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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1609/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile n. r.g. 1609/2018 promossa da:
(C.F. , in persona del l. r. pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dall' Avv. Antonio
Baccari, presso lo studio del quale domicilia in Napoli alla via Santa Lucia n. 107
-appellante-
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato allegato CP_1 C.F._1 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Orazio De Angelis, presso il cui studio è domiciliato in Roccarainola (NA) alla via M. del Pianto n. 17
-appellata-
Conclusioni: come da note scritte e verbale d'udienza del 18 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa.
Con atto di appello ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza n. 3682/2017, Parte_1
depositata in data 27 luglio 2017, con la quale il giudice di pace di Nola, in accoglimento della domanda attorea, ha “dichiarato nulla” la fattura n. 1543088132 per la fornitura di gas metano e condannato l'odierna appellante al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 480,00, oltre interessi, a titolo di indennizzo per il mancato invio periodico delle fatture e mancata risposta ai reclami dell'attore, oltre al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha censurato l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di prime cure, deducendo il cattivo governo del riparto dell'onere della prova tra le parti e delle risultanze istruttorie, non avendo il giudice di pace valutato correttamente la documentazione
Parte depositata dall' rigettando la domanda riconvenzionale, sulla scorta di una erronea valutazione della C.T.U. espletata;
contestando la condanna al pagamento dell'indennizzo riconosciuto all'attore per l'erronea applicazione delle delibere ARG/com nn. 196/10, 104/10 e 239/10.
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, previa integrazione della C.T.U., in riforma della sentenza di primo grado, per il rigetto della domanda attorea e per la condanna dell' attore al pagamento della somma di euro 2.723,76 per la fornitura erogata, ovvero della minor somma accertata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestando in toto l'avverso gravame, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite del giudizio di appello con attribuzione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 18 febbraio 2025.
In via del tutto preliminare va rigettata l'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato, atteso che l'atto di appello appare rispettoso del dettato normativo, contenendo sia l'analitica indicazione delle parti da riformare della sentenza impugnata sia la formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello; va, del pari, disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., assorbita nelle motivazioni di seguito espresse.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
In via del tutto preliminare occorre dare atto che la domanda principale proposta dall' attore in primo grado vada qualificata quale azione di accertamento negativo del credito, avendo l' attore richiesto accertarsi la non debenza dell' importo di cui alla fattura in oggetto;
pertanto, sebbene appaia manifestamente errato il dispositivo adottato dal giudice di pace (in cui lo stesso “dichiara nulla” la fattura in contestazione, adottando una pronuncia del tutto atipica ed irrituale), è da ritenersi che la stessa vada inteso quale pronuncia di accertamento negativo del credito azionato dalla società.
Per effetto della domanda riconvenzionale ritualmente proposta in primo grado dalla convenuta (con la quale la stessa ha richiesto la condanna dell' attore al pagamento dell' importo indicato in fattura), poi, il thema decidendum si è esteso all' accertamento ed alla quantificazione dell' eventuale minor credito vantato dalla società, con condanna dell' attore al pagamento di quanto eventualmente dovuto.
Peraltro, risultando la domanda riconvenzionale espressamente riproposta in appello (costituendo il rigetto della stessa specifico motivo di impugnazione), anche il thema decidendum del presente giudizio di impugnazione si è esteso alla quantificazione dell' eventuale credito della società, dovendosi disattendere sul punto la eccezione, sollevata dall' appellato, di violazione dell' art. 112
c.p.c. (apparendo, viceversa, la pronuncia in ordine alla richiesta di condanna formulata dalla società perfettamente rispondente al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che tale richiesta ha costituito oggetto di domanda riconvenzionale in primo grado e di specifico motivo di appello in secondo grado).
Ciò premesso, occorre dare atto delle conclusioni alle quali è pervenuto il ctu in primo grado il quale, nell' accertare la correttezza dei consumi indicati nella fattura n. 1543088132, rispondendo esaustivamente ai quesiti posti, ha concluso affermando che: “il consumo fatturabile è dato dalla differenza della lettura iniziale dello 01/01/2012 di mc 2.764 (comunicata dalla Napoletana gas) e lettura finale di mc 4.301 del 30/09/2014 comunicata dalla società , pari a mc 1.537”. Pt_1
Il C.T.U., infatti, ha premesso che al momento del sopralluogo il misuratore presente non era quello su cui erano stati calcolati i consumi fatturati, ma un nuovo misuratore installato dalla società che in quel momento gestiva la distribuzione del gas;
pertanto, per calcolare i consumi effettuati nel periodo oggetto di causa si è dovuto avvalere della documentazione prodotta dalle parti.
Non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione del consulente apparendo corretti i criteri tecnici adoperati da questi che ha anche adeguatamente risposto alle note di parte;
pertanto, il contenuto della relazione viene integralmente condiviso.
Da tanto consegue che, in accoglimento dell' appello principale, l' appellato va condannato al pagamento, in favore dell' appellante, della somma di euro 1.577,11, corrispondente al consumo di gas effettivo per il periodo in oggetto, e pari a 1.537 mc, così come quantificato dal ctu (la somma
è stata rideterminata partendo dalla cifra richiesta, pari ad euro 2.723,26 per un consumo stimato di mc 2.654, così come indicato in fattura, in relazione al consumo effettivo calcolato dal ctu, e pari a
1.537 mc, secondo la formula matematica: 2.723,26 : 2.654 = X : 1.537; per cui X = 2.723,26 x
1.537 : 2.654).
Parte Infine, va accolto il secondo motivo di appello con cui a contestato la condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di 480,00 euro a titolo di indennizzo per il mancato riscontro ai suoi reclami e per un ritardo di quattro anni nella fatturazione della fornitura di gas, dovendosi provvedere alla rideterminazione dell' indennizzo.
Invero, non si comprendono le motivazioni addotte dal giudice di prime cure che si è limitato a riconoscere alla parte attrice un risarcimento pari a 10 euro al mese per un totale di 48 mesi.
Al contrario, l'art. 14.1 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, allegato alla deliberazione ARG/com 104/10, nella versione vigente all'epoca della fatturazione, nel caso delle inadempienze lamentate, prevede un indennizzo automatico una tantum di 20 euro.
Parte Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l' va condannata al pagamento in favore del della somma di 20,00 euro a titolo di indennizzo. CP_1
Pertanto, effettuata la compensazione tra i reciproci crediti, in parziale accoglimento dell' appello l' appellato va condannato al pagamento, in favore dell' appellante, della somma di euro 1.557,11, oltre interessi al tasso di mora legale dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale in primo grado (data di deposito della comparsa di costituzione e risposta) e sino al soddisfo.
L' accoglimento parziale delle reciproche domande dà luogo a soccombenza reciproca e giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado ed effettuate le reciproche compensazioni tra controcrediti, condanna al CP_1
pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma Parte_1
di euro 1.557,11 oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado ex art. 92 c.p.c..
Nola, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile n. r.g. 1609/2018 promossa da:
(C.F. , in persona del l. r. pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dall' Avv. Antonio
Baccari, presso lo studio del quale domicilia in Napoli alla via Santa Lucia n. 107
-appellante-
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato allegato CP_1 C.F._1 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Orazio De Angelis, presso il cui studio è domiciliato in Roccarainola (NA) alla via M. del Pianto n. 17
-appellata-
Conclusioni: come da note scritte e verbale d'udienza del 18 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa.
Con atto di appello ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza n. 3682/2017, Parte_1
depositata in data 27 luglio 2017, con la quale il giudice di pace di Nola, in accoglimento della domanda attorea, ha “dichiarato nulla” la fattura n. 1543088132 per la fornitura di gas metano e condannato l'odierna appellante al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 480,00, oltre interessi, a titolo di indennizzo per il mancato invio periodico delle fatture e mancata risposta ai reclami dell'attore, oltre al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha censurato l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di prime cure, deducendo il cattivo governo del riparto dell'onere della prova tra le parti e delle risultanze istruttorie, non avendo il giudice di pace valutato correttamente la documentazione
Parte depositata dall' rigettando la domanda riconvenzionale, sulla scorta di una erronea valutazione della C.T.U. espletata;
contestando la condanna al pagamento dell'indennizzo riconosciuto all'attore per l'erronea applicazione delle delibere ARG/com nn. 196/10, 104/10 e 239/10.
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, previa integrazione della C.T.U., in riforma della sentenza di primo grado, per il rigetto della domanda attorea e per la condanna dell' attore al pagamento della somma di euro 2.723,76 per la fornitura erogata, ovvero della minor somma accertata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestando in toto l'avverso gravame, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite del giudizio di appello con attribuzione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 18 febbraio 2025.
In via del tutto preliminare va rigettata l'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato, atteso che l'atto di appello appare rispettoso del dettato normativo, contenendo sia l'analitica indicazione delle parti da riformare della sentenza impugnata sia la formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello; va, del pari, disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., assorbita nelle motivazioni di seguito espresse.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
In via del tutto preliminare occorre dare atto che la domanda principale proposta dall' attore in primo grado vada qualificata quale azione di accertamento negativo del credito, avendo l' attore richiesto accertarsi la non debenza dell' importo di cui alla fattura in oggetto;
pertanto, sebbene appaia manifestamente errato il dispositivo adottato dal giudice di pace (in cui lo stesso “dichiara nulla” la fattura in contestazione, adottando una pronuncia del tutto atipica ed irrituale), è da ritenersi che la stessa vada inteso quale pronuncia di accertamento negativo del credito azionato dalla società.
Per effetto della domanda riconvenzionale ritualmente proposta in primo grado dalla convenuta (con la quale la stessa ha richiesto la condanna dell' attore al pagamento dell' importo indicato in fattura), poi, il thema decidendum si è esteso all' accertamento ed alla quantificazione dell' eventuale minor credito vantato dalla società, con condanna dell' attore al pagamento di quanto eventualmente dovuto.
Peraltro, risultando la domanda riconvenzionale espressamente riproposta in appello (costituendo il rigetto della stessa specifico motivo di impugnazione), anche il thema decidendum del presente giudizio di impugnazione si è esteso alla quantificazione dell' eventuale credito della società, dovendosi disattendere sul punto la eccezione, sollevata dall' appellato, di violazione dell' art. 112
c.p.c. (apparendo, viceversa, la pronuncia in ordine alla richiesta di condanna formulata dalla società perfettamente rispondente al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che tale richiesta ha costituito oggetto di domanda riconvenzionale in primo grado e di specifico motivo di appello in secondo grado).
Ciò premesso, occorre dare atto delle conclusioni alle quali è pervenuto il ctu in primo grado il quale, nell' accertare la correttezza dei consumi indicati nella fattura n. 1543088132, rispondendo esaustivamente ai quesiti posti, ha concluso affermando che: “il consumo fatturabile è dato dalla differenza della lettura iniziale dello 01/01/2012 di mc 2.764 (comunicata dalla Napoletana gas) e lettura finale di mc 4.301 del 30/09/2014 comunicata dalla società , pari a mc 1.537”. Pt_1
Il C.T.U., infatti, ha premesso che al momento del sopralluogo il misuratore presente non era quello su cui erano stati calcolati i consumi fatturati, ma un nuovo misuratore installato dalla società che in quel momento gestiva la distribuzione del gas;
pertanto, per calcolare i consumi effettuati nel periodo oggetto di causa si è dovuto avvalere della documentazione prodotta dalle parti.
Non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione del consulente apparendo corretti i criteri tecnici adoperati da questi che ha anche adeguatamente risposto alle note di parte;
pertanto, il contenuto della relazione viene integralmente condiviso.
Da tanto consegue che, in accoglimento dell' appello principale, l' appellato va condannato al pagamento, in favore dell' appellante, della somma di euro 1.577,11, corrispondente al consumo di gas effettivo per il periodo in oggetto, e pari a 1.537 mc, così come quantificato dal ctu (la somma
è stata rideterminata partendo dalla cifra richiesta, pari ad euro 2.723,26 per un consumo stimato di mc 2.654, così come indicato in fattura, in relazione al consumo effettivo calcolato dal ctu, e pari a
1.537 mc, secondo la formula matematica: 2.723,26 : 2.654 = X : 1.537; per cui X = 2.723,26 x
1.537 : 2.654).
Parte Infine, va accolto il secondo motivo di appello con cui a contestato la condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di 480,00 euro a titolo di indennizzo per il mancato riscontro ai suoi reclami e per un ritardo di quattro anni nella fatturazione della fornitura di gas, dovendosi provvedere alla rideterminazione dell' indennizzo.
Invero, non si comprendono le motivazioni addotte dal giudice di prime cure che si è limitato a riconoscere alla parte attrice un risarcimento pari a 10 euro al mese per un totale di 48 mesi.
Al contrario, l'art. 14.1 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, allegato alla deliberazione ARG/com 104/10, nella versione vigente all'epoca della fatturazione, nel caso delle inadempienze lamentate, prevede un indennizzo automatico una tantum di 20 euro.
Parte Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l' va condannata al pagamento in favore del della somma di 20,00 euro a titolo di indennizzo. CP_1
Pertanto, effettuata la compensazione tra i reciproci crediti, in parziale accoglimento dell' appello l' appellato va condannato al pagamento, in favore dell' appellante, della somma di euro 1.557,11, oltre interessi al tasso di mora legale dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale in primo grado (data di deposito della comparsa di costituzione e risposta) e sino al soddisfo.
L' accoglimento parziale delle reciproche domande dà luogo a soccombenza reciproca e giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado ed effettuate le reciproche compensazioni tra controcrediti, condanna al CP_1
pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma Parte_1
di euro 1.557,11 oltre interessi nella misura indicata in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado ex art. 92 c.p.c..
Nola, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito