20231 del 2022 e Cass. 12892 del 2015, che in proposito ha ritenuto che: “a norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi,
l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ.”) Ebbene, sufficiente turbamento psichico, da un lato, e prova degli artifizi e dei raggiri usati per falsare la rappresentazione della realtà del , dall'altro, che nel caso de quo non possono essere Pt_1 ravvisati sulla scorta del materiale in atti e delle deduzioni dell'appellante. Invero, le risultanze processuali di cui al primo grado non sono tali, come ritenuto dal Tribunale, da far ritenere raggiunta la prova di una menomazione dell'incapacità naturale del , né Pt_1 tantomeno del dolo, al momento della stipula di tali atti. A tal riguardo, si richiama il Tribunale nella parte in cui ha correttamente ritenuto che: “per quanto concerne gli aspetti spirituali e psicologici, cifra dominante delle difese del , Pt_1 decisiva si è rivelata la CTU medico legale del prof. Per_3 che ha escluso qualsiasi incapacità di intendere e di volere in capo al sia in generale sia al momento della redazione degli atti Pt_1 che interessano. Le critiche del alla CTU, fra l'altro solo da Pt_1 lui richiesta, non sono condivisibili: circa l'uso dell' non Pt_2
è vero che il CTU non ne abbia tenuto conto perché è citato alla pag. 7 della perizia e il test di oggettiva attendibilità è stato
10 superato dall'analisi personale e degli atti fatta dal CTU. La CTU ha poi trovato riscontri non solo interni ma anche esterni come le note del Commissariato di FO del 23 dicembre 2014, le dichiarazioni del medico curante dal 7 maggio Persona_4
2015, atti provenienti dal procedimento penale per circonvenzione di incapace e dai quali non emerge alcuna patologia, e le testimonianze assunte in questa sede. I testi sentiti, infatti, specie quelli addotti dallo stesso , pur avendo riferito di Pt_1 comportamenti stravaganti non hanno mai dichiarato di aver assistito a episodi configuranti una patologia;
anzi, spesso hanno dichiarato di non sapere nulla al riguardo, come il , e del Per_2 procedimento penale non ci conoscono le vicende né gli esiti né il
li ha accennati in questa sede”. Pt_1
Tale punto di motivazione, anzitutto, non è stato adeguatamente scalfito dall'atto di appello, nel quale si valorizza unicamente la testimonianza del e del CP_4 Tes_4
Invero, ad avviso di questa Corte, dalle richiamate testimonianze non emerge in alcun modo uno stato di alterazione psicofisica e psicologica dell'appellante - al momento della stipula dei predetti atti - idonea a legittimare l'applicazione dei rimedi di invalidità contrattuale. Nello specifico: 1) dalla testimonianza del non Tes_4 emergono significativi apporti probatori, alla maggior parte dei capitoli di prova ha risposto “nulla so;
no, non so;
non ho visto …” e quanto allo specifico capitolo di prova inerente allo stato psicologico del ha risposto come segue: “non so Parte_3 rispondere, qualche volta quando sono andato a casa del sig.
ad aiutarlo da buon vicino, l'ho visto un po' agitato, ma non Pt_1 so dire in che periodo è avvenuto. Preciso che questo stato di agitazione l'ho notato solo qualche volta”; 2) dalla testimonianza del quanto al medesimo capitolo – che rinvia a quanto CP_4 già detto riferendosi al capitolo n. 4 – emerge che: “so che il sig.
all'epoca temeva molto per la propria incolumità … il fatto Pt_1 che il vivesse in clima di paura e che riferiva di aver subito Pt_1 delle minacce ad opera di ignoti era noto un po' a tutti in paese”. È evidente che le prove valorizzate dall'appellante per censurare la motivazione impugnata non consentono in alcun modo di ravvisare nel caso di specie i requisiti di legge, chiarificati dalla giurisprudenza richiamata, e quindi di poter ritenere sussistenti i raggiri oppure una menomazione psichica tale da rendere invalidi ex art. 1439 e art. 428 c.c. gli atti stipulati. D'altra parte, ritiene questa Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con l'atto di appello, la prova
11 dell'incapacità naturale e del dolo nel periodo che va dal 07.10.2013 – 09.10.2013 non sia stata raggiunta non solo a fronte delle risultanze della CTU e di quelle testimoniali, ma neanche dalla ricostruzione e dalla deduzione dei fatti di causa da parte del in entrambi i gradi di giudizio. Pt_1
Invero, la dinamica del fatto storico percorsa dall'appellante appare lacunosa e, per alcuni versi, reticente, non consentendo al giudice di evincere la natura e i veri rapporti che intercorrevano con il e, soprattutto, la ragione per cui l'odierno appellato CP rappresentasse, nello stato di paura del , l'unico soggetto al Pt_1 quale fare affidamento per far fronte alle asserite situazioni di turbamento e di pericolo. Tali situazioni, invero, non sono state chiarite dal , nel senso che non è chiaro se e in che misura Pt_1 fossero reali o frutto dell'immaginazione del;
se e in che Pt_1 misura il , pur promettendo “protezione”, abbia CP contribuito ad alimentare detto stato di turbamento e di paura;
né infine risulta chiaro se sia stato il ad indurre il a CP Pt_1 vivere da recluso in casa propria.
In proposito, osserva la Corte, non risulta specificata, oltre che provata in giudizio, la portata e il tenore delle minacce subite in quel periodo dal a seguito dell'acquisto dell'autovettura Pt_1
Ferrari. Dunque, corroborando tutti gli elementi di prova acquisiti al giudizio di primo grado con le deduzioni del , il Tribunale ha Pt_1 correttamente ritenuto non provato lo stato di incapacità naturale e il dolo dell'altro contraente, non essendo neppure precisamente delineati gli artifici e raggiri che avrebbero indotto il a Pt_1 sottoscrivere il preliminare e la procura generale.
Né a tal fine probatorio assolvono le critiche mosse con il quarto motivo di appello alla CTU e all'erronea valutazione della stessa da parte del primo giudice. Parte appellante ritiene che la CTU sia superficiale e priva di valenza scientifica, avendo il dott. valutato la Per_3 capacità di intendere e di volere del solo sulla scorta del Pt_1
“brevissimo” colloquio avuto con il periziato. In realtà, la CTU non si è limitata a valutare esclusivamente il colloquio tenuto con l'odierno appellante, ma ha correttamente valutato tutti elementi e documenti allegati agli atti. Si richiama a tal fine la CTU nella parte in cui ha esaustivamente ritenuto che: “L'assenza di una patologia nosograficamente diagnosticabile induce a ritenere, per logica, alle date dell'8 agosto 2013 e del 9 ottobre 2013, l'assenza di disturbi cognitivi della capacità di critica e di giudizio tali da
12 incidere significativamente sulla capacità di intendere e di volere e quindi su una libera capacità di agire […]. Nel caso di specie, al fine di valutare lo stato psichico del Sig. al momento della redazione degli atti (alle Parte_1 date dell'8 agosto 2013 e del 9 ottobre 2013) ed ipotizzare una significativa compromissione delle “capacità cognitive di critica e di giudizio”, risultano essere presenti e determinanti i seguenti fattori:
- Assenza dell'incapacità di badare a se stessi;
- Assenza di sintomatologia di tipo psicotico;
- Assenza di disfunzioni cognitive ed intellettive. L'assenza dei citati fattori depone per la non compromissione delle “capacità cognitive di critica e di giudizio” alle date dell'8 agosto 2013 e del 9 ottobre 2013. […] È quindi ammissibile che alle date dell'8 agosto 2013 e del 9 ottobre 2013, il sig. non si trovasse in una Parte_1 condizione di menomazione (assoluta o parziale) delle capacità di comprensione e di autodeterminazione sui propri atti”.
Valutazione onnicomprensiva, questa del dott. Per_3 che ha portato all'inevitabile conclusione del Tribunale per cui, attese le capacità di critica e di giudizio anche nella ricostruzione dei fatti e l'assenza di disturbi di tipo cognitivo tali da incidere sulla capacità di intendere e di volere, lo stato di perturbamento non era tale da inficiare la capacità naturale del al momento Pt_1 del perfezionamento dell'intera operazione negoziale. Va confermata la sentenza impugnata quanto alla ritenuta capacità di intendere e di volere e quanto all'assenza del dolo ex 1439 c.c. e, conseguentemente, il terzo e il quarto motivo di appello sono infondati e vanno respinti. L'appello nel resto può trovare accoglimento con riguardo alle censure proposte con il primo e con il secondo motivo di appello. Per ordine logico e consequenziale è opportuno esaminare prima il secondo motivo di appello relativo al rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di inattendibilità dei testi e Tes_1
Testimone_3
Il Tribunale quanto all'eccezione di inattendibilità tempestivamente proposta dalla difesa del all'udienza di Pt_1 escussione degli stessi ha ritenuto: “eventuali contenziosi fra i due non inficiano la veridicità della testimonianza che ha trovato conferma anche in elementi esterni come i documenti prodotti dall'attore e quelli sottoscritti dal convenuto come la ricognizione
13 di debito, oltre alle altre testimonianze acquisite, come quella del
”. CP_2
Ad avviso di questa Corte tale statuizione risulta erronea, in quanto - come emerge dalla Sentenza n. 260/2023 del 02/03/2023 che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la somma di € 14.022,00 intercorrente tra lo Parte_1
, in persona dei legali Controparte_6 rappresentanti p.t., sigg. e , e Testimone_1 Testimone_3
- il contratto professionale per prestazioni rese Controparte_1 sull'immobile di FO (posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo ottenuto dai è stato stipulato dal in Tes_3 CP virtù della procura ad amministrare per notar (rep. Per_1
462; racc. 369) rilasciata proprio dal . Contratto Pt_1 professionale, questo, che riguarda ed attiene le stesse opere di cui in contestazione nella presente querelle giudiziaria. Nello specifico, nella sentenza del Tribunale di Cassino che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo e che non risulta impugnata si legge che: “Ed invero, è stato provato che il contratto di mandato professionale posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo è stato sottoscritto, in nome e per conto del Sig.
[...]
dal Sig. senza che quest'ultimo avesse Pt_1 Controparte_1 il potere di rappresentanza dell'odierno opponente. Come dedotto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e provato documentalmente con atto ricevuto dal notaio
di FO -rep. 462, racc. 369- in data 20.1.2014 e Per_1 notificato il 24.01.2014, il Sig. revocava la Parte_1 procura ad amministrare conferita in data 9.10.2013 al Sig.
e la notifica della revoca era preceduta Controparte_1 dall'invio di un telegramma di diffida a compiere attività in nome e per conto del Sig in virtù della predetta procura”. Pt_1
È evidente a questa Corte che i in forza del contratto Tes_3 di opere professionale fossero interessati al giudizio e all'esito della lite al fine di dimostrare – anche con forza di giudicato nell'altro giudizio - non solo la sussistenza del contratto sulla base di una procura valida ed efficace con il , ma anche della CP realizzazione delle stesse opere poste in essere ed oggetto dello stesso decreto ingiuntivo. Questione di primaria importanza, quest'ultima, affrontata proprio dai diversi capitoli di prova oggetto della prova testimoniale a cui sono stati sottoposti i fratelli
Tes_3
Detta ricostruzione è confermata dalla giurisprudenza della S.C., che ha affermato il seguente principio: “la valutazione sull'attendibilità afferisce alla veridicità della deposizione che il
14 giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. n. 21239 del 09/08/2019). Di talché, ha errato il Tribunale di Cassino nel giudizio ivi impugnato a ritenere attendibili e credibili i testi Tes_3
Dunque, il secondo motivo di appello va accolto e le testimonianze dei fratelli sono da ritenersi scarsamente Tes_3 attendibili. Tutto ciò premesso e così delineata la materia del contendere, in cui residua un contratto preliminare nel quale il primo giudice ha riconosciuto una ricognizione di debito, può essere esaminato il primo motivo di appello, che risulta parzialmente fondato. Il Tribunale con riguardo alla domanda subordinata dell'originario attore ha così statuito: “A questo punto resta la ricognizione di debito, che ha valore a sé e slegato rispetto al contratto e verso la quale il non ha fornito prova contraria: Pt_1 la relativa domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 104 c.p.c.”. Ad avviso di questa Corte, invece, come sostenuto da parte appellante, la ricognizione di debito di cui all'art. 6 del preliminare non può essere considerata “slegata” rispetto al contratto preliminare. A tal riguardo è opportuno riportare espressamente la disciplina pattizia intercorsa nel periodo che va dal 07.09.2013 al 09.10.2013 tra le parti: 1) art. 6 della scrittura privata riguardo agli immobili siti al piano terra part. 32 e 33: “il prezzo della futura vendita viene dalle parti di comune accordo pattuito in euro: 250.000 che la parte promittente acquirente ha già corrisposto mediante lavori eseguiti sull'intero immobile negli anni precedenti. Oltre alla somma di cui innanzi, già corrisposta, la parte acquirente si impegna a realizzare a sua cura e spese (materiali di buona qualità e manodopera) la copertura a tegole sull'intero fabbricato secondo le prescrizioni comunali. Tali opere dovranno essere eseguite entro 180 giorni dal rogito notarile salvo rilasciato positivo dei
15 pareri degli Enti proposti e, comunque, non oltre un anno e mezzo dal rogito notarile”. 2) procura ad amministrare del 9.10.2013 conferita al Cassetta riguardo agli immobili siti al piano terra part. 30 e 31: “il nominato procuratore è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e così… la vendita delle due unità immobiliari poste al piano primo dovrà essere effettuata contestualmente e solo per prezzo globale non inferiore ad euro 650.000,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario direttamente su conto bancario intestato al costituito mandante e da questi comunicato, in data antecedente al contratto di compravendita e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014 e garantendo peraltro al mandante medesimo una somma mensile, dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2014, non inferiore ad euro 25.000,00”. Innanzitutto, dalla lettura integrale di tali atti è palese a questa Corte la sussistenza di rapporti economici tra il e CP il più articolati di una semplice ricognizione di debito Pt_1 scollegata dal preliminare e, nello specifico, di un programma negoziale complesso e ben strutturato, che peraltro in virtù della procura ad amministrare avrebbe consentito un guadagno anche in capo al . Pt_1
Procura ad amministrare e a vendere poi revocata con atto del 20 gennaio 2014, in quanto “il di FO gli (aveva) CP_7 formalmente contestato la validità e la legittimità dei titoli edilizi dal medesimo Comune già rilasciati inerenti le porzioni di fabbricato oggetto della procura in argomento… contestazione (quale) motivo ostativo alla alienazione dei beni oggetto di procura” come del resto accertato dalla sentenza del Tribunale di Cassino n. 260/2023 di cui sopra. In secondo luogo, si osserva come tale ricostruzione trova ragion giustificatrice nel medesimo preliminare. A mente dell'art. 6 della scrittura privata tra e , infatti, il prezzo di Pt_1 CP euro 250.000,00 non è esclusivamente frutto “dei lavori eseguiti sull'intero immobile”, ma comprende – come specificato nell'inciso seguente, l'impegno del “a realizzare a sua CP cura e spese (materiali di buona qualità e manodopera) la copertura a tegole sull'intero fabbricato”. Dunque, è chiaro che sebbene venga precisato che la somma fosse già stata corrisposta, in realtà nel prezzo della promessa vendita c'era anche l'obbligo per il di fare altre opere CP sull'immobile e di completarlo.
16 Dunque, ritenere che detta clausola costituisca un riconoscimento del debito di 250.000,00 mila euro non trova riscontro nella complessa articolazione dei rapporti tra il e il Pt_1
Cassetta. Ad avviso di questa Corte, quindi, la determinazione del prezzo di cui all'art. 6, comprensiva anche delle altre opere di completamento, ha un naturale collegamento con il preliminare stesso, nonché con l'altro programma negoziale delineato nella procura successivamente revocata dal . Pt_1
E comunque anche a volere ritenere che nell'art. 6 della scrittura privata sia sussistente un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., dal complessivo compendio probatorio emerge che il ha assolto al proprio onere probatorio Pt_1 conseguente alla disciplina dell'inversione processuale. Nello specifico, è dimostrato in atti che l'immobile a seguito dei lavori eseguiti dal - peraltro neanche adeguatamente CP precisati quanto al tempo della realizzazione, risalendo addirittura agli anni 1978/1983 - era ancora in corso di costruzione e che le opere di completamento sono state successivamente realizzate dalle altre ditte nell'arco di diversi anni e di cui vi è cospicuo riscontro testimoniale e documentale (sia fatture del 2008 della Ditta 2M Costruzioni di MA IO che della ditta Camid S.r.l. del 2014). Dalla testimonianza di emerge che: “Vero è Persona_2 che il Sig. nel 1978 realizzò lo scheletro dell'immobile CP sito in FO…? Di tale circostanza ne ho avuto conoscenza in tempo successivo quando andai a lavorare sul suddetto immobile con la mia impresa”; “Vero che le opere di completamento dell'immobile … vennero eseguite sull'immobile … dalle Imprese e ? Si è vero. Io entrai a fare CP_4 Persona_2
i lavori sull'immobile del sig. successivamente agli altri Pt_1 lavori eseguiti dalla e mi occupai di Controparte_8 realizzare qualche tramezzo, intonaci e rifiniture esterne. Dette opere furono realizzate su gran parte dell'immobile ma non so precisare su quanti piani”. Dalla testimonianza di emerge che: “Vero CP_4 che il sig. nel 1978 realizzo lo scheletro dell'immobile CP sito in FO? Si è vero lo scheletro fu realizzato dal sig.
ma non so se fu realizzato nel 1978”; “Vero che il sig. CP
per le suddette opere fu integralmente pagato dal ? CP Pt_1
Non so dire se ha pagato il per tali opere ma posso dire CP che a me mi ha sempre pagato per opere edilizie da me realizzate sullo stesso fabbricato di FO”; “Vero che le opere di
17 completamento dell'immobile … vennero eseguite sull'immobile
… dalle Imprese e ? Si è vero”; CP_4 Persona_2
“Vero che le opere indicate nelle fatture n. 36 e 37 del 01.08.2008 furono realizzate sull'immobile sito in FO dall'Impresa 2M Costruzioni di MA IO? Si è vero. L'impresa 2M costruzioni è di mio figlio…”; Dunque, è evidente a questa Corte che pure a volere riconoscere una ricognizione di debito all'art. 6 della presente scrittura, trattandosi di una ricognizione di debito titolata in cui viene esplicitato il rapporto fondamentale e le stesse opere realizzate e da realizzare, il ha dimostrato che quella Pt_1 controprestazione, come delineata dal complesso rapporto contrattuale, in realtà non è stata complessivamente adempiuta dal
, bensì da ulteriori ditte che negli anni sono intervenute CP sull'immobile. Del resto, che tale immobile fosse ancora in corso di costruzione ancora nel 2014 lo si evince anche dal successivo preliminare di vendita tra il e la Pt_1 Controparte_9 dinnanzi al notaio del 13.01.2014 Persona_5 prodotta dal , nel quale si conviene la promessa di vendita CP dell'immobile “in corso di costruzione” relativamente alle particelle 31, 32 e 33 dell'immobile sito in Via Ponte di Mola. Ne consegue, proprio valorizzando la collocazione di tale ricognizione di debito all'interno del contratto preliminare e di un'operazione più complessa tra le parti, il riscontro delle prove testimoniali e documentali con le deduzioni e ricostruzioni del
. Pt_1
Si richiama quanto osservato in materia dalla S.C. con le pronunce nn. 2091 del 2022 e n. 11332 del 2009: “La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento”.
18 In conclusione, quindi, ritiene questa Corte che l'odierno attore, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, ha assolto l'onere della prova contraria di cui alla presunzione dell'esistenza complessiva del rapporto fondamentale di cui all'art. 1988 c.c. Va pertanto accolto il primo motivo di appello e riformata la sentenza impugnata nella parte in cui condanna Parte_1 al pagamento della somma di €250.000,00 a favore di CP
, attesa la prova contraria fornita dal e l'assenza di
[...] Pt_1 prove circa le opere eseguite da quest'ultimo per un valore complessivo di €250.000,00. Va, invece, rigettata la domanda riconvenzionale riproposta con l'atto di appello da di condanna del Parte_1 CP alla restituzione della somma di €44.250,00. Ad avviso del convenuto odierno appellante: “in cambio di tale protezione, inizialmente, il richiedeva ed otteneva CP ingenti somme di denaro dal sig. , il quale provvedeva a Pt_1 prelevarle dal proprio conto corrente.
Ed infatti dal 27.3.2013 al 1.8.2013 il consegnava al Pt_1
denaro contante per complessivi €44.250,00 ed è, CP pertanto, interesse del convenuto ottenerne in tale sede la restituzione della suddetta somma”. Ebbene, rileva questa Corte che a fronte della domanda riconvenzionale riproposta in appello dal , solo nelle Pt_1 conclusioni e non nei motivi di appello adeguatamente motivata, non vi è prova in atti del fatto che tali somme prelevate dall'appellante fossero state effettivamente consegnate al . CP
Ad avviso della Corte, considerato che tale prova non è stata assolta dal neanche nel giudizio di primo grado, non essendo Pt_1 sufficienti a tale scopo i prelievi dal conto corrente dell'odierno appellante effettuati in quel periodo, il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda. Quindi, non essendovi prova della circostanza che il Pt_1 abbia effettivamente corrisposto tali somme al , la CP domanda non può trovare accoglimento. Va altresì rigettata ogni altra domanda risarcitoria proposta dal con l'atto di appello, attesa l'assenza di qualsiasi Pt_1 dimostrato pregiudizio economico e/o morale. Del resto, atteso il parziale accoglimento dell'atto di appello, alcun danno patrimoniale e/o non patrimoniale ulteriore ex art. 2043 c.c. può essere riconosciuto in capo all'appellante.
19 Infine, non sussistono i presupposti neanche per la condanna dell'appellante e dell'appellato al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
§ 6. — Avuto riguardo alla riforma parziale della sentenza impugnata, le spese del primo giudizio vanno diversamente regolate. In considerazione della reciproca soccombenza, esse vanno interamente compensate.
In applicazione del medesimo criterio, atteso il parziale accoglimento dell'appello e il rigetto delle domande proposte dall'appellante di nullità del contratto preliminare e della domanda riconvenzionale, nonché di quelle risarcitorie, vanno interamente compensate anche le spese del presente giudizio di appello.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cassino, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da in primo grado di Controparte_1 pagamento della somma di €250.000,00 di cui alla ricognizione di debito e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto da Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
2. — compensa le spese fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 17 febbraio 2025. Il Presidente estensore
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